Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 5095 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L   Num. 5095  Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 26/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 2805/2019 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato  in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME  NOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
Contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo  studio  dell’avvocato  COGNOME  (CODICE_FISCALE)  che  lo rappresenta  e  difende  unitamente  all’avvocato  COGNOME (CODICE_FISCALE)
-controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO BOLOGNA n. 510/2018 depositata il 13/07/2018.
Udita  la  relazione  svolta  nella  camera  di  consiglio  del  19/12/2024  dal Consigliere NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
1.La Corte d’Appello di Bologna, in riforma della sentenza del Tribunale di Parma, rigettava la domanda proposta dalla società RAGIONE_SOCIALE «RAGIONE_SOCIALE» nei confronti dell’RAGIONE_SOCIALE, diretta, previo accertamento del diritto a versare il premio unitario speciale ex articolo 42 DPR n. 1124/1965 secondo i criteri stabiliti dal DM 15 luglio 1987 n. 604700, alla condanna dell’ente a restituire le maggiori somme pretese, nell’ anno 2012 e con decorrenza retroattiva dall’anno 2007, in ragione del calcolo del premio sulla retribuzione effettiva.
 La  Corte  territoriale,  in  accoglimento  dell’appello,  affermava  che  il premio speciale unitario di cui all’art. 42 del T.U. n. 1124/1965 doveva essere  calcolato,  quanto  all’imponibile  contributivo,  sulla  retribuzione effettiva dovuta ai soci.
Tanto sulla premessa che il parametro della retribuzione effettiva in sé non è incompatibile con la disciplina del premio speciale, in quanto il DM n. 604700/87 fissa soltanto una retribuzione convenzionale minima.
 La  norma  di  riferimento  era  l’articolo  3,  comma  4,  del  d.lgs.  n. 423/2001,  a  tenore  del  quale  per  la  determinazione  dell’imponibile contributivo,  anche  ai  fini  della  assicurazione  contro  gli  infortuni  sul RAGIONE_SOCIALE e le malattie professionali, deve farsi riferimento alla retribuzione effettiva ex articolo 1, comma 1, d.l. n. 338/1989 conv. in l. n. 389/1989.
5.La normativa regolamentare di cui al DM n. 604700/87, nella parte in cui richiamava la retribuzione convenzionale, risultava incompatibile con la disciplina sopravvenuta di fonte legislativa, che imponeva di assumere come base di calcolo del premio la retribuzione effettiva.
6.Si  trattava,  inoltre,  di  una  interpretazione  conforme  alla  ratio  della riforma  attuata  con  la  legge  n.  142/2001  ed  il  d.lgs.  n.  423/2001, finalizzata  ad  equiparare  la  posizione  del  socio  lavoratore  a  quella  del dipendente privato.
 La  domanda  principale  della  RAGIONE_SOCIALE  doveva  essere  pertanto respinta (non riproposta ex art. 346 c.p.c. e pertanto non esaminabile la subordinata).
8.Ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza la RAGIONE_SOCIALE, articolato in cinque motivi di censura; l’RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso.
La causa, già avviata per la trattazione camerale in data 29 febbraio 2024, è stata rinviata a nuovo ruolo per la trattazione in pubblica udienza e, in seguito, fissata per la odierna discussione camerale.
10.Le parti hanno depositato memoria.
CONSIDERATO CHE
1.In via preliminare si rappresenta che la presente causa, rinviata per la fissazione  in  pubblica  udienza,  viene  nuovamente  in  discussione  in camera  di  consiglio  in  quanto  le  questioni  poste  dal  ricorso  sono  state nelle more affrontate e risolte da questa Corte (udienza pubblica del 12 marzo 2014).
2.I motivi dal primo al quarto possono essere esaminati congiuntamente, per la loro stretta connessione.
3.Con il primo motivo la RAGIONE_SOCIALE ha lamentato -ai sensi dell’articolo 360 n. 3 cod.proc.civ. -la violazione e falsa applicazione degli articoli 41 e 42 del T.U. n. 1124/65, così come attuato dal D.M. 604700/1987, nonché dell’art. 12 delle disposizioni sulla legge in generale, censurando la sentenza impugnata per avere statuito che per la determinazione dell’imponibile contributivo sarebbe applicabile l’articolo 3 del d.lgs. n. 423/01 e per ogni altro aspetto sarebbe applicabile la disciplina del premio speciale di cui all’articolo 42 del T.U. n. 1124/65.
4.La seconda critica è proposta -ai sensi dell’articolo 360 n. 3 cod.proc.civ. -per   violazione e falsa applicazione degli artt. 41 e 42 del T.U. n. 1124/65, così come attuato dal D.M. n. 604700/87 e degli artt. 1 e  12  delle  disposizioni  sulla  legge  in  generale,  per  avere  la  Corte territoriale  affermato  che  tali    norme  prendevano  come  parametro  di riferimento una retribuzione minima convenzionale
Con il terzo motivo di ricorso la RAGIONE_SOCIALE ha dedotto -ai sensi dell’articolo 360 n. 3 cod.proc.civ. la violazione e falsa applicazione degli artt. 41 e 42 del T.U. n. 1124/65, così come attuato dal D.M. n. 604700/1987, degli artt. 1 e 4 del D.P.R. n. 602/70, degli artt. 1 e 3 d.lgs. n. 423/2001, nonché degli artt. 12 e 15 delle disposizioni sulla legge in generale, per avere la Corte di appello erroneamente affermato che la disciplina del premio speciale unitario sarebbe incompatibile con il
d.lgs.  n.  423/01  e  che  quest’ultima  normativa  dovrebbe  prevalere,  in quanto successiva, trattandosi di discipline tra cui non può ravvisarsi un rapporto di specialità;
6. Con la quarta censura la RAGIONE_SOCIALE ha impugnato la sentenza -ai sensi dell’articolo 360 n. 3 cod.proc.civ.per violazione e falsa applicazione degli artt. 41 e 42 del T.U. n. 1124/65, così come attuato dal D.M. n. 604700/1987, della legge n. 142/2001 e del d.lgs. n. 423/2001, nonché dell’art. 12 delle disposizioni sulla legge in generale, per avere la Corte di merito erroneamente affermato che la ricostruzione normativa proposta era conforme alla ratio della riforma attuata con la legge n. 142/01 e con il d.lgs. n. 423/01.
7.I motivi sopra esposti sono fondati.
8.È pacifico, in punto di fatto, che l’odierna ricorrente sia una società RAGIONE_SOCIALE che svolge attività di facchinaggio e che, come tale, sia stata nel tempo assoggettata, quanto al pagamento del premio per l’assicurazione contro gli infortuni sul RAGIONE_SOCIALE, alle previsioni di cui all’art. 42 T.U. n. 1124/1965 ed ai decreti ministeriali che ne hanno disciplinato l’attuazione, provvedendo alla liquidazione del premio mediante moltiplicazione, per il numero dei soci occupati, della quota assicurativa fissa predeterminata dai citati decreti ministeriali ed aggiornata a mezzo di circolari dell’RAGIONE_SOCIALE. È altresì pacifico che tale modalità di pagamento sia stata posta in essere fino all’anno 2012, allorché l’RAGIONE_SOCIALE ha assunto quale base di calcolo del premio speciale la retribuzione effettiva dei soci lavoratori ed ha richiesto una integrazione dei premi già pagati dal 2007 al 2011, che la ricorrente ha corrisposto con riserva di ripetizione.
9.Sulla questione di causa, come esposto in premessa, questa Corte si è pronunciata con sentenza del 19.6.2024 n. 16905; ai principi ivi affermati si intende dare in questa sede continuità.
10.Si è osservato  che  la disciplina del premio  speciale  unitario è contenuta  nell’art.  42  T.U.  n.  1124/1965,  il  quale  stabilisce  che  «Per quelle  lavorazioni,  rispetto  alle  quali  esistano,  in  dipendenza  della  loro natura o delle modalità di svolgimento o di altre circostanze, difficoltà per la determinazione del premio di assicurazione nei modi di cui all’articolo precedente,  sono  approvati  con  decreto  del  AVV_NOTAIO  per  il  RAGIONE_SOCIALE  e  la
RAGIONE_SOCIALE  RAGIONE_SOCIALE,  su  delibera  dell’Istituto  assicuratore,  premi  speciali unitari in base ad altri elementi idonei quali il numero delle persone, la durata  della lavorazione, il numero  delle  macchine,  la  quantità  di carburante utilizzato, tenuto conto del disposto di cui al secondo comma dell’art. 39».
11.Si tratta, pertanto, di un premio che viene determinato non già sulla base del criterio normale di calcolo di cui all’art. 41 -basato sul prodotto fra il tasso di premio previsto dalla tariffa e la massa delle retribuzioni, effettive o convenzionali -ma in relazione ad un importo fisso, normalmente pro capite, determinato dal decreto ministeriale; anche quando la retribuzione corrisposta ai lavoratori entra in rilievo ai fini del calcolo, ciò non accade secondo il criterio dell’art. 41 ma ai fini di un adeguamento del premio, stabilito in misura fissa.
12.L’obbligo  contributivo  resta  pertanto  assolto  mediante  il  pagamento del  premio  speciale  nella  misura  edittale,  rimanendo  nella  facoltà  del datore di RAGIONE_SOCIALE la denuncia del compenso effettivamente corrisposto ed il pagamento di un premio maggiorato.
13.La specialità della regolamentazione del premio di cui all’art. 42 T.U. n. 1124/1965 rispetto a quella generale dell’art. 41 è stata già riconosciuta da questa Corte di legittimità in plurime decisioni (Cass. nn. 9432 del 2007, 73, 158 e 11056 del 2014) argomentando dalla variabilità, se non addirittura dal carattere precario, dei redditi dei lavoratori appartenenti agli organismi associativi che vi sono assoggettati e dalla consequenziale necessità di ancorare la determinazione dell’obbligazione contributiva a parametri di più facile accertamento. Tale specialità è stata ravvisata già nelle modalità con cui l’art. 42 disciplina la determinazione del premio, atteso che, nel prevedere che essa avvenga con decreto del AVV_NOTAIO RAGIONE_SOCIALE, su delibera dell’istituto assicuratore, attribuisce al decreto ministeriale «il valore di regolamentazione attuativa o integrativa della legge con precetti che presentano i caratteri della generalità ed astrattezza» (così specialmente Cass. n. 73 del 2014, cit., in motivazione).
14.La disciplina del premio speciale unitario procede dal presupposto che si diano «lavorazioni, rispetto alle quali esistano, in dipendenza della loro natura o della modalità di svolgimento o di altre circostanze, difficoltà per
la determinazione del premio di assicurazione nei modi di cui all’articolo precedente», presupposto che non è venuto meno per effetto dell’innovazione contenuta nell’art. 3 d.l.gs. n. 423/2001 (secondo cui per ciascun  socio  lavoratore,  a  decorrere  dal  1°  gennaio  2007,  per  la determinazione  della  retribuzione  imponibile  ai  fini  del  versamento  dei contributi  previdenziali  ed  assistenziali,  trova  applicazione  l’articolo  1, comma 1, del decreto-legge n. 338 del 1989).
15.Giusta quanto dinanzi rilevato, la portata precettiva del citato articolo 3 deve reputarsi circoscritta alla previsione dell’art. 41 T.U. n. 1124/1965,  che,  nel  dettare  i  criteri  per  la  determinazione  del  premio ordinario, rinvia alle «retribuzioni effettivamente corrisposte o convenzionali o, comunque, da assumersi, ai sensi di legge… ai prestatori d’opera».
16.Costituisce orientamento consolidato di questa Corte di legittimità il principio secondo cui una fonte di rango regolamentare di esecuzione ed attuazione di una fonte legislativa può essere abrogata tacitamente da una fonte legislativa successiva soltanto in via riflessa, cioè se questa fonte abbia effetti abrogativi della fonte legislativa in esecuzione o attuazione della quale quella regolamentare sia stata emanata, sempre che quest’ultima abbia contenuti tali che la sua permanenza risulti incompatibile con la sopravvenuta vigenza della nuova legge (così, in termini, Cass. n. 13252 del 2006); dal momento che, come s’è detto, fra la previsione degli artt. 1 e 3, d.Lgs. n. 423/2001 e quella dell’art. 42 T.U. n. 1124/1965 non è dato ravvisare alcuna relazione d’incompatibilità, deve necessariamente concludersi che anche in questo caso debba trovare applicazione il principio, desumibile dall’art. 15 dis.prel. c.c., secondo cui lex posterior generalis non derogat priori speciali.
17. Alla luce dei principi qui ribaditi, risulta l’errore in cui è incorsa la sentenza impugnata allorché ha ritenuto che, a far data dal 1.1.2007, gli importi del premio speciale unitario dovessero essere ricalcolati in ottemperanza alla previsione di cui all’articolo 3 d.lgs. n. 423/2001 (ossia sulla base della retribuzione effettivamente corrisposta ai soci lavoratori), dovendo invece affermarsi che la disciplina del premio speciale unitario di cui all’art. 42 T.U. n. 1124/1965, quale risultante a seguito del D.M.
15.7.1987,  può    essere  modificata  solo  in  conseguenza  di  un  apposito decreto ministeriale, su delibera dell’istituto assicuratore.
18. Resta assorbito il quinto motivo di ricorso, con il quale si censura la sentenza -ai sensi dell’articolo 360 n. 3 e n. 4 cod.proc.civ.per avere il giudice dell’appello implicitamente affermato che la disciplina del premio speciale, anche se ancorata alla retribuzione effettiva ex d.lgs. n. 423/2001, per il resto è contenuta nel DM n. 604700/87 nonché per avere affermato che la domanda subordinata non era stata riproposta. 19.La censura coglie statuizioni già travolte dall’accoglimento delle restanti censure, anche ai sensi dell’art. 336, comma 1, cod.proc.civ.
20.In conclusione, la sentenza impugnata deve essere cassata in accoglimento  dei  motivi  dal  primo  al  quarto  del  ricorso,  assorbito  il quinto;  la  causa  va  rinviata  alla  Corte  d’Appello  di  Bologna,  in  diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La  Corte  accoglie  i  motivi  dal  primo  al  quarto  del  ricorso,  assorbito  il quinto.
Cassa  la  sentenza  impugnata  in  relazione  ai  motivi  accolti  e  rinvia  la causa -anche per le spese -alla  Corte d’Appello di Bologna, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella adunanza camerale del 19 dicembre 2024