Sentenza di Cassazione Civile Sez. U Num. 29546 Anno 2024
Civile Sent. Sez. U Num. 29546 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 15/11/2024
Oggetto
Disciplinare RAGIONE_SOCIALE
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 3877/2024 R.G. proposto da COGNOME NOME, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO (p.e.c.: EMAIL), con domicilio eletto in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO (p.e.c.: EMAIL);
-ricorrente –
RAGIONE_SOCIALE, Procuratore Generale presso la Corte di cassazione;
-intimati – avverso la sentenza n. 331/2023 del CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE, depositata il 27 dicembre 2023.
Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 22 ottobre 2024 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME COGNOME AVV_NOTAIO che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito l’AVV_NOTAIO.
FATTI DI CAUSA
Con la sentenza impugnata il RAGIONE_SOCIALE (di seguito anche RAGIONE_SOCIALE) ha rigettato il ricorso RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO avverso la decisione del RAGIONE_SOCIALE distrettuale di disciplina (di seguito anche CDD) di RAGIONE_SOCIALE, depositata in data 20 febbraio 2020, che, accertata la sussistenza di quattro dei cinque addebiti ad essa ascritti (capi 1, 3, 4 e 5), aveva irrogato la sanzione disciplinare RAGIONE_SOCIALEa sospensione dall’attività professionale per la durata di anni quattro .
Le contestazioni traevano origine da separato procedimento penale per i delitti p. e p. dagli artt. 110 c.p. e 12, comma 5, d.lgs. n. 286 del 1998 (T.U. Immigrazione) e dagli artt. 81 cpv. c.p. e 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 (T.U. Stupefacenti) -di cui ad oggi è noto solo che è stato definito con sentenza di condanna alla pena, sospesa, di anni 1 e mesi 3 di reclusione ed € 3.000,00 di multa , confermata in appello -ed erano formulati nei seguenti capi di incolpazione:
«1) avere, in violazione dei doveri di probità, dignità e decoro di cui all’art. 9 CDF e RAGIONE_SOCIALE‘art. 4 comma 2 CDF, commettendo altresì il reato di cui agli artt. 81 c.p. e 73 comma 5 DPR 309/90, fornito
ripetutamente sostanza stupefacente (del tipo cocaina) alle proprie praticanti COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME, consumandola insieme a queste ed altri all’interno ed all’esterno RAGIONE_SOCIALEo studio professionale. In RAGIONE_SOCIALE ed altrove dall’ottobre 2014 all’ottobre 2016;
« 3) avere, in violazione dei doveri di probità, dignità e decoro di cui all’art. 9 CDF e RAGIONE_SOCIALE‘art. 40 II comma CDF, omesso di riconoscere alle proprie praticanti COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME alcun compenso e comunque un compenso adeguato. In RAGIONE_SOCIALE ed altrove dall’ottobre 2014 all’ottobre 2016;
« 4) avere, in violazione dei doveri di probità, dignità e decoro di cui all’art. 9 CDF e RAGIONE_SOCIALE‘art. 23 III comma CDF, intrattenuto con propri clienti non identificati (tra i quali NOME) rapporti consistenti nell’acquisizione di stupefacenti dai clienti medesimi, idonei a influire sul rapporto professionale con questi. In RAGIONE_SOCIALE ed altrove dall’ottobre 2014 all’ottobre 2016;
« 5) avere, in violazione dei doveri di probità, dignità e decoro di cui all’art. 9 CDF e RAGIONE_SOCIALE‘art. 4 comma 2 CDF, commettendo altresì il reato di cui agli artt.110 c.p. e art. 12 comma V d. lgs. 286/98, svolto la funzione di testimone alla celebrazione del matrimonio civile tra COGNOME NOME e NOME, matrimonio simulato e contratto al solo fine di consentire al suddetto NOME di ottenere il permesso di soggiorno ed evitare l’espulsione dal territorio italiano. In Valsamoggia il 27/09/2016 ».
Avverso tale decisione l’AVV_NOTAIO propone ricorso per cassazione davanti a queste Sezioni Unite, articolando tre motivi.
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE è rimasto intimato.
Il Procuratore Generale ha depositato memoria concludendo per il rigetto del ricorso.
La ricorrente ha depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo la ricorrente denuncia « in via pregiudiziale, con riferimento al capo di incolpazione n. 4, violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 56 RAGIONE_SOCIALEa l. n. 247 del 2012 ».
Rileva che da una più attenta analisi dei verbali relativi alle informazioni acquisite nell’ambito RAGIONE_SOCIALEe indagini penali, emergono dei dati che smentiscono la circostanza (solamente presunta nel capo predetto d’incolpazione ) che i fatti oggetto del ridetto capo di incolpazione n. 4 si siano protratti fino al mese di ottobre 2016, dal momento che le deposizioni testimoniali poste a fondamento consentono di ritenere che la cessione di stupefacente all’interno RAGIONE_SOCIALEo studio può essere avvenuta al più tardi fino al mese di marzo 2016, avendo la teste COGNOME riferito di non aver mai assistito ai fatti addebitati all’AVV_NOTAIO e la teste COGNOME riferito che la cessione di sostanza stupefacente nei suoi confronti era durata dal mese di Aprile 2014 sino al mese di marzo 2016 , mentre l’altra praticante (NOME COGNOME) -l’ammissione RAGIONE_SOCIALEa cui deposizione, resa nel dibattimento penale, è peraltro contestata ad altri fini con il secondo motivo COGNOME ha riferito a sua volta di aver lasciato lo studio nel mese di marzo 2016.
Sostiene pertanto che, computando il termine prescrizionale massimo di sette anni e sei mesi ex art. 56 l. n. 247 del 2012, l’azione disciplinare riferita al detto capo d’incolpazione avrebbe dovuto essere dichiarata prescritta.
Con il secondo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 23, lett. C), del Regolamento del CNF n. 2/2014 (a mente del quale « gli esposti e le segnalazioni inerenti alla notizia di illecito disciplinare e i verbali di dichiarazioni testimoniali redatti nel corso RAGIONE_SOCIALE‘istruttoria, che non sono stati confermati per qualsiasi motivo in dibattimento, sono utilizzabili per la decisione solo nel caso in cui la persona dalla quale provengono sia stata citata come teste
per il dibattimento») per avere il C.F.N. confermato la decisione del C.D.D. anche quanto alla ritenuta fondatezza RAGIONE_SOCIALE‘addebito di cui al capo n. 3 sebbene quel giudice avesse tratto convincimento anche dalla deposizione resa dalla teste COGNOME nel processo penale a domanda del P.M., ma non confermata nel giudizio disciplinare, non essendo stata la predetta indicata dal CDD di RAGIONE_SOCIALE nell’elenco dei testimoni che la Sezione giudicante intendeva ascoltare e ciò sebbene tale violazione del regolamento fosse stata denunciata con il quarto motivo di gravame.
Con il terzo motivo ─ rubricato « violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 111 Cost. e RAGIONE_SOCIALE‘art. 59, lett. m.), RAGIONE_SOCIALEa L. n. 247 del 2012 (obbligo di motivazione), in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. » la ricorrente svolge tre censure.
3.1. Con la prima (ptt. III.1 – III. 15 del ricorso, pagg. 15 – 18) lamenta, con riferimento agli addebiti di cui ai capi nn. 1 e 4 d’incolpazione, che il CNF abbia confermato la sanzione inflitta basandosi soltanto sulle testimonianze fornite dalle praticanti RAGIONE_SOCIALEo studio e senza tenere in alcuna considerazione le deposizioni rese dai testi chiamati dalla difesa, AVV_NOTAIO e AVV_NOTAIO, le quali avevano entrambe confermato di non aver mai visto nessuno fare uso di stupefacenti all’interno RAGIONE_SOCIALEo Studio.
Rileva al riguardo che:
─ il C.D.D. aveva affermato che « le dichiarazioni RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO non hanno neppure scalfito la fondatezza RAGIONE_SOCIALE addebiti relativi ai capi di incolpazione nn. 1) e 4), perché da ciò che è emerso la stessa era completamente all’oscuro sia RAGIONE_SOCIALE‘uso di cocaina da parte RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO che da parte RAGIONE_SOCIALEe Dott. sse COGNOME e COGNOME (uso, invece, ammesso e descritto nei particolari dalle due praticanti) ;
─ tale valutazione è irragionevole dal momento che se l’AVV_NOTAIO ha dichiarato « di non avere mai visto nessuno fare uso di
droga all’interno RAGIONE_SOCIALE‘ufficio », ciò significa non che la stessa fosse « all’oscuro » dei fatti addebitati all’AVV_NOTAIO, ma semplicemente che la medesima teste ha reso una dichiarazione in contrasto con quanto testimoniato dalle dott.sse COGNOME e COGNOME;
─ su tale punto, sebbene « rilevato dal secondo motivo di ricorso », il CNF ha omesso di prendere posizione, in violazione RAGIONE_SOCIALE‘obbligo di motivazione sancito dall’art. 111 Cost. e dall’art. 59, lett. m.), RAGIONE_SOCIALEa L. n. 247 del 2012.
3.2. Con la seconda censura (ptt. III.16 – III. 17 del ricorso, pagg. 18 – 19) rileva che, pur tenendo conto dei fatti testimoniati dalle sole due praticanti COGNOME e COGNOME, la prescrizione RAGIONE_SOCIALE‘azione disciplinare sarebbe maturata anche in relazione ai capi di incolpazione nn. 1 e 4 già nel mese di settembre 2023, prima ancora RAGIONE_SOCIALEa camera di consiglio del 19/10/2023 in cui il CNF ha deciso sul ricorso con l’impugnata sentenza, depositata in data 27/12/2023.
3.3. Con la terza censura (ptt. III.18 – III.21 del ricorso, pagg. 19 – 20) la ricorrente denuncia infine carenza di motivazione in relazione alla confermata sussistenza RAGIONE_SOCIALE‘illecito contestato con il capo 5) d’incolpazione, senza motivare sulla circostanza che, come dedotto con l’atto di gravame, essa aveva agito in totale buona fede, essendosi invece limitato a statuire che « l’AVV_NOTAIO non contesta la sua presenza ed il suo ruolo » in quella vicenda e che, pertanto, la sua responsabilità disciplinare dovesse essere affermata sulla base del solo rapporto professionale tra la stessa incolpata ed il nubendo.
Con la memoria depositata in data 11 ottobre 2024 la ricorrente rileva che, nelle more del giudizio, è comunque maturata la prescrizione in relazione a tutti gli addebiti posto ad oggetto RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata, e ciò anche assumendo quale termine di decorrenza del relativo termine quello indicato nei rispettivi capi d’incolpazione, per tutti fissato al più tardi nel mese di ottobre del 2016.
L’eccezione di intervenuta prescrizione RAGIONE_SOCIALE‘azione disciplinare, sollevata in questa sede, è ammissibile, in quanto la prescrizione RAGIONE_SOCIALE‘azione disciplinare è rilevabile anche d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio e la sua soluzione non comporta indagini fattuali (che sarebbero precluse in questa sede), essendo pacifici i dati assunti (v. Cass. Sez. U. 04/11/2022, n. 32634).
L’eccezione è, altresì, fondata, nei termini di seguito precisati.
Il regime di prescrizione applicabile è, ratione temporis , quello introdotto dall’art. 56 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 247 del 2012, essendo stati tutti gli illeciti contestati commessi successivamente al 2 febbraio 2013, data di entrata in vigore RAGIONE_SOCIALEa disposizione.
Nel nuovo ordinamento professionale forense, la prescrizione, al di là RAGIONE_SOCIALE effetti RAGIONE_SOCIALEa sospensione e RAGIONE_SOCIALE‘interruzione, non può comunque essere prolungata di oltre un quarto rispetto ai sei anni indicati nel comma 1 RAGIONE_SOCIALE‘art. 56; pertanto, il termine complessivo di prescrizione RAGIONE_SOCIALE‘azione disciplinare deve intendersi fissato in sette anni e mezzo.
Si tratta di una novità RAGIONE_SOCIALEa nuova legge professionale, la quale segue, sotto questo profilo, criteri di natura penalistica, laddove secondo la disciplina previgente, ispirata a un criterio di natura civilistica, la prescrizione, una volta interrotta, riprendeva a decorrere nuovamente per altri cinque anni.
Quanto al termine di decorrenza RAGIONE_SOCIALEa prescrizione, occorre considerare che nella specie , mentre l’illecito contestato al capo 5 ha riguardato un’unica condotta posta in essere il 27 settembre 2016, gli illeciti contestati ai capi 1, 3 e 4 si sono sostanziati in una pluralità di condotte.
Poiché il termine di prescrizione è stato interrotto con la comunicazione all’iscritto RAGIONE_SOCIALEa notizia RAGIONE_SOCIALE‘illecito (il 21 novembre 2019), nonché dalla notifica RAGIONE_SOCIALEa decisione del RAGIONE_SOCIALE distrettuale di disciplina e RAGIONE_SOCIALEa sentenza pronunciata dal CNF (rispettivamente
avvenuta il 21 maggio 2020 e il 9 gennaio 2024), opera il termine massimo di prescrizione RAGIONE_SOCIALE‘azione disciplinare di sette anni e mezzo.
Anche individuando il dies a quo del termine di prescrizione, quanto ai capi 1, 3 e 4, nel compimento RAGIONE_SOCIALE‘ultima condotta contestata, e quindi in una data prossima ma non successiva al 31 ottobre 2016, tale termine, quantunque operante nel massimo (sette anni e mezzo), è da intendere spirato nel corso del processo.
L’intervenuta prescrizione RAGIONE_SOCIALE‘azione disciplinare determina la cassazione senza rinvio RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata, restando assorbito l’esame nel merito RAGIONE_SOCIALEe censure.
La sopravvenuta maturazione RAGIONE_SOCIALEa prescrizione durante la pendenza del giudizio di cassazione giustifica la compensazione RAGIONE_SOCIALEe spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
pronunciando sul ricorso, cassa senza rinvio la sentenza impugnata per intervenuta prescrizione RAGIONE_SOCIALE‘azione disciplinare.
Dichiara compensate tra le parti le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEe Sezioni Unite