Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 27958 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 1 Num. 27958 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 04/10/2023
Oggetto: conto corrente ripetizione di indebito
Prescrizione
ORDINANZA
sul ricorso proposto da RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’ AVV_NOTAIO elettivamente domiciliata presso lo studio dell’AVV_NOTAIO in Roma, INDIRIZZO
-ricorrente-
Contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO e NOME COGNOME elettivamente domiciliata presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, in Roma, INDIRIZZO
-controricorrente –
Verso la sentenza della Corte di Appello di Bologna n. 289/2020 del 12.11.2019, RG 1468/2015, pubblicata il 20.1.2020, non notificata. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 7.7.2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con atto di citazione la società RAGIONE_SOCIALE citava in giudizio la Banca RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE perché il Tribunale, sul presupposto di un rapporto di apertura di credito (contratto di c/c n. 21711 A 51) con affidamento mediante scopertura intrattenuto con l’istituto di credito, dichiarasse “la nullità della clausola delle condizioni generali di contratto concernente gli interessi debitori con riferimento alle condizioni usualmente praticate e la conseguente inefficacia degli addebiti degli interessi ultralegali; la nullità della clausola delle condizioni generali di contratto relativa alla capitalizzazione trimestrale di interessi; la nullità degli addebiti per commissioni di massimo scoperto trimestrale perché non pattuite; perché fosse accertato l’esatto dare-avere tra le parti; perchè la convenuta fosse condannata alla restituzione delle somme illegittimamente addebitate e/o riscosse; oltre interessi legali creditori e maggior danno.
Costituendosi in giudizio la Banca eccepiva la prescrizione dell’azione restitutoria, contestava le domande avversarie e concludeva per il rigetto dell’appello.
Il Tribunale, rigettando l’eccezione di prescrizione per l’effetto interruttivo attribuito alla comunicazione della RAGIONE_SOCIALE datata 20.11.2000 con cui la società invitava la BNA – (istituto con cui originariamente era sorto il rapporto, poi confluito nella Banca Antoniana Popolare veneta S.p.A. a sua volta assorbita dalla Banca RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE) a ricalcolare tutte le competenze dall’inizio del rapporto sino all’estinzione del conto corrente, accoglieva la domanda e condannava la Banca alla restituzione in favore dell’attrice della somma di € 151,510 oltre interessi legali ex art, 1284 c.c., somma determinata sulla base di una CTU disposta in corso di causa.
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE ha prodotto gravame dinanzi alla Corte di Appello di Bologna che con la sentenza impugnata ha rigettato l’appello.
Per quanto qui di interesse la Corte ha deciso che:
La comunicazione interruttiva della prescrizione inviata alla BNA era efficace anche nei confronti dell’attuale ricorrente che era subentrata in tutti i rapporti giuridici a seguito della fusione per incorporazione.
la Banca era tenuta a provare la natura solutoria dei singoli versamenti nonostante che il conto corrente fosse assistito da apertura di credito, sicchè la prescrizione era decorrente dalla chiusura del conto, secondo quanto ripetutamente stabilito da questa Corte di legittimità.
che la richiesta di ricalcolo aveva efficacia interruttiva anche per l’anatocismo, interessi ultralegali, commissione massimo scoperto, essendo sufficiente una dichiarazione implicita o esplicita che manifesti puramente e semplicemente l’intenzione di esercitare il diritto spettante al correntista.
RAGIONE_SOCIALE ha presentato ricorso per cassazione con due motivi ed anche memoria.
RAGIONE_SOCIALE, ha presentato controricorso ed anche memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il ricorrente deduce:
Con il primo motivo: Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.: in relazione al rigetto dell’eccezione di prescrizione, violazione e falsa applicazione degli artt. 2697, comma 2, 2033 e 2935 c.c., nonché degli artt. 115 e 116 c.p.c. La Corte d’Appello di Bologna ha erroneamente ritenuto il rapporto di conto corrente assistito da apertura di credito, e conseguentemente ha affermato che spettava all’istituto di credito allegare e provare le rimesse aventi natura solutoria; ha invertito l’onere della prova circa l’esistenza di un’apertura di credito in conto corrente ed avrebbe dovuto accertare l’assenza di aperture di credito in conto corrente e conseguentemente la natura solutoria di tutte le rimesse oggetto di domanda di ripetizione.
1.1 La censura è fondata nei limiti di cui in motivazione. S ull’esistenza dell’apertura di credito è stato svolto un accertamento di fatto, ancorché sinteticamente esposto (quinto capoverso di p. 5) insindacabile in sede di giudizio di legittimità., la qualificazione del motivo come vizio di violazione di legge, non ne esclude il contenuto meramente valutativo delle prove. Peraltro, la censura non precisa quando nel giudizio di secondo grado è stato dalla ricorrente posta in discussione l’esistenza dell’apertura di credito , fondando la contestazione sui documenti indicati in censura. Ferma questa premessa, la giurisprudenza di legittimità ha più volte ribadito che in tema di prescrizione estintiva, l’onere di allegazione gravante sull’istituto di credito convenuto in giudizio, in reazione alla proposizione dell’ eccezione di prescrizione da opporre al correntista attore per l’indebito dovuto ad importi non dovuti nel corso del rapporto di conto corrente assistito da apertura di credito, è soddisfatto con l’affermazione dell’inerzia del titolare del diritto, unita alla dichiarazione di volerne profittare, senza che sia necessaria l’indicazione delle specifiche rimesse solutorie ritenute prescritte (Cass., S.U., n. 15895/2019; Cass., n. 9141/2020; Cass., n. 19812/2022; Cass., n. 21225/2022). E’ vero che n el contratto di apertura di credito bancario regolato in conto corrente, ove il cliente agisca nei confronti della banca per la ripetizione d’importi relativi ad interessi non dovuti, è necessario distinguere i versamenti ripristinatori della provvista, operati nel limite dell’affidamento concesso al cliente, da quelli solutori, ovvero effettuati oltre tale limite ai fini della decorrenza della prescrizione decennale dell’azione rispettivamente dalla estinzione del conto o dai singoli versamenti ma ai fini della valida proposizione dell’eccezione non è necessario che la banca indichi specificamente le rimesse prescritte, né il relativo “dies a quo”, emergendo la natura ripristinatoria o solutoria dei singoli versamenti dagli estratti-conto, della cui produzione in giudizio è onerato il cliente, sicché la prova degli elementi utili ai fini dell’applicazione della prescrizione è nella disponibilità del giudice
che deve decidere la questione. La Banca, pertanto, si può limitare a sollevare l’eccezione di prescrizione senza l’individuazione delle rimesse solutorie mentre spetta al giudice accertare, anche tramite CTU, quali siano le rimesse solutorie e quali quelle ripristinatorie al fine di verificare se quelle solutorie abbiano estinto le competenze addebitate sul conto nel periodo prescritto con effetto estintivo dell’azione per l’intervenuta prescrizione (Cass., n. 18144/2018).
Entro questi limiti la censura è fondata perché l’esibizione degli estratti conto consente di verificare la natura delle rimesse effettuate dal correntista e la loro diversa natura ai fini della diversa decorrenza dei termini di prescrizione, anche avvalendosi di apposita CTU.
Con il secondo motivo: Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.: in relazione alla decorrenza della prescrizione e all’interruzione del termine, violazione e falsa applicazione degli artt. 2934, 2935, 2943, comma 4, c.c., 2697, 1219 c.c., degli artt. 113, 115, 116 c.p.c. In merito alla domanda di ripetizione riferita agli interessi ultralegali, alle commissioni, alle spese, alle valute, la Corte d’Appello avrebbe dovuto accertare l’inefficacia interruttiva della lettera di richiesta di ricalcolo delle competenze del 20.11.2000, poiché quest’ultima era limitata alla sola eliminazione della capitalizzazione trimestrale.
2.1 Il motivo è assorbito dall’accoglimento del primo motivo limitatamente al profilo enunciato.
Per quanto esposto, il primo motivo del ricorso va accolto nei limiti di cui in motivazione, assorbito il secondo. La sentenza impugnata va pertanto cassata, in relazione alla censura accolta, con rinvio al giudice indicato in dispositivo, il quale si atterrà al principio di diritto sopra indicato e provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità
P.Q.M .
La Corte accoglie il primo motivo del ricorso, nei limiti di cui in motivazione, assorbito il secondo. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di Appello di Bologna,
in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Prima Sezione