Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 5096 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 5096 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 26/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 28931/2017 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE elettivamente domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE rappresentato e difeso dagli avvocati COGNOME NOME (CODICE_FISCALE, COGNOME NOME COGNOME (CODICE_FISCALE
-ricorrente-
Contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati COGNOME (CODICE_FISCALE, COGNOME (CODICE_FISCALE, COGNOME (CODICE_FISCALE -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO BOLOGNA n. 707/2017 depositata il 09/06/2017.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/12/2024 dal Consigliere NOME COGNOME
RILEVATO CHE
1.La Corte d’Appello di Bologna, in riforma della sentenza del Tribunale di Reggio Emilia, rigettava la domanda proposta dalla «RAGIONE_SOCIALE nei confronti dell’INAIL, diretta:
previo accertamento del diritto a versare il premio unitario speciale ex articolo 42 DPR n. 1124/1965 secondo i criteri stabiliti dal DM 15 luglio 1987 n. 604700, alla condanna dell’ente a restituire le maggiori somme pretese, nell’ anno 2012 e con decorrenza retroattiva dall’anno 2007, in ragione del calcolo del premio sulla retribuzione effettiva;
-in ipotesi di rigetto della domanda principale, all’ accertamento del diritto della cooperativa a percepire dall’INAIL le somme da essa versate ai propri dipendenti negli anni dal 2007 al 2011, a norma del regolamento interno, ad integrazione dell’indennizzo corrisposto dall’ INAIL, che all’epoca era stato calcolato sul premio forfettario.
2.In via preliminare la Corte d’Appello disattendeva la eccezione di inammissibilità dell’appello dell’INAIL opposta dalla cooperativa appellata, rilevando che dal contenuto dell’atto si ricavavano le censure mosse alla sentenza di primo grado e le parti di cui si chiedeva la riforma, trattandosi di una questione di diritto; del pari respingeva la eccezione di giudicato interno, non ravvisando capi autonomi della sentenza del Tribunale che non fossero colti dall’atto di impugnazione.
Nel merito, la Corte territoriale, in accoglimento dell’appello, affermava che il premio speciale unitario di cui all’art. 42 del T.U. n. 1124/1965 doveva essere calcolato, quanto all’imponibile contributivo, sulla retribuzione effettiva dovuta ai soci.
Tanto sulla premessa che il parametro della retribuzione effettiva in sé non è incompatibile con la disciplina del premio speciale, in quanto il DM n. 604700/87 fissa soltanto una retribuzione convenzionale minima.
La norma di riferimento era l’articolo 3, comma 4, del d.lgs. n. 423/2001, a tenore del quale per la determinazione dell’imponibile contributivo, anche ai fini della assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, deve farsi riferimento alla retribuzione effettiva ex articolo 1, comma 1, d.l. n. 338/1989 conv. in l. n. 389/1989. 6.La normativa regolamentare di cui al DM n. 604700/87, nella parte in cui richiamava la retribuzione convenzionale, risultava incompatibile con
la disciplina sopravvenuta di fonte legislativa, che imponeva di assumere come base di calcolo del premio la retribuzione effettiva.
7.Si trattava, inoltre, di una interpretazione conforme alla ratio della riforma attuata con la legge n. 142/2001 ed il d.lgs. n. 423/2001, finalizzata ad equiparare la posizione del socio lavoratore a quella del dipendente privato.
8.Risultavano assorbiti il secondo motivo di appello e, indipendentemente dalla sua ammissibilità, la domanda della cooperativa di restituzione dei maggiori premi versati in periodi successivi a quelli per i quali il Tribunale aveva accolto la domanda.
La domanda subordinata della cooperativa, riproposta in appello, era infondata, non essendo condivisibile l’assunto secondo il quale la introduzione del minimale contributivo aveva trasformato il premio da speciale in ordinario. La novella del 2001, infatti, aveva inciso solo sulla base di calcolo del premio e non sulla restante disciplina del premio, che conservava la natura di premio speciale.
10.Ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza la RAGIONE_SOCIALE, articolato in sette motivi di censura; l’INAIL ha resistito con controricorso.
11.La causa, già avviata per la trattazione camerale in data 13 febbraio 2024, è stata rinviata a nuovo ruolo per la trattazione in pubblica udienza e, in seguito, fissata per la odierna discussione camerale.
12.La cooperativa ricorrente ha depositato memoria sia in relazione alla camera di consiglio del 13 febbraio 2024 che in riferimento alla camera di consiglio odierna.
CONSIDERATO CHE
1.In via preliminare si rappresenta che la presente causa, rinviata per la fissazione in pubblica udienza, viene nuovamente in discussione in camera di consiglio in quanto le questioni poste dal ricorso sono state nelle more affrontate e risolte da questa Corte (udienza pubblica del 12 marzo 2014).
2.Con il primo motivo di ricorso, la cooperativa ha dedotto -ai sensi dell’articolo 360 n. 3 e n.4 cod.proc.civ.la nullità della sentenza per
violazione degli articoli 324, 329, 342, 346, 434 cod.proc.civ. nonché dell’articolo 2909 cod.civ., per avere la Corte di merito respinto la eccezione di inammissibilità dell’appello dell’INAIL e di formazione del giudicato interno.
3.Si espone che l’appello non coglieva le principali motivazioni spese dal Tribunale per accogliere la domanda -(la specialità delle disposizioni relative al premio; la non abrogabilità del DM attuativo di una legge generale ad opera di una legge successiva che lasci in vita la norma primaria; la incostituzionalità della interpretazione proposta dall’Istituto, che avrebbe sottoposto le cooperative di facchini ad un regime più gravoso rispetto a quello delle altre cooperative) -e si sostiene che le ragioni non censurate, di per sé decisive, avrebbero determinato la formazione del giudicato interno.
4.Il motivo è infondato.
5.La parte ricorrente richiama erroneamente un principio affermato dalla giurisprudenza di questa Corte in riferimento al ricorso per cassazione, secondo il quale (per tutte Cass. , sez. un., 04 aprile 2022 , n. 10847) qualora la decisione impugnata si fondi su di una pluralità di ragioni, tra loro distinte e autonome, ciascuna delle quali logicamente e giuridicamente sufficiente a sorreggerla, è inammissibile per difetto di interesse il ricorso che non formuli specifiche doglianze avverso una di tali rationes decidendi .
6.Trattasi di principio affermato, come si è detto, in relazione al ricorso per cassazione. Esso si riferisce alle ipotesi in cui effettivamente sussista una pluralità di ragioni distinte ed autonome della decisione; rispetto all’ interpretazione di una norma, invece, ciò che rileva è la correttezza della soluzione adottata e non le ragioni spese dal giudice per sostenerla, che non costituiscono distinte ed autonome rationes decidendi .
7 .Nella fattispecie di causa, l’appello dell’INAIL metteva in discussione la conformità a diritto della interpretazione della normativa di riferimento offerta dal Tribunale; tanto bastava a sorreggere l’appello.
8.Correttamente la Corte territoriale ha dunque respinto tanto la eccezione di inammissibilità dell’appello tanto quella, ad essa collegata, di formazione del giudicato interno per mancata contestazione di alcuni
passaggi della motivazione spesa dal Tribunale a sostegno della soluzione giuridica adottata.
9.I motivi dal secondo al quinto possono essere oggetto di un esame congiunto, perché strettamente connessi.
10.Con il secondo mezzo la cooperativa ha lamentato -ai sensi dell’articolo 360 n. 3 cod.proc.civ.la violazione e falsa applicazione degli articoli 41 e 42 del T.U. n. 1124/65, così come attuato dal D.M. 604700/1987, nonché dell’art. 12 delle disposizioni sulla legge in generale, censurando la sentenza impugnata per avere statuito che per la determinazione dell’imponibile contributivo sarebbe applicabile l’articolo 3 del d.lgs. n. 423/01 e per ogni altro aspetto sarebbe applicabile la disciplina del premio speciale, di cui all’articolo 42 del T.U. n. 1124/65.
11.La terza critica è proposta -ai sensi dell’articolo 360 n. 3 cod.proc.civ. -per violazione e falsa applicazione:
degli artt. 29, 30, 41 e 42 del T.U. n. 1124/65, così come attuato dal D.M. n. 604700/87 e degli artt. 1 e 12 delle disposizioni sulla legge in generale, per avere la Corte territoriale affermato che tali norme prendevano come parametro di riferimento una retribuzione minima convenzionale;
degli articoli 1,12 e 15 delle disposizioni sulla legge in generale ed, in subordine, degli articoli 1362,1369 e 1367 cod.civ., per avere la sentenza impugnata affermato che il DM definiva il premio per i facchini prendendo come riferimento un parametro retributivo.
Con il quarto motivo di ricorso la cooperativa ha dedotto -ai sensi dell’articolo 360 n. 3 cod.proc.civ.:
-sub lettera a): la violazione e falsa applicazione degli artt. 41 e 42 del T.U. n. 1124/65, così come attuato dal D.M. n. 604700/1987, degli artt. 1 e 4 del D.P.R. n. 602/70, degli artt. 1 e 3 d.lgs. n. 423/2001, nonché degli artt. 12 e 15 delle disposizioni sulla legge in generale, per avere la Corte di appello erroneamente affermato che la disciplina del premio speciale sarebbe incompatibile con il d.lgs. n. 423/01 e che quest’ultima normativa dovrebbe prevalere;
-sub lettera b): la violazione e falsa applicazione degli artt. 41 e 42 del T.U. n. 1124/65, così come attuato dal D.M. n. 604700/1987, dell’art. 3 d.lgs. n. 423/2001, nonché degli artt. 1 e 15 delle disposizioni sulla legge in generale, per aver il giudice dell’appello affermato che la disciplina del d.lgs. n. 423/2001 ha sostituito quella del DM per la parte relativa al calcolo del premio.
13. Con la quinta censura la cooperativa ha impugnato la sentenza -ai sensi dell’articolo 360 n. 3 cod.proc.civ.per violazione e falsa applicazione degli artt. 41 e 42 del T.U. n. 1124/65, così come attuato dal D.M. n. 604700/1987, della legge n. 142/2001 e del d.lgs. n. 423/2001, nonché dell’art. 12 delle disposizioni sulla legge in generale, addebitando alla Corte di merito di aver erroneamente affermato che la ricostruzione normativa proposta era conforme alla ratio della riforma attuata con la legge n. 142/01 e con il d.lgs. n. 423/01.
14.I motivi sopra esposti sono fondati.
15.È pacifico, in punto di fatto, che l’odierna ricorrente sia una società cooperativa che svolge attività di facchinaggio e che, come tale, sia stata nel tempo assoggettata, quanto al pagamento del premio per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, alle previsioni di cui all’art. 42 T.U. n. 1124/1965 ed ai decreti ministeriali che ne hanno disciplinato l’attuazione, provvedendo alla liquidazione del premio mediante moltiplicazione, per il numero dei soci occupati, della quota assicurativa fissa predeterminata dai citati decreti ministeriali ed aggiornata a mezzo di circolari dell’INAIL. È altresì pacifico che tale modalità di pagamento sia stata posta in essere fino all’anno 2012, allorché l’INAIL ha assunto quale base di calcolo del premio speciale la retribuzione effettiva dei soci lavoratori ed ha richiesto una integrazione dei premi già pagati dal 2007 al 2011, che la ricorrente ha corrisposto con riserva di ripetizione.
16.Sulla questione di causa, come esposto in premessa, questa Corte si è pronunciata con sentenza del 19.6.2024 n. 16905; ai principi ivi affermati si intende dare in questa sede continuità.
17.Si è osservato che la disciplina del premio speciale unitario è contenuta nell’art. 42 T.U. n. 1124/1965, il quale stabilisce che «Per quelle lavorazioni, rispetto alle quali esistano, in dipendenza della loro
natura o delle modalità di svolgimento o di altre circostanze, difficoltà per la determinazione del premio di assicurazione nei modi di cui all’articolo precedente, sono approvati con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, su delibera dell’Istituto assicuratore, premi speciali unitari in base ad altri elementi idonei quali il numero delle persone, la durata della lavorazione, il numero delle macchine, la quantità di carburante utilizzato, tenuto conto del disposto di cui al secondo comma dell’art. 39».
18.Si tratta, pertanto, di un premio che viene determinato non già sulla base del criterio normale di calcolo di cui all’art. 41 -basato sul prodotto fra il tasso di premio previsto dalla tariffa e la massa delle retribuzioni, effettive o convenzionali -ma in relazione ad un importo fisso, normalmente pro capite, determinato dal decreto ministeriale; anche quando la retribuzione corrisposta ai lavoratori entra in rilievo ai fini del calcolo, ciò non accade secondo il criterio dell’art. 41 ma ai fini di un adeguamento del premio, stabilito in misura fissa.
19.L’obbligo contributivo resta pertanto assolto mediante il pagamento del premio speciale nella misura edittale, rimanendo nella facoltà del datore di lavoro la denuncia del compenso effettivamente corrisposto ed il pagamento di un premio maggiorato.
20.La specialità della regolamentazione del premio di cui all’art. 42 T.U. n. 1124/1965 rispetto a quella generale dell’art. 41 è stata già riconosciuta da questa Corte di legittimità in plurime decisioni (Cass. nn. 9432 del 2007, 73, 158 e 11056 del 2014), argomentando dalla variabilità, se non addirittura dal carattere precario, dei redditi dei lavoratori appartenenti agli organismi associativi che vi sono assoggettati e dalla consequenziale necessità di ancorare la determinazione dell’obbligazione contributiva a parametri di più facile accertamento. Tale specialità è stata ravvisata già nelle modalità con cui l’art. 42 disciplina la determinazione del premio, atteso che, nel prevedere che essa avvenga con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, su delibera dell’istituto assicuratore, attribuisce al decreto ministeriale «il valore di regolamentazione attuativa o integrativa della legge con precetti che presentano i caratteri della generalità ed astrattezza» (così specialmente Cass. n. 73 del 2014, cit., in motivazione).
21.La disciplina del premio speciale unitario procede dal presupposto che si diano «lavorazioni, rispetto alle quali esistano, in dipendenza della loro natura o della modalità di svolgimento o di altre circostanze, difficoltà per la determinazione del premio di assicurazione nei modi di cui all’articolo precedente», presupposto che non è venuto meno per effetto dell’innovazione contenuta nell’art. 3 d.l.gs. n. 423/2001 (secondo cui per ciascun socio lavoratore, a decorrere dal 1° gennaio 2007, per la determinazione della retribuzione imponibile ai fini del versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali, trova applicazione l’articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 338 del 1989).
22.Giusta quanto dinanzi rilevato, la portata precettiva del citato articolo 3 deve reputarsi circoscritta alla previsione dell’art. 41 T.U. n. 1124/1965, che, nel dettare i criteri per la determinazione del premio ordinario, rinvia alle «retribuzioni effettivamente corrisposte o convenzionali o, comunque, da assumersi, ai sensi di legge… ai prestatori d’opera».
23.Costituisce orientamento consolidato di questa Corte di legittimità il principio secondo cui una fonte di rango regolamentare di esecuzione ed attuazione di una fonte legislativa può essere abrogata tacitamente da una fonte legislativa successiva soltanto in via riflessa, cioè se questa fonte abbia effetti abrogativi della fonte legislativa in esecuzione o attuazione della quale quella regolamentare sia stata emanata, sempre che quest’ultima abbia contenuti tali che la sua permanenza risulti incompatibile con la sopravvenuta vigenza della nuova legge (così, in termini, Cass. n. 13252 del 2006); dal momento che, come s’è detto, fra la previsione degli artt. 1 e 3, d.Lgs. n. 423/2001 e quella dell’art. 42 T.U. n. 1124/1965 non è dato ravvisare alcuna relazione d’incompatibilità, deve necessariamente concludersi che anche in questo caso debba trovare applicazione il principio, desumibile dall’art. 15 dis.prel. c.c., secondo cui lex posterior generalis non derogat priori speciali .
24. Alla luce dei principi qui ribaditi, risulta l’errore in cui è incorsa la sentenza impugnata allorché ha ritenuto che, a far data dal 1.1.2007, gli importi del premio speciale unitario dovessero essere ricalcolati in ottemperanza alla previsione di cui all’articolo 3 d.lgs. n. 423/2001 (ossia
sulla base della retribuzione effettivamente corrisposta ai soci lavoratori), dovendo invece affermarsi che la disciplina del premio speciale unitario di cui all’art. 42 T.U. n. 1124/1965, quale risultante a seguito del D.M. 15.7.1987, può essere modificata solo in conseguenza di un apposito decreto ministeriale, su delibera dell’istituto assicuratore.
25.Restano assorbiti il sesto motivo di ricorso (proposto -ai sensi dell’articolo 360 n. 3 n. 4 cod.proc.civ.avverso la statuizione che dichiarato assorbita, «indipendentemente dalla sua ammissibilità», la domanda della cooperativa di restituzione dei maggiori premi versati dopo il deposito del ricorso di primo grado) nonché il settimo motivo (con il quale la cooperativa ha censurato -ai sensi dell’articolo 360 n. 3 n. 4 cod.proc.civ. -la statuizione di rigetto della domanda subordinata). Le censure colgono, infatti, statuizioni della sentenza impugnata dipendenti da quella cassata, che vengono meno in forza dell’art. 336, comma 1, cod.proc.civ.
26.In conclusione, la sentenza impugnata deve essere cassata in accoglimento dei motivi dal secondo al quinto del ricorso, respinto il primo ed assorbiti il sesto ed il settimo e la causa va rinviata alla Corte d’Appello di Bologna, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie i motivi di ricorso dal secondo al quinto, respinto il primo ed assorbiti il sesto ed il settimo. Cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa -anche per le spese -alla Corte d’Appello di Bologna in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella adunanza camerale del 19 dicembre 2024