Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 33225 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 33225 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 18/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 19638/2021 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE NOME RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentate in carica, domiciliato per legge in ROMA alla INDIRIZZO presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall ‘ avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE, domiciliazione telematica in atti
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante in carica, in persona del legale rappresentate in carica, domiciliato per legge in ROMA alla INDIRIZZO presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall ‘ avvocato COGNOME COGNOME (CODICE_FISCALE, domiciliazione telematica in atti
– controricorrente –
avverso la SENTENZA della CORTE d ‘ APPELLO di GENOVA n. 402/2017 depositata il 26/04/2021.
Udita la relazione svolta, nella camera di consiglio del 22/10/2024, dal Consigliere relatore NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
La RAGIONE_SOCIALE società RAGIONE_SOCIALE in RAGIONE_SOCIALE (in seguito RAGIONE_SOCIALE), assicurata con la RAGIONE_SOCIALE divenuta successivamente Cattolica di assicurazione RAGIONE_SOCIALE, chiese a quest’ultima la corresponsione dell ‘ indennizzo per gli eventi conseguiti alla scarica di un fulmine, avvenuta l ‘ 8/8/2007, sul proprio edificio, in Carrara alla località INDIRIZZO, con conseguenti danni a causa dei corti circuiti dei vari impianti a circuito chiuso, quantificandoli in oltre duecento trentamila euro (€ 230.493,26) .
La RAGIONE_SOCIALE escusse la polizza n. 6125864, stipulata il 29/06/2003 che, all ‘ art. 23 n. 1 lett. b), prevedeva l ‘ obbligo della compagnia assicuratrice di indennizzare i danni causati dai fulmini.
L ‘ assicuratrice, dopo vari solleciti, corrispose alla società poco più di tredicimila euro (€ 13 .115,00), che la RAGIONE_SOCIALE incamerava e imputava a titolo di acconto.
Instaurata la causa civile da parte della RAGIONE_SOCIALE dinanzi al Tribunale di Massa, la domanda, nel contraddittorio delle parti, venne rigettata dal detto giudice, con sentenza n. 151 del 21/02/2017, per prescrizione.
RAGIONE_SOCIALE propose impugnazione dinanzi alla Corte d ‘ appello di Genova e questa, nel ricostituito contraddittorio con la compagnia assicuratrice, ha rigettato l ‘ impugnazione, con sentenza n. 467 del 26/04/2021.
La sentenza della Corte territoriale è impugnata per cassazione, con un unico articolato motivo, dalla RAGIONE_SOCIALE
Risponde la RAGIONE_SOCIALE con controricorso.
Il Procuratore Generale non ha presentato conclusioni.
La ricorrente ha depositato memoria per l ‘ adunanza camerale del 22/10/2024, alla quale il ricorso è stato trattenuto per la
decisione ed al cui esito il Collegio si è riservato il deposito nei sessanta giorni successivi.
RAGIONI DELLA DECISIONE
La ricorrente censura la sentenza d ‘ appello con un unico motivo per violazione e falsa applicazione, ai sensi dell ‘ art. 360, comma primo, n. 3 c.p.c., degli artt. 1882, 1917, 2935, 2952 commi secondo, terzo e quarto, c.c. in relazione alla subordinazione della decorrenza della prescrizione al momento in cui il danno sia certo, liquido ed esigibile, secondo la disciplina enunciata dall ‘ art. 2952, comma quarto, c.c. e dall ‘ art. 36 del contratto di assicurazione ripassato tra le parti.
La Corte territoriale alla pag. 7 della motivazione ha affermato che: la prescrizione biennale è maturata tra la richiesta inviata dalla RAGIONE_SOCIALE alla compagnia assicuratrice il 2/07/2010 e quella inviata il 23/07/2012, con conseguente spirare del termine biennale di prescrizione, di cui all ‘ art. 2952, comma secondo c.c.
Il ricorso è invero carente, perché, nella sua pur non esigua estensione, la ricorrente nulla spiega circa l ‘ eventuale richiesta di stima (o perizia contrattuale o arbitrale, ma il punto rimane oscuro) collegiale dei danni, limitandosi a riportare il testo del contratto, laddove esso, all ‘ art. 36, prevede la perizia contrattuale.
Il ricorso è, invero, del tutto mancante nell ‘ esposizione dei dati fattuali relativi alla dedotta, sebbene superficialmente, perizia contrattuale, risultando soltanto genericamente evocato l ‘ art. 36 del contratto di assicurazione ripassato tra le parti, ma senza alcuna ulteriore indicazione sul come e quando la detta perizia contrattuale sia stata attivata e quale ne sia stata la complessiva durata, in guisa tale che se ne possa desumere il tempo di protrazione dell ‘ invocato periodo di sospensione del termine biennale di prescrizione, e quali ne siano stati gli esiti, cosicché se ne possa inferire l ‘ eventuale sospensione della prescrizione, come ammesso dalla giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 8973 del
15/05/2020 Rv. 657936 – 03) . Secondo quest’ultima , la previsione della perizia contrattuale, rendendo inesigibile il diritto all ‘ indennizzo fino alla conclusione delle operazioni peritali, sospende fino a tale momento la decorrenza del relativo termine di prescrizione ex art. 2952, comma secondo, c.c., sempre che, tuttavia, il sinistro sia stato denunciato all ‘ assicuratore entro il termine di prescrizione del diritto all ‘ indennizzo, decorrente dal giorno in cui si è verificato, in questo modo potendosi attivare la procedura di accertamento del diritto ed evitandosi che la richiesta del menzionato indennizzo sia dilazionata all ‘ infinito.
D’altra parte, i n tema di accertamenti demandati dall ‘ assicuratore a un proprio perito, ipotesi peraltro in questa sede non prospettata, la più recente giurisprudenza di questa ha pure individuato un ‘ ipotesi di sospensione o comunque di non decorrenza della prescrizione (segnatamente si vedano Cass n. 18376 del 26/07/2017 Rv. 645369 -01 seguita da Cass. n. 36440 del 24/11/2021 Rv. 663018 -01).
E tuttavia ogni questione in merito alla configurabilità o meno di tale sospensione viene lasciata impregiudicata, per la vista lacuna espositiva del ricorso – neppure emendabile con alcun atto successivo – in ordine ad una idonea serie ininterrotta di atti interruttivi. E la medesima lacuna impone di concludere allora che il termine prescrizionale, all ‘ epoca dei fatti ancora biennale, di cui all ‘ art. 2952, comma quarto, cod. civ., era effettivamente decorso dal 02/07/2010 al 23/07/2012, come affermato dalla sentenza impugnata, alla pag. 7 e come, in definitiva, risulta dalla stessa difesa della RAGIONE_SOCIALE, laddove alla pag. 5 del ricorso, riporta la serie degli atti interruttivi posti consecutivamente in essere, tra i quali si rileva agevolmente un tale intervallo ultrabiennale.
Il ricorso è, pertanto, dichiarato inammissibile.
Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo.
Deve, infine, attestarsi la sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell ‘ impugnazione) di cui all ‘ art. 13, comma 1, quater del d.P.R. n. 115 del 30/05/2002.
P. Q. M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.900,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.
Ai sensi dell ‘ art. 13, comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall ‘ art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente e in favore del competente Ufficio di merito, dell ‘ ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1bis , dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Corte di