Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 31751 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 31751 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 04/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso n. 25092/2021 r.g. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE), con sede in Azzano Decimo INDIRIZZOPN), alla INDIRIZZO, in persona del suo presidente e legale rappresentante pro tempore AVV_NOTAIO, rappresentata e difesa, giusta procura speciale allegata alla Memoria di costituzione di nuovo difensore del 18 novembre 2025, da ll’AVV_NOTAIO, presso il cui studio elettivamente domicilia in Pordenone, al INDIRIZZO Emanuele II n. 48.
-ricorrente e controricorrente incidentale contro
COGNOME NOME, rappresentato e difeso, giusta procura speciale allegata al controricorso, dall’ AVV_NOTAIO, unitamente al quale elettivamente domicilia in Roma, alla INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO .
-controricorrente e ricorrente incidentale –
avverso la sentenza, n. cron. 46/2021, della CORTE DI APPELLO DI TRIESTE depositata in data 25/02/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno
28/11/2025 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con sentenza pubblicata il 7 giugno 2019, n. 483, il Tribunale di Pordenone rigettò la domanda di NOME COGNOME, titolare dell’impresa individuale ‘ RAGIONE_SOCIALE, volta ad ottenere la condanna di RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE alla restituzione di quanto da lui indebitamente pagato a titolo di interessi, spese, commissioni e competenze sui conti correnti n. 1586-1 e n. 13472-86, e sul mutuo acceso il 30 settembre 2009, previo accertamento della nullità delle correlative clausole contrattuali in quanto contrarie alla legge n. 108 del 1996.
In particolare, quanto al rapporto di conto corrente 1586-1, rilevò che lo stesso risultava essere ancora aperto, sicché la proposta domanda di ripetizione era inammissibile, tale rimanendo anche se il conto fosse stato chiuso in corso di causa, dovendo valutarsi la situazione al momento della proposizione della domanda, posto che la chiusura del rapporto è una condizione di ammissibilità e non di procedibilità della domanda. Circa, invece, il conto corrente n. 13472-86, sostenne che una corretta applicazione dell’art. 2697 cod. civ. imponeva al correntista, agente in ripetizione, di dover soddisfare il relativo onere probatorio. Pertanto, sarebbe spettato al correntista medesimo fornire la prova della fondatezza della propria domanda attraverso la produzione in giudizio del documento contrattuale relativo al rapporto di conto corrente, al fine di consentire la valutazione sul contenuto e sulla validità delle clausole contestate, nonché dei relativi estratti conto.
Pronunciando sul gravame promosso contro questa decisione dal COGNOME, nella indicata qualità, l’adita Corte di appello di Trieste, con sentenza del 25 febbraio 2021, n. 46, resa nel contraddittorio con la RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, così dispose: « Rigetta tutte le domande proposte dal signor NOME COGNOME, titolare dell’impresa individuale RAGIONE_SOCIALE,
afferenti il conto corrente n. 1586-1, acceso il 9.12.1993; Accertato e dichiarato che, relativamente al conto corrente n. 13742-86, acceso il 6.8.2004 e chiuso il 23.12.2009, il signor NOME COGNOME ha pagato indebitamente, a titolo di interessi corrispettivi ultralegali, di interessi anatocistici e di spese, l’importo di € 53.353,35 in più rispetto al dovuto, condanna la RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE coop a corrispondere all’appellante detto importo, maggiorato degli interessi legali dal 22.2.2015 al saldo; ».
Quella corte, con riferimento al conto corrente n. 1586-1, ritenuto necessario distinguere tra la domanda di accertamento di annotazioni illegittime su di esso in quanto relative ad interessi, commissioni ed altre spese non dovute, o comunque non dovute in quella misura, e quella di condanna al pagamento di quanto indebitamente pagato per detti titoli, ritenne ammissibile, ma infondata, la prima (« non risultando che a carico dell’appellante siano state effettuate illegittimamente delle annotazioni a debito di interessi usurari, di interessi anatocistici, di commissioni di massimo scoperto e di altre spese ») ed inammissibile la seconda alla stregua degli ivi richiamati insegnamenti di legittimità. Quanto, invece, al conto corrente n. 1347286, muovendo dall’assunto che, diversamente da quanto opinato dal tribunale, sarebbe stato onere della banca (e non del correntista) dimostrare, mediante la corrispondente produzione documentale, le condizioni economiche ad esso applicate, onere, tuttavia, rimasto inadempiuto, opinò che « tutte le annotazioni per interessi corrispettivi ad un tasso superiore a quello legale, per interessi anatocistici e per altre spese a debito del signor NOME COGNOME vanno considerate illegittime, rimanendo il cliente obbligato a corrispondere gli interes si legali determinati secondo quanto previsto dall’art. 117, comma 7, lett. a), del testo unico bancario ». Pertanto, detratto dall’importo complessivamente, ma illegittimamente, corrisposto dall’appellante per tali causali (€ 84.969,11) quant o da lui sarebbe stato legittimamente dovuto (€ 31.615,76), condannò la banca a corrispondergli la residua somma di € 53.353,35, oltre interessi legali dalla data (22 febbraio 2015) di notificazione della citazione di primo grado, disattendendo, peraltro,
l’eccezione di prescrizione ivi ribadita dall’appellata perché quest’ultima, prima ancora che provato, nemmeno aveva deAVV_NOTAIOo « quali rimesse effettuate dal signor NOME COGNOME avrebbero avuto natura solutoria e non ripristinatoria. L’assenza di una simile allegazione, con l’impedire al signor NOME COGNOME di controdedurre sul punto, preclude al giudice di conoscere rispetto a quali rimesse doveva essere verificato il compimento del termine di prescrizione ».
Per la cassazione di questa sentenza ha promosso ricorso RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE), affidandosi a nove motivi. Ha resistito, con controricorso, illustrato anche da memoria ex art. 380bis .1 cod. proc. civ., NOME COGNOME, contestualmente proponendo anche ricorso incidentale recante cinque motivi, cui, a sua volta, ha resistito la banca suddetta con controricorso ex art. 371, comma 4, cod. proc. civ.
RAGIONI DELLA DECISIONE
In via pregiudiziale, va respinta l’eccezione, sollevata dal COGNOME, circa la carenza di legittimazione processuale del AVV_NOTAIO. NOME COGNOME, qualificatosi ‘ Presidente e legale rappresentante in carica ‘ della banca ricorrente principale, a stare in giudizio in rappresentanza di quest’ultima ed a conferire la procura ad litem al suo difensore.
Invero, secondo la giurisprudenza di questa Corte ( cfr ., tra le più recenti, in motivazione, Cass. n. 15177 del 2024): i ) la persona fisica che riveste la qualità di organo della persona giuridica non ha l’onere di dimostrare tale veste e spetta invece alla parte che ne contesta la sussistenza l’onere di formulare tempestiva eccezione e di fornire la relativa prova negativa; principio applicabile anche nel caso in cui la persona giuridica si sia costituita in giudizio per mezzo di persona diversa dal legale rappresentante, se tale potestà deriva dall’atto costitutivo o dallo statuto ( cfr . Cass., SU, n. 31963 del 5.11.2021; Cass. n. 23033 del 2011; Cass. n. 19162 del 2007); ii ) in tema di rappresentanza processuale della persona giuridica, ove il potere rappresentativo non derivi da un atto soggetto a pubblicità legale e la controparte lo contesti, la parte rappresentata è tenuta a dimostrare, tramite
pertinente produzione documentale anche ex art. 372 cod. proc. civ., la spettanza di tale potere ( cfr . Cass. n. 11091 del 2020); iii) qualora il rilievo del vizio in sede di legittimità non sia officioso, ma provenga dalla controparte, l’onere di sanatoria del rappresentato sorge immediatamente, non essendovi necessità di assegnare un termine, che non sia motivatamente richiesto, giacché sul rilievo di parte l’avversario è chiamato a contraddire ( cfr . Cass., SU, n. 4248 del 2016; Cass. n. 29244 del 2021).
Nella specie, quanto deAVV_NOTAIOo dalla banca nel proprio controricorso ex art. 371, comma 4, cod. proc. civ., peraltro rimasto incontroverso, è sufficiente a disattendere la suddetta eccezione del COGNOME.
2. Tanto premesso, il primo motivo del ricorso principale della RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE) denuncia la « Violazione e falsa applicazione degli artt. 24 e 111 Cost., 1242, 1853, 2907 e 2697 c.c., in funzione dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.; dell’art. 99 c.p.c.; dell’art. 118 disp. att. c.p.c. ». Si assume che « La sentenza impugnata aAVV_NOTAIOa un criterio unitario e statuisce infatti che l’appello proposto da COGNOME è fondato nei limiti di cui alla sentenza impugnata, che essa quantifica in € 53.353,35, oltre a interessi. Per ricostruire i rapporti di dare – avere, la motivazione comincia dalle operazioni annotate sul conto 1586-1 e si pronuncia sulla tipologia di ciascuno dei rapporti obbligatori dai quali deriva ciascun accredito o addebito (interessi eccedenti la soglia legale, interessi anatocistici, commissione di massimo scoperto e altre spese, ecc.). La Corte procede, voce per voce, a una puntigliosa disamina del corto 15861 . Terminato l’esame e prima di passare al conto 13472-86, la Corte conclude: “Ne consegue, in ragione di quanto esposto, che relativamente al conto corrente n. 1586-1, la domanda del signor NOME COGNOME, quantunque ammissibile, è destituita di fondamento non risultando che a carico dell’appellante siano state effettuate illegittimamente delle annotazioni a debito a titolo di interessi usurari, di interessi anatocistici, di commissioni di massimo scoperto e di altre spese. Non è chiara, a questo punto, l’ipotesi ricostruttiva proposta dalla Corte d’Appello. Il credito che sarebbe maturato sul conto corrente n. 1586-1 è
estinto perché – per la più cospicua parte – inesistente e l’estinzione è infatti accertata e dichiarata espressamente dalla Corte. Si legge infatti nel dispositivo: “Rigetta tutte le domande preposte dal signor NOME COGNOME, titolare dell’impresa individuale”. Né risulta che, a carico dell’appellante, siano state effettuate illegittimamente delle annotazioni a debito a titolo di interessi usurari, di interessi anatocistici, di commissioni di massimo scoperto e di altre spese. L’unico ausilio interpretativo fornito dalla sentenza è là dove essa tenta una “sintesi” della situazione: il Tribunale di Pordenone ha errato sia sostenendo l’inammissibilità della domanda di indebito relativa al conto n. 1586-1, sia rigettando la domanda proposta relativamente al conto n. 1347286, per cui, in parziale riforma, va rigettata la domanda relativa al primo conto corrente e va accolta quella proposta relativamente al secondo nei termini sopra esposti. Si può ribattere solo chiedendosi “perché”. Né si vede la necessità per una soluzione così complessa e macchinosa. In alcuni punti COGNOME sembrerebbe cercare una spiegazione nella compensazione, ma la via non è percorribile perché, come tutti sanno, il Giudice non può rilevare d’ufficio la compensazione e l’art. 1853 c.c. prevede un’ipotesi di compensazione tecnica e legale che non può comunque essere rilevata d’ufficio ».
2.1. Questa doglianza si rivela insuscettibile di accoglimento.
Invero, la lettura della sentenza impugnata consente di comprendere, affatto agevolmente, che la corte territoriale ha considerato proposte dal COGNOME, con la citazione introduttiva del giudizio di primo grado, oltre a quella afferente il mutuo (la cui avvenuta decisione del tribunale non era stata successivamente impugnata), altre due differenti domande: una, relativa al conto corrente n. 1586-1, ancora aperto alla data di instaurazione del giudizio di primo grado; l’altra, concernente il conto corrente n. 13742-86, già chiuso alla data da ultimo indicata.
In relazione a quella avente ad oggetto il primo di tali conti correnti, ne ha circoscritto i limiti di ammissibilità nei termini ivi indicati, giungendo poi al relativo rigetto dopo avere accertato che non risultava che, a carico dell’appellante fossero s tate effettuate, illegittimamente, annotazioni a debito
di interessi usurari, di interessi anatocistici, di commissioni di massimo scoperto e di altre spese.
Con riguardo, invece, a quelle afferenti il secondo dei conti correnti predetti, ha ritenuto illegittime « tutte le annotazioni per interessi corrispettivi ad un tasso superiore a quello legale, per interessi anatocistici e per altre spese a debito del signor NOME COGNOME ». Pertanto, detratto dall’importo complessivamente, ma illegittimamente, corrisposto dall’appellante per tali causali (€ 84.969,11) quanto da lui sarebbe stato legittimamente dovuto (€ 31.615,76), ha condannato la banca a corrispondergli l a residua somma di € 53.353,35, oltre interessi legali dalla data (22 febbraio 2015) di notificazione della citazione di primo grado, disattendendo, peraltro, l’eccezione di prescrizione ivi ribadita dall’appellata.
La linearità delle corrispondenti argomentazioni della corte giuliana rende insussistente qualsivoglia violazione delle norme, sostanziali e processuali, indicate nella rubrica.
Il secondo motivo di questo ricorso, rubricato « Violazione e falsa applicazione degli artt. 2033, 2934, 2935, 2936 e 2946 c.c., artt. 24, in funzione dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.; 1132, 111 nonché omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio », contesta le affermazioni della corte distrettuale secondo cui la banca « prima ancora che provare, non ha neppure deAVV_NOTAIOo quali rimesse effettuate dal signor NOME COGNOME avrebbero avuto natura solutoria e non ripristinatoria. L’assenza di una simile allegazione, con l’impedire al signor NOME COGNOME di controdedurre sul punto, preclude al giudice di conoscere rispetto a. quali rimesse doveva esser verificato il compimento del termine di prescrizione ». Si sostiene trattarsi di affermazioni errate, né coerenti con i recenti interventi nomofilattici di questa Corte in proposito.
3.1. Questa doglianza, chiaramente riferita al mancato accoglimento dell’eccezione di prescrizione riproposta, in sede di gravame, dall’appellante, odierna ricorrente principale (non essendosene occupato il tribunale in ragione delle motivazioni dallo stesso aAVV_NOTAIOate per disattendere entrambe le domande del COGNOME afferenti i conti correnti de quibus ), quanto alle rimesse
da essa ritenute solutorie affluite (anche) sul conto n. 13472-86 (dovendosi, pertanto, disattendere le eccezioni di sua scarsa chiarezza e di sua carenza di autosufficienza, come formulate dal COGNOME nel proprio controricorso. Cfr . pag. 11-12), si rivela fondata nei limiti di cui appresso.
Invero, come ancora ribadito da Cass. n. 26897 del 2024 ( cfr . anche in motivazione), « l’istituto di credito che, convenuto in giudizio, voglia opporre l’eccezione di prescrizione al correntista che abbia esperito l’azione di ripetizione di somme indebitamente pagate, ha l’onere di ‘allegare’ solo l’inerzia del titolare del diritto unita alla dichiarazione di volerne profittare, senza che sia necessaria l’indicazione delle specifiche rimesse solutorie ritenute prescritte (Cass., Sez. U., n. 15895/2019, confermata da arresti costanti in tal senso dalle sezioni semplici, v. per tutte Cass. n. 34997/2023), poiché il carattere solutorio o ripristinatorio delle singole rimesse non incide sul contenuto dell’eccezione, che rimane lo stesso indipendentemente dalla natura dei singoli versamenti; né deve individuare e specificare le diverse rimesse solutorie in funzione di completare l’allegazione con l’indicazione del momento iniziale o del termine finale della prescrizione eccepita, trattandosi di questioni di diritto sulla quale il giudice non è vincolato dalle allegazioni di parte (cfr. SS.UU. cit.); fermo quanto precede a proposito dell”onere di allegazione’ distinto concettualmente dall”onere della prova’, attenendo il primo alla delimitazione del thema decidendum ed il secondo alla verifica della fondatezza della domanda o dell’eccezione -il problema della specifica indicazione delle rimesse solutorie non viene eliminato, ma semplicemente si sposta dal piano delle allegazioni a quello della prova, sicché il giudice valuterà la fondatezza delle contrapposte tesi al lume del riparto dell’onere probatorio, se del caso avvalendosi di una consulenza tecnica a carattere percipiente (SS.UU. citate); perciò, a fronte dell’eccezione di prescrizione sollevata dalla banca avverso la domanda di ripetizione dell’indebito proposta dal correntista, grava su quest’ultimo l”onere della prova’ della natura ripristinatoria e non solutoria delle rimesse indicate (Cass. n. 31927/2019; Cass. n. 2660/2019); ne consegue che la sussistenza di apertura di credito, da cui dipende la valenza ripristinatoria dei versamenti operati per ripianare
le esposizioni che non eccedano il limite dell’accordato, non può che gravare sul correntista stesso; ma, onde verificare se la parte gravata abbia assolto al proprio onere probatorio, il giudice è comunque tenuto a valorizzare la prova della stipula di un contratto di apertura di credito purché ritualmente acquisita, indipendentemente da una specifica allegazione del correntista, perché la deduzione circa l’esistenza di un impedimento al decorso della prescrizione determinato da una apertura di credito, costituisce un’eccezione in senso lato e non in senso stretto (Cass. n. 31927/2019; in senso conforme: Cass. n. 20455/2023; Cass.18230/2024), come tale rilevabile d’ufficio dal giudice anche in grado di appello, purché l’affidamento risulti dai documenti legittimamente acquisiti al processo o dalle deduzioni contenute negli atti difensivi delle parti » (in senso sostanzialmente conforme, si vedano anche, nelle rispettive motivazioni, Cass. nn. 3284, 9203, 12954 e 25902 del 2025).
Alla stregua di tali principi, che il Collegio condivide ed intende ribadire, ne deriva, quindi, che le riportate argomentazioni con cui la corte distrettuale ha disatteso l’eccezione di prescrizione ivi riproposta dalla banca appellante si rivelano con essi in evidente contrasto, posto che -come detto -l’onere di allegazione della banca che eccepisce la prescrizione dell’ actio indebiti è da intendersi soddisfatto con l’affermazione della natura solutoria delle rimesse contestate dal correntista, dell’ine rzia dello stesso e della volontà di approfittarne agli affetti dell’estinzione del diritto vantato, senza necessità che sia indicato « quali siano le rimesse solutorie » e senza che gravi sulla banca l’onere di provarne la natura spettando, viceversa, al correntista provare che le rimesse contestate, avendo natura meramente ripristinatoria, sfuggono alla scure della eccepita prescrizione dell’ actio indebiti .
In parte qua , dunque, la sentenza deve essere cassata, spettando, poi, al giudice di rinvio di procedere alla valutazione di fondatezza, o non, di tale eccezione proprio tenuto conto dei principi suddetti.
I motivi terzo, quarto, quinto, sesto e settimo di questo ricorso denunciano, rispettivamente, in sintesi:
III) « Violazione e falsa applicazione degli artt. 24 e 111 Cost., 1853, 2907 e 2697, c.c. 99, 132 c.p.c., in funzione dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. ».
Si contesta alla corte territoriale di avere ritenuto ammissibile la domanda di rideterminazione del saldo del conto corrente n. 1586-1, benché ancora aperto al momento della instaurazione del giudizio, scindendola da quella, invece, inammissibile di ripetizione di indebito riguardante il medesimo conto corrente;
IV) « Vizio radicale di motivazione della sentenza, ex art. 2697 c.c., 111, comma 6, Cost. e 115 c.p.c.; omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in funzione dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. », con riferimento alla motivazione aAVV_NOTAIOata dalla corte distrettuale per giudicare ammissibile la suddetta domanda di rideterminazione del saldo del conto corrente n. 1586-1;
V) « Violazione e falsa applicazione degli artt. 1852, 2033, 2097 c.c., 111 Cost., 132 c.p.c., in funzione dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.; omessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. », nuovamente censurandosi la ritenuta ammissibilità di un’azione di rideterminazione del saldo di un conto corrente ancora aperto;
VI) « Violazione e falsa applicazione degli artt. 2033, 1842, 1823, 1853, 2907, 2697, c.c., 99 e 132, c.p.c., in funzione dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. », assumendosi che, a tutto voler concedere e secondo una parte della giurisprudenza, il correntista potrebbe azionare l’invalidità di certe clausole anche a conti aperti, ma sempre limitatamente all’accertamento della nullità e non anche con riferimento alla condanna alle restituzioni;
VII) « Violazione e falsa applicazione degli artt. 111 Cost., 2697, 132 e 99 c.p.c., in funzione dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.; fraintendimento ». Si sostiene che « nessuna delle domande svolte da COGNOME può dirsi di mero di accertamento. Fin dalla citazione dd. 22.02.2016, alle domande di accertamento COGNOME fece seguire le domande di condanna ai punti5, 6, 7, quattro a p. 15, uno a p. 16, quattro a p. 17, ecc. Lo stesso avviene per le conclusioni riportate alle p. 3 ss. della sentenza resa dalla Corte d’Appello ».
4.1. Tali doglianze sono scrutinabili congiuntamente perché connesse e, soprattutto, caratterizzate dalle medesime, concorrenti ragioni di inammissibilità.
Invero, in primo luogo, tutte tali censure sono dirette contro una statuizione della corte distrettuale (la rideterminazione del saldo del conto corrente n. 1586-1, benché ancora aperto al momento della proposizione della domanda giudiziale del COGNOME) risp etto alla quale l’odierna ricorrente principale non è rimasta soccombente. Quella corte, infatti, ha respinto tale richiesta di rideterminazione dopo avere accertato che non risultava che, a carico dell’appellante, fossero state effettuate, illegittimament e, annotazioni a debito di interessi usurari, di interessi anatocistici, di commissioni di massimo scoperto e di altre spese.
Deve trovare applicazione, dunque, il principio, recentemente ribadito da Cass. n. 9062 del 2025, secondo cui « ai fini della sussistenza dell’interesse ad impugnare una sentenza, rileva una nozione sostanziale e materiale di soccombenza, che faccia riferimento (non già alla mera divergenza tra le conclusioni rassegnate dalla parte e la pronuncia del giudice di merito, ma) all’eventuale pregiudizio che la parte potrebbe subire a causa della sentenza e della sua idoneità a formare il giudicato e, corrisponden temente, all’utilità concreta che, in quanto diretta alla eliminazione di tale pregiudizio, potrebbe derivare alla parte dall’eventuale accoglimento dell’impugnazione » ( cfr . in senso sostanzialmente conforme, Cass. nn. 38054 e 27387 del 2022). Nella specie, quindi, la banca appellata, oggi ricorrente principale, comunque vittoriosa in ordine alla domanda concernente la rideterminazione del conto corrente n. 1586-1, è carente di interesse alla proposizione della odierna impugnazione, stante la mancanza di sua soccombenza sul punto, altresì ricordandosi che l’interesse ad impugnare una data sentenza o un capo di essa non può consistere in un mero interesse astratto ad una più corretta soluzione di una questione giuridica, non avente riflessi sulla decisione aAVV_NOTAIOata e che non spieghi alcuna influenza in relazione alle domande o eccezioni proposte. Ne consegue che deve ritenersi normalmente escluso l’interesse della parte integralmente vittoriosa ad impugnare una sentenza al
solo fine di ottenere una modificazione della motivazione, ove non sussista la possibilità, per la parte stessa, di conseguire un risultato utile e giuridicamente apprezzabile ( cfr . Cass. n. 28307 del 2020).
4.2. In secondo luogo, rileva il Collegio che le censure suddette sono inammissibili anche ex art. 360bis , n. 1, cod. proc. civ., atteso che mostrano di non tenere in alcuna considerazione l’ormai consolidato orientamento di questa Corte ( cfr. amplius , anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 13586 del 2024; Cass. nn. 12866 e 27461 del 2025), qui condiviso e rispetto al quale le argomentazioni delle doglianze in esame non offrono significativi spunti per rimeditarlo, secondo cui, in tema di operazioni bancarie regolate in conto corrente, il correntista può esercitare l’azione di ripetizione dell’indebito ex art. 2033 cod. civ. anche in costanza di rapporto (cd. “conto aperto”), se avente ad oggetto versamenti di natura solutoria, ma, in tal caso, ha diritto unicamente al saldo del conto, eventualmente rettificato nelle poste illegittimamente annotate, sicché l’azione di indebito da parte sua, che in presenza di rimesse solutorie si rende proponibile anche se il conto non sia stato ancora chiuso, si risolve solo nella determinazione di un saldo purgato delle annotazioni illegittime, senza alcuna sanzione restitutoria in danno della banca; infatti solo a conto chiuso, venuta meno la indisponibilità dei singoli crediti, di cui all’art. 1823, comma 1, cod. civ., l’azione di indebito può determinare, in linea di principio, l’obbligo per la banca di rimborsare le somme illegittimamente incamerate.
Così opinando, questa Corte, nel richiamare la propria giurisprudenza (Cass. n. 4214 del 2024; Cass., SU., n. 24418 del 2010), ha escluso che prima della chiusura del conto possa configurarsi un pagamento, in quanto in costanza di rapporto -stante l’esigi bilità dei soli saldi reciproci -ove sul conto afferisca una rimessa solutoria tale da configurare un pagamento indebito, la stessa « non si traduce nella condanna della banca alla restituzione delle somme indebitamente percette. E questo perché, in vigenza del precetto dettato dall’art. 1823, comma 1, c.c. – su cui non è influente il principio della libera disponibilità da parte del correntista delle somme a proprio credito risultante dall’art. 1852 cod. civ., in quanto esso è estraneo al concetto di
reciprocità sotteso all’art. 1823 cod. civ. ed è effetto riflesso semmai del saldo -il correntista ha diritto solo al saldo del conto, eventualmente rettificato nelle poste illegittimamente annotate » ( cfr . Cass. n. 13586 del 2024). Solo a conto chiuso viene meno l’indisponibilità dei singoli crediti e, quindi, in caso di esigibilità dei saldi, « l’azione di indebito potrà determinare l’obbligo per la banca di rimborsare le somme illegittimamente incamerate, non essendovi a quel punto più alcun diritto al saldo che assorba ogni pretesa » ( cfr . ancora Cass., n. 13586 del 2024, cit.).
5. I motivi ottavo (erroneamente indicato ancora come settimo) e nono di questo ricorso denunciano, rispettivamente, in sintesi:
VIII) « Violazione e falsa applicazione degli artt. 1176 e 2697 c.c., in funzione dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.; nullità della sentenza e del procedimento, violazione dell’art. 132 c.p.c., omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia ». Si lamenta che l’indagine del c.t.u. non è stata estesa, nonostante le ripetute richieste della banca, all’operare della prescrizione ed alle conseguenze della mancanza di continuità degli estratti conto proAVV_NOTAIOi, posto che la Corte distrettuale, pur esaminando la questione concernente la ” prescrizione delle rimesse aventi natura solutoria “, aveva rigettato ‘ l’eccezione sollevata dalla banca “;
IX) « Violazione degli artt. 2967 c.c. e 132 c.p.c., in funzione dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. », per avere la corte triestina respinto la richiesta della banca di rimessione della causa sul ruolo e riconvocazione del già nominato c.t.u. per l’integrazione della sua relazione volta ad accertare la prescrizione eventualmente intervenuta relativamente alle ripetizione delle competenze addebitate sul conto corrente n. 13472-86, ove -nel rispetto del principio enunciato da Cass., SU., n. 24418 del 2010 – risultassero pagate alla banca con effetti solutori nel decennio antecedente al più remoto atto interruttivo.
5.1. Entrambe tali doglianze, scrutinabili congiuntamente perché connesse, devono considerarsi assorbite in ragione dell’avvenuto accoglimento del precedente secondo motivo e degli accertamenti conseguentemente demandati al giudice di rinvio.
I primi due motivi del ricorso incidentale del COGNOME denunciano, rispettivamente, in sintesi:
I) « Violazione tra chiesto e pronunciato -mancata pronuncia su domanda di esatto adempimento e di rendiconto -violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. », censurandosi la sentenza impugnata per non essersi pronunciata sulla domanda di rendiconto, ex artt. 1713 cod. civ. e 263 cod. proc. civ., formulata con riferimento al rapporto di conto corrente n. 1586-1, e su quella avente ad oggetto la messa a disposizione della somma da esso risultante;
II) « Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1321, 1453, 1827, 1852 c.c. e dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per aver la Corte erroneamente qualificato la domanda svolta ». Si ascrive alla corte territoriale di « aver ritenuto che la domanda spiegata dall’attore fosse di ‘condanna al pagamento di quanto indebitamente pagato per detti titoli’, ma così non è. Infatti, per quanto esposto anche al motivo sub.1 del ricorso incidentale, la domanda spiegata è, invece, rico nducibile nell’alveo delle domande di adempimento del contratto. Accertate, quindi, le nullità che hanno dato corso a delle illegittime annotazioni, ne deve conseguire, in primo luogo, la rettifica (ai sensi dell’art. 1827 c.c. o dell’art. 1453 c.c.). Succ essivamente si dovrà ‘mettere a disposizione’, secondo la dicitura utilizzata nel contratto ( ex art. 1321 c.c. e art. 7 dello specifico del contratto) o poiché così dispone lo stesso art. 1852 c.c., la somma di denaro. La richiesta di ‘messa a disposizione’ non può intendersi quale domanda di ripetizione di indebito, poiché si sostanzia, diversamente, in adempimento del contratto bancario intercorrente tra le parti. Ne consegue che, con il passaggio oggetto di impugnazione, la Corte di Appello sembra aver erroneamente qualificato la domanda svolta dall’attore e tale profilo andrà cassato, demandando alla Corte di Appello di Trieste la valutazione della domanda formulata nei suoi esatti termini ».
6.1. Tali doglianze sono scrutinabili congiuntamente perché caratterizzate dalla medesima ragione di inammissibilità.
Nessuna delle due, infatti, in evidente violazione del principio di autosufficienza del ricorso, riporta lo specifico tenore delle domande della cui omessa pronuncia da parte della corte distrettuale o della cui errata interpretazione ad opera di quest’ult ima ci si duole.
Non resta che ricordare, allora, che: i ) risulta pacifico il principio secondo cui, « affinché possa utilmente dedursi in sede di legittimità un vizio di omessa pronunzia, ai sensi dell’art. 112 cod. proc. civ., è necessario, da un lato, che al giudice del merito siano state rivolte una domanda od un’eccezione autonomamente apprezzabili, ritualmente ed inequivocabilmente formulate, per le quali quella pronunzia si sia resa necessaria ed ineludibile e, dall’altro, che tali istanze siano riportate puntualmente, nei loro esatti termini e non genericamente ovvero per riassunto del loro contenuto, nel ricorso per cassazione, con l’indicazione specifica, altresì, dell’atto difensivo e/o del verbale di udienza nei quali l’una o l’altra erano state proposte, onde consentire al giudice di verificarne, in primo luogo, la ritualità e la tempestività ed, in secondo luogo, la decisività delle questioni prospettatevi. Ove, quindi, si deduca la violazione, nel giudizio di merito, del citato art. 112 cod. proc. civ., riconducibile alla prospettazione di un’ipotesi di error in procedendo per il quale la Corte di cassazione è giudice anche del “fatto processuale”, detto vizio, non essendo rilevabile d’ufficio, comporta pur sempre che il potere-dovere del giudice di legittimità di esaminare direttamente gli atti processuali sia condizionato, a pena di inammissibilità, all’adempimento da parte del ricorrente – per principio di autosufficienza del ricorso per cassazione che non consente, tra l’altro, il rinvio per relationem agli atti della fase di merito – dell’onere di indicarli compiutamente, non essendo legittimato il suddetto giudice a procedere ad una loro autonoma ricerca, ma solo ad una verifica degli stessi » ( cfr . Cass. n. 28072 del 2021; Cass. n. 21926 del 2015; Cass. n. 15367 del 2014); ii ) « in tema di ricorso per cassazione, l’erronea interpretazione della domande e delle eccezioni non è censurabile ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., perché non pone in discussione il significato della norma ma la sua concreta applicazione operata dal giudice di merito, il cui apprezzamento, al pari di ogni altro
giudizio di fatto, può essere esaminato in sede di legittimità soltanto sotto il profilo del vizio di motivazione, ovviamente entro i limiti in cui tale sindacato è ancora consentito dal vigente art. 360, comma 1, n. 5), c.p.c. » ( cfr . Cass. n. 13439 del 2025; Cass. n. 31546 del 2019, che richiama Cass. n. 195 del 2016; Cass. n. 26110 del 2015; Cass. n. 8315 del 2013; Cass. nn. 16698e 7394 del 2010; Cass., SU, n. 10313 del 2006).
7. Il terzo motivo di questo ricorso incidentale, rubricato, « Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 117 TUB come interpretato da Cass. civ. n. 898/2018, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. – mancata consegna del documento e verifica dell’applicazione del contratto come elementi essenziali della norma per ovviare alla mancanza di firma », contesta alla corte distrettuale di avere ritenuto che la consegna di copia del contratto di conto corrente non costituisse elemento di validità dell’acco rdo negoziale.
7.1. Questa censura si rivela inammissibile ex art. 360bis , n. 1, cod. proc. civ., perché mostra di non considerare minimamente che, come ripetutamente chiarito da questa Corte ( cfr ., tra le più recenti, Cass. n. 18230 del 2024), deve escludersi che la mancata consegna del documento contrattuale integri una nullità.
Vero è che le Sezioni Unite (con arresto reso in materia di intermediazione finanziaria, ma pacificamente riferibile anche ai rapporti bancari. Cfr . Cass. n. 28500 del 2023) hanno affermato che il vincolo di forma imposto dal legislatore ( cfr . art. 23, comma 1, t.u.f e art. 117, comma 1, t.u.b.) è « composito, in quanto vi rientra, per specifico disposto normativo, anche la consegna del documento contrattuale » ( cfr . Cass., SU, n. 898 del 2018, in motivazione). L’affermazione, tuttavia, è da intendere nel sen so che la protezione del cliente si attua, nella fase di perfezionamento del contratto, anche attraverso la consegna del relativo documento. La norma contempla, difatti, uno specifico obbligo dell’istituto di credito che è complementare al vincolo di forma e che è finalizzato ad agevolare l’esercizio dei diritti da parte del cliente.
In passato, questa Corte ha avuto occasione di rilevare, se pure con riferimento alla materia dell’intermediazione finanziaria, che la mancata
consegna del contratto non pone un problema di validità dello stesso (così, con riguardo all’art. 6, comma 1, lett. c) , della legge 2 gennaio 1991, n. 1, Cass. n. 3534 del 2021, non massimata; con riguardo all’art. 23 t.u.f., Cass. n. 21600 del 2013, in motivazione). La conclusione è da confermare in tema di contratti bancari. Può osservarsi, al riguardo, che l’art. 117, comma 3, t.u.b., commina la nullità del contratto per inosservanza della forma prescritta; dal comma 2 dello stesso articolo si ricava, poi, che la «f orma » presa in considerazione dal legislatore è integrata dalla veste esteriore del contratto, mentre vi resta estranea la consegna dello scritto. A fronte della prescrizione di carattere generale, contenuta nel primo comma, per cui i contratti sono redatti per iscritto e un esemplare è consegnato al cliente, il secondo comma dispone, infatti, che il CICR può prevedere che ‘ per motivate ragioni tecniche, particolari contratti possono essere stipulati in altra forma ‘: locuzione, questa, in cui il termine ‘ forma ‘ è evidentemente da intendere nell’accezione tradizionale, come mezzo attraverso cui è manifestato il reciproco consenso delle parti quanto alla conclusione dell’affare; in altre parole, l”altra forma’ è la forma diversa da quella scritta.
Da una interpretazione sistematica dell’art. 117 si ricava, dunque, che la nullità di cui al comma 3 presidia l’osservanza della prescrizione attinente alla modalità espressiva dell’accordo, non anche l’adempimento dell’obbligo di consegna dello scritto.
Appurato che la consegna non incide sulla validità del contratto, deve trovare applicazione l’insegnamento per cui, ove non altrimenti stabilito dalla legge, unicamente la violazione di norme inderogabili concernenti la validità del contratto è suscettibile di determinarne la nullità e non già la violazione di norme, anch’esse imperative, riguardanti il comportamento dei contraenti la quale può essere fonte di responsabilità ( cfr . Cass., SU, nn. 26724 e 26725 del 2007). Va ribadito, pertanto, il principio per cui, in materia bancaria la mancata consegna del documento contrattuale non è produttiva di alcuna nullità.
8. Il quarto motivo di questo ricorso incidentale, rubricato « Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 117 TUB, in riferimento all’art. 1346 c.c., quanto
alla commissione di massimo scoperto per essere indeterminata c/o indeterminabile », contesta alla corte distrettuale di avere ritenuto che, ai fini del rispetto del disposto dell’art. 117 TUB, quale norma specifica rispetto all’art. 1346 cod. civ., che impone una determinatezza o determinabilità dell’oggetto del contratto, è sufficient e l’indicazione della percentuale della commissione di massimo scoperto. Si assume che « Così, però, non è, giacché non sussiste una definizione legislativa, univoca, della commissione di massimo scoperto, che si sarebbe dovuta, quindi, prevedere nel contratto, espressamente. In specie, si sarebbe dovuto precisare su quale somma vada applicata la percentuale contrattualmente concordata; la c.d. base di calcolo ».
8.1. Questo motivo si rivela inammissibile perché carente di autosufficienza nella misura in cui nemmeno riporta il concreto contenuto della clausola del contratto di conto corrente in cui era stata pattuita la commissione in questione, così impedendo a questa Corte qualsivoglia controllo circa la sua legittimità o non.
È noto che, in tema di conto corrente bancario, può ritenersi nulla per indeterminatezza la clausola negoziale che prevede la commissione di massimo scoperto qualora detta indeterminatezza sia effettiva e radicale, come nel caso in cui essa ne indichi semplicemente la misura percentuale, senza contenere alcun riferimento al valore sul quale tale percentuale deve essere calcolata ( cfr . Cass. n. 19825/2022). Tuttavia, la più recente giurisprudenza di legittimità ha precisato pure che, « In tema di conto corrente bancario, non è nulla la clausola contrattuale che individui la commissione di massimo scoperto mediante la sola specificazione del tasso percentuale, senza alcun riferimento alla periodicità di calcolo, qualora detta periodicità sia comunque determinabile facendo corretto uso delle regole di interpretazione del contratto, avuto riguardo, in particolare, alla necessità di tener conto delle altre previsioni negoziali e di una interpretazione del testo compiuta secondo buona fede e in modo da valorizzare la comune volontà delle parti » ( cfr . Cass. n. 1373 del 2024). Ne consegue, allora, l’ancora maggiore incidenza, in senso negativo, del riscontrato profilo di difetto di autosufficienza, mancando nel
motivo in esame qualsivoglia riferimento, oltre che della specifica clausola suddetta, anche delle altre previsioni negoziali così da consentirne una complessiva interpretazione secondo buona fede finalizzata alla valorizzazione della comune volontà delle parti.
Il quinto motivo di questo ricorso incidentale, infine, recante, « Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1283 c.c., del d.lgs. 4 agosto 1999, n. 342, art. 25, del d.lgs. n. 385 del 1993, art. 120 e dell’art. 7 della delibera CICR del 9 febbraio 2000 », ascrive alla corte d’appello di avere ritenuto che, al fine di rispettare il dettato della delibera CICR del 9 febbraio 2000 e, conseguentemente, dell’art. 1283 cod. civ., fosse sufficiente la pattuizione di reciprocità e, implicitamente, la pubblicazi one dell’avviso in Gazzetta Ufficiale. Si sostiene, invece, richiamandosi l’insegnamento di Cass. n. 17634 del 2021, che sarebbe stata necessaria, al suddetto fine, un’apposita convenzione scritta tra le parti, al pari di quella prevista per i contratti soggetti alla nuova disciplina.
9.1. Questa doglianza si rivela fondata perché il riportato assunto della corte distrettuale si rivela contrario all’orientamento di legittimità, cui qui si intende dare continuità, che, con l’eccezione di un episodico scostamento, ha trovato di recente nuova e convinta conferma.
Invero, già con due decisioni del 2019 e con una ulteriore serie di precedenti, questa Corte aveva enunciato il principio per cui, per effetto della pronuncia di incostituzionalità dell’art. 25, comma 3, del d.lgs. n. 342/1999, le clausole anatocistiche inserite nei contratti di conto corrente conclusi (come quelli per cui è causa) prima dell’entrata in vigore della delibera CICR 9 febbraio 2000 risultano radicalmente nulle, con conseguente impraticabilità del giudizio di comparazione previsto dall’art. 7, comma 2, della medesima Delibera CICR, teso a verificare se le nuove pattuizioni abbiano, o meno, comportato un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, sicché in tali contratti, perché sia introAVV_NOTAIOa validamente una nuova clausola di capitalizzazione degli interessi, è necessaria una espressa pattuizione formulata nel rispetto dell’art. 2 della predetta Delibera ( cfr . Cass. nn. 26779 e 26769 del 2019; Cass. nn. 7105, 9140 e 29420 del 2020 ed altri precedenti
non massimati, fino alla più recente Cass. n. 11725 del 2024), di cui, nella specie, non vi è stata puntuale allegazione, ancor prima che dimostrazione.
Questo orientamento sembrava aver subito una revisione per effetto di due decisioni del 2024 (Cass. n. 5054 e 5064 del 2024), -oggi specificamente invocate dalla ricorrente -le quali avevano affermato, invece, la possibilità di operare il giudizio di com parazione di cui all’art. 7, comma 2, Delibera CICR tra le nuove e le precedenti condizioni del contratto di conto corrente -assumendo queste ultime nella versione non epurata dalla capitalizzazione -senza peraltro attuare un pieno confronto con gli argomenti spesi dai precedenti anteriori.
Le più recenti decisioni di questa Corte, tuttavia, sono tornate a confermare l’originario orientamento, osservando, nello specifico, che l’esclusione della possibilità per le banche di procedere all’adeguamento contrattuale mediante la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e la comunicazione al correntista discende non già da una valutazione comparativa espressiva del carattere peggiorativo delle nuove condizioni rispetto a quelle precedenti per effetto della nullità queste ultime e, dunque, dell’assenza di una valida ed efficace pattuizione anatocistica, quanto dalla impraticabilità di una siffatta comparazione discendente proprio dalla mancanza di uno dei termini di raffronto a causa della nullità della relativa previsione negoziale ( cfr . Cass. n. 28215 del 2024; Cass. n. 13669 del 2025 ed altre non massimate).
Non possono che ribadirsi, allora, le considerazioni alla base dell’orientamento che qui si vuole confermare, osservando, in sintesi, in linea con la recente Cass. n. 28609 del 2025 (ma, in senso sostanzialmente conforme si vedano anche le precedenti Cass. nn. 28599 e 28215 del 2025; Cass. n. 27460 del 2024), che: « i) la delibera CICR del 9 febbraio 2000 è stata emanata anteriormente alla dichiarazione di incostituzionalità (Corte cost. 17 ottobre 2000, n. 425) dell’art. 25, comma 3, d.lgs. n. 342/1999, con cui erano state dichiarate valide ed efficaci le clausole relative alla produzione di interessi sugli interessi maturati contenute nei contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della delibera stessa; ii) la
pronuncia di incostituzionalità non ha interessato, effettivamente, la parte del comma 3 dell’art. 25 cit. in cui è stato regolamentato l’adeguamento dei vecchi contratti alle prescrizioni della delibera CICR -essendosi la pronuncia di incostituzionalità basata sul rilievo di un eccesso di delega, rispetto all’art. 1, comma 5, Legge n. 128/1998 -e non ha inciso sul potere del CICR di regolamentare il transito dei vecchi contratti nel nuovo regime; iii) la declaratoria di incostituzionalità, tuttavia, non può non avere riflessi anche sull’art. 7, comma 2, della Delibera CICR, in quanto tale previsione evidentemente anteriore alla sentenza della Corte costituzionale -nel riferirsi alle ‘condizioni precedentemente applicate’, si veniva a ricollegare ad un quadro normativo nel quale le clausole anatocistiche stipulate prima della stessa Delibera CICR erano state interessate dalla sanatoria di cui all’art. 25, comma 3, primo periodo, d.lgs. n. 342/1998, risultando quindi idonee ad identificare, appunto, le condizioni precedentemente applicate; iv) travolto tale meccanismo di sanatoria per effetto della pronuncia di incostituzionalità, la rinnovata nullità di tali clausole viene a precludere la possibilità di una loro valorizzazione quali ‘condizioni precedentemente applicate’, in quanto, diversamente opinando, alle clausole medesime verrebbe ad essere riconosciuta una parziale efficacia che contrasta col principio per cui quod nullum est nullum producit effectum, non potendosi attribuire all’art. 7, comma 2, de lla Delibera CICR l’effetto di ammettere il giudizio di comparazione tra condizioni contrattuali indipendentemente dalla validità delle condizioni medesime; v) come già osservato da questa Corte, ‘In altri termini, la scelta di conferire rilievo al dato della applicazione in facto della clausola, siccome scisso dalla condizione di invalidità in jure che la connota, poteva trovare una sua motivazione all’indomani della pronuncia di incostituzionalità, ma poiché la delibera è anteriore rispetto a tale momento ‘ non risulta praticabile una soluzione interpretativa che venga ad applicare sull’art. 7, comma 2, della Delibera anche a clausole nulle, considerato anche che una simile soluzione finirebbe ‘per conferire rilevanza a un dato l’esecuzione della disposizione negoziale nulla -che è normalmente, salve le note eccezioni (ad es. artt. 590, 799, 2126 c.c.), sprovvisto di rilevanza
giuridica e che, nella specie, in quanto confliggente col principio di natura generale per cui la pattuizione nulla è priva di ogni efficacia, la delibera del CICR non avrebbe potuto nemmeno autonomamente introdurre’ (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 9140 del 19/05/2020); vi) radicalmente assente la possibilità di individuare un valido riferimento iniziale di comparazione (le ‘condizioni precedentemente applicate’) e ribadito che la comparazione deve, da un lato, essere riferita alla sola clausola anatocistica e, dall’altro lato, tenere conto della capitalizzazione sia degli interessi attivi sia degli interessi passivi -risulta conseguentemente del tutto impraticabile l’applicabilità del meccanismo che alla possibilità di tale comparazione è imprescindibilmente subordinato, e cioè, appunto, quello previsto dall’art. 7, comma 2, della Delibera, consistente nell’adeguamento operato tramite pubblicizzazione delle nuove condizioni contrattuali nella Gazzetta Ufficiale e comunicazione di queste al cliente; vii) la nullità delle clausole di capitalizzazione concluse prima della Delibera CICR, quindi, vale a precludere qualunque giudizio in ordine al carattere ‘non peggiorativo’ del regime di capitalizzazione frutto dell’adeguamento delle Banche alla medesima Delibera C ICR -ed in particolare al suo art. 2, comma 2 -per la semplice ragione che tale adeguamento viene ad essere operato in un quadro ormai stabilmente determinato nel senso della nullità delle clausole anatocistiche concluse in epoca anteriore alla Delibera CICR, e comporta, quale logica conseguenza, la necessità che le ‘nuove’ clausole anatocistiche siano oggetto di specifica pattuizione tra le parti e non possano essere frutto di un mero inserimento unilaterale ad opera degli Istituti di credito; viii) sempre come osservato da questa Corte, ‘Tale conclusione allinea la disciplina dei vecchi contratti contenti clausole anatocistiche colpite da nullità a quella dei contratti di conto corrente conclusi dopo l’entrata in vigore della delibera CICR: ma tale operazione appare giustificata, se si tiene conto che nell’uno come nell’altro caso la disciplina della capitalizzazione degli interessi che le parti intendono fissare non si innesta su altra valida pattuizione e non ha, quindi, contenuto modificativo rispetto a una precedente regolamentazione pattizia’ (Cass. Sez. 1 – Sentenza n. 9140 del 19/05/2020. Le considerazioni che precedono -con
le quali, del resto, i due precedenti poc’anzi citati (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 5054 del 2024; Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 5064 del 2024), non risultano aver aperto un confronto approfondito -valgono quindi a condurre alla conferma del seguente principio: In ragione della pronuncia di incostituzionalità dell’art. 25, comma 3, del d.lgs. n. 342 del 1999, le clausole anatocistiche inserite in contratti di conto corrente conclusi prima dell’entrata in vigore della delibera CICR 9 febbraio 2000 sono radicalmente nulle, con conseguente impraticabilità del giudizio di comparazione previsto dal comma 2 dell’art. 7 della delibera del CICR teso a verificare se le nuove pattuizioni abbiano o meno comportato un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, non potendo assumere rilevanza la pregressa applicazione in via di fatto delle clausole nulle, in quanto approdo contrastante con la regola generale di assoluta inefficacia delle previsioni contrattuali viziate da nullità, con la conseguenza che, affinché in tali contratti sia introAVV_NOTAIOa validamente una nuova clausola di capitalizzazione degli interessi, è necessaria una espressa pattuizione formulata nel rispetto dell’art. 2 della predetta delibera ».
10. In conclusione, il ricorso principale di RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE) deve essere accolto limitatamente al suo secondo motivo, dichiarandosene infondato il primo, inammissibili il terzo, quarto, quinto, sesto e settimo, ed assorbiti l’ottavo ed il nono. Il ricorso incidentale di NOME COGNOME, invece, deve essere accolto limitatamente al suo quinto motivo, dichiarandosene inammissibili gli altri.
Pertanto, la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione ai motivi accolti e la causa va rinviata alla Corte di appello di Trieste, in diversa composizione, per il corrispondente nuovo esame e per la regolamentazione delle spese di questo giudizio di legittimità.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte accoglie il ricorso principale di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE) limitatamente al suo secondo motivo, dichiarandone
infondato il primo, inammissibili il terzo, quarto, quinto, sesto e settimo, ed assorbiti l’ottavo ed il nono.
Accoglie il ricorso incidentale di NOME COGNOME limitatamente al suo quinto motivo, dichiarandone inammissibili gli altri.
Cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa alla Corte di appello di Trieste, in diversa composizione, per il corrispondente nuovo esame e per la regolamentazione delle spese di questo giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima sezione civile della Corte Suprema di cassazione, il 28 novembre 2025.
Il Presidente NOME COGNOME