Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 17448 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 17448 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 29/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso 6509-2024 proposto da
NOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, rappresentate e difese, in forza di procura conferita in calce al ricorso per cassazione, dall’avvocat o NOME COGNOME ed elettivamente domiciliate presso il suo indirizzo PEC
-ricorrenti –
contro
RAGIONE_SOCIALE , in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura generale RAGIONE_SOCIALEo RAGIONE_SOCIALE, presso i cui uffici, in ROMA, INDIRIZZO, elegge domicilio
-resistente con procura –
per la cassazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza n. 621 del 2024 RAGIONE_SOCIALEa CORTE D’APPELLO DI NAPOLI , depositata il primo marzo 2024 (R.G.N. 102/2021).
Udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa, svolta nella camera di consiglio del 27 marzo 2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
R.G.N. 6509/2024
COGNOME.
Rep.
C.C. 27/3/2025
giurisdizione Assegno vitalizio (art. 2 legge n. 407 del 1998). Prescrizione.
1. -Con sentenza n. 621 del 2024, depositata il primo marzo 2024, la Corte d’appello di Napoli ha respinto il gravame RAGIONE_SOCIALEe signore NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, superstiti del signor NOME COGNOME, guardia di pubblica sicurezza, morta il 12 aprile 1973 in conseguenza di atti di eversione RAGIONE_SOCIALE‘ordinamento democratico, e ha confermato la pronuncia del Tribunale di Santa NOME Capua Vetere, che aveva rigettato la domanda di assegno vitalizio (art. 2 RAGIONE_SOCIALEa legge 23 novembre 1998, n. 407).
La Corte territoriale ha premesso che il diritto di ottenere la provvidenza in esame è assoggettato alla prescrizione decennale e che il termine decorre dall’11 dicembre 1998, data di entrata in vigore RAGIONE_SOCIALEa legge che ha introdotto l’assegno vitalizio rive ndicato dalla parte appellante.
Nessuna efficacia interruttiva RAGIONE_SOCIALEa prescrizione si può attribuire al decreto del 12 maggio 2005, che non reca alcuna menzione RAGIONE_SOCIALEo specifico assegno di cui si discute in giudizio.
Quanto alla richiesta inoltrata al RAGIONE_SOCIALE il 25 ottobre 2017, essa è intervenuta allorché il termine di prescrizione era già infruttuosamente decorso.
-Le signore NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME ricorrono per cassazione contro la sentenza d’appello, formulando due motivi di censura, illustrati da memoria in prossimità RAGIONE_SOCIALE‘adunanza camerale .
-Il RAGIONE_SOCIALE si è limitato a depositare ‘atto di costituzione’.
-Il ricorso è stato fissato per la trattazione in camera di consiglio.
-Il Pubblico RAGIONE_SOCIALE non ha depositato conclusioni scritte.
-All’esito RAGIONE_SOCIALEa camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza nei successivi sessanta giorni.
RAGIONI RAGIONE_SOCIALEA DECISIONE
-Con il primo motivo (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), le ricorrenti denunciano la violazione degli artt. 2934, 2935 e
2946 cod. civ. e lamentano che la Corte di merito abbia ritenuto integralmente prescritte le pretese, senza limitare la declaratoria di prescrizione ai benefici «dovuti nel decennio antecedente alla domanda» (pagina 7 del ricorso per cassazione).
1.1. -Il motivo è fondato.
1.2. -Questa Corte ha affermato che l’imprescrittibilità RAGIONE_SOCIALE‘azione finalizzata all’accertamento RAGIONE_SOCIALEo status di vittima del dovere non si estende ai benefici economici correlati, fra i quali si annoverano i ratei RAGIONE_SOCIALEe prestazioni assistenziali previste dalla legge (Cass., sez. lav., 30 maggio 2022, n. 17440).
Tali benefici si prescrivono in dieci anni, al pari di ogni «diritto di credito previdenziale o assistenziale relativo a qualsiasi somma che non sia stata posta in riscossione» (Cass., sez. lav., 23 maggio 2024, n. 14501, punto 20 RAGIONE_SOCIALEe Ragioni RAGIONE_SOCIALEa decisione , ripreso dalle ricorrenti a pagina 10 RAGIONE_SOCIALEa memoria illustrativa).
Le provvidenze riconosciute dalla legge si configurano come prestazioni periodiche e non come un «unitario diritto di credito» (Cass., sez. lav., 28 dicembre 2023, n. 36225, pagina 4 del Considerato ).
Da tale premessa discende che la prescrizione concerne «i singoli ratei, periodicamente risorgenti in quanto oggetto di un ‘ obbligazione pubblica di durata» (sentenza n. 17440 del 2022, cit., pagina 9 RAGIONE_SOCIALEa motivazione).
In particolare, come si è puntualizzato di recente, la prescrizione estingue il diritto di reclamare i «ratei maturati anteriormente al decennio dalla presentazione RAGIONE_SOCIALEa domanda amministrativa» (Cass., sez. lav., 4 febbraio 2025, n. 2658, pagina 5 del Considerato , richiamata dalle ricorrenti a pagina 7 RAGIONE_SOCIALEa memoria illustrativa).
Né il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, che si è limitato a depositare ‘atto di costituzione’, ha confutato in modo persuasivo i princìpi di diritto enunciati a più riprese da questa Corte.
1.3. -Da tali princìpi si è discostata la sentenza d’appello, che ha affermato l’operatività RAGIONE_SOCIALEa prescrizione decennale per tutti i ratei RAGIONE_SOCIALE‘assegno vitalizio, senza circoscriverla ai soli ratei che si collocano in epoca anteriore al decennio, computato a ritroso dalla presentazione RAGIONE_SOCIALEa domanda.
Tale limitazione, invero, è coessenziale alla natura periodica RAGIONE_SOCIALEe prestazioni assistenziali dedotte in causa, inscindibilmente connesse con uno status che non soggiace, quanto all’azione volta ad accertarlo, a prescrizione di sorta.
-Resta assorbito l’esame del secondo mezzo (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), concernente la violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 10 RAGIONE_SOCIALEa legge 3 agosto 2004, n. 206, che fa gravare sullo RAGIONE_SOCIALE gli oneri del patrocinio RAGIONE_SOCIALEe vittime di terrorismo.
-Dalle considerazioni svolte conseguono l’accoglimento del ricorso, in relazione alla prima censura, con assorbimento RAGIONE_SOCIALEa seconda, e la cassazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza d’appello.
-La causa è rinviata alla Corte d’appello di Napoli che, in diversa composizione, rinnoverà l’esame RAGIONE_SOCIALEa fattispecie controversa, alla luce dei princìpi di diritto ribaditi nella presente ordinanza.
Al giudice di rinvio è rimessa, infine, la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso; dichiara assorbito il secondo mezzo; cassa la sentenza impugnata in relazione alla censura accolta; rinvia la causa, anche per la pronuncia sulle spese del presente giudizio, alla Corte d’appello di Napoli, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa Quarta Sezione