Sentenza di Cassazione Civile Sez. L Num. 32295 Anno 2024
Civile Sent. Sez. L Num. 32295 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 13/12/2024
SENTENZA
sul ricorso 34183-2018 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, in forza di procura conferita in calce al ricorso per cassazione, dagli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME, con domicilio eletto presso lo studio dell’ultimo difensore, in ROMA, INDIRIZZO
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso, per procura conferita in calce al controricorso, dagli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME, con domicilio eletto presso la sede legale dell’RAGIONE_SOCIALE, in ROMA, INDIRIZZO
-controricorrente –
R.G.N. 34183/2018 Cron.
Rep.
P.U. 9/7/2024
7/07/2022 giurisdizione Premio speciale unitario. Art. 42 del d.P.R. n. 1124 del 1965.
per la cassazione RAGIONE_SOCIALE sentenza n. 138 del 2018 RAGIONE_SOCIALE CORTE D’APPELLO DI TRIESTE, depositata il 13 agosto 2018 (R.G.N. 20/2018).
Udita la relazione RAGIONE_SOCIALE causa, svolta all’udienza dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
Udito il AVV_NOTAIO RAGIONE_SOCIALE, in persona RAGIONE_SOCIALE Sostituta Procuratrice Generale NOME COGNOME, che ha chiesto di accogliere il settimo motivo di ricorso, di dichiarare inammissibili il primo e il quarto, con il conseguente assorbimento dei restanti.
Udito, per la ricorrente, l’avvocat o NOME COGNOME, che ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
Udito, per il controricorrente, l’AVV_NOTAIO NOME COGNOME, in sostituzione, per delega verbale, dell’AVV_NOTAIO NOME COGNOME, che ha chiesto l’accoglimento RAGIONE_SOCIALE conclusioni rassegnate nel controricorso.
FATTI DI CAUSA
–RAGIONE_SOCIALE ricorre per cassazione, in base a dieci motivi, contro la sentenza n. 138 del 2018, pronunciata dalla Corte d’appello di Trieste e depositata il 13 agosto 2018.
1.1. -La Corte territoriale ha respinto il gravame RAGIONE_SOCIALE cooperativa e, per l’effetto, ha confermato la pronuncia del Tribunale di Udine, che aveva rigettato la domanda, volta ad accertare il diritto di versare il premio speciale unitario (art. 42 del decreto del Presidente RAGIONE_SOCIALE Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124), per gli anni dal 2007 al 2016, secondo il sistema di calcolo definito dal decreto ministeriale 15 luglio 1987, moltiplicando il numero di socilavoratori RAGIONE_SOCIALE per l’importo fisso indicato nel decreto.
1.2. -La Corte territoriale, a fondamento RAGIONE_SOCIALE decisione, ha argomentato che la legge 3 aprile 2001, n. 142, e il decreto legislativo 6 novembre 2001, n. 423, hanno riordinato l’intera materia del rapporto di RAGIONE_SOCIALE dei soci RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE. S’impone, dunque, il
coordinamento dell’art. 42 del d.P.R. n. 1124 del 1965 con le nuove previsioni e con il canone RAGIONE_SOCIALE retribuzione minima. Peraltro, lo stesso decreto ministeriale del 15 luglio 1987, invocato dall’appellante, contiene un richiamo alla retribuzione minima.
-L’RAGIONE_SOCIALE si difende con controricorso.
-Dopo il deposito RAGIONE_SOCIALE memorie di cui all’art. 380 -bis .1. cod. proc. civ. e dopo l’infruttuosa trattazione camerale, il ricorso è stato fissato all’udienza pubblica del 9 luglio 2024.
-Il AVV_NOTAIO RAGIONE_SOCIALE, prima dell’udienza, ha depositato una memoria (art. 378, primo comma, cod. proc. civ.) e ha chiesto di accogliere il settimo motivo di ricorso, di dichiarare inammissibili il primo e il quarto, con assorbimento RAGIONE_SOCIALE restanti censure.
-La parte ricorrente , in prossimità dell’udienza, ha depositato una memoria illustrativa.
-All’udienza, il AVV_NOTAIO RAGIONE_SOCIALE ha esposto le conclusioni motivate, già rassegnate nella memoria, e i difensori RAGIONE_SOCIALE parti hanno svolto le loro difese.
RAGIONI DELLA DECISIONE
-Con il primo motivo (art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.), la ricorrente denuncia l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio.
Ad avviso RAGIONE_SOCIALE ricorrente, la Corte d’appello di Trieste, pur negando che la legge n. 142 del 2001 e il d.lgs. n. 423 del 2001 abbiano abrogato implicitamente l’art. 42 del d.P.R. n. 1124 del 1965, non avrebbe chiarito su quali presupposti normativi poggi il richiamo dell’RAGIONE_SOCIALE alla disciplina del premio speciale unitario. Tale disciplina sarebbe stata disapplicata per i soli RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, a dispetto del suo puntuale carattere precettivo, incompatibile con le integrazioni di cui discorre la sentenza impugnata.
-Con la seconda censura (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), la ricorrente deduce falsa applicazione «di una norma di
diritto anche in riferimento all’art. 101 RAGIONE_SOCIALE Costituzione» e imputa ai giudici d’appello di avere svolto un’attività di produzione normativa, che esorbiterebbe dall’interpretazione.
-Con il terzo mezzo (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), la ricorrente si duole RAGIONE_SOCIALE «falsa applicazione di una norma di diritto».
-Con la quarta critica (art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.), la ricorrente censura l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, in riferimento alla domanda restitutoria (art. 2033 cod. civ.), e sostiene che la Corte di merito non abbia esaminato il valore giuridico RAGIONE_SOCIALE Circolare RAGIONE_SOCIALE n. 1 del 2012 e abbia omesso di disapplicarla, benché costituisca estrinsecazione di un potere sprovvisto di ogni fondamento normativo.
5. -Con la quinta doglianza (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), la ricorrente allega la violazione e/o la falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE norme di diritto, riguardo alla sostanziale abrogazione dell’art. 42 del d.P.R. n. 1124 del 1965 per la sola categoria dei RAGIONE_SOCIALE.
L’RAGIONE_SOCIALE, con la circolare n. 1 del 2012 e con la nota operativa n. 655 del 2012, avrebbe provveduto ad applicare il regime ordinario per i RAGIONE_SOCIALE, sostituendosi al RAGIONE_SOCIALE nell’adozione di nuovi premi speciali unitari.
-Con il sesto motivo (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), la ricorrente prospetta la violazione e/o la falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE norme di diritto (artt. 40, 41 e 42 del d.P.R. n. 1124 del 1965) e assume che l’RAGIONE_SOCIALE, con scelta unilaterale, abb ia alterato il sistema di determinazione dei premi, contraddistinto da «un iter di formazione e proposta RAGIONE_SOCIALE tariffe da parte dell’RAGIONE_SOCIALE previdenziale sottoposto al potere di controllo del competente RAGIONE_SOCIALE» (pagine 18 e 19 del ricorso per cassazione).
7. -Con il settimo mezzo (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), la ricorrente denuncia la violazione e/o la falsa applicazione dell’art. 42 del d.P.R. n. 1124 del 1965.
Avrebbe errato la Corte territoriale nel trascurare la specialità dell’art. 42 del Testo unico del 1965 rispetto alla disciplina del premio ordinario. Specialità che trarrebbe la sua origine dalla peculiarità RAGIONE_SOCIALE lavorazioni contemplate dalla previsione in esame. La determinazione dei premi speciali unitari sarebbe svincolata dalla retribuzione effettiva o convenzionale e sarebbe commisurata ad altri fattori. Ne deriverebbe l’operatività del principio ‘ Lex posterior generalis non derogat priori speciali ‘.
8. -Con l’ottava censura (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), la cooperativa deduce la violazione e/o la falsa applicazione di norme di diritto (legge 23 agosto 1988, n. 400, art. 3 Cost., art. 15 RAGIONE_SOCIALE preleggi) e l’eccesso di potere sotto il profilo dell’irragionevolezza.
Il decreto adottato in applicazione dell’art. 42 del d.P.R. n. 1124 del 1965 non potrebbe essere disapplicato, come nei fatti sarebbe avvenuto ad opera dell’RAGIONE_SOCIALE, in violazione del «principio RAGIONE_SOCIALE gerarchia e RAGIONE_SOCIALE specialità RAGIONE_SOCIALE fonti legislative» (pagina 20 del ricorso per cassazione).
9. -Con la nona doglianza, la cooperativa prospetta la violazione e/o la falsa applicazione dell’art. 42 del d.P.R. n. 1124 del 1965 .
La Corte d’appello di Trieste non avrebbe spiegato per quale ragione ai soli RAGIONE_SOCIALE si applichi un premio speciale unitario, parametrato alla retribuzione effettiva, laddove gli altri lavoratori sarebbero assoggettati ai premi speciali unitari, secondo la disciplina dell’art. 42 del Testo unico del 1965. Posto che non è in discussione la permanente vigenza di tale normativa, anche i decreti destinati ad attuarla per i RAGIONE_SOCIALE manterrebbero inalterata la loro operatività.
10. -Con la decima critica (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), la ricorrente lamenta, infine, la violazione e/o la falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE legge n. 142 del 2001.
L’RAGIONE_SOCIALE, nel disapplicare i premi speciali unitari in forza di una normativa (legge n. 142 del 2001), che pure salvaguarderebbe le differenze territoriali e settoriali, avrebbe svolto «una attività di supplenza che non è prevista dal D.P.R. 1124/1965, esercitando le funzioni che il sistema normativo assegna esclusivamente al RAGIONE_SOCIALE» (pagina 23 del ricorso per cassazione).
-Prioritario è l’esame RAGIONE_SOCIALE prima e RAGIONE_SOCIALE quarta censura e del terzo motivo, che al quarto è inscindibilmente connesso, in quanto adombrano l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio e dunque investono l’accertamento RAGIONE_SOCIALE circostanze rilevan ti, pregiudiziale al successivo giudizio di diritto.
11.1. -I motivi si dimostrano inammissibili, per le ragioni enunciate dal AVV_NOTAIO RAGIONE_SOCIALE, ragioni che, nella memoria illustrativa depositata in vista dell’udienza (pagina 7), la parte ricorrente non ha confutato.
11.2. -Il fatto , contemplato dall’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., non si sostanzia in una questione o in un punto RAGIONE_SOCIALE sentenza, ma in un fatto vero e proprio e, quindi, in un fatto principale (un fatto costitutivo, modificativo, impeditivo o estintivo) o anche in un fatto secondario (un fatto dedotto in funzione di prova di un fatto principale), purché controverso e decisivo (Cass., sez. I, 8 settembre 2016, n. 17761).
11.3. -La ricorrente non ha enucleato un fatto naturalistico, di cui la Corte di merito abbia omesso l’esame.
I motivi involgono questioni eminentemente giuridiche, inerenti al coordinamento RAGIONE_SOCIALE discipline avvicendatesi nel tempo e al valore giuridico RAGIONE_SOCIALE circolari dell’RAGIONE_SOCIALE.
Le questioni, poste con le censure, esulano, pertanto, dal paradigma dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., che annette rilievo alle circostanze storiche (Cass., S.U., 7 aprile 2014, n. 8053), a un preciso accadimento o a una precisa circostanza in senso storico-naturalistico (Cass., sez. II, 26 aprile 2022, n. 13024), e non ai profili inerenti alla valutazione giuridica.
11.4. -Peraltro, a fronte d’una pronuncia d’appello che conferma l’impianto argomentativo RAGIONE_SOCIALE sentenza del Tribunale, la ricorrente neppure ha ottemperato all’onere di dimostrare che diverse sono le ragioni di fatto che sorreggono le due pronunce e che, pertanto, può esser e utilmente dedotto in sede di legittimità il vizio di cui all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.
12. -Possono essere esaminati congiuntamente i motivi dal quinto al decimo, in quanto investono profili tra loro connessi e fanno leva, nel loro nucleo essenziale, sul dato comune dell’irriducibile particolarità del premio speciale unitario e sulla rigorosa procedura che presiede alla sua rimodulazione.
Le doglianze si dimostrano fondate, nei limiti di séguito esposti, in forza RAGIONE_SOCIALE considerazioni che questa Corte ha svolto di recente in controversie sovrapponibili a quella odierna (fra tutte, Cass., sez. lav., 19 giugno 2024, n. 16905).
13. -È stato accertato, in punto di fatto, che la ricorrente è una società cooperativa addetta alle attività di facchinaggio e che, come tale, quanto al pagamento del premio per l ‘ assicurazione contro gli infortuni sul RAGIONE_SOCIALE, rientra nell’àmbito applicativo de lle previsioni dell ‘ art. 42 del d.P.R. n. 1124 del 1965 e dei decreti ministeriali che ne hanno disciplinato l ‘ attuazione.
Nel 2012 l ‘ RAGIONE_SOCIALE ha richiesto un ‘ integrazione dei premi già pagati dal 2007 al 2011, assumendo quale base di calcolo del premio speciale la retribuzione effettivamente corrisposta ai soci lavoratori, in virtù
RAGIONE_SOCIALE indicazioni fornite con la Circolare n. 1 del 2012 e con la nota operativa n. 655 del 30 gennaio 2012.
Nel presente giudizio si controverte sulla fondatezza RAGIONE_SOCIALE pretesa dell’RAGIONE_SOCIALE.
-Occorre ricostruire, nei suoi tratti salienti, la normativa applicabile al caso di specie.
14.1. -L’art. 4 2 del d.P.R. n. 1124 del 1965 dispone che si applichino «premi speciali unitari», con riferimento a «quelle lavorazioni, rispetto alle quali esistano, in dipendenza RAGIONE_SOCIALE loro natura o RAGIONE_SOCIALE modalità di svolgimento o di altre circostanze, difficoltà per la determinazione del premio di assicurazione» secondo le modalità stabilite dall’art. 4 1. Disposizione, quest’ultima, che conferisce rilievo all’ammontare «complessivo RAGIONE_SOCIALE retribuzioni effettivamente corrisposte o convenzionali o, comunque, da assumersi, ai sensi di legge, per tutta la durata dei lavori, ai prestatori d’opera compresi nell’obbligo dell’assicurazione».
14.2. -I premi speciali unitari sono approvati «con decreto del Ministro RAGIONE_SOCIALE, su delibera dell ‘ RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE» e sono commisurati ad «altri elementi idonei quali il numero RAGIONE_SOCIALE persone, la durata RAGIONE_SOCIALE lavorazione, il numero RAGIONE_SOCIALE macchine, la quantità di carburante utilizzato».
I premi speciali unitari non sono dunque determinati in base ai criteri normali di calcolo, legati al prodotto fra tasso di premio previsto dalla tariffa e massa RAGIONE_SOCIALE retribuzioni effettive o convenzionali, ma in base a un criterio fisso, normalmente pro capite .
Nell ‘approvazione di tali premi, si tiene conto RAGIONE_SOCIALE previsioni dell’art. 39, secondo comma, del d.P.R. n. 1124 del 1965, che impone di determinare le tariffe dei premi e dei contributi «in modo da comprendere l ‘ onere finanziario previsto corrispondente agli infortuni del periodo di assicurazione».
La retribuzione corrisposta ai lavoratori viene in considerazione ai soli fini «di un adeguamento del premio stabilito in misura fissa sulla base RAGIONE_SOCIALE retribuzione minima giornaliera imponibile ai fini contributivi indicata nel decreto, con la conseguenza che l ‘ obbligo contributivo resta assolto mediante il pagamento del premio speciale nella misura edittale, rimanendo nella facoltà del datore di RAGIONE_SOCIALE la denuncia del compenso effettivamente corrisposto e il pagamento con l ‘a liquota maggiorata» (sentenza n. 16905 del 2024, cit., in motivazione).
14.3. -In conformità alle disposizioni del richiamato art. 42, è stato adottato il decreto del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE del 15 luglio 1987, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 10 agosto 1987, n. 185, e recante il titolo «Premi speciali unitari per l ‘ assicurazione dei RAGIONE_SOCIALE, barrocciai, vetturini, ippotrasportatori riuniti in RAGIONE_SOCIALE, carovane, associazioni ed aggregati consimili».
Le misure del premio speciale unitario sono regolate nelle tabelle A e B allegate al decreto, che «determinano un minimale giornaliero retributivo fisso, differenziandolo unicamente per attività e a seconda che si tratti di organismi associativi non soggetti o soggetti alle norme di cui al D.P.R. n. 602/1970, limitandosi ad aggiungere che ‘ per una retribuzione giornaliera superiore i premi dovranno essere aumentati proporzionalmente con arrotondamento alle 100 lire ‘» (sentenza n. 16905 del 2024, cit., in motivazione).
Il decreto ministeriale del 1987 si configura come «una regolamentazione attuativa o integrativa RAGIONE_SOCIALE legge, ma ugualmente innovativa rispetto allo ordinamento giuridico esistente con precetti che presentano i caratteri RAGIONE_SOCIALE generalità ed astrattezza» (Cass., sez. lav., 7 gennaio 2014, n. 73, in motivazione, pagina 2, passaggio richiamato anche dalla cooperativa alle pagine 5 e 9 del ricorso).
14.4. -Il decreto ministeriale del 1987 è stato modificato con decreto del 6 settembre 2022, adottato dal RAGIONE_SOCIALE e denominato «Revisione dei premi speciali unitari per
l ‘ assicurazione di RAGIONE_SOCIALE, barrocciai vetturini ippotrasportatori, pescatori, addetti ai frantoi, candidati all ‘ emigrazione sottoposti a prova d ‘ arte, allievi dei corsi leFP, soggetti impegnati in attività di volontariato, percettori di Rdc coinvolti in PUC, di cui alla deliberazione del Consiglio di amministrazione RAGIONE_SOCIALE 26 luglio 2022, n. 157».
L’art. 1, comma 1, di tale ultimo decreto ministeriale, dal primo gennaio 2023, assoggetta «al regime assicurativo ordinario, con l ‘ applicazione RAGIONE_SOCIALE voci di tariffa corrispondenti alle lavorazioni esercitate previste nella tariffa ordinaria dipendenti, di cui al decreto interministeriale 27 febbraio 2019, l ‘ assicurazione contro gli infortuni sul RAGIONE_SOCIALE e le malattie professionali RAGIONE_SOCIALE seguenti categorie di lavoratori: – RAGIONE_SOCIALE riuniti in RAGIONE_SOCIALE addetti a lavori di carico e scarico di merci e materiali, compresi i lavori di facchinaggio nei porti e a bordo di navi; – barrocciai, vetturini e ippotrasportatori soci di RAGIONE_SOCIALE addetti a lavori di trasporto mediante trazione animale o someggio […] ».
15. -La disciplina dettata dall’art. 42 del d.P.R. n. 1124 del 1965 presenta marcati caratteri di specialità, che rispecchiano la variabilità e la precarietà «dei redditi dei lavoratori appartenenti agli organismi associativi che vi sono assoggettati» e la conseguente necessità «di ancorare la determinazione dell ‘ obbligazione contributiva a parametri differenti, di più facile accertamento, onde perseguire più efficacemente le esigenze di provvista dell ‘ ente previdenziale e al contempo assicurare la tutela RAGIONE_SOCIALE posizione previdenziale dei lavoratori» (sentenza n. 16905 del 2024, cit., in motivazione).
Tale specialità, posta in risalto dalla ricorrente a più riprese, si estrinseca anche sul versante RAGIONE_SOCIALE peculiari modalità di approvazione, con decreto ministeriale, previa delibera dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE , e trova riscontro in una regolamentazione esaustiva, che non attinge ai parametri generali se non per quanto sia espressamente previsto, come avviene per il richiamo all’art. 39, secondo comma.
Nel disegno legislativo, le modalità di determinazione del premio, definite dall’art. 4 2 del d.P.R. n. 1124 del 1965, si profilano, dunque, come alternative rispetto a quelle stabilite d all’art. 41 e si raccordano alla difficile praticabilità dei criteri generali.
Su tali caratteristiche ha posto l’accento anche la memoria del AVV_NOTAIO RAGIONE_SOCIALE.
È proprio il rapporto di autonomia che la legge instaura tra i due premi a precludere la commistione di criteri che traspare dalla sentenza impugnata (pagina 8), in ossequio a esigenze di ‘coordinamento’ e di armonizzazione, malcerte nei presupposti e nella loro declinazione concreta.
Il legislatore, nel volgere degli anni, ha scelto di preservare la coesistenza dei premi ordinari con i premi speciali unitari, rimodulati secondo le procedure prefigurate dall’art. 42.
Non può essere condivisa, pertanto, la prospettazione dell’RAGIONE_SOCIALE , che pretermette la summa divisio tra premi ordinari e premi speciali unitari, coessenziale a un assetto normativo che, pur nel mutare RAGIONE_SOCIALE discipline di dettaglio, ha confermato la perdurante ragion d’essere di tale particolare modalità di determinazione dei premi dovuti.
16. -Né si può ritenere che il d.lgs. n. 423 del 2001, valorizzato nella sentenza d’appello e nel controricorso, abbia abrogato la disciplina speciale racchiusa nel citato art. 42 del Testo unico del 1965, che assurge a fondamento del decreto ministeriale del 15 luglio 1987.
Invero, n essun rapporto d’incompatibilità intercorre tra la disciplina posteriore del 2001, che incide sul parametro retributivo, e la normativa speciale preesistente dell’art. 42, che presuppone proprio l’oggettiva difficoltà di determinare il premio sulla base dell ‘ ammontare RAGIONE_SOCIALE retribuzioni corrisposte o comunque dovute. Non si può predicare, dunque, un’abrogazione tacita, secondo il paradigma delineato dall’art. 15 RAGIONE_SOCIALE preleggi.
Al succedersi RAGIONE_SOCIALE discipline si attaglia, per contro, il criterio ‘ Lex posterior generalis non derogat priori speciali ‘ , puntualmente richiamato dalla RAGIONE_SOCIALE.
La portata precettiva dell ‘ innovazione contenuta nel d.lgs. n. 423 del 2001 è circoscritta alla previsione dell ‘ art. 41 del Testo unico del 1965, che definisce i criteri per la determinazione del premio ordinario e rinvia alle retribuzioni effettivamente corrisposte o convenzionali. Retribuzioni che, a far data dal primo gennaio 2007, non possono più essere inferiori a quelle di cui all ‘ art. 1 del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, nella legge 7 dicembre 1989, n. 389.
La tesi dell’RAGIONE_SOCIALE, che adombra l’incidenza RAGIONE_SOCIALE nuova disciplina sulla regolamentazione dei premi speciali unitari, non rende ragione RAGIONE_SOCIALE permanenza di tale peculiare modalità di determinazione dei premi e approda a una commistione di parametri, in contrasto con il sistema normativo, che li ha voluti alternativi ed autonomi.
Né giova invocare, in senso contrario, la ratio dell’intervento legislativo, senza il supporto di elementi risolutivi che attestino, anche sul piano dell’imprescindibile dato testuale, la volontà di modificare ab imis i distinti criteri di determinazione dei premi speciali unitari.
Colgono, dunque, nel segno le censure RAGIONE_SOCIALE ricorrente, nell’escludere che i decreti attuativi siano stati caducati dalla normativa sopravvenuta RAGIONE_SOCIALE legge n. 142 del 2001 e del d.lgs. n. 423 del 2001 (cfr., su tale punto, diffusamente, il nono motivo).
Questa Corte, a tal proposito, ha specificato che «una fonte di rango regolamentare di esecuzione ed attuazione di una fonte legislativa può essere abrogata tacitamente da una fonte legislativa soltanto in via riflessa, cioè se questa fonte successiva abbia effetti abrogativi taciti o espressi RAGIONE_SOCIALE fonte legislativa in esecuzione o attuazione RAGIONE_SOCIALE quale quella regolamentare sia stata emanata, e sempre che quest’ultima abbia contenuti tali che la sua permanenza
risulti incompatibile con la sopravvenuta vigenza RAGIONE_SOCIALE nuova legge» (sentenza n. 16905 del 2024, cit., in motivazione).
17. -Ne consegue che la disciplina di tali premi, dettata dall’art. 42 del Testo unico del 1965 e integrata dal decreto ministeriale del 15 luglio 1987, può essere modificata solo in virtù di un apposito decreto ministeriale, su delibera dell ‘I stituto RAGIONE_SOCIALE.
Su quest’aspetto si soffermano, con dovizia di riferimenti, i motivi di ricorso e la memoria illustrativa (pagine 5 e 6), nel rilevare che tale procedura, nel caso di specie, non è stata rispettata.
Lo stesso RAGIONE_SOCIALE ha imboccato la strada tracciata dal citato art. 42, nell’ adottare il decreto del 6 settembre 2022, previa delibera del consiglio d’amministrazione dell’RAGIONE_SOCIALE (cfr., su tale punto, i rilievi svolti dalla ricorrente a pagina 7 RAGIONE_SOCIALE memoria illustrativa).
A decorrere dal gennaio 2023, tale decreto ha esteso il premio ordinario anche alle RAGIONE_SOCIALE e , nell’ innovare la disciplina del premio speciale unitario contenuta nel decreto del 15 luglio 1987, ha ottemperato alla procedura tipizzata dall’art. 42 del Testo unico del 1965.
Né si può sminuire il decreto menzionato come un provvedimento meramente ricognitivo, in quanto si tratta RAGIONE_SOCIALE via maestra che il legislatore addita per apportare modifiche, demandando allo stesso RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE un essenziale ruolo d’iniziativa e d’im pulso.
Anche sotto questo profilo trova conferma il fatto che la disciplina del premio speciale unitario possa essere ridefinita solo alla stregua RAGIONE_SOCIALE tassative modalità sancite dalla legge.
18. -Tali princìpi sono stati ribaditi da questa Corte anche nelle successive pronunce (Cass., sez. lav., 20 agosto 2024, n. 22957, e 30 agosto 2024, n. 23391) e devono essere confermati, in difetto di argomenti decisivi che valgano a incrinarne la coerenza con il dettato normativo e con la specialità RAGIONE_SOCIALE disciplina dell’art. 42.
19. -In definitiva, l a sentenza d’appello presta il fianco alle censure RAGIONE_SOCIALE ricorrente, nella parte in cui ha ibridato i criteri di calcolo del premio speciale unitario con quelli desumibili dal d.lgs. n. 423 del 2001 per i premi computati secondo le modalità ordinarie, correlate al parametro retributivo.
20. -Il ricorso, pertanto, dev’essere accolto per quanto di ragione e va cassata la sentenza d’appello, in relazione ai motivi dal quinto al decimo.
Resta assorbito l’esame RAGIONE_SOCIALE seconda censura.
21. -La causa è rinviata, per un nuovo esame, alla Corte d’appello di Trieste, che, in diversa composizione, si conformerà ai princìpi enunciati nella presente sentenza e provvederà a pronunciare anche sulle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie i motivi, dal quinto al decimo, del ricorso; dichiara inammissibili il primo, il terzo e il quarto mezzo; dichiara assorbita la seconda censura; cassa la sentenza impugnata in relazione alle censure accolte e rinvia la causa, anche per la pronuncia sulle spese del presente giudizio, alla Corte d’appello di Trieste, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALE Quarta Sezione