Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 5096 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 1 Num. 5096 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 06/03/2026
ORDINANZA
sul ricorso n. 28927/2022 r.g. proposto da:
COGNOME NOME, rappresentato e difeso, giusta procura speciale a margine del ricorso, dall’AVV_NOTAIO, il quale dichiara di voler ricevere le notifiche e le comunicazioni relative al presente procedimento all’indirizzo di posta elettronica certificata indicato, elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO, presso il suo studio.
-ricorrente-
CONTRO
COMUNE RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore -intimato- avverso la sentenza del Tribunale di Castrovillari n. 527/2022, depositata il 26/4/2022.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 9/10/2025 dal AVV_NOTAIO
RILEVATO CHE:
Con ricorso per decreto ingiuntivo del 2017 NOME COGNOME, quale titolare dell’omonima impresa di RAGIONE_SOCIALE, chiedeva al Giudice di pace del RAGIONE_SOCIALE di Campana il pagamento della somma di euro 3.604,99, a titolo di saldo dei compensi e di restituzione delle somme trattenute a garanzia relative al contratto d’appalto n. 79 del 24/6/1993, con riferimento a lavori che erano stati ultimati il 30/3/1996.
Proponeva opposizione il RAGIONE_SOCIALE, eccependo preliminarmente la prescrizione dei diritti, in quanto da un lato non era mai intervenuto il collaudo delle opere, e dall’altro non era pervenuta all’amministrazione alcuna diffida da parte dell’appaltatore per lo svolgimento delle relative operazioni.
Con sentenza n. 7 del 2019 il Giudice di pace accoglieva l’opposizione.
Proponeva appello NOME COGNOME, deducendo era stato inviato al RAGIONE_SOCIALE un atto di diffida in data 5/11/2001.
Si costituiva in appello il RAGIONE_SOCIALE, deducendo che «in data 5/ 11/2011 non era pervenuta presso gli uffici comunali, da parte dell’appellante, nessuna lettera di messa in mora, in quanto detta missiva aveva altro oggetto («Richiesta di partecipazione alla realizzazione dei lavori in economia, nonché forniture e noli mezzi meccanici per il RAGIONE_SOCIALE»).
Con sentenza n. 527/2022, depositata il 26/4/2022, il Tribunale di Castrovillari rigettava l’appello.
In particolare, per quel che ancora qui rileva, il Tribunale evidenziava che il termine di prescrizione decorreva dal momento di approvazione del collaudo.
Tuttavia, nella specie, era pacifico che il collaudo finale non era intervenuto nel termine di legge.
In tal caso, ove l’amministrazione avesse omesso di adottare e comunicare le sue determinazioni in congruo periodo di tempo, tale comportamento omissivo denunciava di per sé il rifiuto dell’amministrazione e il suo inadempimento, sicché l’appaltatore poteva far valere direttamente i diritti, in via giudiziaria o arbitrale, senza necessità di dover mettere preliminarmente in mora l’amministrazione di assegnare un termine.
In tal caso si realizzavano le condizioni perché iniziasse a decorrere il termine di prescrizione del suo diritto.
Al collaudo finale dell’opera pubblica si applicava il termine di compimento delle operazioni di 6 mesi dall’ultimazione dei lavori previsto dall’art. 5 della legge n. 741 del 1981.
Superato il periodo di sei mesi dall’ultimazione dei lavori, iniziava a decorrere la prescrizione del credito.
Nella specie, la prescrizione decennale, essendo stati i lavori ultimati in data 30/3/1996, iniziava a decorrere dal 30/9/1996, decorsi sei mesi dall’ultimazione dei lavori.
Nel lasso temporale tra l’1/10/1996 e l’1/10/2006 il periodo di prescrizione era interamente decorso.
Aggiungeva il Tribunale che «quand’anche si volesse ritenere dimostrata la ricezione da parte del RAGIONE_SOCIALE di Campana della diffida ad ademNOME spedita dal AVV_NOTAIO. COGNOME in data 3/11/2011, non sarebbe comunque possibile attribuire a tale comunicazione efficacia interruttiva del termine prescrizionale, in quanto la prescrizione decennale dei diritti dell’appaltatore era già intervenuta in quella data».
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME, depositando anche memoria scritta.
Non ha svolto attività difensiva il RAGIONE_SOCIALE.
CONSIDERATO CHE:
Con il primo motivo di impugnazione il ricorrente deduce la «nullità della sentenza e del procedimento per violazione dell’art. 115 c.p.c., ex art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.».
Con il secondo motivo di impugnazione si lamenta «l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, ex art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.».
Il Giudice d’appello sarebbe incorso «in un macroscopico errore di percezione delle prove prodotte in giudizio, siccome alcuna diffida è stata mai prodotta recante la data del 3/11/2011, mentre egli non ha tenuto conto di quella effettivamente versata in atti del 3/11/ 2001. Invero, la data della diffida spedita dal COGNOME è del 3/11/ 2001 e non del 2011 tra l’altro il COGNOME aveva pure prodotto la lettera assunta al protocollo n. 192 del 24/1/2000».
L’appaltatore, dunque, aveva prodotto sia la copia della lettera assunta al n. 192 del 24/1/2000 del protocollo del RAGIONE_SOCIALE, che la lettera di diffida e messa in mora inviata al RAGIONE_SOCIALE a mezzo raccomandata A/R, ricevuta il 5/11/2001, come dimostrato dalle ricevute postali prodotte in giudizio.
I due motivi, che vanno affrontati congiuntamente per strette ragioni di connessione, sono fondati nei termini di cui in motivazione.
Ed infatti, per questa Corte, il diritto dell’appaltatore ad ottenere il pagamento della rata di saldo delle opere realizzate, nonché gli eventuali compensi aggiuntivi, sorge in seguito all’esito positivo del collaudo, ciò perché il collaudo vale come accettazione dell’opera da parte della stazione appaltante, essendo estraneo all’appalto di opera pubblica il momento della consegna così come conosciuto, in generale, dagli artt. 1665 e 1667 c.c. (Cass., 6/8/2015, n. 16550; Cass., n. 1509 del 2015; Cass. n. 1513 del 2011).
Nella specie, risulta pacifico che i lavori sono stati ultimati, come da accertamento di merito del Giudice d’appello, il 30/3/1996, senza che sia stato effettuato il collaudo.
Inoltre, è altrettanto pacifico che il collaudo doveva avvenire entro sei mesi dall’ultimazione dei lavori, quindi entro il 30/9/1996.
Entro tale data, come detto, non v’è stato il collaudo.
5. Tuttavia deve precisarsi che, per questa Corte, ciò non significa che nel termine antecedente alla disposizione di cui all’art. 5 della legge n. 741 del 1981, in cui non era previsto alcun termine legale per il compimento delle operazioni di collaudo e nella cui vigenza il contratto è stato concluso ed i lavori ultimati, la stazione appaltante potesse procrastinare indefinitamente le dette operazioni, avendo più volte affermato che l’approvazione del collaudo con la delibera sulle domande dell’appaltatore deve intervenire in un arco di tempo compreso nei limiti della tollerabilità e delle normali esigenze di definire rapporto senza ritardi ingiustificati, tenuto conto della natura del rapporto medesimo, dell’economia generale del contratto del rispettivo interesse delle parti (Cass., n. 16550 del 2015; Cass., n. 132 del 2009; Cass. n. 23747 del 2007).
Di conseguenza, ove l’amministrazione abbia omesso di adottare e comunicare le sue determinazioni in un congruo periodo di tempo, tale comportamento omissivo denuncia di per sé il rifiuto dell’amministrazione ed il suo inadempimento, e l’appaltatore può far valere direttamente i suoi diritti, in via giudiziaria o arbitrale, senza necessità di dover preliminarmente mettere in mora l’amministrazione o di assegnare un termine, e tantomeno di sperimentare il procedimento di cui all’art. 1183 10 c.c. (Cass. n. 16550 del 2015).
Ciò significa che il termine di prescrizione del diritto dell’appaltatore inizia a decorrere, a norma dell’art. 2935 c.c., ancorché il momento iniziale di tale termine non sia stato preventivamente e pre-
cisamente determinato, essendo esso determinabile e individuabile in base ai suddetti oggettivi criteri di valutazione (Cass. n. 16550 del 2015).
Più recentemente, si è ribadito che in tema di appalto di opere pubbliche, l’inutile scadenza del termine per l’esecuzione del collaudo (che è stato normativamente fissato in sei mesi dalla ultimazione dei lavori ex art. 4 della legge n. 741 del 1981), conseguente all’inadempimento dell’ente committente, fa sorgere il diritto dell’appaltatore al pagamento del saldo, maggiorato degli interessi previsti dallo art. 30, comma 3, del d.m. n. 145 del 2000, stante il ritardo nell’estinzione dell’obbligazione, che gli consente di agire per l’adempimento, senza necessità di mettere in mora l’amministrazione, e segna il momento in cui inizia a decorrere la prescrizione del credito (Cass., sez. 1, 13/11/2024, n. 29262; Cass., sez. 1, 13/3/2019, n. 7194; Cass., sez. 1, 29/1/2019, n. 2477).
Risulta, dunque, pacifico che, ai fini del computo del termine decennale di prescrizione, deve farsi riferimento alla data del 30/9/ 1996, essendo decorsi sei mesi dall’ultimazione dei lavori, avvenuta in data 30/3/1996.
6. Tuttavia, l’errore in cui è incorso il Giudice di secondo grado consiste nell’aver erroneamente reputato che la diffida ad ademNOME inviata dall’appaltatore il 3/11/2001, quindi all’interno del termine decennale di prescrizione che scadeva il 30/9/2006, sarebbe stata invece spedita il 3/11/2011, quando «la prescrizione decennale dei diritti dell’appaltatore era già intervenuta a quella data».
In realtà, l’appaltatrice ricorrente aveva spedito al RAGIONE_SOCIALE ben tre lettere: la lettera n. 192 del 24/1/2000; la lettera raccomandata in data 5/11/2001 e la lettera n. 5012 del 19/10/2011.
Il Tribunale, invece, non ha tenuto conto in alcun modo né della lettera n. 192 del 24/1/2000, ma soprattutto della diffida ad adem-
NOME – così ritenuta dal Tribunale – inviata il 5/11/2001, facendo confusione con la successiva lettera n. 5012 del 19/10/2011, anch’essa costituente diffida.
Pertanto, il termine di prescrizione, che ha iniziato a decorrere il 30/9/1996, è stato interrotto una prima volta dalla lettera inviata dal COGNOME il 3/11/2001 (e già dalla lettera precedente del 24/1/2000, n. 192) e, una seconda volta, dalla lettera del COGNOME del 15/10/ 2011, rendendo tempestivo il ricorso per decreto ingiuntivo (decreto ingiuntivo emesso il 6/4/2017).
7. La sentenza impugnata deve, quindi, essere cassata con rinvio al Tribunale di Castrovillari, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata, con rinvio al Tribunale di Castrovillari, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 9 ottobre 2025
Il Presidente
NOME COGNOME