Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 31705 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 31705 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 04/12/2025
Oggetto
Assegno vitalizio
Art. 2 l. 407/88
Prescrizione
R.G.N.27233/2022
COGNOME.
Rep.
Ud 16/09/2025
CC
ORDINANZA
sul ricorso 27233-2022 proposto da:
NOME, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
— ricorrente —
-contro-
RAGIONE_SOCIALE;
avverso la sentenza n. 404/2022 della CORTE D’APPELLO di LECCE, depositata il 13/05/2022 R.G.N. 821/2021;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/09/2025 dalla Consigliera AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
RILEVATO CHE:
La Corte di appello di Lecce, con la sentenza indicata in epigrafe, ha confermato la decisione di primo grado che, a sua
volta, aveva riconosciuto l’assegno vitalizio non reversibile di cui all’art. 2 della legge nr. 407 del 1998, nella misura di euro 500,00 mensili in luogo dell’importo di euro 258,23 riconosciuto dal Ministero, nei limiti del quinquennio antecedente la notifica del ricorso.
Avverso la decisione, ricorre la parte privata con due motivi, illustrati con memoria.
La causa, fissata all’adunanza camerale del 27 marzo 2025, su richiesta del ricorrente, è stata rinviata ad oggi per consentire la rinnovazione della notificazione del ricorso.
CONSIDERATO CHE:
Va preliminarmente osservato che il ricorso era stato originariamente notificato all’Avvocatura Distrettuale di Lecce e non all’Avvocatura Generale dello Stato, ai sensi degli artt. 18, terzo comma, del R.D. n. 1611 del 1933 e 9 della legge n. 103 del 1079.
4.1. La disposta rinnovazione è stata effettuata il 4.4.2025. Come evidenziato anche nella memoria difensiva depositata dal ricorrente in prossimità dell’odierna udienza, la notificazione è rituale ed è, pertanto, idonea a instaurare il contraddittorio.
Nel merito, con il primo motivo è dedotta -ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c. – la violazione e falsa applicazione degli artt. 1282, 2946 e 2948 c.c. per l’errata applicazione de l regime di prescrizione quinquennale, nonostante le somme siano controverse.
Il motivo è fondato.
Si discute del regime di prescrizione applicabile nel giudizio avente ad oggetto la domanda di condanna dell’Amministrazione al pagamento di differenze economiche
maturate sull’ assegno ex art. 2 della legge nr. 407 del 1998, a titolo di rivalutazione.
Come riportato nello storico di lite, i giudici di merito hanno riconosciuto il diritto del ricorrente alla maggior somma e, tuttavia, hanno condannato il Ministero al pagamento delle differenze nei limiti del quinquennio antecedente la notificazione del ricorso introduttivo della lite.
8.1. La questione devoluta è stata già esaminata e decisa dalla Corte. Si è chiarito che, in tema di benefici in favore delle vittime del dovere, il diritto sulle somme pretese a titolo di rivalutazione automatica dell’assegno vitalizio mensile, ai sensi della L. n. 407 del 1998, art. 2, è soggetto, nel caso in cui le somme stesse non siano state poste in riscossione ovvero messe a disposizione dell’avente diritto, alla prescrizione decennale e non a quella quinquennale, atteso che quest’ultima presuppone la liquidità del credito, da intendere non secondo la nozione desumibile dall’art. 1282 c.c., ma quale effetto del completamento del procedimento di liquidazione della spesa (In termini, Cass. n. 18309 del 2020. Successivamente: Cass. nr. 9618 del 2023; Cass. n. 36225 del 2023; Cass. n. 5426 del 2025; Cass. n.13556 del 2025).
8.2. Di tale principio non ha fatto corretta applicazione la pronuncia impugnata che ha ritenuto operante il regime di prescrizione quinquennale nonostante le somme, come risulta dalla sequenza degli eventi descritti in sentenza, non fossero state poste in riscossione o messe a disposizione del creditore. Essa, dunque, è incorsa nel denunciato errore di diritto.
Il secondo motivo, con cui è dedotto l’omesso esame relativo alla «assenza della messa a disposizione della somma», resta assorbito.
Per quanto innanzi, segue la cassazione della pronuncia, con rinvio alla Corte d’Appello di Lecce che, in diversa composizione, applicherà il regime di prescrizione decennale. Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.
PQM
La Corte accoglie il primo motivo, assorbito il secondo. Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte d’Appello di Lecce, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 16 settembre 2025.
La Presidente NOME COGNOME