Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 29554 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 29554 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 15/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 23491/2020 R.G. proposto da
COGNOME NOME E COGNOME NOME, rappresentati e difesi dall’AVV_NOTAIO e dall’AVV_NOTAIO
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO e dall’AVV_NOTAIO di Patti
-controricorrente – avverso la sentenza n. 1293/2020 della CORTE DI APPELLO DI MILANO, depositata il 27 maggio 2020;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18 settembre 2024 dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che
PRESCRIZIONE – INTERRUZIONE E SOSPENSIONE
confermando la decisione in prime cure resa dal Tribunale di Milano, la sentenza in epigrafe indicata ha rigettato la domanda di condanna dell’RAGIONE_SOCIALE al pagamento di indennizzo assicurativo per danni ad un fabbricato proposta dai comproprietari in pari quota di esso, NOME COGNOME (originario attore) e da NOME COGNOME (interventore), ritenuto il diritto di questi ultimi estinto per decorso del termine di prescrizione di cui all’art. 2952, secondo comma, cod. civ.;
ricorrono uno actu per cassazione NOME COGNOME COGNOME NOME COGNOME, articolando un motivo;
resiste, con controricorso, la RAGIONE_SOCIALE; ambedue le parti depositano memoria illustrativa;
il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di cui al secondo comma dell’art. 380 -bis. 1 cod. proc. civ.;
Considerato che
preliminarmente, è tardiva la memoria illustrativa dei ricorrenti; rispetto all’adunanza camerale fissata per il 18 settembre 2024, termine di « non oltre dieci giorni prima », fissato dall’art. 380 -bis .1 cod. proc. civ., scadeva il giorno 8 settembre 2024, domenica, per cui, trattandosi di termine a ritroso, esso era prorogato al primo giorno anteriore non festivo (Cass. 12/03/2020, n. 7068; Cass. 14/09/2017, n. 21335; Cass. 30/06/2014, n. 14767), ovvero al 6 settembre 2024;
discende da quanto sopra la tardività del deposito della memoria di parte ricorrente, avvenuto in data 7 settembre 2024;
l’unico motivo lamenta omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti nonché violazione e falsa applicazione degli artt. 2943 e 2945 cod. civ.;
si assume, in sintesi, che la Corte territoriale abbia erroneamente reputato sospeso il decorso del termine di prescrizione alla data del passaggio in giudicato della sentenza di appello, senza considerare il tempo occorso per lo svolgimento del giudizio per cassazione concluso
con declaratoria di inammissibilità del ricorso, la cui proposizione ha prodotto effetto interruttivo e sospensivo della prescrizione;
il ricorso non merita accoglimento;
la sequenza degli accadimenti rilevanti, per come non controversa ed altresì accertata dalla sentenza gravata, può così descriversi:
-) con citazione notificata il 4 giugno 2010, e previa lettera di messa in mora, NOME COGNOME chiese al Tribunale di Saluzzo la condanna della RAGIONE_SOCIALE al pagamento dell’indennizzo (asseritamente) dovuto in forza di polizza a copertura di danni subiti nell’inverno 2008 -2009 dal fabbricato in (com)proprietà attorea;
-) con sentenza emessa il 10 maggio 2012, l’adito giudice, disattesa l’ eccezione di incompetenza ratione loci sollevata dalla convenuta, condannò quest’ultima al pagamento di somme;
-) in accoglimento dell’appello interposto dalla assicuratrice, la Corte d’appello di Torino, con sentenza n. 1576/2013 depositata il 23 settembre 2013, dichiarò l’incompetenza per territorio del primo giudice in favore del Tribunale di Milano;
-) avverso questa pronuncia, NOME COGNOME dispiegò ricorso per cassazione, dichiarato tuttavia inammissibile per tardività da questa Corte (con ordinanza n. 19390/2016 del 30 settembre 2016), per essere l’ unico rimedio esperibile quello del regolamento di competenza;
-) previa nuova costituzione in mora del 12 ottobre 2016, con atto di citazione notificato il 14 marzo 2017 NOME COGNOME intraprese innanzi il Tribunale di Milano giudizio per l’ottenimento del medesimo bene della vita già richiesto nella precedente controversia;
-) la lite, nella quale ha svolto intervento adesivo il comproprietario NOME COGNOME, è stata definita, in grado di appello, con la sentenza qui impugnata;
in quest’ultima, la Corte milanese ha ritenuto trascorso il termine di prescrizione del diritto azionato (avente durata biennale ex art.
2952, secondo comma, cod. civ.) tra la data del passaggio in giudicato della sentenza della Corte di appello di Torino (che ha individuato nel 23 ottobre 2013) e il primo atto interruttivo ad essa successivo, ravvisato nella diffida di costituzione in mora del 12 ottobre 2016, così confermando il rigetto della domanda dell’attore e dell’interventore ;
la descritta statuizione – pur conforme a diritto nella sua parte dispositiva – va emendata nella motivazione, nell’esercizio del potere devoluto a questa Corte dall’art. 384, ultimo comma, cod. proc. civ.;
trova applicazione alla fattispecie in esame il principio di diritto -frutto di un consolidato indirizzo esegetico di nomofilachia al quale va data convinta continuità secondo cui l’ instaurazione del giudizio interrompe la prescrizione e ne sospende il decorso fino al passaggio in giudicato della sentenza (anche di rito) che lo definisce, ma qualora il processo, terminato con pronuncia declinatoria della competenza che è insuscettibile di passaggio in giudicato in senso sostanziale -, si estingua per mancata tempestiva riassunzione, venendo meno l ‘ unicità del processo, non può prodursi l ‘ effetto sospensivo ex art. 2945, secondo comma, cod. civ., operante solo se l’ estinzione viene evitata, e la prescrizione decorre dalla notificazione dell ‘ atto introduttivo del giudizio estinto (così Cass. 19/12/2019, n. 34100, alle cui diffuse argomentazioni si fa adesiva relatio ; conf., in precedenza, Cass. 06/08/2007, n. 17156; Cass., Sez. U, 13/07/2007, n. 17576; Cass. 30/03/1994, n. 3108; Cass. 16/06/1992, n. 7407 sino alla remota Cass. 09/04/1973, n. 1013);
nel caso in discorso, dunque, denegata ogni efficacia di giudicato sostanziale alla declinatoria di competenza della Corte di appello di Torino, è dirimente osservare come, a seguito di essa, il giudizio non sia stato riassunto innanzi il giudice indicato come competente, avendo parte attrice scelto di instaurare ex novo il giudizio: così derivandone l’estinzione di quello originariamente proposto ;
tale soluzione di continuità tra i due giudizi implica che, non verificatosi l’effetto sospensivo di cui all’artt. 2945 cod. civ., l’interruzione del corso della prescrizione a mente dell’art. 2943, primo comma, cod. civ. va ascritta al 4 giugno 2010, epoca di introduzione in prime cure della causa , ma senza operatività dell’effetto sospensivo : e, atteso che il successivo atto di interruzione è costituito dalla diffida del 12 ottobre 2016, da ciò ulteriormente discende l’estinzione del diritto nascente dal contratto di assicurazione di nuovo azionato dagli odierni ricorrenti, poiché elasso il periodo biennale previsto dall’art. 2952, secondo comma, cod. civ.;
nei predetti sensi emendata nella trama argomentativa, la gravata pronuncia va confermata;
il ricorso è rigettato;
il regolamento delle spese del giudizio di legittimità segue il principio di soccombenza;
attes o l’esito del ricorso, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali (a tanto limitandosi la declaratoria di questa Corte: Cass., Sez. U, 20/02/2020, n. 4315) per il versamento al competente ufficio di merito da parte del ricorrente ai sensi dell’art. 13, comma 1quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 – di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13;
p. q. m.
rigetta il ricorso;
condanna parte ricorrente, NOME COGNOME e NOME COGNOME, alla refusione in favore della parte controricorrente, RAGIONE_SOCIALE, delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 5.500 per compensi professionali, oltre alle spese forfetarie nella
misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori, fiscali e previdenziali, di legge;
a i sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento al competente ufficio di merito da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1bis .
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione