Sentenza di Cassazione Civile Sez. L Num. 32222 Anno 2024
Civile Sent. Sez. L Num. 32222 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 12/12/2024
Oggetto
R.G.N. 28915/2017
COGNOME
Rep.
Ud. 17/09/2024
PU
SENTENZA
COGNOME RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME rappresentata e difesa dagli avvocati NOME COGNOME NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO presso lo studio degli avvocati NOME COGNOME NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, che lo rappresentano e difendono;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 704/2017 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA, depositata il 09/06/2017 R.G.N. 665/2015; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/09/2024 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. NOME COGNOME che ha concluso per il rigetto del primo motivo del ricorso e accoglimento del secondo, terzo, quarto e quinto, assorbiti gli altri; udito l’avvocato NOME COGNOME udito l’avvocato NOME COGNOME
R.G. 28915/18
Svolgimento del processo
Con sentenza del giorno 9.6.17 n. 704 , la Corte d’appello di Bologna accoglieva il gravame proposto dall’Inail , avverso la sentenza del Tribunale di Ravenna che aveva accolto il ricorso presentato dalla RAGIONE_SOCIALE volto ad accertare il diritto a versare il premio unitario speciale, secondo il sistema di calcolo previgente (art. 42 del DPR n. 1124/65) e la ripetizione di quanto versato dal 2007 ai primi tre trimestri del 2013, per gli importi specificamente indicati o per una diversa somma; in subordine, per l’ipotesi in cui fossero state ritenute applicabili le disposizioni del d.lgs. n. 423/01, la cooperativa chiedeva che fosse accertato il diritto a non versare il premio in relazione ai giorni di mancata prestazione lavorativa da parte dei soci, per maternità, malattia, infortunio, Cig e assenze concordate e la restituzione delle relative somme versate.
La Corte d’appello, a sostegno dei propri assunti di accoglimento del gravame dell’Inail , ha ritenuto che, a far data dal 2007, il premio speciale unitario di cui all’art. 42 del T.U. n. 1124/1965, dovesse essere calcolato, quanto all’imponibile contributivo, sulla base della retribuzione effettiva dovuta ai soci, essendo incompatibile con la
previsione di cui all’art. 3, comma 4, d.lgs. n. 423/2001, la liquidazione effettuata sulla base della retribuzione convenzionale; sotto altro profilo, ha rilevato che la nuova normativa non avesse ulteriormente modificato il sistema di liquidazione del premio speciale unitario, che doveva reputarsi ancora in vigore per tutti gli aspetti non correlati alla diversa individuazione dell’imponibile, in particolare, per quanto riguarda la richiesta di restituzione delle differenze di premio asseritamente non dovute per le assenze legali e/o convenzionali dei soci lavoratori.
La medesima Corte d’appello ha rigettato l’appello incidentale condizionato, proposto dalla cooperativa, volto a riproporre la domanda svolta in via subordinata, diretta ad ottenere la restituzione, ex art. 2033 c.c. o a titolo di indebito arricchimento o a titolo risarcitorio, delle differenze di premio non dovute, per le assenze legali e/o convenzionali dei soci lavoratori, in quanto, ad avviso della Corte del merito, l’introduzione del minimale retributivo contrattuale non aveva trasformato il premio speciale in premio ordinario, in quanto conservava le sue caratteristiche peculiari, di cui alla normativa previgente.
Avverso la sentenza della Corte d’appello, RAGIONE_SOCIALE ricorre per cassazione, sulla base di sette motivi, illustrati da memoria, mentre l’Inail ha resistito con controricorso, anch’esso illustrato da memoria.
Il PG ha rassegnato conclusioni scritte, nel senso del rigetto del primo motivo, dell’accoglimento dei motivi da due a cinque e dell’assorbimento dei restanti.
Il Collegio riserva sentenza, nel termine di novanta giorni dall’adozione della presente decisione in camera di consiglio.
Motivi della decisione
Con il primo motivo di ricorso, la società ricorrente deduce il vizio di nullità della sentenza, in relazione all’art. 360 primo
comma n. 4 c.p.c., a fronte di una motivazione solo apparente e per violazione degli artt. 342 e 434 c.p.c., nella parte in cui ha respinto l’eccezione con cui si era chiesto di accertare l’inammissibilità dell’appello per mancanza di specifiche censure avverso le argomentazioni della sentenza di primo grado, consistenti, ad avviso della società ricorrente, nell’assunto che il combinato disposto degli artt. 41 e 42 del DPR n. 1124/65 rende evidente come il premio speciale unitario sia necessariamente sganciato dal parametro retributivo.
Con il secondo motivo di ricorso, la cooperativa deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, degli artt. 41 e 42 del T.U. n. 1124/65, così come attuato dal DM 604700/1987, nonché dell’art. 12 delle disposizioni sulla legge in generale, in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., perché erroneamente, la Corte d’appello aveva statuito, in riferimento alla liquidazione del premio speciale, da una parte, che valeva l’applicazione dell’art. 3 del d.lgs. n. 423/01 e, quindi, l’utilizzo del para metro della retribuzione effettiva (e non più della retribuzione convenzionale) per la determinazione dell’imponibile contributivo, dall’altra, per tutti gli altri aspetti non correlati alla individuazione dell’imponibile (in particolare, sulla natura di p remio speciale e non ordinario), aveva affermato la perdurante vigenza del T.U. n. 1124/65.
Con il terzo motivo di ricorso, la cooperativa deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, degli artt. 29, 30, 41 e 42 del T.U. n. 1124/65, così come attuato dal DM n. 604700/87 e degli artt. 1 e 12 delle disposizioni sulla legge in generale, nonché violazione dei criteri di interpretazione sanciti dagli artt. 1, 12 e 15 delle disposizioni sulla legge in generale ovvero in subordine dei criteri ermeneutici sanciti dalle norme sull’interpretazione dei contratti e in particolare,
degli artt. 1362, 1369 e 1367 c.c., in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., perché sulla base delle norme in rubrica era consentito liquidare il premio speciale, prendendo come parametro di riferimento la retribuzione convenzionale, mentre la Corte d’appello aveva erroneamente rit enuto che per determinare il ‘premio facchini’ occorreva prendere come riferimento il parametro retributivo effettivo.
Con il quarto motivo di ricorso, la cooperativa deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, degli artt. 41 e 42 del T.U. n. 1124/65, così come attuato dal DM n. 604700/1987, degli artt. 1 e 4 del DPR n. 602/70, degli artt. 1 e 3 del d.lgs. n. 423/01, nonché degli artt. 12 e 15 delle disposizioni sulla legge in generale, in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., perché la Corte di appello aveva erroneamente affermato che la disciplina del premio speciale unitario sarebbe incompatibile con il d.lgs. n. 423/01 e che quest’ultima normativa dovrebbe prevalere in quanto successiva, trattandosi di discipline tra cui non può ravvisarsi un rapporto di specialità (a), in particolare, per la parte relativa alla definizione del criterio di calcolo del premio (b). Con il quinto motivo di ricorso, la cooperativa deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, degli artt. 41 e 42 del T.U. n. 1124/65, così come attuato dal DM n. 604700/1987, della legge n. 142/01 e del d.lgs. n. 423/01, nonché dell’art. 12 delle disposizioni sulla legge in generale, in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., perché la Corte del merito aveva erroneamente affermato che la ricostruzione normativa proposta era conforme alla ratio della riforma attuata con la legge n. 142/01 e del d.lgs. n. 423/01.
Con il sesto motivo di ricorso, la cooperativa deduce sia il vizio di violazione di legge, in particolare, relativamente al capo di sentenza impugnato che aveva dichiarato assorbito l’appello incidentale e la domanda presentata in secondo
grado avente ad oggetto la ripetizione dei premi versati per il periodo successivo alla definizione del giudizio di primo grado sia il vizio di nullità della sentenza impugnata, in relazione all’art. 360 primo comma n. 4 c.p.c., laddove si volesse intender e la mancata valutazione dell’ammissibilità dell’appello incidentale e delle richieste integrative, come una implicita pronuncia d’inammissibilità.
Con il settimo motivo di ricorso, la cooperativa deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, degli artt. 29, 41 e 42 del T.U. n. 1124/65, così come attuato dal DM n. 604700/1987, dell’art. 3 della legge n. 142/01, nonché dell’art. 12 delle disposizioni sulla legge in generale, in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., perché la Corte territoriale aveva erroneamente affermato che la riforma del 2001 aveva inciso solo sul parametro di riferimento per il calcolo del premio speciale che, però, non era stato trasformato in un premio ordinario e che, pertanto, doveva continuare ad essere regolato dal DM citato, per quanto non disciplinato dal d.lgs. n. 423 cit.
Il primo motivo è inammissibile, in quanto mira a contestare l’accertamento espresso dalla Corte d’appello, secondo cui la specificità dell’atto di gravame dell’Inail rispetto alla sentenza di primo grado, poteva desumersi dal suo contenuto complessivo e, in particolare, dalle parti nelle quali chiedeva la riforma della sentenza di primo grado, avente ad oggetto una pura questione di diritto, cioè, che per la determinazione del premio speciale unitario, previsto dall’art. 42 del DPR n. 1124/65, si dovesse -ad avviso dell’Inail -ritenere applicabile il regime della cd. retribuzione effettiva di cui al d.lgs. n. 423/01 e non che il premio dovuto, dovesse essere calcolato ancora secondo il sistema previgente, che si basava su altri elementi sganciati dal parametro retributivo (attesa
la natura e le modalità di svolgimento dell’attività lavorativa in questione).
I motivi da due a cinque, che possono essere oggetto di un esame congiunto, perché connessi, sono fondati, con assorbimento del sesto e del settimo motivo.
È pacifico, in punto di fatto, che l’odierna ricorrente sia una società cooperativa che svolge attività di facchinaggio e che, come tale, sia stata nel tempo assoggettata, quanto al pagamento del premio per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, alle previsioni di cui all’art. 42, T.U. n. 1124/1965, e dai decreti ministeriali che ne hanno disciplinato l’attuazione, provvedendo alla liquidazione del premio mediante moltiplicazione, per il numero dei soci occupati, della quota assicurativa fissa predeterminata dai citati decreti ministeriali e aggiornata a mezzo di circolari dell’INAIL.
È altresì pacifico che tale modalità di pagamento è stata posta in essere fino al 2012, allorché l’INAIL ha richiesto una integrazione dei premi già pagati dal 2007 al 2011 assumendo quale base di calcolo del premio speciale la retribuzione effettivamente corrisposta ai soci lavoratori.
Avendo la ricorrente acconsentito al solo fine di non incorrere in sanzioni e poter continuare a fruire del c.d. DURC, la materia del contendere concerne precisamente la legittimità di tale richiesta: ad avviso di parte ricorrente, infatti, essa non avrebbe alcuna base normativa, non essendo stato modificato, per il periodo in contestazione, il meccanismo di determinazione del premio speciale di cui all’art. 42 cit.; ad avviso dell’INAIL, le cui ragioni sono state accolte dalla sentenza impugnata, rileverebbero invece in contrario le previsioni degli artt. 1 e 3, d.lgs. n. 423/2001, le quali, avendo modificato con decorrenza dal 1°.1.2007 le modalità di calcolo del premio dovuto dalle imprese cooperative per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, a ncorando la
retribuzione imponibile all’importo di cui all’art. 1, d.l. n. 338/1989 (conv. con l. n. 389/1989), sarebbero destinate pro parte ad operare anche ai fini della liquidazione del premio speciale.
Si tratta di assunto che, a parere del Collegio, non può condividersi.
La disciplina del premio speciale unitario è contenuta nell’art. 42, T.U. n. 1124/1965, il quale, ai fini che qui rilevano, stabilisce che ‘per quelle lavorazioni, rispetto alle quali esistano, in dipendenza della loro natura o della modalità di svolgimento o di altre circostanze, difficoltà per la determinazione del premio di assicurazione nei modi di cui all’articolo precedente’ (vale a dire, ‘sull’ammontare complessivo delle retribuzioni effettivamente corrisposte o convenzionali o, comunque, da assumersi, ai sensi di legge, per tutta la durata dei lavori, ai prestatori d’opera compresi nell’obbligo dell’assicurazione’: così l’art. 41, T.U. n. 1124/1965), ‘sono approvati, con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, su delibera dell’ist ituto assicuratore, premi speciali unitari in base ad altri elementi idonei quali il numero delle persone, la durata della lavorazione, il numero delle macchine, la quantità di carburante utilizzato’.
Si tratta, pertanto, di un premio che viene determinato non già sulla base del criterio normale di calcolo di cui all’art. 41, basato sul prodotto fra tasso di premio previsto dalla tariffa e massa delle retribuzioni effettive o convenzionali, ma in relazione ad un importo fisso, normalmente pro capite , determinato dal decreto ministeriale; e anche quando la retribuzione corrisposta ai lavoratori entra in rilievo ai fini del calcolo, ciò non accade secondo il criterio dell’art. 41, ma ai fini di un adeguamento del premio stabilito in misura fissa sulla base della retribuzione minima giornaliera imponibile ai
fini contributivi indicata nel decreto, con la conseguenza che l’obbligo contributivo resta assolto mediante il pagamento del premio speciale nella misura edittale, rimanendo nella facoltà del datore di lavoro la denuncia del compenso effettivamente corris posto e il pagamento con l’aliquota maggiorata: prova ne sia che il d.m. 15.7.1987 prevede che ‘le misure di premio speciale unitario per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro di facchini riuniti in cooperative, carovane, associazioni ed aggregati consimili, addetti a lavori di carico e scarico di merci e materiali sono quelle indicate rispettivamente nelle tabelle allegati A e B’ del decreto medesimo, le quali, a loro volta, determinano un minimale giornaliero retributivo fisso, differenziandolo unicamente per attività e a seconda che si tratti di organismi associativi non soggetti o soggetti alle norme di cui al d.P.R. n. 602/1970, limitandosi ad aggiungere che ‘per una retribuzione giornaliera superiore i premi dovranno essere aumentati proporzionalmente con arrotondamento alle 100 lire’.
Che la regolamentazione del premio speciale unitario di cui all’art. 42, T.U. n. 1124/1965, costituisca una fattispecie di carattere speciale rispetto a quella generale dell’art. 41 è stato già riconosciuto da questa Corte di legittimità in plurime decisioni (Cass. nn. 9432 del 2007, 73, 158 e 11056 del 2014), argomentando precisamente dalla variabilità, se non addirittura dal carattere precario, dei redditi dei lavoratori appartenenti agli organismi associativi che vi sono assoggettati e dalla consequenziale necessità di ancorare la determinazione dell’obbligazione contributiva a parametri differenti, di più facile accertamento, onde perseguire più efficacemente le esigenze di provvista dell’ente previdenziale e al contempo assicurare la tutela della posizione previdenziale dei lavoratori; e tale specialità è stata ravvisata già nelle modalità con cui l’art. 42 disciplina la
determinazione del premio speciale unitario, atteso che, nel prevedere che essa avvenga ‘con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, su delibera dell’istituto assicuratore’, attribuisce al decreto ministeriale ‘il valore di regolamentazione attuativa o integrativa della legge con precetti che presentano i caratteri della generalità ed astrattezza’ (così specialmente Cass. n. 73 del 2014, cit., in motivazione).
Del resto, nelle sentenze citate, questa Corte ha chiarito che, se è vero che presupposto dell’obbligo contributivo è una prestazione lavorativa, il legislatore ben può modulare, su tale presupposto, l’obbligazione contributiva nei modi che ritiene più appropriati per raggiungere lo scopo della tutela previdenziale del lavoratore e della correlata esigenza di provvista finanziaria dell’ente previdenziale, specialmente ove sia difficile, per la variabilità della prestazione e della retribuzione, determinare la retribuzione effettiva, salva la non arbitrarietà o irrazionalità o discriminatorietà del criterio alternativo adottato; né è necessario che la correlazione tra retribuzione e contribuzione segua un criterio di rigido parallelismo, risultando possibili anche criteri funzionali che contemperino -come appunto nel caso del premio speciale -la determinazione convenzionale della retribuzione e della presenza lavorativa con l’irrilevanza della prestazione effettiva (così specialmente Cass. nn. 9432 del 2007 e 11056 del 2014, entrambe in motivazione).
Così ricostruita la disciplina del premio speciale unitario, risulta evidente, a parere del Collegio, l’errore in cui è incorsa la sentenza impugnata allorché ha ritenuto che, a far data dal 1°.1.2007, gli importi del premio speciale unitario dovessero ess ere ricalcolati in ottemperanza alla previsione di cui all’art. 3, d.lgs. n. 423/2001, ossia sulla base della retribuzione effettivamente corrisposta ai soci lavoratori.
Giusta quanto dianzi rilevato, la portata precettiva dell’innovazione contenuta nella norma ult. cit. deve infatti reputarsi circoscritta alla previsione dell’art. 41, T.U. n. 1124/1965, che -nel dettare i criteri per la determinazione del premio ordinario -rinvia, come s’è già osservato, alle ‘retribuzioni effettivamente corrisposte o convenzionali o, comunque, da assumersi, ai sensi di legge ai prestatori d’opera’: non può essere dubbio, infatti, che a far data dal 1°.1.2007, queste non possano più essere inferiori a quelle di cui all’art. 1, d.l. n. 338/1989, cit. –
Ma la disciplina del premio speciale unitario, come s’è parimenti rilevato, procede dal presupposto che si diano ‘lavorazioni, rispetto alle quali esistano, in dipendenza della loro natura o della modalità di svolgimento o di altre circostanze, difficoltà per la determinazione del premio di assicurazione nei modi di cui all’articolo precedente’, vale a dire sulla base dell’ammontare delle retribuzioni corrisposte o comunque dovute; e non potendosi ritenere che tale presupposto sia venuto meno (ciò che determinerebbe lo stesso venir meno della ratio dell’art. 42, cit.), affatto erronea deve reputarsi la conclusione cui sono pervenuti i giudici territoriali allorché hanno reputato possibile ibridare la disciplina speciale del premio, quale consegnata dal combinato disposto dell’art. 42, T.U. cit., e d el d.m. 15.7.1987, con il riferimento alla retribuzione imponibile contenuto nell’art. 3, d.lgs. n. 423/2001: come puntualmente ricordato da parte ricorrente, costituisce orientamento consolidato di questa Corte di legittimità il principio secondo cui una fonte di rango regolamentare di esecuzione ed attuazione di una fonte legislativa può essere abrogata tacitamente da una fonte legislativa soltanto in via riflessa, cioè se questa fonte successiva abbia effetti abrogativi taciti o espressi della fonte legislativa in esecuzione o attuazione
della quale quella regolamentare sia stata emanata, e sempre che quest’ultima abbia contenuti tali che la sua permanenza risulti incompatibile con la sopravvenuta vigenza della nuova legge (così, in termini, Cass. n. 13252 del 2006); e dal momento che, com e s’è detto, fra la previsione degli artt. 1 e 3, d.lgs. n. 423/2001, e quella dell’art. 42, T.U. n. 1124/1965, non è dato ravvisare alcuna relazione d’incompatibilità deve necessariamente concludersi che anche in questo caso debba trovare applicazione il principio desumibile dall’art. 15 prel. c.c., secondo cui lex posterior generalis non derogat priori speciali .
Deve pertanto ritenersi che la disciplina del premio speciale unitario di cui all’art. 42, T.U. n. 1124/1965, quale risultante a seguito del d.m. 15.7.1987, possa essere modificata solo in conseguenza di un apposito decreto ministeriale, su delibera dell’istit uto assicuratore.
In accoglimento del secondo, terzo, quarto e quinto motivo di ricorso, dichiarato inammissibile il primo e assorbiti i restanti, la sentenza impugnata va cassata e la causa va rinviata alla Corte d’appello di Bologna, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.
P. Q. M.
La Corte accoglie il secondo, terzo, quarto e quinto motivo di ricorso, dichiara inammissibile il primo motivo e assorbe i restanti motivi di ricorso.
Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’appello di Bologna, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 17.9.24.