Sentenza di Cassazione Civile Sez. U Num. 30202 Anno 2023
SENTENZA
sul ricorso 8447-2023 proposto da:
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME;
– ricorrente –
Civile Sent. Sez. U Num. 30202 Anno 2023
Presidente: COGNOME PASQUALE
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 31/10/2023
contro
RAGIONE_SOCIALE DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI TARANTO, PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE;
– intimati – avverso la sentenza n. 26/2023 del RAGIONE_SOCIALE NAZIONALE FORENSE, depositata il 07/03/2023.
Udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella pubblica udienza del 26/09/2023 dal Consigliere COGNOME;
udito il Pubblico Ministero, in persona RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
FATTI DI CAUSA
AVV_NOTAIO ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del RAGIONE_SOCIALE Nazionale Forense in epigrafe indicata.
Il giudizio disciplinare nei confronti del professionista iniziava a seguito di un esposto, in data 11-4-2016, con il quale il presidente del COA di RAGIONE_SOCIALE segnalava plurime condotte, poste in essere dal professionista, di rilievo penale e disciplinare; in particolare, al momento RAGIONE_SOCIALE‘approvazione dei bilanci 2014 (consuntivo) e 2015 (preventivo), erano emerse, tra i residui, spese non documentate per un importo di euro 78.479,73, a titolo di anticipazione spese per rimborso cariche istituzionali; il COA avviava, pertanto, indagine interna e chiedeva al ricorrente, quale presidente del COA protempore, insediato come consigliere del CNF, giustificazione RAGIONE_SOCIALE ammanchi; nel corso RAGIONE_SOCIALEa fase istruttoria emergevano ulteriori ammanchi e gli atti venivano trasmessi anche alla Procura RAGIONE_SOCIALEa Repubblica di Lecce e al CDD di Lecce per gli adempimenti conseguenti.
Il RAGIONE_SOCIALE distrettuale di disciplina di Lecce richiedeva chiarimenti all’ AVV_NOTAIO, acquisiva gli atti del procedimento penale aperto in seguito alla trasmissione RAGIONE_SOCIALE atti alla Procura RAGIONE_SOCIALEa
Repubblica di RAGIONE_SOCIALE dal RAGIONE_SOCIALE e deliberava l’apertura di un procedimento disciplinare per poi approvare il seguente capo d ‘ incolpazione: «avere in relazione agli art.4 co.2, 21, 22 e 69 co.1 CDF, in relazione agli art.3,51 e 53 legge n.247 del 2012, in qualità di Presidente p.t del COA di RAGIONE_SOCIALE e disponendo di fondi giacenti sul c/c bancario presso la Banca Popolare di Puglia e Basilicata-filiale di RAGIONE_SOCIALE, intestato al suddetto COA, sia mediante l’utilizzo RAGIONE_SOCIALEa carta di credito CartaSi a lui consegnata e sia emettendo assegni bancari tratti sul detto c/c, effettuato una serie di pagamenti per spese personali (quali acquisti di viaggi aerei, soggiorni in hotel, capi d’abbigliamento, pasti in ristorante, rifornimento carburante, riparazioni di autovetture e altri beni e servizi) non inerenti le attività svolte in esecuzione del proprio incarico e provveduto, inoltre, alla emissione di bonifici e/o assegni in suo favore, a favore RAGIONE_SOCIALEa sig. NOME NOME, che successivamente versava sui conti correnti a lui intestati presso la filiale di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEa Banca popolare di Puglia e Basilicata e RAGIONE_SOCIALEa UBI Banca Carime. Con tali condotte, per le quali il PM RAGIONE_SOCIALEa Procura di RAGIONE_SOCIALE ha richiesto la sua citazione a giudizio per il reato di peculato continuato ed aggravato (art. 81 c.2, 314 e 61 n.7 c.p.), si è appropriato in tempi diversi di più somme di denaro per un importo complessivo di circa euro 250.000,00 cagionando al COA di RAGIONE_SOCIALE un danno patrimoniale di rilevante gravità. In RAGIONE_SOCIALE fino al 9 febbraio 2015».
Il CDD acquisiva, in seguito, la sentenza del giudice RAGIONE_SOCIALE‘udienza preliminare presso il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, di condanna del ricorrente per il delitto di peculato alla pena di anni due di reclusione, con confisca RAGIONE_SOCIALEe somme in sequestro, e la sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte di appello di Lecce (in data 23-2-2021), di conferma RAGIONE_SOCIALEa decisione di primo grado.
Il RAGIONE_SOCIALE, all’ esito del procedimento disciplinare aperto per le predette incolpazioni, riconosceva la propria competenza a giudicare il
professionista, in considerazione RAGIONE_SOCIALEa qualità di consigliere nazionale del RAGIONE_SOCIALE fin dalla fase iniziale RAGIONE_SOCIALE‘iniziativa disciplinare e al momento RAGIONE_SOCIALE‘approvazione dei capi d’ incolpazione, carica conservata fino alla scadenza RAGIONE_SOCIALEa consiliatura; autorizzava, all’udienza del 17/9/20, la sospensione di un anno in accoglimento RAGIONE_SOCIALE‘istanza RAGIONE_SOCIALE‘incolpato e, decorso l’anno, acquisi va la sentenza penale del g iudice RAGIONE_SOCIALE‘udienza preliminare presso il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, di condanna per il reato di peculato RAGIONE_SOCIALE‘incolpato; negava, invece, l’ulteriore sospensione del procedimento disciplinare, richiesta fino all’esito del giudizio d’impugnazione in cassazione a vverso la sentenza di condanna RAGIONE_SOCIALEa Corte d’appello di Lecce, in considerazione del l’autonomia tra i due giudizi; riconosceva, infine, la colpevolezza del professionista per le condotte contestate e irrogava la sanzione RAGIONE_SOCIALEa sospensione dall’esercizio de lla professione per anni due.
Avverso la decisione l’ AVV_NOTAIO ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, avverso il quale non è stata svolta attività difensiva.
L’Ufficio del Procuratore generale ha rassegnato conclusioni scritte chiedendo rigettarsi il ricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con i motivi di ricorso si deduce l’ illegittimità costituzionale RAGIONE_SOCIALE‘art 36, co.1, legge n.247 del 2012 , relativamente alla disciplina prevista per l’azione disciplinare nei c onfronti RAGIONE_SOCIALE‘iscritto componente del CNF, per violazione del diritto di difesa e del principio del giusto processo (primo motivo); violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALEa medesima disposizione normativa per avere il CNF giudicato l’iscritto malgrado avesse cessato le funzioni di consigliere nazionale fin dal febbraio 2019, per cui, incardinato il procedimento disciplinare in data 28 settembre 2018, il CNF avrebbe dovuto spogliarsi RAGIONE_SOCIALEa trattazione e rimettere gli atti al RAGIONE_SOCIALE di Lecce, in considerazione RAGIONE_SOCIALEa cessazione RAGIONE_SOCIALEe funzioni di consigliere nazionale (secondo motivo); violazione e
falsa applicazione RAGIONE_SOCIALEe norme in tema di prescrizione RAGIONE_SOCIALE‘azione disciplinare e, in particolare, RAGIONE_SOCIALE‘art. 56 legge n.247 cit. , per essere il termine prescrizionale spirato il 9.8.2022 in riferimento a fatti contestati e protrattisi fino al 9.2.2015 (terzo motivo, sia pur enumerato, in ricorso, come secondo motivo).
Il terzo motivo è fondato.
L’eccezione di prescrizione RAGIONE_SOCIALE‘azione disciplinare, sollevata in questa sede, è ammissibile in quanto la prescrizione RAGIONE_SOCIALE‘azione disciplinare è rilevabile anche d’ufficio , in ogni stato e grado del giudizio (v., fra tante, Cass.,Sez.Un., n.32634 del 2022) e la sua soluzione non comporta indagini fattuali (che sarebbero precluse in questa sede), essendo pacifici i dati assunti.
L’eccezione è, altresì, fondata.
Il regime di prescrizione applicabile è, ratione temporis , quello introdotto dall’art. 56 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 247 del 2012 : l’illecito contestato è stato commesso successivamente al 2 febbraio 2013, data di entrata in vigore RAGIONE_SOCIALEa disposizione.
Nel nuovo ordinamento professionale forense la prescrizione, al di là RAGIONE_SOCIALE effetti RAGIONE_SOCIALEa sospensione e RAGIONE_SOCIALE‘interruzione, non può comunque essere prolungata di oltre un quarto rispetto ai sei anni indicati nell’art. 56, comma 1, RAGIONE_SOCIALEa legge n. 247 cit .; pertanto, il termine complessivo di prescrizione RAGIONE_SOCIALE‘azione disciplinare deve intendersi in sette anni e mezzo.
Si tratta di una novità RAGIONE_SOCIALEa nuova legge professionale, la quale segue, sotto questo profilo, criteri di natura penalistica, laddove secondo la disciplina previgente, ispirata a un criterio di natura civilistica, la prescrizione, una volta interrotta, riprendeva a decorrere nuovamente per altri cinque anni (v., per tutte, Cass.,Sez.Un., n.32634 del 2022 cit. ).
Ebbene, la vicenda disciplinare all’esame si è compiuta nella cornice, ratione temporis , RAGIONE_SOCIALE‘art. 54 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 247 cit . che ha
ridefinito il rapporto con il processo penale nei termini che seguono: «1. Il procedimento disciplinare si svolge ed e’ definito con procedura e con valutazioni autonome rispetto al processo penale avente per oggetto i medesimi fatti. 2. Se, agli effetti RAGIONE_SOCIALEa decisione, e’ indispensabile acquisire atti e notizie appartenenti al processo penale, il procedimento disciplinare puo’ essere a tale scopo sospeso a tempo determinato. La durata RAGIONE_SOCIALEa sospensione non puo ‘ superare complessivamente i due anni; durante il suo decorso e’ sospeso il termine di prescrizione».
Nella specie, pendente il giudizio penale, l’azione disciplinare è giunta a compimento con una sola breve sospensione, di un anno, alla stregua del citato articolo 54.
Quanto alla decorrenza del termine prescrizionale, le condotte appropriative reiterate, di rilievo disciplinare, si sono protratte fino al 9 febbraio 2015, ed è a tale momento che occorre avere riguardo per il decorso RAGIONE_SOCIALEa prescrizione (v., fra tante, Cass.,Sez.Un., n. 14620 del 2003 e numerose successive conformi).
Conseguentemente, il termine di prescrizione, RAGIONE_SOCIALEa durata massima di sette anni e mezzo, decorrente dal 9 febbraio 2015, si è protratto fino al 9 agosto 2022 e, tenuto conto RAGIONE_SOCIALEa ridetta sospensione di un anno del giudizio disciplinare, il termine di prescrizione è spirato il 9.8.2023.
Va, pertanto, accolto il terzo motivo, assorbiti gli altri.
L’intervenuta prescrizione RAGIONE_SOCIALE‘azione disciplinare determina la cassazione senza rinvio RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata e l’estinzione RAGIONE_SOCIALE‘illecito disciplinare .
La sopravvenuta maturazione RAGIONE_SOCIALEa prescrizione durante la pendenza del giudizio di cassazione giustifica la compensazione RAGIONE_SOCIALEe spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il terzo motivo, assorbiti gli altri; cassa senza rinvio la sentenza disciplinare e, decidendo nel merito, dichiara estinto l’illecito disciplinare per prescrizione RAGIONE_SOCIALE‘azione disciplinare; spese compensate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEe Sezioni Unite civili