Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 17448 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 17448 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 29/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso 6509-2024 proposto da
NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME rappresentate e difese, in forza di procura conferita in calce al ricorso per cassazione, dall’avvocat o NOME COGNOME ed elettivamente domiciliate presso il suo indirizzo PEC
-ricorrenti –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO , in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici, in ROMA, INDIRIZZO elegge domicilio
-resistente con procura –
per la cassazione della sentenza n. 621 del 2024 della CORTE D’APPELLO DI NAPOLI , depositata il primo marzo 2024 (R.G.N. 102/2021).
Udita la relazione della causa, svolta nella camera di consiglio del 27 marzo 2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
R.G.N. 6509/2024
COGNOME
Rep.
C.C. 27/3/2025
giurisdizione Assegno vitalizio (art. 2 legge n. 407 del 1998). Prescrizione.
1. -Con sentenza n. 621 del 2024, depositata il primo marzo 2024, la Corte d’appello di Napoli ha respinto il gravame delle signore NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, superstiti del signor NOME COGNOME, guardia di pubblica sicurezza, morta il 12 aprile 1973 in conseguenza di atti di eversione dell’ordinamento democratico, e ha confermato la pronuncia del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, che aveva rigettato la domanda di assegno vitalizio (art. 2 della legge 23 novembre 1998, n. 407).
La Corte territoriale ha premesso che il diritto di ottenere la provvidenza in esame è assoggettato alla prescrizione decennale e che il termine decorre dall’11 dicembre 1998, data di entrata in vigore della legge che ha introdotto l’assegno vitalizio rive ndicato dalla parte appellante.
Nessuna efficacia interruttiva della prescrizione si può attribuire al decreto del 12 maggio 2005, che non reca alcuna menzione dello specifico assegno di cui si discute in giudizio.
Quanto alla richiesta inoltrata al Ministero dell’Interno il 25 ottobre 2017, essa è intervenuta allorché il termine di prescrizione era già infruttuosamente decorso.
-Le signore NOME COGNOME NOME COGNOME e NOME COGNOME ricorrono per cassazione contro la sentenza d’appello, formulando due motivi di censura, illustrati da memoria in prossimità dell’adunanza camerale .
-Il Ministero dell’Interno si è limitato a depositare ‘atto di costituzione’.
-Il ricorso è stato fissato per la trattazione in camera di consiglio.
-Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte.
-All’esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni.
RAGIONI DELLA DECISIONE
-Con il primo motivo (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), le ricorrenti denunciano la violazione degli artt. 2934, 2935 e
2946 cod. civ. e lamentano che la Corte di merito abbia ritenuto integralmente prescritte le pretese, senza limitare la declaratoria di prescrizione ai benefici «dovuti nel decennio antecedente alla domanda» (pagina 7 del ricorso per cassazione).
1.1. -Il motivo è fondato.
1.2. -Questa Corte ha affermato che l’imprescrittibilità dell’azione finalizzata all’accertamento dello status di vittima del dovere non si estende ai benefici economici correlati, fra i quali si annoverano i ratei delle prestazioni assistenziali previste dalla legge (Cass., sez. lav., 30 maggio 2022, n. 17440).
Tali benefici si prescrivono in dieci anni, al pari di ogni «diritto di credito previdenziale o assistenziale relativo a qualsiasi somma che non sia stata posta in riscossione» (Cass., sez. lav., 23 maggio 2024, n. 14501, punto 20 delle Ragioni della decisione , ripreso dalle ricorrenti a pagina 10 della memoria illustrativa).
Le provvidenze riconosciute dalla legge si configurano come prestazioni periodiche e non come un «unitario diritto di credito» (Cass., sez. lav., 28 dicembre 2023, n. 36225, pagina 4 del Considerato ).
Da tale premessa discende che la prescrizione concerne «i singoli ratei, periodicamente risorgenti in quanto oggetto di un ‘ obbligazione pubblica di durata» (sentenza n. 17440 del 2022, cit., pagina 9 della motivazione).
In particolare, come si è puntualizzato di recente, la prescrizione estingue il diritto di reclamare i «ratei maturati anteriormente al decennio dalla presentazione della domanda amministrativa» (Cass., sez. lav., 4 febbraio 2025, n. 2658, pagina 5 del Considerato , richiamata dalle ricorrenti a pagina 7 della memoria illustrativa).
Né il Ministero dell’Interno, che si è limitato a depositare ‘atto di costituzione’, ha confutato in modo persuasivo i princìpi di diritto enunciati a più riprese da questa Corte.
1.3. -Da tali princìpi si è discostata la sentenza d’appello, che ha affermato l’operatività della prescrizione decennale per tutti i ratei dell’assegno vitalizio, senza circoscriverla ai soli ratei che si collocano in epoca anteriore al decennio, computato a ritroso dalla presentazione della domanda.
Tale limitazione, invero, è coessenziale alla natura periodica delle prestazioni assistenziali dedotte in causa, inscindibilmente connesse con uno status che non soggiace, quanto all’azione volta ad accertarlo, a prescrizione di sorta.
-Resta assorbito l’esame del secondo mezzo (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), concernente la violazione dell’art. 10 della legge 3 agosto 2004, n. 206, che fa gravare sullo Stato gli oneri del patrocinio delle vittime di terrorismo.
-Dalle considerazioni svolte conseguono l’accoglimento del ricorso, in relazione alla prima censura, con assorbimento della seconda, e la cassazione della sentenza d’appello.
-La causa è rinviata alla Corte d’appello di Napoli che, in diversa composizione, rinnoverà l’esame della fattispecie controversa, alla luce dei princìpi di diritto ribaditi nella presente ordinanza.
Al giudice di rinvio è rimessa, infine, la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso; dichiara assorbito il secondo mezzo; cassa la sentenza impugnata in relazione alla censura accolta; rinvia la causa, anche per la pronuncia sulle spese del presente giudizio, alla Corte d’appello di Napoli, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Quarta Sezione