Sentenza di Cassazione Civile Sez. L Num. 32193 Anno 2024
Civile Sent. Sez. L Num. 32193 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 12/12/2024
SENTENZA
sul ricorso 20892-2020 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE.F.P. – RAGIONE_SOCIALE COGNOME RAGIONE_SOCIALE in persona del Presidente legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME rappresentata e difesa dagli avvocati NOME COGNOME NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE -ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO presso lo studio degli avvocati
Oggetto
Premio Inail
R.G.N.20892/2020
COGNOME
Rep.
Ud. 09/07/2024
PU
NOME COGNOME NOME COGNOME, che lo rappresentano e difendono;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 11/2020 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA, depositata il 20/01/2020 R.G.N. 891/2018;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/07/2024 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. NOME COGNOME che ha concluso per l’accoglimento del primo motivo del ricorso, assorbiti i restanti;
udito l’avvocato NOME COGNOME udito l’avvocato NOME COGNOME per delega verbale avvocato NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
La Corte d’appello di Bologna confermava la pronuncia di primo grado che aveva rigettato la domanda di C.F.RAGIONE_SOCIALE. RAGIONE_SOCIALE volta ad aver restituite dall’Inail le somme pagate a titolo di integrazione del premio per gli anni dal 2007 al 2011 e successivi, nonché, in via subordinata, alla restituzione delle eccedenze sulle somme pagate per tale titolo nei giorni di assenza del personale e, in ulteriore subordine, la condanna dell’Istituto a pagare a titolo risarcitorio o di indebito arricchimento le somme corrispondenti alle maggiori integrazioni salariali versate ai soci rispetto agli indennizzi per infortunio ottenuti dall’Inail.
Riteneva la Corte che, a far data dal 2007, il premio speciale unitario di cui all’art.42 d.P.R. n.1124/65
dovesse essere calcolato sulla base della retribuzione effettiva dovuta ai soci, essendo incompatibile con la previsione dell’art. 3, co.4, d.lgs. n. 423/01 la liquidazione in ragione della retribuzione convenzionale. Aggiungeva la Corte che la nuova normativa non aveva ulteriormente modificato il sistema di liquidazione del premio speciale unitario, che doveva reputarsi ancora in vigore per tutti gli aspetti non correlati alla diversa individuazione dell’imponibile.
Avverso la pronuncia C.FRAGIONE_SOCIALE ricorre per sei motivi, illustrati da memoria.
L’Inail resiste con controricorso.
L’ufficio della Procura Generale ha depositato nota scritta concludendo per l’accoglimento del ricorso.
In sede di camera di consiglio il collegio riservava termine di 90 giorni per il deposito del presente provvedimento.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, la Cooperativa deduce violazione e falsa applicazione dell’art.41 e dell’art.42 d.P.R. n.1124/65 come attuato dal d.m. n.604700/87, e dell’art. 12 prel. c.c., per avere la Corte di merito ritenuto che, a far data dal 2007, il premio speciale si calcoli assumendo a parametro di calcolo la retribuzione effettivamente corrisposta ai soci, ex art.3 d.lgs. n. 423/01, e facendo riferimento nel resto alle norme del d.m. cit.
Con il secondo motivo, la Cooperativa deduce violazione e falsa applicazione degli artt.29, 30, 41 e 42 d.P.R. n.1124/65, nonché degli artt.1, 12, 15 prel. c.c., per avere la Corte territoriale ritenuto che l’art. 42 cit.
preveda la possibilità di determinare il premio speciale mercé il riferimento alla retribuzione effettivamente corrisposta ai soci lavoratori, quando invece l’art.42 testimonierebbe la necessità che il premio speciale si calcoli secondo parametri diversi da quello indicato dall’art.41.
Con il terzo motivo, la ricorrente deduce violazione degli artt.41 e 42 d.P.R. n.1124/65, 1 e 4 d.P.R. n.602/70, 1 e 3 d.lgs. n.423/01, e 12 e 15 prel. c.c., per avere la Corte di merito escluso che la pregressa disciplina del premio speciale si ponga in rapporto di specialità rispetto alle previsioni del d.lgs. n.423/01 e aver ritenuto che queste ultime abbiano sostituito quella dettata dal decreto ministeriale nella parte riguardante il calcolo del premio. Con il quarto motivo, la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt.41 e 42 d.P.R. n.1124/65, nonché della legge n.142/01, del d.lgs. n.423/01 e dell’art.12 prel. c.c., per avere la Corte territoriale ritenuto che la determinazione del premio speciale unitario, mercé il riferimento alle retribuzioni effettivamente corrisposte ai soci, sia conforme alla ratio della riforma delle imprese cooperative.
Con il quinto e il sesto motivo, la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt.29, 41 e 42 d.P.R. n.1124/65, dell’art. 3 d.lgs. n.423/2001 e dell’art.12 prel. c.c., degli artt.68, 116-120 d.P.R. n.1124/65 e 2041 c.c., nonché nullità della sentenza ex art.132 c.p.c., per avere la Corte di merito rigettato, anche con motivazione apparente, le domande proposte in via subordinata rispetto a quella principale di restituzione dei premi pagati in eccesso.
I primi quattro motivi possono essere trattati congiuntamente, data la loro intima, connessione, e sono fondati.
Questa Corte ha già deciso in controversia analoga alla presente (Cass.16905/24), con orientamento cui si intende dare continuità.
In particolare, è stato affermato che:
la disciplina del premio speciale unitario di cui all’art. 42 d.P.R. n.1124/65 detta un criterio di determinazione fondato non sulla base del normale criterio di calcolo dell’art. 41, ovvero sul prodotto fra tasso di premio previsto dalla tariffa e massa delle retribuzioni effettive o convenzionali, bensì su un importo fisso, normalmente pro capite , determinato dal decreto ministeriale;
anche quando la retribuzione corrisposta ai lavoratori entra in rilievo ai fini del calcolo, ciò non accade secondo il criterio dell’art. 41, ma ai fini di un adeguamento del premio stabilito in misura fissa sulla base della retribuzione minima giornaliera imponibile ai fini contributivi indicata nel decreto, con la conseguenza che l’obbligo contributivo resta assolto mediante il pagamento del premio speciale nella misura edittale, rimanendo nella facoltà del datore di lavoro la denuncia del compenso effettivamente corrisposto e il pagamento con l’aliquota maggiorata;
conferma si ha nel d.m. 15.7.1987, il quale prevede che ‘le misure di premio speciale unitario per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro di facchini riuniti in cooperative, carovane, associazioni ed aggregati consimili, addetti a lavori di carico e scarico di merci e materiali sono quelle indicate rispettivamente nelle tabelle allegati A e B’ del decreto
medesimo, le quali, a loro volta, determinano un minimale giornaliero retributivo fisso, differenziandolo unicamente per attività e a seconda che si tratti di organismi associativi non soggetti o soggetti alle norme di cui al d.P.R. n. 602/1970, limitandosi ad aggiungere che ‘per una retribuzione giornaliera superiore i premi dovranno essere aumentati proporzionalmente con arrotondamento alle 100 lire’;
– la regolamentazione del premio speciale unitario di cui all’art.42 d.P.R. n.1124/65 costituisce una fattispecie di carattere speciale rispetto a quella generale dell’art. 41, come già riconosciuto da questa Corte (Cass. nn.9432 del 2007, 73, 158 e 11056 del 2014), argomentando dalla variabilità, se non addirittura dal carattere precario, dei redditi dei lavoratori appartenenti agli organismi associativi che vi sono assoggettati e dalla consequenziale necessità di ancorare la determinazione dell’obbligazione contributiva a parametri differenti, di più facile accertamento, onde perseguire più efficacemente le esigenze di provvista dell’ente previdenziale e al contempo assicurare la tutela della posizione previdenziale dei lavoratori;
-la portata precettiva dell’innovazione contenuta nell’art.3 d.lgs. n.423/01 deve reputarsi circoscritta alla previsione dell’art.41 d.P.R. n.1124/65, che – nel dettare i criteri per la determinazione del premio ordinario rinvia alle ‘retribuzioni effettivamente corrisposte o convenzionali o, comunque, da assumersi, ai sensi di legge ai prestatori d’opera’; e queste, a far data dall’1.1.2007, non possono più essere inferiori a quelle di cui all’art.1 d.l. n. 338/1989. Ma la disciplina del premio speciale unitario procede dal presupposto che si
diano ‘lavorazioni, rispetto alle quali esistano, in dipendenza della loro natura o della modalità di svolgimento o di altre circostanze, difficoltà per la determinazione del premio di assicurazione nei modi di cui all’articolo precedente’, vale a dire sulla base dell’ammontare delle retribuzioni corrisposte o comunque dovute;
– non può ritenersi che tale presupposto sia venuto meno (ciò che determinerebbe lo stesso venir meno della ratio dell’art.42), sicché erronea è la conclusione assunta dalla sentenza impugnata laddove ha affermato la possibilità di combinare la disciplina speciale del premio quale consegnata dall’art.42 e dal d.m. 15.7.1987, con il riferimento alla retribuzione imponibile contenuto nell’art.3 d.lgs. n.423/01;
– invero, una fonte di rango regolamentare di esecuzione ed attuazione di una fonte legislativa può essere abrogata tacitamente da una fonte legislativa soltanto in via riflessa, cioè se questa fonte successiva abbia effetti abrogativi taciti o espressi della fonte legislativa in esecuzione o attuazione della quale quella regolamentare sia stata emanata, e sempre che quest’ultima abbia contenuti tali che la sua permanenza risulti incompatibile con la sopravvenuta vigenza della nuova legge (Cass.13252/06);
– dal momento che fra la previsione degli artt.1 e 3, d.lgs. n.423/01 e quella dell’art.42 d.P.R. n.1124/65 non è dato ravvisare alcuna relazione d’incompatibilità del tipo di quella che, almeno a far data da Cass. n.2867/51, la costante giurisprudenza di questa Corte richiede al fine di ravvisare i presupposti per un’abrogazione implicita, anche in questo caso trova applicazione il principio
desumibile dall’art.15 prel. c.c., secondo cui lex posterior generalis non derogat priori speciali ;
– la disciplina del premio speciale unitario di cui all’art.42 d.P.R. n.1124/65, quale risultante a seguito del d.m. 15.7.1987, può essere modificata solo in conseguenza di un apposito decreto ministeriale, su delibera dell’istituto assicuratore.
La pronuncia impugnata, non essendosi attenuta ai suddetti principi, va cassata in accoglimento dei primi quattro motivi, assorbiti i restanti, e la causa va rinviata alla Corte d’appello di Bologna, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.
P. Q. M.
La Corte accoglie i primi quattro motivi di ricorso, assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’appello di Bologna, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di cassazione.