Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 11893 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 11893 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: ABETE NOME
Data pubblicazione: 03/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso n. 4954 – 2019 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE -c.f./p.i.v.a. P_IVA – in persona del sindaco pro tempore , elettivamente domiciliat o, con indicazione dell’indirizzo p.e.c., in Messina, alla INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO che lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al ricorso.
RICORRENTE
contro
COGNOME NOME -c.f. CODICE_FISCALE -titolare dell’omonima impresa di costruzioni, elettivamente domiciliato, con indicazione dell’indirizzo p.e.c., in Sant’Agata di Militello, alla INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO NOME COGNOME che lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al controricorso.
CONTRORICORRENTE
avverso la sentenza n. 544/2018 della Corte d’Appello di Messina,
udita la relazione nella camera di consiglio del 21 febbraio 2024 del AVV_NOTAIO NOME COGNOME,
RILEVATO CHE
Con atto notificato in data 9.10.2003 il Comune di Novara di Sicilia citava a comparire dinanzi al Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto NOME, titolare dell’omonima impresa edile .
Premetteva che l’impresa del convenuto in data 22.6.1989 era rimasta aggiudicataria del ‘ lavori di sistemazione urgente della scarpata sottostante l’angolo Sud -Ovest del campo sportivo di Novara di Sicilia ‘ (cfr. ricorso, pagg. 1 – 2) .
Premetteva che a seguito di perizia di variante i lavori inizialmente previsti erano stati ampliati così da ricomprendere la costruzione di una ‘ mensola contrappesata in c.a. e ferro ‘ (cfr. ricorso, pag. 2) .
Indi esponeva che, consegnate le opere, in sede di collaudo, all’atto della redazione della relazione ex art. 6 della legge n. 1086/1971, il direttore dei lavori aveva riscontrato che l’impresa esecutrice dei lavori non aveva mai effettuato la denunc ia preventiva delle opere all’Ufficio del Genio civile conformemente all’art. 4 dell a stessa legge (cfr. ricorso, pag. 2) .
Chiedeva quindi accertare e dichiarare l’obbligo dell’impresa convenuta di effettuare e depositare la denuncia ex art. 4 della legge n. 1086/1971 presso l’Ufficio del Genio civile di Messina e conseguentemente condannare la medesima impresa all’effettuazione ed al deposito della denuncia anzidetta.
Si costituiva NOME COGNOME.
Eccepiva l’intervenuta prescrizione.
Instava per la declaratoria di inammissibilità e comunque per il rigetto dell’avversa domanda .
All’esito dell’istruzione probatoria, c on sentenza n. 150/2009 il tribunale accoglieva la domanda e condannava il convenuto alle spese di lite.
NOME proponeva appello.
Resisteva il Comune di Novara di Sicilia; esperiva appello incidentale in ordine alla quantificazione delle spese di prime cure.
Con sentenza n. 544 dei 18.5/8.6.2018 la Corte d’Appello di Messina accoglieva il gravame principale – assorbita la disamina del gravame incidentale -ed in riforma dell’appellata sentenza rigettava la domanda esperita in prime cure dal Comune appellato; compensava le spese di primo grado e condannava il Comune di Novara di Sicilia alle spese di secondo grado.
Evidenziava la Corte di Messina che la lettura della missiva datata 18.5.1995 inviata dal Comune di Novara di Sicilia non dava ragione della volontà di interrompere il corso della prescrizione con riferimento all’obbligazione di presentazione della denuncia preventiva delle opere all’Ufficio del Genio civile (cfr. sentenza d’appello, pa gg. 4 – 5) .
Evidenziava segnatamente che con l’anzidetta missiva il Comune si era limitato a richiedere all’appaltatore i certificati ‘di schiacciamento dei provini dei conglomerati cementizi’ rilasciati dai laboratori autorizzati (cfr. sentenza d’appello, pag. 5) .
Evidenziava inoltre che le missive del 19.4.2000 e del 28.4.2000 risalivano ad epoca successiva al compimento del termine decennale di prescrizione, sicché non avevano esplicato alcuna valenza interruttiva, viepiù che nessuna
relazione avevano con l’obbligazione il cui adempimento era stato sollecitato in prime cure (cfr. sentenza d’appello, pa g. 5) .
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso il Comune di Novara di Sicilia; ne ha chiesto sulla scorta di tre motivi la cassazione con ogni susseguente statuizione.
NOME COGNOME ha depositato controricorso; ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi il ricorso con il favore -con distrazione -delle spese.
CONSIDERATO CHE
Con il primo motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 4 legge n. 1086/1971 e dell’art. 2934, 2° co., cod. civ.
Deduce che la legge n. 1086/1971 detta norme inderogabili in materia edilizia a tutela di preminenti interessi pubblici (cfr. ricorso, pag. 6) .
Deduce quindi che , contrariamente all’assunto della Corte di Messina, il diritto azionato in prime cure è irrinunciabile ed imprescrittibile (cfr. ricorso, pag. 7) .
Il primo motivo di ricorso va respinto.
L ‘inottemperanza all’obbligo di denuncia ex art. 4 della legge n. 1086/1971, nella specie, rileva entro i rigorosi termini del rapporto tra la stazione appaltante e l’impresa appaltatrice.
Nella proiezione anzidetta, da un canto, non esplica valenza la finalizzazione della disciplina di cui alla medesima legge n. 1086/1971 alla salvaguardia di interessi di natura pubblicistica e dunque il carattere imperativo-inderogabile della stessa disciplina.
Nella proiezione anzidetta, d ‘altro canto, vanno appieno condivisi i rilievi della Corte di Messina.
Ovvero l’assunto per cui la pretesa azionata in prime cure, benché riconducibile ad un obbligo di legge, in quanto idonea a giustificare la domanda di risoluzione del contratto d’appalto per grave inadempimento dell’appaltatore , doveva reputarsi senz’altro suscettibile di prescrizione nel termine ordinario (così sentenza d’appello, pa gg. 6 – 7) .
Con il secondo motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione dell’art. 2935 cod. civ.
Premette che il dies a quo della prescrizione coincide con il momento in cui il diritto può essere azionato, ossia con il momento in cui ha acquisito conoscenza del mancato deposito della denuncia preventiva delle opere all’Ufficio del Genio civile (cfr. ricorso, pagg. 7 – 8) .
Deduce quindi che unicamente all’esito della sollecitazione alla trasmissione dei ‘certificati di schiacciamento dei provini dei conglomerati cementizi’ l’appaltatore ha in data 19.4.2000 trasmesso la documentazione da cui ha desunto l’inottemperanza all’obbligo di effettua zione e di deposito della denuncia preventiva delle opere all’Ufficio del Genio civile conformemente all’art. 4 della legge n. 1086/1971 (cfr. ricorso, pag. 8) .
Deduce dunque che il dies a quo della prescrizione non può che identificarsi con il 19.4.2000 (cfr. ricorso, pag. 8) .
Il secondo motivo di ricorso del pari va respinto.
L’impugnato dictum per nulla riflette il profilo di doglianza veicolato dal mezzo di impugnazione in disamina (l’impugnata statuizione riferisce cfr. pag. 2 – che il tribunale aveva ritenuto che il termine per l’adempimento da parte di NOME COGNOME dell’obbligazione ex art. 4 della legge n. 1086/1971 ‘cadeva nel periodo compreso tra la data di assunzione dei lavori, avvenuta con atto di
sottomissione del 24.7.98 e la data del 26.8.89, di consegna ‘) .
Cosicché, per un verso, l ‘ente pubblico ricorrente avrebbe dovuto dar conto in maniera puntuale ed ‘autosufficiente’ della rituale proposizione nei gradi di merito dello specifico profilo di censura de quo agitur (cfr. Cass. (ord.) 13.12.2019, n. 32804; Cass. 9.8.2018, n. 20694) .
Viceversa, a pagina 3 del ricorso, il ricorrente riferisce di aver addotto in prime cure che trattavasi di obbligo imprescrittibile, di aver reiteratamente sollecitato il deposito e di aver interrotto il termine di prescrizione. E, a pagina 5 del ricorso, di aver nella comparsa di costituzione in appello addotto -evidentemente in maniera del tutto generica – che la decorrenza del termine di prescrizione coincideva con il momento i n cui era ‘venuto a conoscenza dell’inadempimento da parte dell’appaltatore (ovvero quando il diritto poteva essere azionato)’ (così ricorso, pag. 5).
Cosicché, per altro verso, s ovviene l’insegnamento di questa Corte a tenor del quale nel giudizio di cassazione non si possono prospettare nuove questioni di diritto o nuovi temi di contestazione che implichino indagini ed accertamenti di fatto non effettuati dal giudice di merito nemmeno se si tratti di questioni rilevabili d’ufficio (cfr. Cass. 25.10.2017, n. 25319; Cass. 13.9.2007, n. 19164) .
13. In ogni caso, indubitabilmente, il motivo di ricorso in esame veicola una censura ‘di merito’ ( ‘è solo da questo momento che (…) l’inadempimento è divenuto conoscibile’: così ricorso, pagg. 8 9) .
E nondimeno, in tal guisa, esplica valenza l’elaborazione di questa Corte secondo cui con il ricorso per cassazione la parte non può rimettere in discussione, proponendo una propria diversa interpretazione, la valutazione
delle risultanze processuali e la ricostruzione della fattispecie operate dai giudici del merito, poiché la revisione degli accertamenti di fatto compiuti da questi ultimi è preclusa in sede di legittimità (cfr. Cass. (ord.) 7.12.2017, n. 29404) .
Con il terzo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3 e n. 4, cod. proc. civ. violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2943 cod. civ.; l’insufficienza e la contraddittorietà della motivazione.
Deduce che ha errato la Corte di Messina a ritenere che la missiva datata 18.5.1995 non sia stata idonea ad interrompere il corso della prescrizione.
Deduce che, sebbene la diffida di cui alla menzionata missiva non riguardasse specificamente la denuncia ex art. 4 della legge n. 1086/1971, è indubitabile il proprio intento di ricevere in consegna tutta la documentazione riguardante le opere in cemento armato (cfr. ricorso, pag. 11) .
Il terzo motivo di ricorso parimenti va respinto.
Questa Corte spiega che l a valutazione dell’idoneità di un atto ad interrompere la prescrizione costituisce apprezzamento ‘ di fatto ‘ rimesso al giudice di merito e, come tale, è insindacabile in sede di legittimità se immune da vizi logici ed errori giuridici (cfr. Cass. 24.11.2010, n. 23821; Cass. 18.9.2007, n. 19359; Cass sez. lav. 21.11.2018, n. 30125) .
17. Su tale scorta si reputa quanto segue.
Il dictum della Corte di Messina va esente e da errori di diritto e, in relazione alla previsione del n. 5 del 1° co. dell’art. 360 cod. proc. civ., da qualsivoglia forma di ‘anomalia motivazionale’ destinat a ad acquisire significato alla luce della pronuncia n. 8053 del 7.4.2014 delle sezioni unite di questa Corte.
In particolare, c on riferimento all’ ‘anomalia’ della motivazione ‘apparente’ (che ricorre allorquando il giudice di merito non procede ad una approfondita
disamina logico/giuridica, tale da lasciar trasparire il percorso argomentativo seguito: cfr. Cass. 21.7.2006, n. 16672) la corte distrettuale ha -così come si è premesso – compiutamente ed intellegibilmente esplicitato il proprio iter argomentativo.
Ben vero, tra le anomalie motivazionali rilevanti nel segno della pronuncia n. 8053 del 7.4.2014 delle sezioni unite di questa Corte non è più annoverabile l”insufficienza’ della motivazione.
Ben vero , nel vigore del nuovo testo dell’art. 360, 1° co., n. 5, cod. proc. civ. -al di là dell’ipotesi del ‘contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili’, insussistente nel caso de quo – non è più configurabile il vizio di contraddittoria motivazione della sentenza, atteso che la norma suddetta attribuisce rilievo solo all’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che sia stato oggetto di discussione tra le parti, non potendo neppure ritenersi che il vizio di contraddittoria motivazione sopravviva come ipotesi di nullità della sentenza ai sensi del n. 4 del medesimo art. 360 cod. proc. civ. (cfr. Cass. (ord.) 6.7.2015, n. 13928) .
In dipendenza del rigetto del ricorso il ricorrente, Comune di Novara di Sicilia, va condannato a rimborsare le spese del presente giudizio di legittimità al l’AVV_NOTAIO, difensore del controricorrente , che ha dichiarato di aver anticipato le spese e di non aver riscosso gli onorari.
La liquidazione segue come da dispositivo.
Ai sensi dell’art. 13, 1° co. quater , d.P.R. 30.5.2002, n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello
previsto per il ricorso ai sensi dell’art. 13, 1° co. bis , d.P.R. cit., se dovuto Cass. sez. un. 20.2.2020, n. 4315) .
P.Q.M.
La Corte così provvede:
rigetta il ricorso;
condanna il ricorrente, Comune di Novara di Sicilia , a rimborsare all’AVV_NOTAIO NOME COGNOME, difensore anticipatario del controricorrente, le spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi euro 4.700,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e cassa come per legge;
ai sensi dell’art. 13, 1° co. quater , d.P.R. n. 115/2002 si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell’art. 13, 1° co. bis , d.P.R. cit., se dovuto.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della I sez. civ. della Corte
(cfr.