Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 5095 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 5095 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 26/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 2805/2019 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE elettivamente domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE
-ricorrente-
Contro
RAGIONE_SOCIALE elettivamente domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE
-controricorrente-
avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO BOLOGNA n. 510/2018 depositata il 13/07/2018.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/12/2024 dal Consigliere NOME COGNOME
RILEVATO CHE
1.La Corte d’Appello di Bologna, in riforma della sentenza del Tribunale di Parma, rigettava la domanda proposta dalla società cooperativa «RAGIONE_SOCIALE nei confronti dell’INAIL, diretta, previo accertamento del diritto a versare il premio unitario speciale ex articolo 42 DPR n. 1124/1965 secondo i criteri stabiliti dal DM 15 luglio 1987 n. 604700, alla condanna dell’ente a restituire le maggiori somme pretese, nell’ anno 2012 e con decorrenza retroattiva dall’anno 2007, in ragione del calcolo del premio sulla retribuzione effettiva.
La Corte territoriale, in accoglimento dell’appello, affermava che il premio speciale unitario di cui all’art. 42 del T.U. n. 1124/1965 doveva essere calcolato, quanto all’imponibile contributivo, sulla retribuzione effettiva dovuta ai soci.
Tanto sulla premessa che il parametro della retribuzione effettiva in sé non è incompatibile con la disciplina del premio speciale, in quanto il DM n. 604700/87 fissa soltanto una retribuzione convenzionale minima.
La norma di riferimento era l’articolo 3, comma 4, del d.lgs. n. 423/2001, a tenore del quale per la determinazione dell’imponibile contributivo, anche ai fini della assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, deve farsi riferimento alla retribuzione effettiva ex articolo 1, comma 1, d.l. n. 338/1989 conv. in l. n. 389/1989.
5.La normativa regolamentare di cui al DM n. 604700/87, nella parte in cui richiamava la retribuzione convenzionale, risultava incompatibile con la disciplina sopravvenuta di fonte legislativa, che imponeva di assumere come base di calcolo del premio la retribuzione effettiva.
6.Si trattava, inoltre, di una interpretazione conforme alla ratio della riforma attuata con la legge n. 142/2001 ed il d.lgs. n. 423/2001, finalizzata ad equiparare la posizione del socio lavoratore a quella del dipendente privato.
La domanda principale della cooperativa doveva essere pertanto respinta (non riproposta ex art. 346 c.p.c. e pertanto non esaminabile la subordinata).
8.Ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza la RAGIONE_SOCIALE articolato in cinque motivi di censura; l’INAIL ha resistito con controricorso.
La causa, già avviata per la trattazione camerale in data 29 febbraio 2024, è stata rinviata a nuovo ruolo per la trattazione in pubblica udienza e, in seguito, fissata per la odierna discussione camerale.
10.Le parti hanno depositato memoria.
CONSIDERATO CHE
1.In via preliminare si rappresenta che la presente causa, rinviata per la fissazione in pubblica udienza, viene nuovamente in discussione in camera di consiglio in quanto le questioni poste dal ricorso sono state nelle more affrontate e risolte da questa Corte (udienza pubblica del 12 marzo 2014).
2.I motivi dal primo al quarto possono essere esaminati congiuntamente, per la loro stretta connessione.
3.Con il primo motivo la cooperativa ha lamentato -ai sensi dell’articolo 360 n. 3 cod.proc.civ. -la violazione e falsa applicazione degli articoli 41 e 42 del T.U. n. 1124/65, così come attuato dal D.M. 604700/1987, nonché dell’art. 12 delle disposizioni sulla legge in generale, censurando la sentenza impugnata per avere statuito che per la determinazione dell’imponibile contributivo sarebbe applicabile l’articolo 3 del d.lgs. n. 423/01 e per ogni altro aspetto sarebbe applicabile la disciplina del premio speciale di cui all’articolo 42 del T.U. n. 1124/65.
4.La seconda critica è proposta -ai sensi dell’articolo 360 n. 3 cod.proc.civ. -per violazione e falsa applicazione degli artt. 41 e 42 del T.U. n. 1124/65, così come attuato dal D.M. n. 604700/87 e degli artt. 1 e 12 delle disposizioni sulla legge in generale, per avere la Corte territoriale affermato che tali norme prendevano come parametro di riferimento una retribuzione minima convenzionale
Con il terzo motivo di ricorso la cooperativa ha dedotto -ai sensi dell’articolo 360 n. 3 cod.proc.civ. la violazione e falsa applicazione degli artt. 41 e 42 del T.U. n. 1124/65, così come attuato dal D.M. n. 604700/1987, degli artt. 1 e 4 del D.P.R. n. 602/70, degli artt. 1 e 3 d.lgs. n. 423/2001, nonché degli artt. 12 e 15 delle disposizioni sulla legge in generale, per avere la Corte di appello erroneamente affermato che la disciplina del premio speciale unitario sarebbe incompatibile con il
d.lgs. n. 423/01 e che quest’ultima normativa dovrebbe prevalere, in quanto successiva, trattandosi di discipline tra cui non può ravvisarsi un rapporto di specialità;
6. Con la quarta censura la cooperativa ha impugnato la sentenza -ai sensi dell’articolo 360 n. 3 cod.proc.civ.per violazione e falsa applicazione degli artt. 41 e 42 del T.U. n. 1124/65, così come attuato dal D.M. n. 604700/1987, della legge n. 142/2001 e del d.lgs. n. 423/2001, nonché dell’art. 12 delle disposizioni sulla legge in generale, per avere la Corte di merito erroneamente affermato che la ricostruzione normativa proposta era conforme alla ratio della riforma attuata con la legge n. 142/01 e con il d.lgs. n. 423/01.
7.I motivi sopra esposti sono fondati.
8.È pacifico, in punto di fatto, che l’odierna ricorrente sia una società cooperativa che svolge attività di facchinaggio e che, come tale, sia stata nel tempo assoggettata, quanto al pagamento del premio per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, alle previsioni di cui all’art. 42 T.U. n. 1124/1965 ed ai decreti ministeriali che ne hanno disciplinato l’attuazione, provvedendo alla liquidazione del premio mediante moltiplicazione, per il numero dei soci occupati, della quota assicurativa fissa predeterminata dai citati decreti ministeriali ed aggiornata a mezzo di circolari dell’INAIL. È altresì pacifico che tale modalità di pagamento sia stata posta in essere fino all’anno 2012, allorché l’INAIL ha assunto quale base di calcolo del premio speciale la retribuzione effettiva dei soci lavoratori ed ha richiesto una integrazione dei premi già pagati dal 2007 al 2011, che la ricorrente ha corrisposto con riserva di ripetizione.
9.Sulla questione di causa, come esposto in premessa, questa Corte si è pronunciata con sentenza del 19.6.2024 n. 16905; ai principi ivi affermati si intende dare in questa sede continuità.
10.Si è osservato che la disciplina del premio speciale unitario è contenuta nell’art. 42 T.U. n. 1124/1965, il quale stabilisce che «Per quelle lavorazioni, rispetto alle quali esistano, in dipendenza della loro natura o delle modalità di svolgimento o di altre circostanze, difficoltà per la determinazione del premio di assicurazione nei modi di cui all’articolo precedente, sono approvati con decreto del Ministro per il lavoro e la
previdenza sociale, su delibera dell’Istituto assicuratore, premi speciali unitari in base ad altri elementi idonei quali il numero delle persone, la durata della lavorazione, il numero delle macchine, la quantità di carburante utilizzato, tenuto conto del disposto di cui al secondo comma dell’art. 39».
11.Si tratta, pertanto, di un premio che viene determinato non già sulla base del criterio normale di calcolo di cui all’art. 41 -basato sul prodotto fra il tasso di premio previsto dalla tariffa e la massa delle retribuzioni, effettive o convenzionali -ma in relazione ad un importo fisso, normalmente pro capite, determinato dal decreto ministeriale; anche quando la retribuzione corrisposta ai lavoratori entra in rilievo ai fini del calcolo, ciò non accade secondo il criterio dell’art. 41 ma ai fini di un adeguamento del premio, stabilito in misura fissa.
12.L’obbligo contributivo resta pertanto assolto mediante il pagamento del premio speciale nella misura edittale, rimanendo nella facoltà del datore di lavoro la denuncia del compenso effettivamente corrisposto ed il pagamento di un premio maggiorato.
13.La specialità della regolamentazione del premio di cui all’art. 42 T.U. n. 1124/1965 rispetto a quella generale dell’art. 41 è stata già riconosciuta da questa Corte di legittimità in plurime decisioni (Cass. nn. 9432 del 2007, 73, 158 e 11056 del 2014) argomentando dalla variabilità, se non addirittura dal carattere precario, dei redditi dei lavoratori appartenenti agli organismi associativi che vi sono assoggettati e dalla consequenziale necessità di ancorare la determinazione dell’obbligazione contributiva a parametri di più facile accertamento. Tale specialità è stata ravvisata già nelle modalità con cui l’art. 42 disciplina la determinazione del premio, atteso che, nel prevedere che essa avvenga con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, su delibera dell’istituto assicuratore, attribuisce al decreto ministeriale «il valore di regolamentazione attuativa o integrativa della legge con precetti che presentano i caratteri della generalità ed astrattezza» (così specialmente Cass. n. 73 del 2014, cit., in motivazione).
14.La disciplina del premio speciale unitario procede dal presupposto che si diano «lavorazioni, rispetto alle quali esistano, in dipendenza della loro natura o della modalità di svolgimento o di altre circostanze, difficoltà per
la determinazione del premio di assicurazione nei modi di cui all’articolo precedente», presupposto che non è venuto meno per effetto dell’innovazione contenuta nell’art. 3 d.l.gs. n. 423/2001 (secondo cui per ciascun socio lavoratore, a decorrere dal 1° gennaio 2007, per la determinazione della retribuzione imponibile ai fini del versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali, trova applicazione l’articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 338 del 1989).
15.Giusta quanto dinanzi rilevato, la portata precettiva del citato articolo 3 deve reputarsi circoscritta alla previsione dell’art. 41 T.U. n. 1124/1965, che, nel dettare i criteri per la determinazione del premio ordinario, rinvia alle «retribuzioni effettivamente corrisposte o convenzionali o, comunque, da assumersi, ai sensi di legge… ai prestatori d’opera».
16.Costituisce orientamento consolidato di questa Corte di legittimità il principio secondo cui una fonte di rango regolamentare di esecuzione ed attuazione di una fonte legislativa può essere abrogata tacitamente da una fonte legislativa successiva soltanto in via riflessa, cioè se questa fonte abbia effetti abrogativi della fonte legislativa in esecuzione o attuazione della quale quella regolamentare sia stata emanata, sempre che quest’ultima abbia contenuti tali che la sua permanenza risulti incompatibile con la sopravvenuta vigenza della nuova legge (così, in termini, Cass. n. 13252 del 2006); dal momento che, come s’è detto, fra la previsione degli artt. 1 e 3, d.Lgs. n. 423/2001 e quella dell’art. 42 T.U. n. 1124/1965 non è dato ravvisare alcuna relazione d’incompatibilità, deve necessariamente concludersi che anche in questo caso debba trovare applicazione il principio, desumibile dall’art. 15 dis.prel. c.c., secondo cui lex posterior generalis non derogat priori speciali.
17. Alla luce dei principi qui ribaditi, risulta l’errore in cui è incorsa la sentenza impugnata allorché ha ritenuto che, a far data dal 1.1.2007, gli importi del premio speciale unitario dovessero essere ricalcolati in ottemperanza alla previsione di cui all’articolo 3 d.lgs. n. 423/2001 (ossia sulla base della retribuzione effettivamente corrisposta ai soci lavoratori), dovendo invece affermarsi che la disciplina del premio speciale unitario di cui all’art. 42 T.U. n. 1124/1965, quale risultante a seguito del D.M.
15.7.1987, può essere modificata solo in conseguenza di un apposito decreto ministeriale, su delibera dell’istituto assicuratore.
18. Resta assorbito il quinto motivo di ricorso, con il quale si censura la sentenza -ai sensi dell’articolo 360 n. 3 e n. 4 cod.proc.civ.per avere il giudice dell’appello implicitamente affermato che la disciplina del premio speciale, anche se ancorata alla retribuzione effettiva ex d.lgs. n. 423/2001, per il resto è contenuta nel DM n. 604700/87 nonché per avere affermato che la domanda subordinata non era stata riproposta. 19.La censura coglie statuizioni già travolte dall’accoglimento delle restanti censure, anche ai sensi dell’art. 336, comma 1, cod.proc.civ.
20.In conclusione, la sentenza impugnata deve essere cassata in accoglimento dei motivi dal primo al quarto del ricorso, assorbito il quinto; la causa va rinviata alla Corte d’Appello di Bologna, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie i motivi dal primo al quarto del ricorso, assorbito il quinto.
Cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa -anche per le spese -alla Corte d’Appello di Bologna, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella adunanza camerale del 19 dicembre 2024