Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 14886 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 14886 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 03/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso 22736-2023 proposto da:
RIMORCHIATORI RIUNITI RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
COGNOME, elettivamente domiciliato in ROMA, IN INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 69/2023 della CORTE D’APPELLO di GENOVA, depositata il 03/05/2023 R.G.N. 258/2021;
Oggetto
R.G.N.22736/2023
COGNOME
Rep.
Ud.04/03/2025
CC
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 04/03/2025 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
La Corte di appello di Genova accoglieva parzialmente l’appello della RAGIONE_SOCIALE , riducendo quanto già statuito e riconosciuto dal tribunale a titolo di premio di salvataggio al comandante COGNOME Diego.
La Corte di merito, accertata la sussistenza del diritto a percepire il premio in questione, con ciò disattendendo i motivi di ricorso della società sul punto, riteneva che dalla somma stabilita dal tribunale andassero comunque espunte alcune voci relative al parametro stipendiale ed alle spese del personale necessarie per il riconoscimento del premio alla società armatrice, da cui derivava il premio richiesto dal comandante.
La Corte territoriale valutava comunque dovuto il premio in questione, in ragione del disposto dell’art. 496 cod nav. secondo cui << Il compenso di assistenza o di salvataggio spetta, quando la nave non sia armata ed equipaggiata allo scopo di prestare soccorso, per un terzo all'armatore e per due terzi ai componenti dell'equipaggio, tra i quali la somma è ripartita in ragione della retribuzione di ciascuno di essi, tenuto conto altresì dell'opera da ciascuno prestata.
Non avendo l'armatore provato che la nave era armata ed equipaggiata allo scopo di prestare soccorso, il compenso era dovuto. La corte, peraltro, riteneva anche avvalorata la pretesa da quanto stabilito dall'Accordo aziendale denominato <>, valido, ratione temporis (dal 1999 sino al 2015), a regolare la fattispecie.
Avverso detta decisione, in punto di spettanza del premio, proponeva ricorso la società cui resisteva con controricorso La Mattina Diego. Entrambe le parti depositavano memoria successiva
RAGIONI DELLA DECISIONE
1)Con il primo motivo è dedotta la violazione dell’art. 2697 c.c., dell’art. 115 c.p.c. dell’art. 496 cod . nav. E artt. 1362, 1363 1634 cc Con tale censura la ricorrente si duole della statuizione circa l’assenza di prova sulla circostanza che la nave fosse armata e dotata di tutti
gli elementi per il salvataggio, evidenziando come tale connotazione fosse data per scontata essendo invece presente in capitoli di prova, non ammessi dal giudice, diretti a provare il contrario.
1.1) Nel medesimo motivo di ricorso è poi dedotta l’inapplicabilità dell’accordo aziendale 11 marzo 1999. Con riguardo a tale profilo il motivo insiste sulla inapplicabilità dell’accordo in questione essendo stato ‘disdettato’ nell’accordo del 2005.
Occorre rimarcare che la corte territoriale ha fondato la propria valutazione di spettanza del premio di salvataggio su due diverse rationes decidendi : la prima basata sulla lettura del disposto dell’art. 496 cod.nav e sulla circostanza che la nave non fosse armata ed equipaggiata allo scopo di prestare soccorso e la seconda fondata sulla esistenza di un accordo collettivo aziendale applicabile alla fattispecie, migliorativo del disposto legislativo.
Con riguardo a tale ultimo punto, l’analisi svolta dal giudice del merito ha evidenziato la applicabilità alla vicenda in esame del predetto Accordo del 1999, contenente la previsione per i dipendenti del c.d. premio di salvataggio; ha poi sottolineato che, trattandosi di previsione specifica, non poteva essere considerata disdettata dal successivo Accordo del 2005, non avendo, quest’ultimo, assunto alcuna previsione sull’istituto economico in questione.
A fronte della valutazione del giudice d’appello, il motivo di censura non coglie nel segno allorché si limita a dichiarare che l’accordo del 1999 era stato disdettato da quello del 2005 con espressa previsione scritta, ma tale previsione non riporta all’i nterno della censura, solo richiamando integralmente l’accordo in questione contenuto negli allegati al fascicolo d’ufficio e così contestando l’interpretazione data dalla corte territoriale. Lasciando in disparte ogni valutazione sulla assenza di specificità della censura, non corredata dal testo integrale dell’accordo che si intende sottoporre all’attenzione del Giudice di legittimità, occorre poi ribadire che <>( Cass.n. 19214/2024)
La inammissibilità del profilo di censura e la validità della statuizione così assunta dal giudice del merito, non scalfita dalla impugnazione e quindi valida a sostenere la decisione, rende assorbiti gli altri profili di censura sollevati rispetto all’alt ra ratio decidendi . Questa Corte ha chiarito, al riguardo che <> (Cass.n. 15399/2018; Cass.n. 5102/2024).
2)Con ultimo motivo è dedotto l’omesso esame di fatto decisivo consistito dall’errato utilizzo dei parametri retributivi utili a determinare la somma attribuita al La Mattina.
Questa Corte ha avuto modo di chiarire che <> (Cass. n.18368/2013; Cass. n. 17761/2016)
Ha anche specificato che <>(Cass.
La decisività del ‘fatto’ omesso assume nel vizio considerato dalla disposizione richiamata rilevanza assoluta poiche’ determina lo stretto nesso di causalità tra il fatto in questione e la differente decisione (non solo eventuale ma certa).
Tale condizione deve dunque essere chiaramente allegata dalla parte che invochi il vizio, onerata di rappresentare non soltanto l’omissione compiuta ma la sua assoluta determinazione a modificare l’esito del giudizio.
Nel caso in esame la mancata allegazione specifica dei parametri errati e di quelli ritenuti corretti, oltre che non soddisfare il requisito di specificità della censura, necessario a farla ritenere ammissibile, non consente neppure una valutazione circa la eventuale omissione e la sua incisività sulla decisione finale. Il motivo è pertanto inammissibile.
Per quanto statuito, il ricorso deve essere rigettato.
Le spese seguono il principio di soccombenza.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, ove dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in E. 4.500,00 per compensi ed E. 200,00 per spese oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma quater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis, dello stesso articolo 13, ove dovuto.
Così deciso in Roma il 4 marzo 2025.
La Presidente NOME COGNOME