Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 35770 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 1 Num. 35770 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 21/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 14850 R.G. anno 2019 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE , rappresentata e difesa dall’avvocato NOME AVV_NOTAIO;
ricorrente
contro
RAGIONE_SOCIALE , rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
contro
ricorrente avverso la sentenza n. 190/2019 depositata il 19 aprile 2019 della Corte di appello di Cagliari, Sezione distaccata di Sassari.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10 ottobre 2023 dal consigliere relatore NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Il Tribunale di Sassari ha rigettato la domanda proposta da RAGIONE_SOCIALE nei confronti di RAGIONE_SOCIALE: domanda diretta all’ottenimento della condanna della banca alla restituzione delle somme illegittimamente addebitate all’attrice su di un conto corrente aperto nel marzo 1992 ed estinto il 14 luglio 2008. Il Tribunale ha ritenuto, in particolare, non essere stato assolto dalla società correntista l’onere della prova quanto ai fatti costitutivi della pretesa.
La pronuncia di primo grado è stata riformata in sede di gravame. La Corte di appello di Cagliari, Sezione distaccata di Sassari, con sentenza del 19 aprile 2019, ha in sintesi reputato: che il documento contrattuale prodotto dalla correntista non giustificasse l’addebito di interessi passivi ultralegali, di commissioni e di spese non previsti, oltre che l’applicazione della valuta con data diversa da quella del compimento delle singole operazioni; che l’eccezione di prescrizione della banca andasse respinta, in quanto risultava provata l’esistenza di un’apertura di credito per l’importo massimo di lire 100.000.000 e la banca non aveva opposto «una prescrizione collegata a singole poste valutate come solutorie, ma ad invocare la prescrizione estintiva di tutti i ‘ pagamenti ‘ eseguiti anteriormente al decennio rispetto alla proposizione della domanda»; che, del resto, la generica formulazione con cui era stata proposta l’eccezione di prescrizione da parte della convenuta non consentisse di individuare i fatti costitutivi dell’eccezione e di pervenire all’accoglimento della medesima. In accoglimento dell’appello proposto, quindi, RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE è stata condannata al pagamento, in favore di NOME COGNOME, della somma di euro 107.431,57, oltre interessi legali.
Ricorre per cassazione, con quattro motivi, illustrati da memoria, RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE. Resiste con controricorso RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.- I l primo motivo oppone la violazione e falsa applicazione
dell’art. 2697 c.c. . La ricorrente muove dal presupposto che il correntista attore in giudizio per la ripetizione delle somme indebitamente versate alla banca ha l’ onere di comprovare i fatti posti alla base della propria domanda mediante la produzione del contratto di conto corrente; sulla base di tale premessa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE rileva come controparte non aveva versato in atti le «norme che regolano i conti correnti di corrispondenza e servizi connessi» costituenti parte integrante dello scritto che documentava il contratto da lui concluso.
Il motivo è inammissibile.
La Corte di appello ha osservato che la società attrice aveva posto a fondamento della domanda di ripetizione la copia della lettera di conferma dell’apertura di un conto corrente ordinario nella quale era «esposta soltanto la misura del tasso creditore», mentre rimaneva «in bianco la misura del tasso debitore»; la stessa Corte ha poi evidenziato che il documento si limitava a richiamare l’art. 7 delle condizioni generali di contratto e le condizioni rese note mediante pubblica affissione nei locali della banca, oltre che «le norme che regolano i conti correnti di corrispondenza» quali condizioni disciplinanti il rapporto.
Appare evidente, allora, che il Giudice distrettuale abbia basato il proprio convincimento su di un accertamento di fatto quanto al contenuto del documento contrattuale il quale non recava indicazione del tasso di interesse debitore: tasso di interesse che, prima ancora dell’ entrata in vigore della l. n. 154/1992 doveva essere convenuto per iscritto , a norma dell’art. 1284, co mma 2, c.c., ove fosse risultato superiore al saggio legale.
La censura vertente sulla mancata produzione, da parte della società correntista, delle «nome che regolano i conti correnti di corrispondenza» appare, poi, carente di concludenza, in quanto, per un verso, RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE non deduce che le stesse contenessero l’indicazione del tasso debitore e, per altro verso, la Corte di appello nemmeno rileva che del documento contenente le dette norme fosse
mancata la produzione (onde il contrario assunto della ricorrente si risolve in una petizione di principio).
2. -Col secondo motivo vengono denunciate la violazione e la falsa applicazione degli artt. 2697, 2935 e 2946 c.c., oltre che dell’art. 117 t.u.b.. Rammenta la ricorrente che la Corte di appello aveva rigettato l’eccezione di prescrizione sostenendo che essa banca era onerata di provare i fatti estintivi della pretesa creditoria mediante la precisa individuazione delle poste che si assumevano prescritte, oltre che del limite quantitativo e temporale dei fidi concessi. Assume RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE che RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE non aveva prodotto documentazione contrattuale a sostegno della sua pretesa, onde non sussisteva alcuna pattuizione espressa avente ad oggetto la concessione dell’apertura di credito. L’istante deduce inoltre che, al fine di sostenere l’esistenza dell’apertura di credito, la Corte di merito avrebbe erroneamente valorizzato la costante applicazione, nel corso del rapporto, della commissione di massimo scoperto: nondimeno, ad avviso della ricorrente, l’addebito della detta commissione risulterebbe essere compatibile con la previsione di un andamento negativo del rapporto e non presupporrebbe necessariamente la concessione della linea di credito.
Il mezzo di censura, vertente, al pari di quelli che seguono, sulla prescrizione del diritto alla ripetizione, ha specificamente ad oggetto la prova circa il contratto di apertura di credito: tema, questo, cruciale ai fini della prescrizione, in quanto un tale contratto esclude che tutte le rimesse eseguite dal correntista sul conto in passivo possano essere qualificate solutorie. E’ nota l’importanza, marcata da Cass. Sez. U. 2 dicembre 2010, n. 24418, della differenziazione tra rimesse solutorie e rimesse ripristinatorie della provvista: solo le prime possono considerarsi pagamenti nel quadro della fattispecie di cui all’art. 2033 c.c.; con la conseguenza che la prescrizione del diritto alla ripetizione dell’indebito decorre, per esse, dal momento in cui abbiano avuto luogo.
I versamenti ripristinatori, invece, non soddisfano il creditore ma ampliano (o ripristinano) la facoltà d’indebitamento del correntista: sicché, con riferimento ai medesimi, di pagamento potrà parlarsi soltanto dopo che, conclusosi il rapporto di apertura di credito in conto corrente, la banca abbia percepito dal correntista il saldo finale, in cui siano compresi interessi non dovuti.
Ora, la Corte di appello ha rilevato che l’esistenza dell’apertura di credito risultava pacificamente dai documenti prodotti e, segnatamente, dall’applicazione costante della commissione di massimo scoperto, della quale la banca aveva ribadito, in sede di gravame, la legittimità.
La ricorrente, come si è visto, assume che l’addebito della commissione non implica, di necessità, che sia stata concessa un’apertura di credito (potendo la detta commissione applicarsi anche ai conti non «affidati»); nondimeno, l’accertamento della Corte di merito si fonda, come si è appena visto, non sulla sola pattuizione della commissione di massimo scoperto, ma, più in generale, sui «documenti di causa». Vero è che la ricorrente ha contestato che i detti documenti fossero idonei a comprovare l’apertura di credito: è anche vero, però, che una tale censura è diretta a una rivisitazione dell’accertamento di fatto del Giudice del merito. E, come è noto, risulta inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito (Cass. Sez. U. 27 dicembre 2019, n. 34776; in senso conforme: Cass. 4 marzo 2021, n. 5987).
Non è del resto pertinente nemmeno la censura fondata sul principio dell’onere della prova: infatti, la violazione del precetto di cui all’art. 2697 c.c., censurabile per cassazione ai sensi dell’art. 360, n. 3, c.p.c., è configurabile soltanto nell’ipotesi in cui il giudice abbia
attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni e non invece laddove oggetto di censura sia la valutazione che il giudice abbia svolto delle prove proposte dalle parti (Cass. 31 agosto 2020, n. 18092; Cass. 29 maggio 2018, n. 13395; Cass. 17 giugno 2013, n. 15107; cfr. pure Cass. 12 febbraio 2004, n. 2707).
Anche il secondo motivo è dunque inammissibile.
3. Col terzo motivo la sentenza impugnata è censurata per violazione e falsa applicazione degli artt. 2697, 2935 e 2946 c.c.. Secondo la ricorrente la sentenza avrebbe erroneamente ritenuto che la banca, nell’ eccepire la prescrizione, non avrebbe allegato e provato l’avvenuto superamento del limite dell’affidamento (e quindi la natura solutoria delle rimesse eseguite dalla correntista). Si deduce, in proposito, che essa istante avrebbe individuato i fatti costitutivi ritenuti necessari per l’accoglimento dell’eccezione di prescrizione, ossia il limite de ll’ affidamento concesso e i versamenti solutori posti in atto nel segmento temporale rilevante a tal fine (quello che precedeva il decennio anteriore alla proposizione della domanda giudiziale).
Col quarto motivo si lamenta ancora, la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697, 2935 e 2946 c.c.. Secondo chi impugna, la sentenza della Corte di appello sarebbe comunque errata per aver ritenuto che la banca convenuta fosse tenuta ad allegare e provare non solo il mero decorso del tempo, ma anche l’ulteriore circostanza dell’avvenuto superamento, ad opera del cliente, del limite dell’affidamento.
Il quarto motivo è fondato e tanto determina l’assorbimento del terzo.
L’affermazione della Corte di appello, secondo cui l’eccezione di prescrizione non poteva ritenersi validamente formulata «senza riferimento alcuno ai limiti degli affidamenti concessi», onera la banca
di modulare l ‘eccezione stessa basandosi su di una circostanza (l’esistenza di un’apertura di credito in favore del correntista) che la stessa può anche genericamente negare – come è accaduto nel presente giudizio – senza con ciò perdere il diritto di opporre la prescrizione. Nulla, infatti, impedisce alla banca di contestare l’esistenza dell’apertura di credito e di assumere, in conseguenza, che tutti i pagamenti eseguiti dal correntista sul conto in passivo abbiano natura solutoria (con quel che ne discende sul piano della prescrizione). Del resto, l’onere di allegazione gravante sull’istituto di credito che, convenuto in giudizio, voglia opporre l’eccezione di prescrizione al correntista che abbia esperito l’azione di ripetizione di somme indebitamente pagate nel corso del rapporto di conto corrente assistito da apertura di credito, è soddisfatto con l’affermazione dell’inerzia del titolare del diritto, unita alla dichiarazione di volerne profittare (Cass. Sez. U. 13 giugno 2019, n. 15895; Cass. 11 marzo 2020, n. 7013).
4. – In conclusione, va accolto il quarto motivo, sono da dichiarare inammissibili il primo e il secondo e va dichiarato assorbito il terzo.
La sentenza è cassata in relazione al motivo accolto, con rimessione della causa alla Corte di appello di Cagliari, Sezione distaccata di Sassari, che giudicherà in diversa composizione e a cui è devoluta la decisione sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte
accoglie il quarto motivo, dichiara inammissibili il primo e il secondo e dichiara assorbito il terzo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa, anche per le spese, alla Corte di appello di Cagliari, Sezione distaccata di Sassari, che giudicherà in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 1ª Sezione Civile, in data 10 ottobre 2023.
Il Presidente
NOME COGNOME