Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 11938 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 11938 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 03/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 939/2021 R.G. proposto da:
NOME, domiciliato ex lege in Roma, INDIRIZZO presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE).
– Ricorrente –
Contro
COMUNE DI POLICORO.
– Intimato –
Avverso la sentenza della Corte d’appello di Potenza n. 619/2020 depositata il 23/11/2020.
Udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME nella camera di consiglio del 26 marzo 2024.
Rilevato che:
con citazione notificata il 30/10/2001, l’AVV_NOTAIO NOME COGNOME convenne in giudizio innanzi al Tribunale di
Arricchimento senza causa
Matera (sez. dist. Pisticci) il Comune di Policoro e ne chiese la condanna al pagamento di lire 279.915.365, oltre accessori, a titolo di indennizzo per indebito arricchimento, per lo svolgimento dell’attività di progettazione di lavori di urbanizzazione primaria del PRG Zona Lido, che il Comune aveva affidato all’attore con delibera della G.M. del 10/03/1987.
Il Comune, costituendosi, eccepì la prescrizione del diritto vantato dall’attore ; nel merito, chiese il rigetto della domanda.
Il Tribunale di Matera, con sentenza pubblicata il 10/10/2011, accolse la domanda e condannò l’ente convenuto al pagamento di € 95.343. 23, pari a due terzi della parcella del professionista, oltre agli accessori e alle spese di lite;
proposta impugnazione dal soccombente, la Corte d’appello d i Potenza, nella resistenza dell’AVV_NOTAIO NOME, ha accolto l’appello e ha dichiarato prescritt a la pretesa del professionista.
Queste, in sintesi, le ragioni della decisione:
(i) era fondata l’eccezione di prescrizione del diritto all’indennizzo sollevata dal Comune , posto che, quando è stata proposta la domanda ex art. 2041, cod. civ., in data 30/10/2001, era già maturato il termine decennale di prescrizione, decorrente dal momento in cui si era verificato l’arricchimento dell’amministrazione, vale a dire dall’ approvazione del progetto esecutivo, giusta delibera della G.M. n. 1352 del 19/12/1989, che aveva ad oggetto l’opera professionale di coprogettazione affidata (anche) all’attore ;
(ii) la prescrizione era maturata anche ove si fosse seguita la tesi dell’appellato, condivisa dal primo giudice, secondo cui spiegherebbe efficacia interruttiva della prescrizione la domanda di indebito arricchimento dal medesimo proposta in data 02/02/2001 (e, quindi, dopo la scadenza del termine decennale decorrente dal 19/12/1989) , all’atto della precisazione delle
conclusioni nel (precedente) giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, svoltosi tra le stesse parti, riguardante sempre il pagamento della medesima prestazione professionale;
l’AVV_NOTAIO NOME ha proposto ricorso per cassazione, con due motivi.
Il Comune RAGIONE_SOCIALE Policoro è rimasto intimato;
questa Corte ha formulato proposta di definizione del giudizio ai sensi dell’art. 380 -bis , cod. proc. civ., che è stata ritualmente comunicata ai difensori delle parti.
In seguito a tale comunicazione, il ricorrente, a mezzo del difensore munito di nuova procura speciale, ha chiesto la decisione del ricorso.
Fissata l’adunanza in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380bis .1, cod. proc. civ., il ricorrente ha depositato memoria illustrativa.
Considerato che:
1. il primo motivo di ricorso -‘ Violazione falsa applicazione dell ‘art. 360 cpc comma 1 n. 3 e 5. Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, nonché violazione e falsa applicazione dell’art. 2041 cc, per avere la Corte di Appello non ritenuto che nel caso di specie l’utile versum dell’azione di indebito arricchimento e del relativo termine di prescrizione fosse da individuare nella data di stipula del contratto di appalto (5.5.1992) ovvero nella data di approvazione del progetto stralcio (6.8.91) ‘ -censura la sentenza impugnata per non avere rilevato che il contratto di appalto era stato stipulato in data 05/05/1992, sicché quando è iniziato il giudizio, con citazione notificata il 30/10/2001, il termine di prescrizione non era decorso.
Per il ricorrente, inoltre, il termine non era scaduto nemmeno il 02/02/2001 allorché, nell’àmbito di altro giudizio ed in sede di
precisazione delle conclusioni, egli aveva chiesto la condanna del Comune all’indennizzo, dato che il dies a quo di riferimento era il 23/07/1991, giorno in cui i progettisti redassero il progetto stralcio e non , come affermato dalla Corte d’appello, il 19/12/1989, giorno della delibera n. 1352, con cui la giunta municipale approvava il progetto esecutivo delle opere di urbanizzazione primaria;
1.1. il motivo è infondato;
1.2. il giudice d’appello ha fatto corretta applicazione del principio di diritto, enunciato da questa Corte, secondo cui, in tema di arricchimento senza causa, l’o bbligo indennitario dell ‘ amministrazione non sorge con la compiuta realizzazione dell ‘ opera in conformità con il progetto, ma in virtù del dato oggettivo dell ‘ utilizzazione della prestazione, che avviene nel momento in cui l ‘ elaborato progettuale viene acquisito dalla pubblica amministrazione e comunque da essa adoperato, così che detto momento segna il ‘ dies a quo ‘ per la decorrenza della prescrizione dell ‘ azione, non rilevando a tal fine il riconoscimento soggettivo dell ” utilitas ‘ da parte dell ‘ ente (Cass. n. 11803 del 18/06/2020).
Si aggiunga che, al contrario di quanto prospetta la parte, la successiva conclusione del contratto di appalto volto a dare esecuzione all’opera progettata costituisce (appunto) evento successivo e che, in ogni caso, presuppone proprio la già avvenuta appropriazione dell’attività svolta dal professionista, requisito, questo, che legittima la possibilità di invocare l ‘arricchimento senza causa per l’ipotesi in cui non risulti esperibile l’azione di natura contrattuale ;
il secondo motivo -‘ Violazione e falsa applicazione dell’art. 360 cpc comma 1 n. n. 3 in relazione all’art. 2041 cc e 2042 cc ‘ -censura la sentenza per avere negato che avesse
effetto interruttivo della prescrizione l ‘ azione proposta davanti al Tribunale di Matera, conclusasi con sentenza n. 325/2000, senza considerare che solo con il passaggio in giudicato di detta sentenza, che accertava l ‘ invalidità ab origine del rapporto, poteva essere fatto valere il credito da arricchimento senza causa, attesa la natura sussidiaria dell ‘ azione, con la conseguenza che solo da questo momento decorreva la prescrizione ex art. 2935 cod. civ.
Il ricorrente aggiunge che, comunque, l ‘ azione proposta davanti al Tribunale di Matera, conclusasi con la sentenza n. 325/2000, aveva effetto interruttivo anche in tema di credito da arricchimento senza causa, trattandosi dello stesso diritto di credito, proveniente dalla stessa causa: il petitum era identico, tanto è vero che, esperita un ‘ azione contrattuale, l ‘ azione di arricchimento senza causa può essere proposta anche in appello, senza che ciò comporti alcuna mutatio libelli;
2.1. il motivo è infondato;
2.2. la decisione in esame non si discosta dall’indirizzo di legittimità, che il Collegio condivide e che intende ribadire, secondo cui la domanda giudiziale volta ad ottenere l ‘ adempimento di un ‘ obbligazione derivante da un contratto non vale ad interrompere la prescrizione dell ‘ azione, successivamente esercitata, di arricchimento senza causa, difettando il requisito della pertinenza dell ‘ atto interruttivo all ‘ azione proposta (identificata in base al ‘ petitum ‘ ed alla ‘ causa petendi ‘ ), in quanto la richiesta di adempimento contrattuale e quella di indennizzo per l ‘ ingiustificato arricchimento si pongono in una relazione di reciproca non fungibilità e non costituiscono articolazioni di una matrice fattuale sostanzialmente unitaria, ma derivano da diritti cosiddetti ‘ eterodeterminati ‘ , per la identificazione dei quali, cioè, occorre far riferimento ai relativi
fatti costitutivi, tra loro sensibilmente divergenti sul piano genetico e funzionale (Cass. n. 10966 del 30/04/2008; Cass. n. 10409/2003. In linea generale, sui rapporti tra domanda di arricchimento senza causa e domanda di adempimento contrattuale, cfr. Cass. Sez. U, Sentenza n. 33954 del 05/12/2023, Rv. 669447 – 01);
2.3. priva di fondamento è l ‘asserzione del ricorrente secondo cui la prescrizione dell’azione di cui all’art. 2041 cod. civ. decorrerebbe solo dal passaggio in giudicato della sentenza del Tribunale di Matera n. 325/2000, che ha accertato l’invalidità del contratto sotteso alla domanda di adempimento del professionista.
La tesi è in contrasto con la giurisprudenza della Corte a mente della quale, esperita un ‘ azione contrattuale e passata in giudicato la sentenza di rigetto sulla stessa pronunciata, la prescrizione dell ‘ azione di ingiustificato arricchimento successivamente esercitata non può farsi correttamente decorrere dal momento in cui la pronuncia giudiziale sull ‘ azione contrattuale è divenuta irrevocabile, atteso che la richiesta di adempimento contrattuale e quella di indennizzo per l ‘ ingiustificato arricchimento si pongono in una relazione di reciproca non fungibilità e non costituiscono articolazioni di una matrice fattuale sostanzialmente unitaria, ma derivano da diritti cosiddetti ‘ eterodeterminati ‘ , per la identificazione dei quali, cioè, occorre far riferimento ai relativi fatti costitutivi, tra loro sensibilmente divergenti sul piano genetico e funzionale (Cass. n. 1707 del 27/01/2010);
in conclusione, il ricorso è rigettato;
nulla occorre disporre sulle spese del giudizio di cassazione, al quale il Comune di Policoro non ha partecipato;
5. poiché il ricorso è deciso in conformità della proposta formulata ai sensi dell’art. 380 -bis , cod. proc. civ., va applicato -come previsto dal terzo comma, ultima parte, dello stesso art. 380bis , cod. proc. civ. -il quarto comma dell’art. 96, cod. proc. civ., con conseguente condanna del ricorrente al pagamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma di denaro nei limiti di legge (non inferiore ad € 500 e non superiore a € 5.000; cfr. Sez. U, Ordinanza n. 27433 del 27/09/2023, Rv. 668909 -01; Sez. U, Ordinanza n. 27195 del 22/09/2023, Rv. 668850 -01; Sez. 3, Ordinanza n. 27947 del 04/10/2023, Rv. 669107 -01);
6 . ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater del d.P.R. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
P.Q.M.
rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento della somma di € 500,00, in favore della cassa delle ammende.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis del citato art. 13, se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio della Seconda Sezione civile