Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 36365 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 1 Num. 36365 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 29/12/2023
sul ricorso 12022/2021 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in Roma, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO che la rappresenta e difende unitamente all’aAVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO
– ricorrenti –
contro
RAGIONE_SOCIALE, domiciliata ex lege in Roma, presso la cancelleria della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME
-controricorrente –
avverso la sentenza della CORTE D’APPELLO di NAPOLI n. 3677/2020 depositata il 28/10/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/12/2023 dal AVV_NOTAIO.
FATTI DI CAUSA
La Corte d’Appello di RAGIONE_SOCIALE, con la sentenza riportata in esergo, in accoglimento del gravame proposto dal RAGIONE_SOCIALE -ora RAGIONE_SOCIALE ha riformato l’impugnata decisione di primo grado che su istanza dell’RAGIONE_SOCIALE, correntista presso la banca, aveva proceduto a riliquidare il saldo di conto corrente al netto dalle clausole affette da nullità, epurandolo delle competenze a debito rivenienti dalle operazioni eseguite sui conti anticipi pure intrattenuti dalla correntista con la banca non essendone documentata come ne fosse avvenuta la formazione.
Motivando le ragioni del proprio contrario avviso la Corte d’Appello ha fatto rilevare la contraddittorietà del ragionamento tribunalizio che, malgrado, condividendo gli assunti dell’espletata CTU, avesse dato atto che ogni pretesa della correntista antecedente al decennio di costituzione in mora della banca dovesse considerarsi prescritta, aveva tuttavia espunto dalle competenze a debito le operazioni di conforme segno registratesi sui conti anticipi, sebbene, come ancora rappresentato dal CTU, esse fossero coperte da prescrizione.
Per la cassazione di detta sentenza I.C.M. si affida a due motivi di ricorso illustrati pure con memoria ai quali resiste la banca con controricorso e memoria.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo motivo di ricorso, con cui si deduce l’erroneità in diritto della decisione oggetto di ricorso per aver essa statuito l’accoglimento del gravame, tra l’altro, a mezzo di una motivazione
«del tutto oscura e non intellegibile», di argomentazioni «a tal punto incomprensibili da potersi qualificare solo apparenti», di «un percorso motivazionale … meramente assertivo» ed in violazione delle regole di ripartizione dell’onere probatorio, non ha fondamento e va pertanto rigettato.
Osservato, per vero, in via più generale che l’obbligo di motivazione ricadente sul giudice è ottemperato allorché la motivazione dia conto delle ragioni della sua decisione, ossia del ragionamento da lui svolto con riferimento a ciascuna delle domande o eccezioni rappresentate da ciascuna parte (Cass., Sez. VI-I, 17/05/2013, n. 12123) ed, ancora, che la motivazione si reputa apparente allorquando il giudice di merito ometta di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un’approfondita loro disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del suo ragionamento (Cass., Sez. VI-V, 7/04/2017, n. 9105), ne viene, con riguardo al caso che ne occupa. che nessun rimprovero può muoversi in tal senso alla sentenza impugnata, che, preso atto della prescrizione, così come pure riportata dalla sentenza di primo grado, eccepita dalla banca, ha inequivocamente chiarito che, afferendo la pretesa creditoria della correntista, come pure emerso dalla CTU, a competenze maturate oltre il decennio antecedente all’interruzione della prescrizione intervenuta con la costituzione in mora in data 3.7.2015, la ripetibilità delle stesse andava coerentemente esclusa appunto per la maturata prescrizione, in questa luce trovando pure giustificazione, in funzione della superiore assorbenza ascritta a detta pregiudiziale, la regolazione della vicenda in disamina in adesione al principio della ragione più liquida.
Il secondo motivo di ricorso, con cui si lamenta che la sentenza impugnata avrebbe erroneamente dichiarato la prescrizione anche
con riferimento alle competenze derivanti dai conti anticipi, sebbene l’eccezione fosse stata sollevata dalla banca in relazione alle competenze riferite al solo conto ordinario, non ha fondamento e va pertanto rigettato.
Giova al riguardo rimarcare che, poiché, secondo quel prevede il diritto vivente, l’onere di eccepire la prescrizione è soddisfatto con l’affermazione dell’inerzia del titolare del diritto, unita alla dichiarazione di volerne profittare, la prescrizione si reputa validamente proposta quando la parte abbia allegato il detto elemento qualificante, non essendo richiesta oltre a ciò alcuna allegazione aggiuntiva (Cass., Sez. U, 13/06/2019, n. 15895).
Ora, nella specie la Corte d’Appello, facendo propri i rilievi in tal senso operati, sulla scorta segnatamente di quanto divisato dal CTU, dal giudice di primo grado, ha preso atto che la banca nel costituirsi si era data carico di eccepire, come peraltro riporta la stessa ricorrente a pag 19 del proprio atto, che erano cadute in prescrizione tutte le operazioni conclusesi antecedentemente al decennio della costituzione in mora, ritenendo di conseguenza, anche alla stregua di quanto ancora riferito dalla stessa ricorrente nel luogo citato, che la prescrizione riguardasse anche le competenze scaturite dai conti anticipi. E, coerentemente con questa impostazione, ne ha escluso la ripetibilità, collocandosi esse tutte nell’arco di tempo coperto dalla prescrizione.
Ne discende, anche in considerazione che l’interpretazione della domanda è compito che l’ordinamento riserva esclusivamente al giudice di merito, che l’assunto decisorio enunciato dalla Corte d’Appello, nel senso di ricomprendere nell’alveo dell’eccepita prescrizione anche le competenze registrate a debito della correntista derivanti dai conti anticipi, non merita emenda alcuna, essendosi il decidente esattamente attenuto, nel pronunciarsi in
questi termini, alle prospettazioni delle parti e alle risultanze emergenti dal processo.
In conclusione il ricorso va respinto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Ove dovuto sussistono i presupposti per il raddoppio a carico del ricorrente del contributo unificato ai sensi del dell’art. 13, comma 1quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
P.Q.M.
Respinge il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in favore di parte resistente in euro 7200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre al 15% per spese generali ed accessori di legge.
Ai sensi del dell’art. 13, comma 1quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, ove dovuto, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Cosi deciso in Roma nella camera di consiglio della I sezione civile il giorno 20.12.2023.
Il Presidente AVV_NOTAIO NOME COGNOME