Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 169 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 1 Num. 169 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 04/01/2023
sul ricorso 28503/2017proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in RomaINDIRIZZO INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO e dell’AVV_NOTAIO NOME COGNOME , che la rappresentano e difendono unitamente all’AVV_NOTAIO NOME COGNOME , giusta procura speciale in atti;
-ricorrente – contro
PRESIDENZA DEL RAGIONE_SOCIALE, COMMISSARIO STRAORDINARIO PER IL CONTENZIOSO E IL TRASFERIMENTO DELLE OPERE DI CUI AL TITOLO VIII L.219/81 e COMMISSARIO
STRAORDINARIO DELEGATO EX OM.2499/97 s.m.i., tutti domiciliati in Roma, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che li rappresenta e difende ope legis ;
-controricorrenti – contro
REGIONE CAMPANIA, elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso l’Ufficio di Rappresentanza della RAGIONE_SOCIALEone RAGIONE_SOCIALE , rappresentata e difesa dagli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME, giusta procura speciale in atti;
-controricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, giusta procura speciale in atti;
-controricorrente – avverso la sentenza n. 2520/2017 della CORTE D’APPELLO di Napoli, pubblicata il 7/6/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/12/2022 dalla cons. COGNOME NOME.
FATTI DI CAUSA
La Corte d’appello di Napoli, con sentenza n. 2520/2017, depositata il 7/6/2017, in controversia proposta dalla RAGIONE_SOCIALE, in proprio e quale mandataria dell’ATI costituita con il RAGIONE_SOCIALE in liquidazione, la RAGIONE_SOCIALE in liquidazione, la RAGIONE_SOCIALE, la RAGIONE_SOCIALE in liquidazione e la RAGIONE_SOCIALE in liquidazione, nei confronti della RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE dei Ministri, del Commissario Straordinario per il contenzioso ed il trasferimento delle opere di cui al Titolo VIII l.219/8,1 del Commissario delegato ex
OM . 2499/97 s.m.i., della RAGIONE_SOCIALEone RAGIONE_SOCIALE e del RAGIONE_SOCIALE, al fine di sentire condannare i convenuti tutti al pagamento del premio di acceleramento spettante al concessionario, ai sensi dell’art.24 della Convenzione di co ncessione del 14/11/1981, – ha confermato, sia pure con diversa motivazione, la decisione di primo grado, che aveva dichiarato il difetto di legittimazione passiva del convenuto RAGIONE_SOCIALE e respinto nel merito la domanda attorea.
In particolare, i giudi ci d’appello, richiamate, anche come precedenti conformi, ex art.118 disp. att.c.p.c., proprie sentenze del 2016, intercorse in giudizio tra le stesse parti e relative a identica vicenda contrattuale (premi di acceleramento per anticipata esecuzione dei lavori relativamente ad altri lotti), hanno sostenuto che: a) il premio di acceleramento previsto all’art.24 della convenzione del 1981 era stato convenuto con riferimento ai termini di ultimazione dei lavori ivi previsti; b) il termine di ultimazione dei lavori del lotto C, inizialmente fissato al 31/12/1989, aveva subito una serie di proroghe, le opere erano state ultimate nel 1994 ed il collaudo era intervenuto nel 2001 ed inoltre la concessione originaria era stata estesa alla sistemazione dell’RAGIONE_SOCIALE v RAGIONE_SOCIALE Lagni con ordinanza n. 381 del 1985, recepita in atto aggiuntivo, con fissazione di nuovo corrispettivo e nuovo termine per l’esecuzione dell’intera complessa opera, in mesi diciotto dalla stipula dell’atto, prevedendosi all’art.12 che « per quanto non espressamente previsto in difformità nel presente atto continuano ad applicarsi le disposizioni della convenzione n. 1 del 14/11/1981 e quelle da essa richiamate » e di tenore analogo era l’atto aggiuntivo del 24/5/1990; c) di conseguenza, il premio di acceleramento non era dovuto perché, in ogni caso, il premio era stato convenuto, nella convenzione del 1981, con riferimento ai termini di ultimazione dei
lavori ivi previsti, che non erano stati rispettati anche per fattori riconducibili ad inadempimento del concessionario .
Avverso la suddetta pronuncia, la RAGIONE_SOCIALE propone ricorso per cassazione, notificato il 2720/11/2017, affidato a due motivi, nei confronti RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE dei Ministri, del Commissario Straordinario per il contenzioso ed il trasferimento delle opere di cui al Titolo VIII l.219/81 , del Commissario delegato ex OM. 2499/97 s.m.i., della RAGIONE_SOCIALEone RAGIONE_SOCIALE e del RAGIONE_SOCIALE (che resistono con separati controricorsi, notificati, rispettivamente, il 9/1/2018, il 16/01/2018 ed il 2-9/1/2018). La ricorrente e le parti controricorrenti RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALEone RAGIONE_SOCIALE hanno depositato memorie.
RAGIONI DELLA DECISIONE
La ricorrente lamenta: a) con il primo motivo, la violazione e/o falsa applicazione, ex art.360 n. 3 c.p.c., degli artt.35 L.R.Siciliana n. 21/1985, 12 l. n.741/1981, 23 D.M. n. 145/2000 e 145 D.P.R. n. 207/2010; b) con il secondo motivo, sia la violazione e/o falsa applicazione, ex art.360 n. 3 c.p.c., degli artt.1362 e ss. c.c., sia l’omesso esame, ex art.360 n. 5 c.p.c., di fatto decisivo.
La prima censura è inammissibile.
Invero, nel caso in esame, in base a quanto accertato dalla Corte di merito all’esito dell’interpretaz ione degli atti negoziali e della comune intenzione delle parti, il quid pluris , che consentiva l’attribuzione del premio, sganciato dall’ordinaria sinallagmaticità del rapporto, e che perfezionava la fattispecie negoziale, era subordinato al dato fattuale, oggettivo e aleatorio per quanto si è detto, dell’ultimazione dell’opera con anticipo sul termine previsto, individuato espressamente, in base alle pattuizioni della convenzione originaria n.1 del 14-11-1981, in
quello stabilito nel programma di costruzione approvato (cfr. art.24 della citata convenzione riportato in ricorso).
Pertanto, la Corte d’appello, sul pacifico presupposto fattuale della conclusione dei lavori in oggetto oltre i termini originariamente convenuti, si è limitata a richiamare l’o rientamento, in tema di premio di acceleramento in contratti pubblici di appalto, di questo giudice di legittimità espressivo di principi di ordine generale, seppure formatosi in relazione a fattispecie governate dalla legge regionale siciliana.
Da ultimo, questa Corte (Cass. 3260/2022) ha ribadito (cfr. Cass. 7204/2011, che si era pronunciata in tema di appalti di opere pubbliche nella regione Sicilia e di operatività della norma di cui all’art. 35 della legge reg. n. 21 del 1985, che prevede il diritto alla corresponsione di un « premio di incentivazione », da corrispondere all’impresa in caso di anticipata ultimazione dei lavori rispetto ai termini contrattuali inizialmente previsti dal capitolato d’appalto) come « In tema di appalto di opere pubbliche, il premio di accelerazione costituisce un compenso autonomo ed ulteriore, diverso dal corrispettivo dei lavori, spettante all’appaltatore nell’eventualità, oggettivamente verificabile, dell’ultimazione dei lavori anticipata rispetto alla data fissata in contratto, sicché detto premio non è dovuto in tutti i casi in cui il termine finale sia posticipato – a seguito di proroga (anche concordata), ovvero di sospensioni o varianti (anche se disposte dalla stazione appaltante), oppure di slittamenti o differimenti per forza maggiore poiché l’interesse pubblico all’esecuzione dell’opera prima del termine in origine stabilito, valutato positivamente in relazione ai tempi iniziali, può non sussistere rispetto ai diversi tempi sopravvenuti nel corso dell’esecuzione, senza che assuma alcun rilievo la causa del differimento ».
Invero, il premio di accelerazione non si configura propriamente come corrispettivo di lavori, ma attiene a compensi che stanno a s è ed hanno
una propria autonoma causa, come si evince, in particolare, dalla circostanza che non sono sottoposti alla disciplina dei prezzi contrattuali, non sono soggetti a ribasso d’asta, non sono suscettibili di revisione per variazioni del mercato e non entrano nel computo dei lavori.
Tali compensi costituiscono oggetto di un’obbligazione contrattuale della committente del tutto eventuale e meramente accessoria rispetto all’obbligazione principale avente ad oggetto il pagamento del corrispettivo dell’opera, essendo previsti non gi à come una particolare modalità di determinazione di un corrispettivo variabile in funzione del tempo impiegato nell’esecuzione dei lavori, bens ì come un compenso ulteriore che si aggiunge a quello pattuito, e che viene corrisposto solo se ed in quanto l’opera risulti ultimata in un momento anteriore rispetto alla data fissata nel contratto. Dunque, il premio, in quanto collegato ad una ultimazione anticipata rispetto al termine fissato dal contratto, non è dovuto in tutti i casi in cui il termine finale sia posticipato, e tanto sia se ci ò avvenga a seguito di proroga anche concordata, quanto nell’ipotesi di sospensioni e varianti, ancorch é disposte dalla stazione appaltante, quanto, infine, per fatti dovuti a slittamento o differimento per forza maggiore. Infatti, si è rilevato che l’interesse all’esecuzione dell’opera prima del tempo inizialmente fissato, valutato positivamente in relazione ai tempi iniziali, pu ò non sussistere rispetto ai diversi tempi sopravvenuti nel corso dell’esecuzione, essendo irrilevante la causa del differimento (Cass. 17782/2015; Cass.n.7204/2011; Cass.20703/2007; Cass.4477/2003, in tema di premi di incentivazione previsti dalla legge regionale siciliana).
Parimenti del tutto infondato, sempre in coerenza con i suddetti principi, è l’assunto secondo cui dovrebb e verificarsi una sorta di automatica reviviscenza della clausola attributiva del premio ogni qual
volta il termine di ultimazione lavori venga prorogato, in assenza di espressa esclusione, ribadito, invece, che la finalit à premiale, pur con le caratteristiche non sinallagmatiche di cui si è detto, deve corrispondere ad un interesse delle parti chiaramente esplicitato (cfr. Cass. 13704/22, non massimata, in controversia tra le stesse parti del presente giudizio).
Neppure ricorre (laddove la ricorrente prospetta una presunta mancata indagine da parte della Corte di merito della reale volontà delle parti che avrebbe consentito di appurare la persistenza dell’interesse dell’Amministrazione alla consegna anticipata dell’opera) un vizio di omesso esame di fatto decisivo, secondo la nuova formulazione dell’art.360 n. 5 c.p.c., in difetto di indicazione del fatto storico omesso.
3 La seconda censura è inammissibile, per difetto di specificità.
La ricorrente lamenta che la Corte territoriale abbia erroneamente interpretato la convenzione originaria, il successivo atto aggiuntivo n.53 del 1985, concernente l’estensione dei lavori dell’asta vRAGIONE_SOCIALE dei RAGIONE_SOCIALE Lagni, e l’atto di sottomissione del 30/12/1986, che, ad avviso della ricorrente, era riferito solo a detti lavori aggiuntivi e che non era richiamato nei successivi atti di rinegoziazione, in particolare in quello del 1990, dovendo cos ì ritenersi che, nella comune volontà delle parti, la rinuncia al premio fosse superata dai successivi atti contrattuali, aven do pertanto la Corte d’appello omesso di interpretare complessivamente le clausole contrattuali ex art. 1363 c.c..
Questa Corte (Cass. 9461/2021; cfr. Cass. 28319/2017 e Cass.16987/2018) ha da ultimo precisato che « posto che l’accertamento della volontà delle parti in relazione al contenuto di un negozio giuridico si traduce in una indagine di fatto affidata al giudice di merito, il ricorrente per cassazione, al fine di far valere la violazione
dei canoni legali di interpretazione contrattuale di cui agli artt. 1362 e ss. c.c., non solo deve fare esplicito riferimento alle regole legali di interpretazione, mediante specifica indicazione delle norme asseritamente violate ed ai principi in esse contenuti, ma è tenuto, altresì, a precisare in quale modo e con quali considerazioni il giudice del merito si sia discostato dai canoni legali assunti come violati o se lo stesso li abbia applicati sulla base di argomentazioni illogiche od insufficienti non potendo, invece, la censura risolversi nella mera contrapposizione dell’interpretazione del ricorrente e quella accolta nella sentenza impugnata » (in applicazione di tale principio questa Corte ha rigettato il ricorso ritenendo che correttamente il giudice di merito nell’interpretazione della disposizione statutaria, secondo cui l’ingresso del nuovo socio deve essere previamente approvato dall’assemblea, avesse valorizzato il dato letterale invece che accogliere soluzioni ermeneutiche alternative o conferire rilievo a condotte successive al trasferimento delle partecipazioni sociali, non essendo stato dedotto come le stesse potessero elidere il dato letterale).
La censura si risolve nella mera contrapposizione tra l’interpretazione della ricorrente e quella accolta nella sentenza impugnata, in difetto di individuazione delle specifiche regole ermeneutiche violate (se non con il richiamo all’art.1363 c.c., per mancata interpretazione complessiva « delle plurime clausole contrattali ») e di trascrizione delle clausole tutte individuative dell’effettiva volontà delle parti. I noltre il mero rinvio operato nell’atto aggiuntivo del 1990 alle precedenti clausole contrattuali non vale a spiegare una chiara volontà delle parti a confermare il premio di acceleramento anche in relazione a una consegna oltre il termine inizialmente convenuto.
Per tutto quanto sopra esposto, va respinto il ricorso. Le spese, liquidate come in dispositivo seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali del presente giudizio di legittimità, liquidate, in favore della RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE dei Ministri, del Commissario Straordinario per il contenzioso ed il trasferimento delle opere di cui al Titolo VIII l.219/81 e del Commissario delegato ex OM. 2499/97 s.m.i. in complessivi € 10.700,00, a titolo di compensi, oltre eventuali spese prenotate a debito e, in favore di ciascuna delle altre parti controricorrenti, RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, in complessivi € 15.600,00, a titolo di compensi, oltre € 200,00 per esborsi, nonché al rimborso forfetario delle spese generali, nella misura del 15%, ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art.13, comma 1 quater del DPR 115/2002, dà atto della ricorrenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, ove dovuto, a norma del comma 1 bis dello stesso art.13.
Così deciso, a Roma, nella camera di consiglio del 19 dicembre 2022