Sentenza di Cassazione Civile Sez. U Num. 26999 Anno 2024
Civile Sent. Sez. U Num. 26999 Anno 2024
Presidente: COGNOME PASQUALE
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 17/10/2024
SENTENZA
sul ricorso n. 11151/2024 r.g. proposto da:
COGNOME NOME, rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale allegata al ricorso, d all’AVV_NOTAIO, presso il cui studio elettivamente domicilia in RAGIONE_SOCIALE, alla INDIRIZZO.
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE DELL’ORDINE DEGLI AVVOCAT I DI ROMA; PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE.
avverso la sentenza, n. cron. 112/2024, del RAGIONE_SOCIALE, depositata il giorno 03/04/2024; udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella pubblica udienza del giorno 17/09/2024 dal AVV_NOTAIO; udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso per il rigetto del ricorso; udito, per il ricorrente, l’AVV_NOTAIO che ha chiesto accogliersi il proprio ricorso .
FATTI DI CAUSA
1. L’ AVV_NOTAIO RAGIONE_SOCIALE fu sottoposto a procedimento disciplinare per rispondere RAGIONE_SOCIALEe condotte di cui al seguente capo di incolpazione: ‘ Violazione dei principi di probità, di dignità, di decoro, di lealtà, di correttezza, di verità, di indipendenza e di autonomia del ruolo RAGIONE_SOCIALE, compromettendo l’affidamento dei terzi artt. 5, 6, 14, 36, 37, 5 ,6 co. 1-2, 59 e 16 codice deontologico previgente (ora artt. 9, 50, 23, nn 5-6, 24 c. 1 e 5, 63, nn. 12, 64, nn. 1-2, e artt. 6 c.d. e 18, lett. b, L.P.) per aver posto in essere, quale socio e/o amministratore di fatto o di diritto, un sistema organico di società cartiere all’interno del quale realizzava una serie di operazioni volte all’elusione e all’evasione fiscale e all’acquisizione di linee di credito , emettendo (e ricevendo) fatture oggettivamente false che erano incorporate in bilanci fittizi e utilizzate per vantaggi fiscali e per avere anticipazioni bancarie, concorrendo nella gestione e nel riutilizzo di denaro frutto RAGIONE_SOCIALEe dette operazioni illecite come meglio precisato nei capi di imputazione a, b, c, e, f, g, h, i, y, y, m, n ascritti nel procedimento penale r.g.n.r. 1096/2006 -Procura RAGIONE_SOCIALEa Repubblica di Belluno, conclusosi con sentenza n. 297/2018. Fatti avvenuti in RAGIONE_SOCIALE e Belluno dal 2004 al 2008. Procedimento disciplinare aperto il 19.01.2012 e sospeso in data 21.03.2012 per la pendenza del procedimento penale definito da sentenza irrevocabile in data 08.06.2018 ‘ .
1.1. Il RAGIONE_SOCIALE Distretto di Corte di appello di RAGIONE_SOCIALE, ritenuta la responsabilità del suddetto professionista per le violazioni deontologiche contestategli, con decisione del 29 marzo 2019 gli inflisse la sanzione disciplinare RAGIONE_SOCIALEa sospensione dall’esercizio RAGIONE_SOCIALEa professione per la durata di tre anni.
RAGIONE_SOCIALE, investito dal reclamo proposto dall’ AVV_NOTAIO, con sentenza publicata il 3 aprile 2024, n. 112/24, lo ha respinto ed ha confermato interamente la decisione impugnata.
2.1. Per quanto qui ancora di interesse, il CNF ha rigettato l’eccezione di prescrizione, già disattesa in prime cure dal CDD ed ivi riproposta. Ha osservato che i fatti oggetto del procedimento disciplinare erano avvenuti in epoca precedente all’entrata in vigore RAGIONE_SOCIALEa legge RAGIONE_SOCIALE n. 247/2012 (e cioè nel periodo 2004-2008, circostanza non contestata dal ricorrente), sicché la disciplina prescrizionale applicabile era quella previgente di cui all’art. 51 del r.d. n. 1578/33, che stabiliva un termine prescrizionale di cinque anni decorrenti dalla data del fatto o dalla sua cessazione. « Invero, per l’istituto RAGIONE_SOCIALEa prescrizione, la cui fonte è legale e non deontologica, resta operante criterio il generale RAGIONE_SOCIALE‘irretroattività RAGIONE_SOCIALEe norme in tema di sanzioni amministrative, sicché è inapplicabile, a fatti antecedenti, lo jus superveniens introdotto con l’art. 56, RAGIONE_SOCIALEa legge n. 247 del 2012 (entrata in vigore i l 2 febbraio 2013). Il punto di riferimento per l’individuazione del regime RAGIONE_SOCIALEa prescrizione RAGIONE_SOCIALE‘azione discip linare resta, dunque, la commissione del fatto o la sua cessazione ed è a quel momento che si deve avere riguardo per stabilire la legge applicabile, a nulla rilevando in proposito il momento RAGIONE_SOCIALEa incolpazione . . Dal momento che i fatti oggetto del procedimento disciplinare in esame sono stati consumati in pendenza del vecchio regime prescrizionale ed in relazione ad essi è stata esercitata azione penale, il dies a quo RAGIONE_SOCIALEa prescrizione decorre dal momento in cui la sentenza penale diviene irrevocabile (cfr. RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, sentenza n. 89 del 18 giugno 2020). Ebbene, nel caso di specie, già nel 2006 veniva incardinato il procedimento penale sub R.G.N.R. 1096/2006 -Procura RAGIONE_SOCIALEa Repubblica di Belluno a carico, fra gli altri, RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO. AVV_NOTAIO. In pendenza del suddetto
procedimento, veniva deliberata la sospensione del procedimento disciplinare, come previsto dal regime previgente. Soltanto a seguito del passaggio in giudicato RAGIONE_SOCIALEa sentenza n. 297/2018 del 18.04.2018, dunque, veniva riaperto, in data 02.05.2018, il procedimento disciplinare contro il ricorrente. Seguendo l’orientamento appena citato, dunque, il dies a quo di decorrenza RAGIONE_SOCIALEa prescrizione corrisponde alla data di passaggio in giudicato RAGIONE_SOCIALEa sentenza. Da tale momento assume rilevanza ogni atto procedimentale di natura propulsiva o probatoria ovvero decisoria intervenuto nel procedimento disciplinare che sia in grado di interrompere il termine di prescrizione. Nel caso concreto, tenuto conto che il dies a quo decorre dal passaggio in giudicato delia sentenza n. 297/2018 del 18.04.2018, constano diversi atti aventi natura interruttiva e cioè: l’approvazione del capo di incolpazione formulato dal C.I., deliberata il 13.07.2018; l’approvazione del decreto di citazione a giudizio, avvenuta il 28.09.2018; l’assunzione RAGIONE_SOCIALEa delibera di decisione del 29.03.2019; la notifica RAGIONE_SOCIALEa decisione impugnata, risalente al giorno 01.04.2019. Ad ogni modo, in data 28.04.2019 l’AVV_NOTAIO ha depositato ricorso innanzi al CNF e, secondo un consolidato orientamento di legittimità e domestico, l’instaurazione del giudizio innanzi a codesto RAGIONE_SOCIALE interrompe, laddove si applichi la previgente disciplina in tema di prescrizione, la prescrizione e ne sospende il decorso fino al passaggio in giudicato RAGIONE_SOCIALEa sentenza » .
2.1.1. Quanto al merito, dopo aver dato atto che l’AVV_NOTAIO aveva contestato l’ assunto del CDD secondo cui la sentenza di non doversi procedere per intervenuta prescrizione, non avendo natura assolutoria, imponeva una valutazione dei fatti che tenesse conto RAGIONE_SOCIALEa mancata assoluzione, il CNF ha considerato « contraddittoria » questa censura, posto che, « per un verso, egli rimprovera al CDD di aver rilevato la sua responsabilità basandosi sugli elementi che avrebbero condotto il Tribunale di Belluno ad una pronuncia ‘di valore neutro’, e, per altro verso, il medesimo ricorrente dichiara che nella sentenza penale il giudicante avrebbe affermato di non poter accogliere la formula assolutoria richiesta dalla difesa poiché, dalla piattaforma probatoria emersa nel dibattimento, la prova RAGIONE_SOCIALE‘innocenza
non poteva ritenersi evidente. Richiamando tale passaggio, l’AVV_NOTAIO ha ammesso che in sede penale non vi è stata esclusione RAGIONE_SOCIALEa sua responsabilità. Sul punto è sufficiente rilevare che ‘il procedimento penale è autonomo rispetto al disciplinare e l’eventuale estinzione del reato penale per intervenuta prescrizione non svolge alcuna incidenza sulla affermazione di responsabilità di natura disciplinare che si collega alla violazione RAGIONE_SOCIALEe regole di comportamento del professionista forense poste a garanzia e tutela RAGIONE_SOCIALEa dignità e decoro RAGIONE_SOCIALE‘intera classe forense (RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, sentenza n. 245 del 18 dicembre 2020) ».
2.1.2. Successivamente, dopo aver evidenziato che l’AVV_NOTAIO « denuncia, inoltre, una sostanziale errata valutazione RAGIONE_SOCIALE‘impianto probatorio acquisito nel corso del procedimento disciplinare e mutuato dal procedimento penale », il CNF ha osservato che, « in sede disciplinare opera il principio del libero convincimento del giudice, che ha ampio potere discrezionale nel valutare la conferenza e la rilevanza RAGIONE_SOCIALEe prove acquisite, con la conseguenza che la decisione assunta in base alle testimonianze e agli atti acquisiti in conseguenza RAGIONE_SOCIALE esposti deve ritenersi legittima quando risulti coerente con le risultanze documentali acquisite al procedimento (Cass. SS.UU.n. 961/17; CNF n. 57/17) ».
2.1.3. Lo stesso RAGIONE_SOCIALE, infine, dopo aver sottolineato che « l’AVV_NOTAIO non adduce alcuna censura sulle norme deontologiche che sono state ritenute violate, ma ritiene che l’impianto probatorio non sia in grado di affermare la sua responsabilità e che, di conseguenza, la sanzione sarebbe sproporzionata se riferita alla sola censura di incompatibilità », ha opinato che, « sotto l’aspetto probatorio, appare esente da censura la decisione impugnata in quanto il CDD compiutamente ha dato atto RAGIONE_SOCIALEe risultanze istruttorie, acquisite dal procedimento penale (documenti, intercettazioni e testimonianze) nonché nell’ambito del procedimento disciplinare (vedi testimonianza del AVV_NOTAIO, audito anche in sede penale che ha confermato gli stessi fatti). Dall’esam e di tale compendio probatorio effettivamente emerge la partecipazione attiva RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO alle condotte illecite, mentre risulta smentito quanto affermato dal ricorrente secondo cui
la sua partecipazione sarebbe stata soltanto di natura RAGIONE_SOCIALE ovvero che avrebbe commesso la leggerezza di essere rappresentante RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE per l’amicizia con il Genoria. Dalla lettura RAGIONE_SOCIALEe testimonianze rese nel giudizio penale e RAGIONE_SOCIALEe trascrizioni RAGIONE_SOCIALEe intercettazioni ivi riportate (acquisite in questo giudizio), ci si rende conto che l’ AVV_NOTAIO ha partecipato all’associazione con ruolo attivo e determinante come correttamente affermato dal CDD. L’attività istruttoria espletata dal consigl io territoriale deve ritenersi correttamente motivata in quanto la valutazione disciplinare è avvenuta non già solo esclusivamente sulla base RAGIONE_SOCIALEe dichiarazioni RAGIONE_SOCIALE‘espo nente o di altro soggetto portatore di un interesse personale nella vicenda, ma, altresì, dall ‘analisi di tutte le r isultanze documentali acquisite agli atti, che rappresentano certamente il criterio logico-giuridico inequivocabilmente a favore RAGIONE_SOCIALEa completezza e definitività RAGIONE_SOCIALEa istruttoria (RAGIONE_SOCIALE, sentenza n. 163 del 17 luglio 2021). Del resto, nessuna censura è stata offerta dal ricorrente in merito alle ridette risultanze ed anzi, dalla sua audizione in sede disciplinare, non si rinviene alcun elemento utile in tal senso essendosi egli limitato ad escludere la sua partecipazione consapevole ».
Per la cassazione RAGIONE_SOCIALE‘appena descritta sentenza, previa sospensione RAGIONE_SOCIALEa sua esecutività, l’RAGIONE_SOCIALE ricorre affidandosi a tre motivi. L’intimato RAGIONE_SOCIALE non ha svolto attività difensive.
3.1. Il AVV_NOTAIO generale, che ha depositato memoria, ha concluso per il rigetto del ricorso, discusso oralmente alla pubblica udienza del 19 settembre 2024.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Va rilevato, preliminarmente, che, in punto di esposizione sommaria dei fatti di causa, di cui all’art. 360, comma 1, n. 3, c od. proc. civ., nella formulazione operante ratione temporis , il ricorso non contiene una compiuta premessa narrativa distinta ed autonoma, illustrativa RAGIONE_SOCIALEe vicende RAGIONE_SOCIALEa lite. Tuttavia, s ono ritraibili nell’intero contesto RAGIONE_SOCIALE‘atto gli elementi sostanziali e processuali necessari a rendere intellegibili il significato e la portata RAGIONE_SOCIALEe
critiche rivolte alla pronuncia dei giudici di merito, ovvero il thema decidendum del giudizio di legittimità.
Il terzo motivo di ricorso, il cui scrutinio va anteposto agli altri stante la natura preliminare di merito RAGIONE_SOCIALE‘eccezione ivi ribadita, è intitolato « Prescrizione RAGIONE_SOCIALE‘azione disciplinare » ed insiste nell’invocare la già eccepita prescrizione quale causa di estinzione RAGIONE_SOCIALE‘azione disciplinare intrapresa nei confronti RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO In particolare, pur affermandosi consapevole del l’orientamento finora tenuto dalla Cassazione (vedi sentenza n. 22463 del 26.7.2023) secondo cui, in tema di illecito disciplinare RAGIONE_SOCIALE avvocati, il regime più favorevole di prescrizione introdotto dalla L. n. 247 del 2012, art. 56, il quale prevede un termine massimo di prescrizione RAGIONE_SOCIALE‘azione disciplinare di sette anni e sei mesi, non trova applicazione con riguardo agli illeciti commessi prima RAGIONE_SOCIALEa sua entrata in vigore perché le sanzioni disciplinari contenute nel codice deontologico forense hanno natura amministrativa, la difesa del ricorrente assume che « Si tratta, però, di una interpretazione RAGIONE_SOCIALEa norma che non ha alcun riscontro testuale e che si basa su un criterio meramente formale e certamente non costituzionalmente orientato perché tratta in maniera difforme RAGIONE_SOCIALEe situazioni perfettamente identiche, al punto che la stessa condotta viene ‘etichettata’ come reato o illecito amministrativo a seconda del suo stadio normativo ».
2.1. Questa doglianza si rivela infondata.
2.2. Invero, come si legge nella decisione impugnata, i fatti oggetto del procedimento disciplinare a carico RAGIONE_SOCIALE‘odierno ricorrente erano avvenuti in epoca precedente all’entrata in vigore RAGIONE_SOCIALEa legge RAGIONE_SOCIALE n. 247/2012 (e cioè nel periodo 2004-2008, circostanza non contestata dal l’AVV_NOTAIO C .), sicché il CNF ha ritenuto applicabile la disciplina prescrizionale previgente di cui all’art. 51 del r.d. n. 1578/33, che stabiliva un termine prescrizionale di cinque anni decorrenti dalla data del fatto o dalla sua cessazione, altresì puntualizzando che, « Dal momento che i fatti oggetto del procedimento disciplinare in esame sono stati consumati in pendenza del vecchio regime prescrizionale ed in relazione ad essi è stata esercitata azione penale, il dies a quo RAGIONE_SOCIALEa prescrizione decorre dal momento in cui la sentenza penale
diviene irrevocabile (cfr. RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, sentenza n. 89 del 18 giugno 2020). . Nel caso concreto, tenuto conto che il dies a quo decorre dal passaggio in giudicato delia sentenza n. 297/2018 del 18.04.2018, constano diversi atti aventi natura interruttiva e cioè: l’approvazione del capo di incolpazione formulato dal C.I., deliberata il 13.07.2018; l’approvazione del decreto di citazione a giudizio, avvenuta il 28.09.2018; l’assunzione RAGIONE_SOCIALEa delibera di decisione del 29.03.2019; la notifica RAGIONE_SOCIALEa decisione impugnata, risalente al giorno 01.04.2019. Ad ogni modo, in data 28.04.2019 l’AVV_NOTAIO ha depositato ricorso innanzi al CNF e, secondo un consolidato orientamento di legittimità e domestico, l’instaurazione del giudizio innanzi a codesto RAGIONE_SOCIALE interrompe, laddove si applichi la previgente disciplina in tema di prescrizione, la prescrizione e ne sospende il decorso fino al passaggio in giudicato RAGIONE_SOCIALEa sentenza » .
2.3. Orbene, in ordine al regime RAGIONE_SOCIALEa prescrizione, la sentenza impugnata ha deciso la questione di diritto in modo conforme alla ormai consolidata giurisprudenza di legittimità e l’esame de l motivo non offre elementi per mutare tale orientamento.
2.3.1. Infatti, come ancora si legge in Cass., SU, n. 19972 del 2024, in tema di illecito disciplinare RAGIONE_SOCIALE avvocati, il regime più favorevole di prescrizione introdotto dall’art. 56 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 247 del 2012, il quale prevede un termine massimo di prescrizione RAGIONE_SOCIALE‘azione disciplinare di sette anni e sei mesi, non trova applicazione con riguardo ai fatti commessi prima RAGIONE_SOCIALE‘entrata in vigore RAGIONE_SOCIALEa citata norma e tale conclusione è compatibile sia con la giurisprudenza costituzionale, la quale ha chiarito che le garanzie riguardanti la pena in senso stretto possono essere ritenute inapplicabili (o, quantomeno, applicabili in forme più flessibili) alle sanzioni disciplinari, sia con la giurisprudenza RAGIONE_SOCIALEa Corte Edu, secondo cui il principio di retroattività RAGIONE_SOCIALEa lex mitior concerne esclusivamente la fattispecie incriminatrice e la pena, non anche le norme sopravvenute che modifichino la disciplina RAGIONE_SOCIALEa prescrizione ( cfr . Cass., SU, n. 20650 del 2023; Cass., SU, n. 20383 del 2021).
2.3.2. Tuttavia, come puntualizzato da Cass., SU, n. 5596 del 2020, il punto di riferimento di applicazione del regime RAGIONE_SOCIALEa prescrizione RAGIONE_SOCIALE‘azione disciplinare resta la commissione del fatto, da cui la prescrizione decorre quando il fatto è punibile solo in sede disciplinare ( cfr . Cass., SU. n. 14985 del 2005; Cass., SU, n. 1609 del 2020).
2.4. Come correttamente ritenuto nella impugnata sentenza del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, per le già descritte condotte contestate all’AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO . commesse ed esauritesi prima RAGIONE_SOCIALE‘entrata in vigore dall’art. 56 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 247 del 2012 (tutte, infatti, riguardano fatti avvenuti in RAGIONE_SOCIALE e Belluno dal 2004 al 2008), costituenti, invece, illeciti disciplinari per fatti di reato, trovava perciò applicazione il regime RAGIONE_SOCIALEa prescrizione quinquennale dettato dall’art. 51 del r.d.l. n. 1578 del 1933, con il conseguente effetto interruttivo permanente del termine fino al passaggio in giudicato RAGIONE_SOCIALEa sentenza che definisce il processo penale ( cfr . Cass., SU, n. 11367 del 2016). Si verteva, infatti, nel l’ipotesi prevista dall’art. 44 del r.d.l. n. 1578 del 1933, in cui il procedimento disciplinare ha avuto luogo per fatti costituenti anche reato e per i quali era stata iniziata l’azione penale, sicché l’azione disciplinare rimaneva collegata al fatto storico di una pronuncia penale che non fosse di proscioglimento perché il fatto non sussiste o perché l’imputato non lo ha commesso, aveva come oggetto lo stesso fatto per il quale era stata formulata una imputazione, aveva natura obbligatoria e non poteva essere iniziata prima che se ne fosse verificato il presupposto, con la conseguenza che la prescrizione decorreva soltanto dal momento in cui il diritto di punire poteva essere esercitato, ovvero da un fatto esterno alla condotta ( cfr . Cass., SU, n. 1609 del 2020; Cass., SU, n. 10071 del 2011).
2.4.1. Nel caso di specie, il procedimento disciplinare, aperto il 19 gennaio 2012 e sospeso il 21 marzo 2012 per la pendenza del procedimento penale, venne riaperto solo a seguito del passaggio in giudicato RAGIONE_SOCIALEa sentenza n. 297/2018 del 18.04.2018 che aveva definito quest’ultimo.
2.4.2. Va aggiunto che il procedimento suddetto ha subito diversi atti di natura interruttiva: l’approvazione del capo d’incolpazione formulato dal C.I., deliberata il 13 luglio 2018; l’approvazione del decreto di citazione a giudizio,
avvenuta il 28 settembre 2018; l’assunzione RAGIONE_SOCIALEa delibera di decisione del 29 marzo 2019; la notifica RAGIONE_SOCIALEa decisione impugnata, risalente al giorno 1 aprile 2019. Inoltre, il 28 aprile 2019, l’AVV_NOTAIO depositò ricorso innanzi al CNF e, secondo un consolidato orientamento di legittimità, l’insaturazione del giudizio innanzi al CNF interrompe, laddove si applichi la disciplina previgente in tema di prescrizione, la prescrizione stessa e ne sospende il decorso fino al passaggio in giudicato RAGIONE_SOCIALEa sentenza.
2.5. Infine, come si è già anticipato, neppure rileva, con riguardo alla decorrenza ed al calcolo RAGIONE_SOCIALEa prescrizione in fattispecie soggetta agli artt. 44 e 51 del r.d.l. n. 1578 del 1933, il sopravvenuto art. 54 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 247 del 2012, il quale reca la nuova disciplina del rapporto tra procedimento disciplinare e processo penale per i m edesimi fatti, stabilendo l’autonomia del loro svolgimento e RAGIONE_SOCIALEe relative valutazioni, salva l’ipotesi che agli effetti RAGIONE_SOCIALEa decisione del primo sia indispensabile acquisire atti e notizie appartenenti al processo penale, stabilendo in tale evenienza la durata massima biennale RAGIONE_SOCIALEa sospensione del giudizio e del termine di prescrizione.
Quanto, poi, agli altri motivi di ricorso, che investono essenzialmente il merito RAGIONE_SOCIALEa decisione impugnata, il primo di essi, intitolato « Rilevanza RAGIONE_SOCIALEa dichiarazione di prescrizione emessa in sede penale », contesta l’assunto del RAGIONE_SOCIALE, prima, e del RAGIONE_SOCIALE, poi, secondo cui la sentenza di non doversi procedere per intervenuta prescrizione, emessa dal Tribunale di Belluno, non avendo natura assolutoria, imporrebbe una valutazione dei fatti che tenga conto RAGIONE_SOCIALEa mancata assoluzione e di conseguenza comporti un giud izio di responsabilità per i reati che sono stati ascritti all’ AVV_NOTAIO Si assume che, « come è stato esposto, ampiamente e senza alcuna contraddizione, negli scritti precedenti di questa difesa, la sentenza di prescrizione è stata emessa in luogo di quella di piena assoluzione poiché dalla piattaforma probatoria emersa nel dibattimento la prova RAGIONE_SOCIALE‘innocenza non poteva ritenersi evidente, ossia tale da essere constatata e non accertata. L’innocenza RAGIONE_SOCIALE‘imputato deve infatti emergere dagli atti in modo assolutamente non contestabile, al punto che la valutazione da compiersi in proposito appartiene più al concetto di percezione ictu oculi , che a quello di
“apprezzamento”, incompatibile dunque con qualsiasi necessità di accertamento o approfondimento; deve esservi perciò la manifestazione di una verità processuale così chiara ed obiettiva da rendere superflua ogni dimostrazione oltre la correlazione ad un accertamento immediato ». Da tanto, tuttavia, secondo il ricorrente, « non si può far derivare l’aberrante conclusione che la pronuncia di prescrizione confermi la piena sussistenza del reato ascritto all’odierno ricorrente poiché essa ha un valore sostanzialm ente neutro poiché ‘il procedimento penale è autonomo rispetto al disciplinare e l’eventuale estinzione del reato penale per intervenuta prescrizione non svolge alcuna incidenza sulla affermazione di responsabilità di natura disciplinare che si collega alla violazione RAGIONE_SOCIALEe regole di comportamento del professionista forense poste a garanzia e tutela RAGIONE_SOCIALEa dignità e decoro RAGIONE_SOCIALE‘intera classe forense (RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, sentenza n. 245 del 18 dicembre 2020) ».
3.1. Il secondo motivo di ricorso, intitolato « Valutazione RAGIONE_SOCIALEa prova », muove dal rilievo che, secondo la sentenza impugnata, la sovrapponibilità RAGIONE_SOCIALEe condotte contestate nell’ambito nei due ambiti , penale e disciplinare, determinerebbe « la possibilità di acquisire gli elementi istruttori e di indagine emersi in sede penale ai fini RAGIONE_SOCIALEe necessarie valutazioni nella presente sede disciplinare ». Si assume, però, da un lato, che « si tratta di circostanze affermate e non provate, tra cui l’unica acclarata ed ammessa dal ricorrente è quella di essere stato legale rappresentante RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, mentre tutte le altre si riducono alle sole dichiarazioni del luogotenente COGNOME, che è l’ufficiale RAGIONE_SOCIALEa Guardia di Finanza che ha condotto le indagini senza che in dieci anni pervenisse ad alcun risultato concreto »; dall’altro, che il principio del libero convincimento del giudice « non può sfociare nell’arbitrio ed in una valutazione del tutto immotivata », posto che il Giudice RAGIONE_SOCIALEa deontologia ha ampio potere discrezionale nel valutare ammissibilità, rilevanza e conferenza RAGIONE_SOCIALEe prove dedotte. Nel caso di specie, « il RAGIONE_SOCIALE non ha dato alcuna indicazione sui motivi per cui ha dato pieno credito alle affermazioni del luogotenente COGNOME nonostante che non siano suffragate da alcun altro elemento e che dopo RAGIONE_SOCIALEe indagini durate dieci anni non
abbiano portato ad alcun risultato attendibile tanto che il giudice penale di merito è forzatamente pervenuto ad una sentenza di prescrizione ».
3.2. Tali motivi, nemmeno formulati con specifico riferimento ai vizi indicati nell’art. 36, comma 6, RAGIONE_SOCIALEa legge n. 247 del 2012 (incompetenza, eccesso di potere e violazione di legge) o ad uno dei mezzi tipici previsti dall’art. 360, comma 1, cod. proc. civ., sono scrutinabili congiuntamente, stante la loro chiara connessione, e si rivelano inammissibili perché non si confrontano in modo specifico e puntuale con la motivazione, in parte qua , RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata.
3.3. Giova ricordare che, secondo questa Corte, in tema di procedimento disciplinare a carico di avvocato, è sindacabile per anomalia motivazionale, nei limiti di cui al testo attuale RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., la sentenza del C.N.F che si basa su di una motivazione meramente apparente e viziata da una irriducibile contraddittorietà interna ( cfr . Cass., SU, n. 42090 del 2021; Cass., SU, n. 19972 del 2024); si è precisato, però, che è inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito ( cfr . Cass., SU, n. 34476 del 2019; Cass., SU, n. 19972 del 2024; Cass., SU, n. 24285 del 2024). Alteris verbis , il giudizio legittimità non può essere trasformato in un nuovo, non consentito, ulteriore grado di merito, nel quale ridiscutere gli esiti istruttori espressi nella decisione impugnata, non condivisi e, per ciò solo, censurati al fine di ottenerne la sostituzione con altri più consoni alle proprie aspettative ( cfr . Cass. n. 21381 del 2006, nonché, tra le più recenti, Cass. n. 8758 del 2017; Cass. nn. 32026 e 40493 del 2021; Cass. nn. 35041 e 35870 del 2022; Cass. nn. 30878 e 35782 del 2023; Cass. nn. 9429 e 10712 del 2024).
3.4. Anche a prescindere da una specifica configurazione dei motivi in termini di mancanza assoluta o mera apparenza RAGIONE_SOCIALEa motivazione (art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ.) o di omesso esame di fatto decisivo discusso tra le parti (art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ.), l’inammissibilità RAGIONE_SOCIALE e
censure in esame deriva comunque dal rilievo che le stesse mostrano di non tenere in alcun conto che, come già sancito da Cass., SU, nn. 7336 e 12902 del 2021, la nuova disciplina, contenuta nella legge 31 dicembre 2012, n. 247, (applicabile dall’1 gennaio 2015) « amplia l’autonomia del procedimento disciplinare rispetto a quello penale, prevedendo una sospensione di carattere facoltativo, mantenendo comunque fermo il disposto di cui all’art. 653 c.p.p. ». Ed invero, a norma del primo comma RAGIONE_SOCIALE‘art. 54 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 247 del 2012, « 1. Il procedimento disciplinare si svolge ed è definito con procedura e con valutazioni autonome rispetto al processo penale avente per oggetto i medesimi fatti », mentre il secondo comma RAGIONE_SOCIALEa stessa disposizione prevede – in deroga all’art. 295 cod. proc. civ. – una sospensione facoltativa « se, agli effetti RAGIONE_SOCIALEa decisione, è indispensabile acquisire atti e notizie appartenenti al processo penale ».
3.4.1. Rispetto alla precedente novella, introdotta con l’art. 1 RAGIONE_SOCIALEa legge 27 marzo 2001, n. 97 -volta a restringere la discrezionalità del giudice disciplinare, eliminando la limitazione RAGIONE_SOCIALE‘effetto vincolante nel giudizio disciplinare RAGIONE_SOCIALEa sola sentenza di assoluzione emessa nel dibattimento, ed introducendo la previsione RAGIONE_SOCIALE‘effetto vincolante in quella sede anche per la sentenza che accerti che il fatto « non costituisce illecito penale » -la riforma del 2012, con riferimento al processo disciplinare RAGIONE_SOCIALE avvocati ha inteso, ben al contrario, ampliare siffatta discrezionalità. In quest’ottica, la legge n. 247 del 2012 ha, per vero, introdotto la « valutazione autonoma dei fatti » da parte del giudice disciplinare, rispetto a quella operata dal giudice penale, con il solo – evidente – limite RAGIONE_SOCIALE‘esclusione definitiva, conseguente alla sentenza irrevocabile di assoluzione, RAGIONE_SOCIALEa sussistenza RAGIONE_SOCIALE stessi fatti da parte del giudice penale o RAGIONE_SOCIALEa loro commissione da parte RAGIONE_SOCIALE‘imputato.
3.4.2. Se ne deve inferire che, laddove non si sia in presenza dalle formule assolutorie « il fatto non sussiste » e « l’imputato non lo ha commesso », che vincolano -nel processo a carico di avvocati -il giudice disciplinare all’accertamento operato dal giudice penale che ha escluso l’ontologia del fatto o la sua commissione da parte RAGIONE_SOCIALE‘imputato, le altre
formule assolutorie non sono vincolanti nel giudizio disciplinare, quanto all’accertamento dei fatti costituenti illeciti sul piano deontologico.
3.4.3. Ne deriva, dunque, che, pure la sentenza di non doversi procedere per intervenuta prescrizione, nemmeno configurabile come di natura assolutoria, consente la autonoma « valutazione dei fatti » da parte del giudice disciplinare – in forza RAGIONE_SOCIALEa disciplina derogatoria introdotta dalla legge n. 247/2012 – proprio perché la materialità RAGIONE_SOCIALE stessi e/o la loro commissione da parte RAGIONE_SOCIALE‘incolpato non sono state escluse dal giudicato penale, e quindi non può considerarsene preclusa l ‘ autonoma valutazione in sede disciplinare. Vale la pena di ricordare che la prescrizione, a fronte RAGIONE_SOCIALE‘effetto estintivo del reato, non estingue la violazione deontologica , ma solo, ove anch’essa prescritta (diversamente da quanto accaduto nella specie, come appresso si dirà), l’azione disciplinare ( cfr . Cass., SU, n. 14957 del 2023).
3.5. Resta solo da aggiungere che, secondo giurisprudenza consolidata ( cfr., ex aliis , Cass., SU, n. 24285 del 2024; Cass., SU, nn. 18395 e 15203 del 2016), le decisioni del RAGIONE_SOCIALE in materia disciplinare sono impugnabili dinanzi alle Sezioni Unite RAGIONE_SOCIALEa Corte di cassazione, soltanto per incompetenza, eccesso di potere e violazione di legge, con la conseguenza che l’accertamento del fatto, l’apprezzamento RAGIONE_SOCIALEa sua rilevanza rispetto alle imputazioni, la scelta RAGIONE_SOCIALEa sanzione opportuna e, in generale, la valutazione RAGIONE_SOCIALEe risultanze processuali non possono essere oggetto del controllo di legittimità, salvo che si traducano in un palese sviamento di potere, ossia nell’uso del potere disciplinare per un fine diverso da quello per il quale è stato conferito ( cfr . Cass., SU., n. 2637 del 2009).
3.5.1. Nella specie, quanto all’accertamento ed alla gravità del comportamento RAGIONE_SOCIALE‘incolpato, il CNF, dopo aver dato atto che « L’AVV_NOTAIO non adduce alcuna censura sulle norme deontologiche che sono state ritenute violate ma ritiene che l’impianto probatorio non sia in grado di affermare la sua responsabilità e che, di conseguenza, la sanzione sarebbe sproporzionata se riferita alla sola censura di incompatibilità », ha condiviso gli elementi individuati dal CDD al fine di ritenere effettivamente dimostrata la partecipazione attiva del menzionato professionista alle condotte illecite
ascrittegli. Da tale motivazione si evincono chiaramente le ragioni che hanno indotto il CNF a confermare l’applicazione del la sanzione RAGIONE_SOCIALEa sospensione dall’esercizio RAGIONE_SOCIALEa professione per la durata di tre anni . La sentenza impugnata, dunque, risulta in linea con l’art. 54, comma 1, RAGIONE_SOCIALEa legge n. 247 del 2012, avendo operato in sede disciplinare congrue valutazioni autonome a fini deontologici in ordine alla sussistenza RAGIONE_SOCIALEe condotte materiali esaminate nel processo penale avente per oggetto i medesimi fatti, e ivi definite con declaratoria di estinzione per prescrizione del reato. A fronte di ciò, le censure in esame investono, sostanzialmente, l’accertamento RAGIONE_SOCIALEa gravità del fatto e la valutazione RAGIONE_SOCIALE‘adeguatezza RAGIONE_SOCIALEa sanzione irrogata: accertamento, questo, rimesso all’RAGIONE_SOCIALE, mentre il controllo di legittimità sull’applicazione di tali norme non consente alla Corte di cassazione di sostituirsi al RAGIONE_SOCIALE nel giudizio di adeguatezza RAGIONE_SOCIALEa sanzione irrogata ( cfr . Cass., SU, n. 1609 del 2020; Cass., SU, n. 20653 del 2023), essendo positiva la valutazione di ragionevolezza in ordine all’individuazione del precetto, alla gravità del fatto ed alla adeguatezza all’accertata gravità RAGIONE_SOCIALEa sanzione applicata.
In conclusione, dunque, il ricorso deve essere rigettato, ciò assorbendo anche la richiesta di sospensione RAGIONE_SOCIALE‘esecuzione ex art. 36, comma 7, RAGIONE_SOCIALEa legge n. 247 del 2012.
4.1. Non occorre provvedere sulle spese del giudizio di cassazione, in quanto l’intimato RAGIONE_SOCIALE non ha svolto attività difensive, mentre deve darsi atto, -in assenza di ogni discrezionalità al riguardo ( cfr . Cass. n. 5955 del 2014; Cass., S.U., n. 24245 del 2015; Cass., S.U., n. 15279 del 2017) e giusta quanto precisato da Cass., SU, n. 4315 del 2020 -che, stante il tenore RAGIONE_SOCIALEa pronuncia adottata, sussistono, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis RAGIONE_SOCIALEo stesso art. 13, se dovuto, mentre « spetterà all’amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del
contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento ».
PER QUESTI MOTIVI
La Corte rigetta il ricorso.
Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1bis RAGIONE_SOCIALEo stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in RAGIONE_SOCIALE, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEe Sezioni Unite civili