Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 32648 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 32648 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 16/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso 36917-2019 proposto da:
COGNOME, domiciliato in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME;
– resistente con mandato – avverso la sentenza n. 14/2019 della CORTE D’APPELLO di POTENZA, depositata il 23/05/2019 R.G.N. 182/2018;
Oggetto
R.G.N. 36917/2019
COGNOME
Rep.
Ud. 26/09/2024
CC
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/09/2024 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME
RILEVATO CHE
COGNOME impugna la sentenza della Corte appello di Potenza n. 14/2019 che, in riforma della sentenza del Tribunale di Matera, ha respinto la domanda del pensionato considerando operante la prescrizione decennale del diritto alla rivalutazione contributiva per esposizione ad amianto dal momento del pensionamento.
Il giudice di appello ha ritenuto che il diritto al beneficio di cui all’art. 13 della legge n. 257/1992, dotato di specifica autonomia, sorga per effetto dell’esposizione qualificata all’amianto ultradecennale e possa essere fatto valere al massimo entro la data del pensionamento, quando necessariamente l’esposizione morbigena cessa, di talchè tale data rappresenta il momento ultimo per il perfezionamento dei requisiti costitutivi del beneficio ed anche per la decorrenza del termine di prescrizione. Di conseguenza, ha accertato che nella specie il termine decennale di prescrizione era oramai decorso.
Il ricorso è affidato a cinque motivi, illustrati da memoria.
INPS non ha svolto attività difensiva in questa sede.
Chiamata la causa all’adunanza camerale del 26 settembre 2024, il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di giorni sessanta (art.380 bis 1, secondo comma, cod. proc. civ.).
CONSIDERATO CHE
Il ricorrente propone cinque motivi di censura.
I Motivo) motivazione mancante o apparente in violazione degli artt. 132 cod. proc. civ. e 118 disp. att. cod. proc. civ. ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ.
II Motivo) violazione dell’art. 111 Cost., dell’art. 132 n. 4 cod. proc. civ. e, ai sensi dell’art. 360 comma, 1 n. 5, omessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo, oggetto di discussione tra le parti, concernente il momento in cui poteva dirsi acquista dal ricorrente la consapevolezza dell’esposizione qualificata.
III Motivo) violazione e falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., dell’art. 2934 cod. civ., per avere la Corte ritenuto prescrittibile il diritto alla rivalutazione contributiva per pregressa esposizione ad amianto per i soggetti già pensionati o collocati in mobilità al 1° ottobre 2003.
IV Motivo) violazione degli artt. 2727 e 2729 cod. civ., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., perché la Corte ha ritenuto che il dies a quo da cui far decorrere il termine di prescrizione fosse il collocamento in quiescenza in assenza di qualsiasi prova e dato indiziario.
V Motivo) violazione e falsa applicazione , ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., dell’art. 2935 cod. civ. per cui la prescrizione decorre dal momento in cui il diritto può essere fatto valere.
In applicazione del principio processuale della ragione più liquida -desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. -vanno esaminati il quarto e quinto motivo, suscettibili di assicurare la definizione
del giudizio, che possono essere trattati unitariamente per ragioni di connessione logica.
Le censure sono fondate alla luce delle ragioni esposte da questa Corte nel sindacato di numerose pronunce sorrette dal medesimo percorso argomentativo.
La Corte territoriale ha fatto coincidere il dies a quo di decorrenza della prescrizione con la data del pensionamento, senza svolgere alcun accertamento per individuare il momento in cui il ricorrente avesse acquisito consapevolezza o potesse avere acquisito consapevolezza della avvenuta esposizione.
La ratio decidendi della pronuncia impugnata s’incentra sull’esclusivo rilievo che il dies a quo della prescrizione debba essere necessariamente ricollegato alla data del pensionamento poiché a quella data cessa l’esposizione all’agente morbigeno, di talchè «è giocoforza che il diritto ai benefici contributivi per esposizione all’amianto si perfezion i al massimo entro la data del pensionamento, che rappresenta, così, la data ultima a partire dalla quale il diritto stesso può esser fatto valere nei limiti della prescrizione» (pagina 6), facendo così coincidere la cessazione dell’esposizione qualificata con la consapevolezza della stessa.
Come già evidenziato da questa Corte in casi sovrapponibili al presente, la statuizione incorre negli errores in iudicando denunciati, che attengono alla violazione e alla falsa applicazione della regola di diritto vigente in tema di prescrizione.
Secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte il diritto alla rivalutazione contributiva, di cui all’art. 13, comma 8, della legge n. 257/1992, è assoggettato a prescrizione decennale, <> (Cass. n. 26935/2018). Nella fattispecie tipizzata dalla legge, la consapevolezza o la conoscibilità si palesano, perciò, indispensabili al fine di individuare il termine di decorrenza della prescrizione del diritto vantato (di recente, Cass. n. 25779/2023) e devono essere positivamente e puntualmente accertate.
Ha errato, pertanto, la Corte territoriale nell’identificare recisamente il dies a quo della prescrizione nella data del pensionamento, profilo di per sé sprovvisto di valenza significativa ai fini della rigorosa verifica imposta dalla legge in ordine al bagaglio cognitivo dell’interessato. Come traspare dalla parte motiva su riportata, su tale elemento la pronuncia impugnata costruisce un processo di automatica inferenza logica, senza alcuna valutazione in concreto di quella consapevolezza o di quella conoscibilità che configurano presupposti imprescindibili della fattispecie delineata dalla legge ( ex multis , Cass. n. 22598/2024, n.576/2024, n.25779/2023, n. 36561/2022, n. 36102/2022, n. 30172/2022 e n. 30163/2022).
In conclusione, va data continuità ai principi di diritto enunciati da questa Corte in controversie analoghe e, accolti il quarto e quinto motivo ed assorbiti gli ulteriori, la sentenza deve essere perciò cassata con rinvio per un nuovo esame alla stessa Corte di appello in diversa composizione. Al giudice del rinvio è demandata anche la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
PQM
La Corte accoglie il quarto e quinto motivo di ricorso, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Corte d’appello di Potenza in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma nell’adunanza camerale del 26 settembre