Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 7322 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 7322 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 19/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso 9564-2022 proposto da:
COGNOME NOME, domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 594/2021 della CORTE D’APPELLO di CATANIA, depositata il 13/10/2021 R.G.N. 194/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/12/2023 dal AVV_NOTAIO COGNOME.
Oggetto
Esposizione ad amianto
Rivalutazione contributiva
Prescrizione
Dies a quo
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 14/12/2023
CC
RILEVATO CHE:
la Corte di appello di Catania, in riforma della decisione di primo grado, ha rigettato la domanda originariamente proposta dall’odierno ricorrente, volta all’accertamento dell’esposizione qualificata all’amianto e al riconoscimento della rivalutazione contributiva;
la Corte territoriale ha ritenuto fondata l’eccezione di prescrizione formulata dall’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE. Richiamati i precedenti di legittimità che, in punto di individuazione del dies a quo del termine di prescrizione, ancorano la decorrenza al momento di conoscenza, da parte dell’assicurato, dell’esposizione all’amianto, ha ritenuto che tale momento, nella fattispecie concreta, fosse da collegare al fatto stesso della presentazione all’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE della domanda di rilascio della relativa attestazione. Per la Corte, la consapevolezza dell’esposizione era certamente desumibile dal fatto che la parte inoltrasse all’Istituto assicuratore la domanda di accertamento dell’esposizione medesima . A tal riguardo, ha ritenuto irrilevante il fatto che l’Ente, poi, avesse respinto l’istanza. Si trattava, infatti, di una circostanza che non impediva all’interessato di esercitare il diritto e presentare la domanda all’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE. Nel concreto, fissato il dies a quo al 13 maggio 2003, la Corte di appello ha giudicato che, al momento della presentazione della domanda amministrativa all’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, il 2 luglio 2015, il diritto fosse oramai prescritto;
avverso la decisione, ha proposto ricorso per cassazione la parte in epigrafe, con tre motivi, illustrati con memoria;
ha resistito, con controricorso, l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE;
il Collegio, all’esito dell’adunanza camerale, ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di cui all’art. 380 bis 1, comma 2, cod.proc.civ.
CONSIDERATO CHE:
va, preliminarmente, osservato che non può essere esaminata la questione, di natura processuale e relativa al regolare svolgimento del giudizio di appello di merito, devoluta alla Corte solo con la memoria difensiva e, dunque, tardivamente proposta;
passando all’esame dei motivi, con il primo motivo -ai sensi dell’art. 360 nr. 3 cod.proc.civ. – è dedotta la violazione e falsa applicazione degli artt. 2935 e 2946 cod.civ. e dell’art. 13 della legge nr. 257 del 1992, per aver e la Corte di appello erroneamente fissato il dies a quo al momento di presentazione della domanda all’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE ;
con il secondo motivo ai sensi dell’art. 360 nr. 5 cod.proc.civ.è dedotto l’ omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti. L’omissione è riferita alla mancata valutazione della nota dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE di rigetto dell’istanza perché «non è stato esposto all’amianto »;
con il terzo motivo ai sensi dell’art. 360 nr. 3 cod.proc.civ.- è dedotta la violazione e falsa applicazione dell’art. 2729 cod.civ. per l’errata applicazione dei principi in materia di presunzione;
i motivi presentano profili di stretta connessione e vanno, pertanto, congiuntamente esaminati;
essi sono infondati;
va, in primo luogo, osservato che il «fatto» che si assume omesso è stato, invece, valutato dalla Corte territoriale, sia pure con esiti diversi da quelli auspicati. Come sinteticamente riportato nello storico di lite, la Corte del merito ha ritenuto «irrilevante» che l’ente assicuratore avesse respinto l’istanza di riconoscimento dell’ esposizione alla sostanza nociva e avesse rilasciato un attestato
«negativo». Per i Giudici, la circostanza non impediva la presentazione della domanda amministrativa all’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e, in definitiva, l’esercizio del diritto;
l ‘errore, nei termini in cui è denunciato, è dunque insussistente. La sentenza impugnata è, peraltro, esente anche da errori di diritto;
la Corte distrettuale ha esaminato la fattispecie concreta conformandosi ai principi della giurisprudenza di legittimità;
questa Corte ha affermato che «il decorso della prescrizione va fissato al momento della maturata consapevolezza dell’esposizione»;
ha precisato che il giudizio concernente la consapevolezza dell’esposizione qualificata all’amianto costituisce un tipico accertamento di fatto, come tale insindacabile in sede di legittimità se non nei ristretti limiti dell’art. 360 nr.5 cod.proc.civ. (tra le tante, Cass. nr. 1584 del 2019);
il vizio di motivazione, per quanto innanzi, è stato erroneamente denunciato. La Corte di appello ha ritenuto di poter desumere la consapevolezza dell’esposizione qualificata dal fatto che l’assicurato avesse richiesto all’ente preposto (RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE il rilascio della relativa attestazione. Il giudizio espresso è del tutto in linea con gli insegnamenti di questa Corte che, nel ricollegare il decorso della prescrizione alla maturata consapevolezza dell’esposizione, ritengono plausibile desumerla «dal fatto stesso dell’inoltro all’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE della domanda di accertamento, restando irrilevante a tali fini l’esito della stessa» (Cass. nr. 2244 del 2023; Cass. nr.1609 del 2022; nello stesso senso Cass. nn. 3586 e 1098 del 2019; in precedenza, Cass. nr. 2856 del 2017);
il ricorso va, dunque, rigettato, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità;
sussistono i presupposti processuali per il versamento del doppio contributo, ove lo stesso risulti dovuto.
PQM
La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 3.000,00 per compensi professionali, Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura di legge e accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1bis, ove dovuto.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 14