Sentenza di Cassazione Civile Sez. U Num. 20867 Anno 2024
Civile Sent. Sez. U Num. 20867 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 26/07/2024
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 23068/2023 R.G. proposto da:
DISCIPLINARE RAGIONE_SOCIALE prescrizione
COGNOME NOME , rappresentato e difeso da sé stesso, elettivamente domiciliato presso il proprio indirizzo di posta elettronica certificata, EMAIL;
-ricorrente –
contro
CONSIGLIO RAGIONE_SOCIALE DI TORRE ANNUNZIATA (PEC: EMAIL), in persona del Presidente pro tempore ;
-intimato –
e contro
PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE
elettivamente domiciliato in Roma presso la cancelleria RAGIONE_SOCIALE Procura Generale RAGIONE_SOCIALE Corte di Cassazione (PEC EMAIL);
-intimato – avverso la sentenza n. 227/23 del RAGIONE_SOCIALE presso il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE depositata il 25/10/2023, notificata in data 28/10/2023
Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 9 luglio 2024 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
udito il Pubblico RAGIONE_SOCIALE, in persona del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, che ha chiesto l’accoglimento del quarto motivo.
FATTI DI CAUSA
Con sentenza n. 227/23 del 25/10/2023 il RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALE presso il RAGIONE_SOCIALE (di seguito CNF), in parziale accoglimento del ricorso proposto dall’AVV_NOTAIO avverso la decisione n. 45/20 del 28/01/2020 del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE (di seguito RAGIONE_SOCIALE), che, in relazione a due capi di incolpazione formulati a carico dello stesso, gli aveva irrogato la sanzione RAGIONE_SOCIALE sospensione dall’esercizio RAGIONE_SOCIALE professione RAGIONE_SOCIALE per la durata di dodici mesi, lo proscioglieva da uno dei due capi di incolpazione RAGIONE_SOCIALE violazione dell’art. 27 del codice deontologico RAGIONE_SOCIALE (CDF) irrogandogli la meno afflittiva sanzione RAGIONE_SOCIALE censura per non aver assolto il mandato difensivo assunto in favore di soggetti sottoposti a fermo dalle Autorità francesi in quanto trovati in possesso di sostanze stupefacenti.
Dal contenuto RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata emerge che:
-l’AVV_NOTAIO venne contattato in data 10 novembre 2015 da NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME perché assumesse la difesa dei propri figli che si trovavano in stato di fermo a COGNOME in Francia;
-l’AVV_NOTAIO si dichiarò disponibile ad assumere la difesa unitamente all’AVV_NOTAIO NOME COGNOME, assicurando che quest’ultimo si sarebbe recato il giorno successivo a COGNOME per parlare con i ragazzi e partecipare all’udienza di convalida del fermo;
i genitori dei ragazzi, appreso dal Consolato che due dei ragazzi fermati sarebbero stati rilasciati e solo uno trattenuto in quanto trovato in possesso dello stupefacente, inviarono all’AVV_NOTAIO la nomina fiduciaria per la difesa del ragazzo in stato di fermo ed effettuarono in favore del legale un bonifico di 2.500,00 euro quale fondo spese per la difesa;
nonostante avesse assunto la difesa unitamente all’AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO NOME COGNOME, assicurando che quest’ultimo si sarebbe recato il giorno successivo a COGNOME per parlare con i ragazzi e partecipare all’udienza di convalida del fermo, in realtà omise del
tutto lo svolgimento del mandato difensivo tanto che l’udienza di convalida del fermo poi disposto nei confronti di uno solo dei fermati, si era svolta con l’assistenza d i un difensore d’ufficio , il quale informò i genitori che il giudizio per direttissima si sarebbe celebrato a COGNOME il giorno 13 novembre 2015;
-recatisi in Francia unitamente all’AVV_NOTAIO, i genitori del ragazzo sottoposto a fermo, declinato l’invito dell’AVV_NOTAIO a recarsi presso lo studio del corrispondente AVV_NOTAIO, distante 850 km dal luogo ove si sarebbe celebrata l’udienza di convalida , ed avuta comunque assicurazione dal predetto legale RAGIONE_SOCIALE sua presenza insieme al collega AVV_NOTAIO a ll’udienza di convalida, ritenendosi vittime di una truffa da parte dell’AVV_NOTAIO che la mattina successiva pretese l’invio di ulteriori compensi per recarsi a COGNOME, gli revocarono il mandato;
-pertanto, l’AVV_NOTAIO COGNOME , per conto dei genitori del ragazzo, richiese all’AVV_NOTAIO la restituzione delle somme a lui corrisposte in quanto egli non aveva svolto alcuna attività, preannunciando l’inoltro RAGIONE_SOCIALE denuncia dei suoi confronti, ma per tutta risposta, l’AVV_NOTAIO inviò ai clienti una fattura dell’importo di 5 .000,00 euro. Ne seguì la denunciaquerela sporta nei confronti dell’AVV_NOTAIO dal medesimo AVV_NOTAIO. COGNOME e da NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, nonché l’esposto che in data 19 novembre 2015 l’AVV_NOTAIO inoltrò al RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE con allegata la predetta denuncia-querela, da cui originò il procedimento RAGIONE_SOCIALEre nei confronti dell’AVV_NOTAIO .
2.1. A seguito dell ‘istruttoria, consistita nell’acquisizione dell’esposto, il RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE deliberò l’approvazione nei confronti dell’AVV_NOTAIO di due capi di incolpazione per le seguenti violazioni:
Dei doveri di probità, dignità, decoro, indipendenza, lealtà e correttezza verso i colleghi e le istituzloni forensi, del dovere di fedeltà, diligenza e informazione nonché del dovere di adempimento
del mandato ex artt 9, 10, 12, 19, 26 co. 3 e 27 del Codice Deontologico, ciò, così come riportato nell’esposto inviato a mezzo pec all’RAGIONE_SOCIALE in data 19.11.2015 a firma dell’AVV_NOTAIO, nato a Campobasso il DATA_NASCITA, congiuntamente ai Sigg.ri NOME COGNOME, nato a Campobasso il DATA_NASCITA, NOME COGNOME, nato a Campobasso il DATA_NASCITA, NOME COGNOME, nata a Campobasso il DATA_NASCITA e NOME COGNOME, nato a Campobasso il DATA_NASCITA, perché nell’ambito del procedimento penale pendente presso COGNOME (Francia) a carico dei Sigg.ri NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, difesi di fiducia dall’AVV_NOTAIO, lo stesso; – ometteva di fornire alcuna informazione agli esponenti circa la strategia difensiva da voler adottare nell’interesse RAGIONE_SOCIALE indagati; non si recava presso la Polizia di COGNOME al fine di intrattenere un colloquio difensivo con i ragazzi in stato di fermo; in data 11.11.2015, non si presentava all’udienza di convalida del fermo del Sig. NOME COGNOME, neppure a mezzo di sostituto processuale; con le su indicate condotte, non ha salvaguardato la propria reputazione e l’immagine RAGIONE_SOCIALE professione RAGIONE_SOCIALE.
2. Art. 29 del Codice Deontologico ‘”Richiesta di pagamento”, e ciò, così come riportato nell’esposto inviato a mezzo pec all’RAGIONE_SOCIALE in data 19.11.2015, a firma dell’AVV_NOTAIO, nato a Campobasso il DATA_NASCITA, congiuntamente ai Sigg.ri NOME COGNOME, nato a Campobasso il DATA_NASCITA, NOME COGNOME, nato a Campobasso il DATA_NASCITA, NOME COGNOME, nata a Campobasso il DATA_NASCITA e NOME COGNOME, nato a Campobasso il DATA_NASCITA, perché nell’ambito del procedimento penale pendente presso COGNOME (Francia) a carico dei Sigg.ri NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, difesi di fiducia dall’AVV_NOTAIO, lo stesso percepiva, a mezzo bonifico, l’acconto di € 2.500,00 (altri € 2.500,00, come con cordato con la
Sig.ra COGNOME, sarebbero stati corrisposti a COGNOME) da parte dei familiari dei detenuti per l’espletamento dell’incarico ricevuto, al quale non conseguiva alcuna attività difensiva; nonostante il predetto acconto e l’accordo pattuito, l’AVV_NOTAIO chiedeva agli esponenti la corresponsione immediata di ulteriori € 3.000,00 al fine di incontrare e difendere il detenuto NOME COGNOME (attività che avrebbe già dovuto svolgere); emetteva la fattura numero 15 del 2015 recante un importo diverso rispetto alle somme dagli esponenti.
2.2. Il CDD di RAGIONE_SOCIALE, ritenendo che dall’istruttoria era emerso che l’AVV_NOTAIO aveva avuto quale principale obiettivo quello di assicurarsi il versamento di un congruo compenso senza alcuna volontà di assolvere personalmente l’incarico ricevuto, condannò l’incolpato alla sanzione RAGIONE_SOCIALE sospensione per dodici mesi dall’esercizio RAGIONE_SOCIALE professione RAGIONE_SOCIALE.
Il CNF, in parziale accoglimento dell’appello proposto dall’AVV_NOTAIO, esclusa ogni responsabilità per i fatti di cui al primo capo di incolpazione e per violazione dell’art. 27 del codice deontologico RAGIONE_SOCIALE (CDF), confermando, invece, la responsabilità dello stesso per il mancato assolvimento del mandato difensivo conferitogli, gli irrogava la meno afflittiva sanzione RAGIONE_SOCIALE censura ritenuta « equa sia in considerazione RAGIONE_SOCIALE risalenza dei fatti che per assenza di precedenti RAGIONE_SOCIALEri del ricorrente » (sentenza impugnata, pag. 8).
3.1. Si sostiene nella sentenza impugnata, per quanto qui ancora di interesse, che l’AVV_NOTAIO non si era limitato, come dallo stesso sostenuto, ad offrire ai genitori dei ragazzi fermati « un parere di natura stragiudiziale in ambito penale interRAGIONE_SOCIALE », in quanto, dalle « mail intercorse fra il ricorrente e l’AVV_NOTAIO nonché dei messaggi telefonici scambiati fra AVV_NOTAIO e clienti », aveva assunto il mandato, poi non assolto, di difendere quei ragazzi. Risultava, infatti, che « alle ore 21.41 del giorno 10 novembre 2015 il ricorrente
inviava all’AVV_NOTAIO una mail con il testo in lingua AVV_NOTAIO RAGIONE_SOCIALE nomina fiduciaria a proprio favore e a favore dell’AVV_NOTAIO da far sottoscrivere ai genitori dei ragazzi detenuti. Nella stessa mail vi è la richiesta di bonificare la somma richiesta a titolo di fondo spese e si legge ‘nella mattinata di domani, ricevuta la contabile di bonifico ci recheremo immediatamente a COGNOME‘ . La nomina veniva quindi inoltrata all’AVV_NOTAIO alle ore 10.59 del giorno successivo (11.11.2015) con allegazione di copia del bonifico a versamento del richiesto fondo spese » (sentenza impugnata, pag. 7). Il CNF, infine, sul rilievo che l’AVV_NOTAIO « non avesse, né probabilmente fosse in grado di avere, contezza RAGIONE_SOCIALE atti di indagine in quanto il fermo era eseguito in territorio AVV_NOTAIO » (sentenza, pag. 8), escludeva la responsabilità dell’incolpato per non aver fornito ai genitori dei ragazzi fermati informazioni sulla strategia difensiva da adottare nel caso di specie.
Avverso tale statuizione l’AVV_NOTAIO ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.
Nessuno RAGIONE_SOCIALE intimati ha svolto attività difensiva.
In prossimità dell’udienza pubblica, il Pubblico RAGIONE_SOCIALE ha depositato una memoria con cui ha chiesto dichiararsi la cassazione senza rinvio RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata per intervenuta prescrizione del l’azione RAGIONE_SOCIALEre (che è eccezione rilevabile in ogni stato e grado del giudizio), stante il superamento in epoca antecedente alla data di fissazione dell’udienza dinanzi a quest e Sezioni unite, del termine massimo di sette anni e mezzo, comprensivo di eventuali sospensioni ed interruzioni (cfr. Cass., Sez. U, n. 14054 del 2022), decorrente dall’11 novembre 2015, data indicata nel capo di incolpazione come quella in cui era fissata l’udienza di convalida del fermo del sig. NOME COGNOME e, quindi, di verificazione del fatto. Termine comunque decorso anche ove lo si faccia decorrere dal 19 novembre 2011 , data di presentazione dell’esposto RAGIONE_SOCIALEre.
MOTIVI RAGIONE_SOCIALEA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso viene dedotta la violazione dell’art. 56 RAGIONE_SOCIALE legge n. 247 del 2012 in materia di prescrizione dell’azione RAGIONE_SOCIALEre , che il ricorrente sostiene essere applicabile nel caso di specie per essere l’illecito RAGIONE_SOCIALEre contestato successivo alla data del 2 febbraio 2013, di entrata in vigore RAGIONE_SOCIALE predetta disposizione.
1.1. Richiamando le recenti pronunce di queste Sezioni unite in materia di termine massimo di prescrizione RAGIONE_SOCIALE illeciti RAGIONE_SOCIALEri, che non può superare, al di là di eventuali sospensioni ed interruzioni, quello di sette anni e mezzo, il ricorrente sostiene che, assumendo quale dies a quo quello del 10/11/2015 « allorché la condotta addebitata all’incolpato nel procedimento RAGIONE_SOCIALEre si è consumata », ovvero quello del 19/11/2015 in cui veniva presentato l’esposto a suo carico, il predetto termine si e ra compiuto in epoca antecedente alla data del 25 ottobre 2023, di deposito RAGIONE_SOCIALE decisione impugnata dinanzi a questa Corte.
Con il secondo motivo viene dedotta violazione di legge ed eccesso di potere in relazione all’art. 23, comma 1, lettera c), del Regolamento CNF 21 febbraio 2014, n. 2. Sostiene che sia il CDD che il RAGIONE_SOCIALE avevano ritenuto sussistente la responsabilità RAGIONE_SOCIALEre di esso ricorrente sulla base di prove inutilizzabili, ovvero soltanto « sul contenuto dell’esposto formalizzato dall’AVV_NOTAIO, nonché sulla base RAGIONE_SOCIALE documentazione allegata allo stesso, ovvero la denuncia/querela formalizzata dai Sigg.ri NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME » (ricorso, pag. 9) , essendo stata omessa l’escussione di tali soggetti, in spregio alla disposizione regolamentare citata « che ripete il principio RAGIONE_SOCIALE norma primaria dell’art. 59, co. 6 RAGIONE_SOCIALE Lex 247/2012, secondo cui sono utilizzabili gli esposti e le segnalazioni inerenti alla notizia di illecito RAGIONE_SOCIALEre esclusivamente nel caso in cui la persona dalla quale
provengono sia stata citata come teste per il dibattimento » (ricorso, pag. 10).
Il primo motivo è fondato.
Va preliminarmente rilevata l’ammissibilità del motivo con cui viene dedotta per la prima volta l’intervenuta prescrizione dell’azione RAGIONE_SOCIALEre, in quanto la prescrizione dell’azione RAGIONE_SOCIALEre è rilevabile anche d’ufficio in ogni stato e grado del g iudizio e la sua soluzione non comporta indagini fattuali (che sarebbero precluse in questa sede), essendo pacifici i dati assunti (Cass., Sez. U, 4 novembre 2022, n. 32634).
Ancora preliminarmente va precisato che nella specie il regime di prescrizione applicabile è, ratione temporis , quello introdotto dall’art. 56 RAGIONE_SOCIALE legge n. 247 del 2012, essendo l’illecito contestato stato commesso, come si dirà al successivo paragrafo, in data 11 novembre 2015 e, quindi, successivamente al 2 febbraio 2013, data di entrata in vigore RAGIONE_SOCIALE citata disposizione. Ne consegue che il termine prescrizionale massimo è di sette anni e mezzo, in tal senso essendosi espresse queste Sezioni unite (da ultimo, Cass. n. 20464 del 2023) affermando che, nel nuovo ordinamento professionale RAGIONE_SOCIALE, la prescrizione, al di là RAGIONE_SOCIALE effetti RAGIONE_SOCIALE sospensione e dell’interruzione, non può comunque essere prolungata di oltre un quarto rispetto ai sei anni indicati nell’art. 56, comma 1 e, quindi, non può essere superiore al termine sopra indicato (Cass., Sez. Un., 4 novembre 2022, n. 32634). Infatti, la nuova legge professionale segue criteri di natura penalistica, laddove secondo la RAGIONE_SOCIALE previgente, ispirata a un criterio di natura civilistica, la prescrizione, una volta interrotta, riprendeva a decorrere nuovamente per altri cinque anni (Cass., Sez. Un., 14 aprile 2023, n. 10085). Al riguardo, si tratta di prescrizione non di un diritto ma dell’azione RAGIONE_SOCIALEre, in relazione alla quale la nuova legge, se da un lato ha elevato la durata RAGIONE_SOCIALE prescrizione, portandola a sei anni, ed ha tipizzato alcuni
eventi interruttivi, prevedendo che da quelle date il termine di prescrizione riprenda a decorrere, seppur per una durata più breve, di cinque anni, ha poi introdotto un termine finale complessivo e inderogabile, entro il quale il procedimento RAGIONE_SOCIALEre deve concludersi a pena di prescrizione, di sette anni e mezzo dalla consumazione dell’illecito.
Quanto al dies a quo , esso va individuato in quello dell’11 novembre 2015, data in cui, secondo le non contestate emergenze processuali e gli addebiti formulati al capo 1 dell’incolpazione, si tenne l’udienza di convalida del fermo di uno dei ragazzi , svoltasi con l’assistenza di un difensore d’ufficio per non avervi partecipato l’AVV_NOTAIO « neppure a mezzo di sostituto processuale », al quale venne immediatamente revocato il mandato difensivo. A tale data deve, pertanto, ritenersi consumata la condotta addebitata all’incolpato nel procedimento RAGIONE_SOCIALEre.
6.1. Poiché il termine di prescrizione è stato interrotto, per stessa ammissione del ricorrente (pag. 7 del ricorso), con la comunicazione all’iscritto RAGIONE_SOCIALE notizia dell’illecito, opera il termine massimo di prescrizione dell’azione RAGIONE_SOCIALEre di sette anni e mezzo, che è spirato in data 11 maggio 2019, anteriore alla data del 22 ottobre 2022, di notifica RAGIONE_SOCIALE decisione del CDD di RAGIONE_SOCIALE.
Pertanto, il primo motivo di ricorso, sulle conformi conclusioni del Pubblico RAGIONE_SOCIALE, va accolto con assorbimento del secondo motivo e la sentenza impugnata, stante l’intervenuta prescrizione dell’azione RAGIONE_SOCIALEre, va cassata senza rinvio.
L’applicazione di principi giurisprudenziali sostanzialmente coevi alla decisione del RAGIONE_SOCIALE giustifica la compensazione delle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo; cassa senza rinvio la sentenza impugnata per intervenuta prescrizione
dell’azione RAGIONE_SOCIALEre. Dichiara compensate tra le parti le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 9 luglio 2024.