Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 36090 Anno 2023
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Civile Ord. Sez. 3 Num. 36090 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 27/12/2023
composta dai signori magistrati:
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME
Presidente
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME. COGNOME
Consigliera
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME
Consigliere relatore
AVV_NOTAIO NOME COGNOME
Consigliere
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME
Consigliere
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al numero 10844 del ruolo generale dell’anno 2018, proposto da
RAGIONE_SOCIALE (C.F.: CODICE_FISCALE), in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato (C.F.: CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
nei confronti di
COGNOME NOME (C.F.: CODICE_FISCALE) COGNOME NOME (C.F.: CODICE_FISCALE) quali titolari delle omonime RAGIONE_SOCIALE rappresentati e difesi, giusta procura allegata al controricorso, dall’avvocato NOME COGNOME (C.F.: CODICE_FISCALE)
-controricorrenti- per la cassazione della sentenza del Tribunale di Treviso n. 1988/2017, pubblicata in data 3 ottobre 2017;
udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 7 dicembre 2023 dal consigliere NOME COGNOME.
Fatti di causa
RAGIONE_SOCIALE ha notificato a NOME COGNOME e NOME COGNOME, titolari delle omonime aziende agricole, due cartelle di pagamento, rispettivamente di importo pari ad € 97.826,68 e ad €
Oggetto:
OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI (ART. 617 C.P.C.)
Ad. 07/12/2023 C.C.
R.G. n. 10844/2018
Rep.
366.788,46, per la riscossione di quote del prelievo supplementare nel settore del latte (cd. ‘prelievo latte’) .
Gli intimati hanno proposto opposizione all’esecuzione ed agli atti esecutivi, ai sensi degli artt. 615 e 617 c.p.c..
L’opposizione agli atti esecutivi è stata accolta dal Tribunale di Treviso.
Ricorre RAGIONE_SOCIALE, sulla base di due motivi.
Resistono con controricorso il COGNOME e la COGNOME.
È stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375 e 380 bis .1 c.p.c..
Il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza decisoria nei sessanta giorni dalla data della camera di consiglio.
Ragioni della decisione
Con il primo motivo del ricorso si denunzia « Violazione e falsa applicazione degli artt. 36, comma 4-ter, del D.L. 31/12/2007, n. 248 e dell’ articolo 8-quinquies del D.L. 10/02/2009, n. 5 , in relazione all’ articolo 360, comma, 1, n. 3 c.p.c. ».
1.1 Secondo l’agenzia ricorrente, la sentenza impugnata avrebbe erroneamente ritenuto necessaria l’indicazione di un responsabile del procedimento di riscossione distinto rispetto a quello responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo, sul falso presupposto, in diritto, della scissione tra la titolarità del credito e la titolarità del diritto di procedere ad esecuzione forzata, scissione nella specie non sussistente, in ragione dell’oggetto del credito, che consente ad RAGIONE_SOCIALE di procedere essa stessa alla riscossione a mezzo ruolo.
Il motivo è fondato.
1.2 La sentenza impugnata risulta, sul punto in contestazione, in contrasto con il consolidato indirizzo di questa Corte, secondo il quale « in tema di riscossione del prelievo supplementare nel settore del latte, l’individuazione del responsabile del relativo procedimento coincide con l’individuazione del responsabile
dell’iscrizione a ruolo, atteso che, a seguito dell’affidamento all’A GEA dell’intero procedimento di riscossione in tale settore, avvenuto con la legge n. 228 del 2012 (cd. legge di Stabilità 2013) la successiva emissione della cartella, da parte dello stesso ente, è atto esecutivo dell’unitario procedimento di riscossione avviato con l’iscrizione a ruolo, non esistendo alcuna separazione tra il procedimento di iscrizione a ruolo (di competenza dell’ente creditore) e quello di emissione della cartella (di competenza del concessionario della riscossione), come invece avviene per la riscossione delle imposte sui redditi (nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva ritenuta necessaria sia l ‘i ndicazione del nominativo del responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo che di quello di riscossione) » (Cass., Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 26669 del 10/11/2017, Rv. 646839 -01; conf.: Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 13314 del 28/05/2018; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 18575 del 10/07/2019; Sez. 3, Sentenza n. 15705 del 04/06/2021, Rv. 661634 -02).
Nel controricorso non sono offerti, d’altra parte, argomenti idonei ad indurre ad una rimeditazione di tale indirizzo.
1.3 È, poi, appena il caso di precisare che, in virtù di quanto appena esposto, oltre ad essere infondato in diritto l’assunto secondo il quale ad RAGIONE_SOCIALE sarebbe imposto di delegare all’agente della riscossione il procedimento di esecuzione forzata, risulta assolutamente privo di riscontro in atti (e, anzi, esso è contraddetto dalle stesse risultanze della sentenza impugnata) quello, in fatto, secondo il quale, nella specie, le cartelle di pagamento sarebbero state notificate dall’agente della riscossione.
1.4 La decisione impugnata deve di conseguenza essere cassata, affinché, in sede di rinvio, la fattispecie sia rivalutata in applicazione dei principi di diritto sopra esposti.
Con il secondo motivo si denunzia « in via subordinata, violazione degli artt. 101 e 102 c.p.c. in relazione all’ art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c. ».
Il motivo, espressamente proposto in via subordinata, resta assorbito in conseguenza dell’accoglimento del primo.
È accolto il primo motivo del ricorso, assorbito il secondo. La sentenza impugnata è cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio al Tribunale di Treviso, in persona di diverso magistrato, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Per questi motivi
La Corte:
-accoglie il primo motivo del ricorso, assorbito il secondo e cassa , per l’effetto, la sentenza impugnata, con rinvio al Tribunale di Treviso, in persona di diverso magistrato, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso nella camera di consiglio della Terza Sezione Ci-