Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 37 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 1 Num. 37 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 03/01/2023
sul ricorso 10320/2017proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in RomaINDIRIZZO INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO e dell’AVV_NOTAIO NOME COGNOME , che la rappresentano e difendono unitamente all’AVV_NOTAIO NOME COGNOME , giusta procura speciale in atti;
-ricorrente – contro
PRESIDENZA DEL RAGIONE_SOCIALE, COMMISSARIO STRAORDINARIO PER IL CONTENZIOSO E IL TRASFERIMENTO DELLE OPERE DI CUI AL TITOLO VIII L.219/81 e COMMISSARIO
STRAORDINARIO DELEGATO EX OM.2499/97 s.m.i., tutti domiciliati in Roma, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che li rappresenta e difende ope legis ;
-controricorrenti – contro
REGIONE CAMPANIA, elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso l’Ufficio di Rappresentanza della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE , rappresentata e difesa dagli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME, giusta procura speciale in atti;
-controricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, giusta procura speciale in atti;
-controricorrente – avverso la sentenza n. 4488/2016 della CORTE D’APPELLO di Napoli, pubblicata il 20/12/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/12/2022 dalla cons. COGNOME NOME.
FATTI DI CAUSA
La Corte d’appello di Napoli, con sentenza n. 4488/2016, depositata il 20/12/2016, in controversia proposta dalla RAGIONE_SOCIALE, in proprio e quale mandataria dell’ATI costituita con il RAGIONE_SOCIALE in liquidazione, la RAGIONE_SOCIALE in liquidazione, la RAGIONE_SOCIALE, la RAGIONE_SOCIALE in liquidazione e la RAGIONE_SOCIALE in liquidazione, nei confronti della RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE dei Ministri, del Commissario Straordinario per il contenzioso ed il trasferimento delle opere di cui al Titolo VIII l.219/8,1 del Commissario delegato ex
OM . 2499/97 s.m.i., della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e del RAGIONE_SOCIALE, al fine di sentire condannare i convenuti tutti al pagamento del premio di acceleramento spettante al concessionario, ai sensi dell’art.24 della Convenzione di co ncessione del 14/11/1981, relativa alla progettazione e realizzazione di alloggi nel Comune di Marigliano e alla progettazione e definitiva sistemazione dell’asta valliva dei Regi Lagni, – ha confermato, sia pure con diversa motivazione, la decisione di primo grado, che aveva dichiarato il difetto di legittimazione passiva del convenuto RAGIONE_SOCIALE e respinto nel merito la domanda attorea.
In particolare, i giudici d’appello, richiamata, anche come precedente conforme ex art.118 disp. att.c.p.c., una propria sentenza del 2016, intercorsa in giudizio tra le stesse parti e relativa a identica vicenda contrattuale (premi di acceleramento per anticipata esecuzione dei lavori relativamente ad altri lotti), hanno sostenuto che: a) il premio di acceleramento prev isto all’art.24 della convenzione del 1981 era stato convenuto con riferimento ai termini di ultimazione dei lavori ivi previsti; b) il termine di ultimazione dei lavori del lotto D, inizialmente fissato al 31/12/1989, aveva subito una serie di proroghe ed inoltre la concessione originaria era stata estesa alla sistemazione dell’COGNOME COGNOME dei Regi Lagni con ordinanza n. 381 del 1985, recepita in atto aggiuntivo, con fissazione di nuovo corrispettivo e nuovo termine per l’esecuzione dell’intera complessa opera, in mesi diciotto dalla stipula dell’atto, prevedendosi all’art.12 che « per quanto non espressamente previsto in difformità nel presente atto continuano ad applicarsi le disposizioni della convenzione n. 1 del 14/11/1981 e quelle da essa richiamate » ; c) era intervenuto l’atto di sottomissione del 30/12/1986, con il quale la concessionaria, dato atto che il programma di esecuzione delle opere, per effetto di molteplici fattori, tra cui anche quelli riconducibili al proprio inadempimento, non era stato osservato
compiutamente, conveniva sull’opportunità di risolvere il contenzioso insorto con la fissazione di nuovi termini di ultimazione delle opere ed una liquidazione forfettaria delle penali fino a quel momento maturate, si obbligava all’osservanza de i nuovi termini, rinunciando, per effetto della novazione dei termini, a qualsiasi pretesa di compensi, indennizzi o risarcimento, e le parti dichiaravano espressamente di escludere, per l’ipotesi di anticipata consegna rispetto ai nuovi termini stabiliti, la corresponsione di premi di acceleramento; d) di conseguenza, il premio di acceleramento non era dovuto sia per effetto della suddetta modifica delle condizioni contrattuali con effetto novativo rispetto alla precedente convenzione ed espressa rinuncia al premio stesso (né essendo tale premio mai stato reintrodotto), sia perché, in ogni caso, il premio era stato convenuto, nella convenzione del 1981, con riferimento ai termini di ultimazione dei lavori ivi previsti, che non erano stati rispettati anche per fattori riconducibili ad inadempimento del concessionario; e) neppure era fondata la prospettazione dell’appellante secondo cui la rinuncia al premio di acceleramento contenuta nell’atto di sottomissione del 1986 sarebbe stata limitata esclusivamente al l’ipotesi di anticipata consegna rispetto ai nuovi termini indicati nell’atto di sottomissione, cosicché , poiché l’opera era stata consegnata nel 1994, era venuta meno l’efficacia di detta rinuncia, sia perché con l’atto di sottomissione si erano rinegozia ti i termini dell’accordo e rinunciato definitivamente al premio di acceleramento, sia perché l’interpretazione proposta avrebbe comportato la paradossale conclusione della non debenza di alcun premio in caso di consegna dell’opera in anticipo, prima del d icembre 1989, e della sua debenza in caso di consegna in ritardo.
Avverso la suddetta pronuncia, la RAGIONE_SOCIALE propone ricorso per cassazione, notificato il 21/4/2017, affidato a cinque motivi, nei confronti RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE dei
Ministri, del Commissario Straordinario per il contenzioso ed il trasferimento delle opere di cui al Titolo VIII l.219/81 , del Commissario delegato ex OM. 2499/97 s.m.i., della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e del RAGIONE_SOCIALE (che resistono con separati controricorsi, notificati, rispettivamente, il 31/5/2017, il 5/6/2017 ed il 26-31/5/2017). La ricorrente e le parti controricorrenti RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE hanno depositato memorie.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. La ricorrente lamenta: a) con il primo motivo, sia la violazione e/o falsa applicazione, ex art.360 n. 3 c.p.c., degli artt.35 L.R. Siciliana n. 21/1985, 12 l. n.741/1981, 23 D.M. n. 145/2000 e 145 D.P.R. n. 207/2010, essendo la decisione frutto di una plateale confusione tra la disciplina dell’incentivazione prevista dalla normativa statale (che richiama « il termine contrattualmente previsto », includendovi quello prorogato) e quella disposta, in maniera difforme (ricollegandosi la corresponsione « ai soli termini inizialmente previsti »), dalla normativa regionale siciliana, sia l’omesso esame, ex art.360 n. 5 c.p.c., di fatto decisivo; b) con il secondo motivo, la violazione e/o falsa applicazione, ex art.360 nn. 3 e 4 c.p.c., degli artt.103, 112, 346 c.p.c., per avere la Corte di merito rigettato la domanda nei confronti di tutte le parti resistenti sulla base di un’eccezione (in punto di rinuncia al premio di acceleramento prevista nell’atto di sottomissione del 1986 sollevata da uno soltanto dei convenuti-coobbligati solidali (il RAGIONE_SOCIALE), peraltro in via subordinata; c) con il terzo motivo, sia la violazione e/o falsa applicazione, ex art.360 n. 3 c.p.c., degli artt.1362 e ss. c.c. in relazione all’interpretazione della Convenzio ne del 1981, sia l’omesso esame, ex art.360 n. 5 c.p.c., di fatto decisivo, non avendo la Corte d’appello rilevato che la rinuncia al premio di acceleramento era riferita ai soli lavori previsti con l’Atto aggiuntivo
del 1985 (COGNOME) ed ai soli casi di anticipata consegna rispetto ai nuovi termini stabiliti « come sopra », tanto che, con successivo atto aggiuntivo del 1990, si era proceduto ad una rinegoziazione dell’oggetto e delle condizioni di contratto con nuovo programma di costruzione e, prorogat i i termini di ultimazione dell’intera commessa, si era prevista la validità del « le pattuizioni di cui alla convezione di concessione ed ai successivi atti aggiuntivi ed integrativi », ivi compreso il premio di acceleramento, senza alcun richiamo all’atto di sottomissione del 1986; d) con il quarto motivo, la violazione e/o falsa applicazione , ex art.360 nn. 3 e 4 c.p.c., degli artt. 112 e 132 c.p.c., non avendo la Corte d’appello esaminato il motivo di appello sollevato da essa società in ordine alla concorrente legittimazione passiva del RAGIONE_SOCIALE; d) con il quinto motivo, la violazione e/o falsa applicazione , ex art.360 nn. 3 e 4 c.p.c., degli artt. 112 e 132 c.p.c., non avendo la Corte d’appello esaminato il motivo di appello sollevato da essa società in ordine alla concorrente responsabilità della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
2. La prima censura è inammissibile.
Invero, nel caso in esame, in base a quanto accertato dalla Corte di merito all’esito dell’interpretazione degli atti negoziali e della co mune intenzione delle parti, il quid pluris , che consentiva l’attribuzione del premio, sganciato dall’ordinaria sinallagmaticità del rapporto, e che perfezionava la fattispecie negoziale, era subordinato al dato fattuale, oggettivo e aleatorio, dell’ultimazione dell’opera con anticipo sul termine previsto, individuato espressamente, in base alle pattuizioni della convenzione originaria n.1 del 14-11-1981, in quello stabilito nel programma di costruzione approvato (cfr. art.24 della citata convenzione riportato in ricorso).
Pertanto, la Corte d’appello, sul pacifico presupposto fattuale della conclusione dei lavori in oggetto oltre i termini originariamente
convenuti, si è limitata a richiamare l’orientamento di questo giudice di legittimità espressivo di principi di ordine generale, seppure formatosi in relazione a fattispecie governate dalla legge regionale siciliana.
Da ultimo, questa Corte (Cass. 3260/2022) ha ribadito (cfr. Cass. 7204/2011, che si era pronunciata in tema di appalti di opere pubbliche nella regione Sicilia e di operatività della norma di cui all’art. 35 della legge reg. n. 21 del 1985, che prevede il diritto alla corresponsione di un « premio di incentivazione », da corrispondere all’impresa in caso di anticipata ultimazione dei lavori rispetto ai termini contrattuali inizialmente previsti dal capitolato d’appalto) come « In tema di appalto di opere pubbliche, il premio di accelerazione costituisce un compenso autonomo ed ulteriore, diverso dal corrispettivo dei lavori, spettante all’appaltatore nell’eventualità, oggettivamente verificabile, dell’ultimazione dei lavori anticipata rispetto alla data fissata in contratto, sicché detto premio non è dovuto in tutti i casi in cui il termine finale sia posticipato – a seguito di proroga (anche concordata), ovvero di sospensioni o varianti (anche se disposte dalla stazione appaltante), oppure di slittamenti o differimenti per forza maggiore poiché l’interesse pubblico all’esecuzione dell’opera prima del termine in origine stabilito, valutato positivamente in relazione ai tempi iniziali, può non sussistere rispetto ai diversi tempi sopravvenuti nel corso dell’esecuzione, senza che assuma alcun rilievo la causa del differimento ».
Invero, il premio di accelerazione non si configura propriamente come corrispettivo di lavori, ma attiene a compensi che stanno a s è ed hanno una propria autonoma causa, come si evince, in particolare, dalla circostanza che non sono sottoposti alla disciplina dei prezzi contrattuali, non sono soggetti a ribasso d’asta, non sono suscettibili
di revisione per variazioni del mercato e non entrano nel computo dei lavori.
Tali compensi costituiscono oggetto di un’obbligazione contrattuale della committente del tutto eventuale e meramente accessoria rispetto all’obbligazione principale avente ad oggetto il pagamento del corrispettivo dell’opera, essendo previsti non gi à come una particolare modalità di determinazione di un corrispettivo variabile in funzione del tempo impiegato nell’esecuzione dei lavori, bens ì come un compenso ulteriore che si aggiunge a quello pattuito, e che viene corrisposto solo se ed in quanto l’opera risulti ultimata in un momento anteriore rispetto alla data fissata nel contratto. Dunque, il premio, in quanto collegato ad una ultimazione anticipata rispetto al termine fissato dal contratto, non è dovuto in tutti i casi in cui il termine finale sia posticipato, e tanto sia se ci ò avvenga a seguito di proroga anche concordata, quanto nell’ipotesi di sospensioni e varianti, ancorch é disposte dalla stazione appaltante, quanto, infine, per fatti dovuti a slittamento o differimento per forza maggiore. Infatti, si è rilevato che l’interesse all’esecuzione dell’opera prima del tempo inizialmente fissato, valutato positivamente in relazione ai tempi iniziali, pu ò non sussistere rispetto ai diversi tempi sopravvenuti nel corso dell’esecuzione, essendo irrilevante la causa del differimento (Cass. 17782/2015; Cass.n.7204/2011; Cass.20703/2007; Cass.4477/2003, in tema di premi di incentivazione previsti dalla legge regionale siciliana).
Parimenti del tutto infondato, sempre in coerenza con i suddetti principi, è l’assunto secondo cui dovrebbe verificarsi una sorta di automatica reviviscenza della clausola attributiva del premio ogni qual volta il termine di ultimazione lavori venga prorogato, in assenza di espressa esclusione, ribadito, invece, che la finalit à premiale, pur con le caratteristiche non sinallagmatiche di cui si è detto, deve
corrispondere ad un interesse delle parti chiaramente esplicitato (cfr. Cass. 13704/22, non massimata, in controversia tra le stesse parti del presente giudizio).
Neppure ricorre (laddove la ricorrente prospetta una presunta mancata indagine da parte della Corte di merito della reale volontà delle parti che avrebbe consentito di appurare la persistenza dell’interesse dell’Amministrazione alla consegna anticipata dell’opera) un vizio di omesso esame di fatto decisivo, secondo la nuova formulazione dell’art.3 60 n. 5 c.p.c., in difetto di indicazione del fatto storico omesso.
3. Infondata è la seconda doglianza.
Nella specie, invero, la Corte d’appello si è legittimamente pronunciata nei confronti di tutti i convenuti su un’eccezione, quale quella di rinuncia al credito scaturente dalla stipula della novazione del rapporto contrattuale conseguente, a sua volta, alla stipula, in funzione transattiva di composizione di un contenzioso insorto, dell’atto di sottomissione del 1986, ritualmente introdotta nel thema decidendum in quanto formulata sulla base del contenuto di un atto prodotto in giudizio che regolava il rapporto tra le parti e sulla base del quale era stato invocato il premio di acceleramento.
In ogni caso, la doglianza è comunque inammissibile in quanto non pertinente al decisum .
La Corte d’appello ha chiaramente affermato che non fosse necessaria alcuna rinuncia perch é il dato oggettivo (ultimazione dei lavori entro il termine originario) a cui era collegato il premio non ricorreva nella specie e, per ci ò solo, detto premio non era dovuto all’appaltatrice, il che comporta, all’evidenza, la giuridica, e logica, inconcepibilità della rinuncia ad un diritto non esistente; inoltre, la rinegoziazione dell’intero regolamento contrattuale, quanto a nuovi termini
contrattuali di ultimazione lavori, penali e quant’altro, avvenuta nel 1986 e, secondo la ricostruzione della ricorrente, di seguito anche nel 1990, aveva avuto carattere « novativo » ed era onere della ricorrente individuare, allegare e dimostrare la nuova fonte contrattuale del diritto al premio, cos ì configurandosi la fattispecie dopo l’inutile decorso del termine di ultimazione originario, cosicché, in tale contesto, è improprio parlare di « rinuncia » e di « transazione », considerato, altres ì , che la Corte di merito ne ha trattato solo come argomentazione fondante una ratio decidendi aggiuntiva, autonoma rispetto alla prima di cui si è detto, che è idonea, da sola, a sorreggere il convincimento espresso.
La terza censura è inammissibile, per difetto di specificità.
La ricorrente lamenta che la Corte territoriale abbia erroneamente interpretato la convenzione originaria, il successivo atto aggiuntivo n.53 del 1985, concernente l’estensione dei lavori dell’asta valliva dei Regi Lagni, e l’atto di sottomissione del 30/12/1986, che, ad avviso della ricorrente, era riferito solo a detti lavori aggiuntivi e che non era richiamato nei successivi atti di rinegoziazione, in particolare in quello del 1990, dovendo cos ì ritenersi che, nella comune volontà delle parti, la rinuncia al premio fosse superata dai successivi atti contrattuali, avendo pertanto la Corte d’appello omesso di interpretare complessivamente le clausole contrattuali ex art. 1363 c.c..
Questa Corte (Cass. 9461/2021; cfr. Cass. 28319/2017 e Cass.16987/2018) ha da ultimo precisato che « posto che l’accertamento della volontà delle parti in relazione al contenuto di un negozio giuridico si traduce in una indagine di fatto affidata al giudice di merito, il ricorrente per cassazione, al fine di far valere la violazione dei canoni legali di interpretazione contrattuale di cui agli artt. 1362 e ss. c.c., non solo deve fare esplicito riferimento alle regole legali di interpretazione, mediante specifica indicazione delle norme
asseritamente violate ed ai principi in esse contenuti, ma è tenuto, altresì, a precisare in quale modo e con quali considerazioni il giudice del merito si sia discostato dai canoni legali assunti come violati o se lo stesso li abbia applicati sulla base di argomentazioni illogiche od insufficienti non potendo, invece, la censura risolversi nella mera contrapposizione dell’interpretazione del ricorrente e quella accolta nella sentenza impugnata » (in applicazione di tale principio questa Corte ha rigettato il ricorso ritenendo che correttamente il giudice di merito nell’interpretazione della disposizione statutaria, secondo cui l’ingresso del nuovo socio deve essere previamente approvato dall’assemblea, avesse valorizzato il dato letterale invece che accogliere soluzioni ermeneutiche alternative o conferire rilievo a condotte successive al trasferimento delle partecipazioni sociali, non essendo stato dedotto come le stesse potessero elidere il dato letterale).
La censura si risolve quindi nella mera contrapposizione tra l’interpretazione della ricorrente e quella accolta nella sentenza impugnata, in difetto di individuazione delle specifiche regole ermeneutiche violate (se non per il richiamo all’art.1363 c.c., in punto di interpretazione complessiva delle clausole contrattuali) e di trascrizione delle clausole tutte individuative dell’effettiva volontà delle parti
Le ulteriori doglianze sono del pari inammissibili in quanto relative a questioni non esaminate dalla Corte d ‘appello perché ritenute assorbite con conseguente non ricorrenza del vizio denunciato di omessa pronuncia .
Questa Corte ha invero con orientamento consolidato (Cass. 264/2006) affermato che « Il vizio di omessa pronuncia è configurabile solo con riguardo alla mancanza di una decisione da parte del giudice in ordine ad una domanda che richieda una pronuncia di accoglimento
o di rigetto, e va escluso ove ricorrano gli estremi di una reiezione implicita o di un suo assorbimento in altre statuizioni ».
Più precisamente si è chiarito (Cass. 28663/2013) che « La figura dell’assorbimento in senso proprio ricorre quando la decisione sulla domanda assorbita diviene superflua, per sopravvenuto difetto di interesse della parte, la quale con la pronuncia sulla domanda assorbente ha conseguito la tutela richiesta nel modo più pieno, mentre è in senso improprio quando la decisione assorbente esclude la necessità o la possibilità di provvedere sulle altre questioni, ovvero comporta un implicito rigetto di altre domande», cosicché « l’assorbimento non comporta un’omissione di pronuncia (se non in senso formale) in quanto, in realtà, la decisione assorbente permette di ravvisare la decisione implicita (di rigetto oppure di accoglimento) anche sulle questioni assorbite, la cui motivazione è proprio quella dell’assorbimento, per cui, ove si escluda, rispetto ad una certa questione proposta, la correttezza della valutazione di assorbimento, avendo questa costituito l’unica motivazione della decisione assunta, ne risulta il vizio di motivazione del tutto omessa » (conf.Cass. 28995/2018; Cass. 33764/2019).
6. Per tutto quanto sopra esposto, va respinto il ricorso. Le spese, liquidate come in dispositivo seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali del presente giudizio di legittimità, liquidate, in favore della RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE dei Ministri, del Commissario Straordinario per il contenzioso ed il trasferimento delle opere di cui al Titolo VIII l.219/81 e del Commissario delegato ex OM. 2499/97 s.m.i. in complessivi € 10.700,00, a titolo di compensi, oltre eventuali spese prenotate a debito e, in favore di ciascuna delle altre parti
contro
ricorrenti, RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, in complessivi € 15.600,00, a titolo di compensi, oltre € 200,00 per esborsi, nonché al rimborso forfetario delle spese generali, nella misura del 15%, ed agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art.13, comma 1 quater del DPR 115/2002, dà atto della ricorrenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, ove dovuto, a norma del comma 1 bis dello stesso art.13.
Così deciso, a Roma, nella camera di consiglio del 19 dicembre 2022