Sentenza di Cassazione Civile Sez. U Num. 34735 Anno 2024
Civile Sent. Sez. U Num. 34735 Anno 2024
Presidente: COGNOME PASQUALE
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 28/12/2024
1. Con sentenza del 23 febbraio 2024, il RAGIONE_SOCIALE ha rigettato, per quanto interessa, il ricorso RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO, iscritto all’RAGIONE_SOCIALE e di altro avvocato RAGIONE_SOCIALEo stesso RAGIONE_SOCIALE, avverso la decisione del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEa Corte d’appello di Bologna, che li aveva ritenuti responsabili RAGIONE_SOCIALE addebiti oggetto dei capi di incolpazione (violazione RAGIONE_SOCIALE artt. 9, 19 e 12 dei codici deontologici forensi ratione temporis vigenti), per avere: a ) chiesto compensi professionali superiori a quelli pattuiti dal cliente con RAGIONE_SOCIALE; b ) compiuto un accaparramento di clientela in base a convenzione stipulata con essa; c ) assunto il patrocinio del cliente senza adeguata competenza tecnica ed applicato le rispettive sanzioni disciplinari RAGIONE_SOCIALEa sospensione di due mesi dall’esercizio RAGIONE_SOCIALE‘attività professionale (al primo) e RAGIONE_SOCIALEa censura (al secondo).
Il RAGIONE_SOCIALE ha condiviso la ricostruzione dei fatti del RAGIONE_SOCIALE e, in esito ad argomentato scrutinio RAGIONE_SOCIALEe risultanze istruttorie (in riferimento particolare alla scrittura privata sottoscritta, in data prossima anteriore al 24 luglio 2014, dai due avvocati incolpati con la società suindicata, con la quale si erano impegnati a corrisponderle parte dei compensi professionali), ritenuto provata la responsabilità dei due professionisti, ravvisando la congruità RAGIONE_SOCIALEe sanzioni disciplinari loro rispettivamente comminate.
Per quanto più specificamente ancora interessa, il RAGIONE_SOCIALE ha acquisito come incontestata la stipulazione, da parte dei due professionisti, di una convenzione con RAGIONE_SOCIALE, che richiedeva di ‘uniformarsi alle sue direttive e al suo codice deontologico … a tutela del cliente RAGIONE_SOCIALE … proprio in ragione del fatto che il cliente ha preventivamente sottoscritto il contratto con RAGIONE_SOCIALE ‘ , regolanti i profili dei compensi esigibili dai clienti: convenzione limitante
la loro indipendenza defensionale e libertà di scelte tecniche e di designazione di altre professionalità eventualmente coinvolte nella tutela RAGIONE_SOCIALEa parte assistita. Oltre a ciò, con essa, gli avvocati si erano impegnati a retrocedere alla società una parte dei compensi professionali.
Con ricorso notificato il 25 marzo 2024, l’AVV_NOTAIO ha proposto ricorso davanti a queste Sezioni Unite con un unico motivo, illustrato da memoria finale; il RAGIONE_SOCIALE intimato non ha svolto difese.
Il Procuratore generale ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con un unico motivo, il ricorrente ha dedotto violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 56 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 247/2012, per prescrizione RAGIONE_SOCIALE‘azione disciplinare in relazione all’addebito del divieto di accaparramento di clientela, decorrente dalla sottoscrizione, in data prossima anteriore al 24 luglio 2014, RAGIONE_SOCIALEa convenzione con RAGIONE_SOCIALE e consumata, per lo spirare del periodo prescritto (di sei anni non prolungabile oltre il quarto di durata, e quindi) di sette anni e mezzo, alla data del 24 gennaio 2022, ampiamente prima RAGIONE_SOCIALEa pubblicazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata (23 febbraio 2024): ben rilevabile anche in sede di legittimità, non occorrendo indagini di fatto, per la sua risultanza tavolare (in base a detta scrittura di convenzione).
Esso è fondato.
Giova premettere che le decisioni del RAGIONE_SOCIALE in materia disciplinare sono impugnabili dinanzi alle Sezioni Unite di questa Corte, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 56, terzo comma R.D.L. 1578/1933, soltanto per incompetenza, eccesso di potere e violazione di legge, nonché, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 111 Cost., per vizio di motivazione, con la conseguenza che, salva l’ipotesi di sviamento di potere, in cui il potere disciplinare sia usato per un fine diverso rispetto a quello per il quale è stato conferito, l’accertamento del fatto e l’apprezzamento RAGIONE_SOCIALEa sua gravità ai fini RAGIONE_SOCIALEa concreta individuazione RAGIONE_SOCIALEa condotta costituente illecito disciplinare e RAGIONE_SOCIALEa valutazione RAGIONE_SOCIALE‘adeguatezza RAGIONE_SOCIALEa sanzione irrogata non può essere oggetto del controllo di legittimità, se non nei limiti di una valutazione di ragionevolezza (Cass. S.U. 2 dicembre 2016, n. 24647; Cass. S.U. 31 luglio 2018, n. 20344).
È noto, inoltre, che il codice deontologico forense non abbia carattere normativo, essendo costituito da un insieme di regole che gli organi di governo RAGIONE_SOCIALE avvocati si sono date per attuare i valori caratterizzanti la propria professione e garantire la l ibertà, la sicurezza e l’inviolabilità RAGIONE_SOCIALEa difesa, con la conseguenza che la violazione del codice rileva in sede giurisdizionale solo quando si colleghi all’incompetenza, all’eccesso di potere o alla violazione di legge, ossia ad una RAGIONE_SOCIALEe ragioni per le quali l’art. 36 l. 247/2012 consente il ricorso alle Sezioni Unite RAGIONE_SOCIALEa Corte di cassazione, per censurare unicamente un uso del potere disciplinare da parte RAGIONE_SOCIALE ordini professionali per fini diversi da quelli per cui la legge lo riconosce (Cass. 25 giugno 2013, n. 15873; Cass. S.U. 17 maggio 2021, n. 13168, in motivazione sub p.to 1.1)
Nell’odierno giudizio, l’addebito di accaparramento di clientela contestato all’AVV_NOTAIO (in data prossima anteriore al 24 luglio 2014) è soggetto ratione temporis alla disciplina prevista dall’art. 56 legge n. 247/2012, per essere la data del fatto commesso (che individua il regime disciplinare applicabile: ex plurimis , Cass. S.U. 28 ottobre 2020, n. 23746, in motivazione sub p.to 7.6) successiva alla sua entrata in vigore il 2 febbraio 2013.
Esso stabilisce che ‘l’azione disciplinare si prescrive nel termine di sei anni dal fatto’ (primo comma) e che ‘in nessun caso il termine stabilito nel primo comma può essere prolungato di oltre un quarto’ (terzo comma), fissando il termine complessivo di prescrizione RAGIONE_SOCIALE‘azione disciplinare nella misura massima di sette anni e mezzo dal fatto di rilevanza deontologica (come appunto nel caso di specie, per essere stato il termine di sei anni interrotto dal l’avvio del procedimento disciplinare n. 142/2017).
4.1. Secondo l’insegnamento di questa Corte, l’eccezione di intervenuta prescrizione RAGIONE_SOCIALE‘azione disciplinare sollevata in sede di legittimità è ammissibile, essendo rilevabile anche d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio, qualora la sua soluzione non comporti indagini fattuali (che in questa sede sarebbero precluse). Ed essa, nel nuovo ordinamento professionale forense, al di là RAGIONE_SOCIALE effetti RAGIONE_SOCIALEa sospensione e RAGIONE_SOCIALE‘interruzione, non può comunque essere prolungata di oltre un quarto rispetto ai sei anni indicati nel primo comma RAGIONE_SOCIALE‘art. 56. Sicché, il termine complessivo di prescrizione RAGIONE_SOCIALE‘azione disciplinare
deve intendersi in sette anni e mezzo (Cass. 4 novembre 2022, n. 32634, in motivazione sub p.ti 3 e 5; Cass. 27 marzo 2023, n. 8558, in motivazione sub p.to 15).
Nel caso di specie, l’addebito di accaparramento di clientela è stato contestato all’AVV_NOTAIO per avere stipulato una convenzione con RAGIONE_SOCIALE (che richiedeva di ‘uniformarsi alle sue direttive e al suo codice deontologico …
a tutela del cliente RAGIONE_SOCIALE proprio in ragione del fatto che il cliente ha preventivamente sottoscritto il contratto con RAGIONE_SOCIALE , regolanti i profili dei compensi esigibili dai clienti, di limitazione RAGIONE_SOCIALE‘indipendenza defensionale, di libertà di scelte tecniche e di designazione di altre professionalità eventualmente coinvolte nella tutela RAGIONE_SOCIALEa parte assistita, con impegno RAGIONE_SOCIALE‘avvocato alla retrocedere alla società di una parte dei compensi professionali), con scrittura privata sottoscritta in data prossima anteriore al 24 luglio 2014, si è prescritto il 24 gennaio 2022, prima RAGIONE_SOCIALE‘odierna udienza di discussione e pure RAGIONE_SOCIALEa pubblicazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata (23 febbraio 2024).
Il ricorso deve pertanto essere accolto, con la cassazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata per la prescrizione RAGIONE_SOCIALE‘azione disciplinare limitatamente all’illecito di accaparramento di clientela e rinvio al RAGIONE_SOCIALE per la nuova determinazione RAGIONE_SOCIALEa sanzione e la compensazione RAGIONE_SOCIALEe spese del giudizio di legittimità tra le parti, non avendo il RAGIONE_SOCIALE svolto attività difensiva di contrasto.
P.Q.M.
La Corte
accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata per la prescrizione RAGIONE_SOCIALE‘azione disciplinare limitatamente all’illecito di accaparramento di clientela e rinvia al RAGIONE_SOCIALE per la nuova determinazione RAGIONE_SOCIALEa sanzione; dichiara compensate le spese del giudizio di legittimità tra le parti.
Così deciso in Roma, il 12 novembre 2024