Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 26813 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2 Num. 26813 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 06/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso n. 28214/2020 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, c.f. CODICE_FISCALE, COGNOME NOME, c.f. CODICE_FISCALE, COGNOME NOME, c.f. CODICE_FISCALE, COGNOME NOME, c.f. CODICE_FISCALE, NOME, c.f. CODICE_FISCALE, rappresentati e difesi dall’AVV_NOTAIO ricorrenti
contro
COGNOME NOMENOME c.f. CODICE_FISCALE, PESSA GABRIELLA, c.f. CODICE_FISCALE, rappresentati e difesi dall’AVV_NOTAIO controricorrenti
nonché contro
COGNOME NOME, c.f. CODICE_FISCALE, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO controricorrente
avverso la sentenza n. 1793/2020 della Corte d’ appello di Venezia, depositata il 10-7-2020,
OGGETTO:
scioglimento di comunione ereditaria – prelevamenti ex art. 725 c.c.
RG. 28214/2020
C.C. 23-9-2025
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23-92025 dal consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
1.Gli eredi di NOME COGNOME –NOME, NOME, NOME, NOME COGNOME e NOME– hanno proposto appello alla sentenza n. 1101/2017 del Tribunale di Venezia depositata il 12-5-2017 che, decidendo due cause riunite, ha disposto lo scioglimento della comunione ereditaria dell’eredità di NOME COGNOME, deceduta il 22-111994, assegnando a ciascuno dei figli della de cuius NOME e NOME COGNOME e agli eredi del terzo figlio NOME un terzo del fondo agricolo sito in Fossalta di Portogruaro, condannando altresì NOME COGNOME a corrispondere agli eredi di NOME COGNOME conguaglio.
Gli appellanti hanno sostenuto , tra l’altro, di avere diritto all’assegnazione di tutti i beni relitti, in quanto NOME e NOME COGNOME già avevano trattenuto e nel frattempo alienato a terzi i beni loro donati il 16-12-1988 dalla madre e relativi ad RAGIONE_SOCIALE Bibione, attribuiti per due terzi al figlio NOME e per un terzo al figlio NOME.
La Corte d’appello di Venezia con sentenza n. 1793/2020 pubblicata il 10-7-2020 ha dichiarato che i conguagli posti a carico di NOME NOME NOME COGNOME per i rispettivi importi di Lire 1.135.435 e Lire 2.270.871 con la sentenza che aveva definito la domanda di riduzione proposta nei loro confronti da NOME COGNOME erano superati dall’intervenuta declaratoria di falsità del testamento olografo di NOME COGNOME, passata in giudicato, e dalla conseguente devoluzione dell’eredità secondo le disposi zioni della successione legittima, con paritaria assegnazione di un terzo dell’asse a ciascun figlio e l’imputazione per collazione alle quote di NOME NOME NOME
delle donazioni ricevute dalla madre. Quindi, determinato il valore della massa ereditaria -patrimonio relitto costituto dal terreno di Fossalta per Euro 35.296,61 e immobile oggetto di donazione per imputazione per Euro 189.174,11- complessivamente in Euro 224.470,72 e il terzo spettante a ciascun coerede pari a Euro 74.823,57, ha dichiarato che NOME COGNOME aveva avuto un valore eccedente la quota spettantegli, in ragione della donazione e perciò il prelievo in natura dei beni relitti spettava ex art. 725 cod. civ. a entrambi i rami filiali ereditari che non avevano avuto piena soddisfazione; di conseguenza ha dichiarato che a NOME COGNOME spettava, a integrazione di quanto già ricevuto con la donazione, un terzo dei terreni di Fossalta, corrispondente a Euro 11.765,54, e agli eredi di NOME COGNOME spettavano i due terzi dei terreni di Fossalta, del valore di Euro 23.531,07, con il conguaglio a carico di NOME COGNOME di Euro 51.292,50, con gli interessi legali dal 22-11-1994.
Per l’effetto la sentenza ha parzialmente accolto l’appello principale, ha rigettato l’appello incidentale di NOME COGNOME, assegnando agli eredi di NOME COGNOME la quota di due terzi del fondo agricolo sito a Fossalta di Portogruaro, e a NOME COGNOME il residuo, da individuare in separato giudizio; ha posto a carico di NOME COGNOME e a favore degli eredi di NOME COGNOME il conguaglio di Euro 51.292,50; ha posto a carico di NOME COGNOME per la quota di due terzi e a carico degli eredi di NOME COGNOME per la quota di un terzo le spese di lite di entrambi i gradi di NOME COGNOME; ha posto interamente a carico di NOME COGNOME le spese di lite di entrambi i gradi degli eredi di NOME COGNOME.
2.Avverso la sentenza NOME, NOME, NOME, NOME COGNOME e NOME, quali eredi di NOME COGNOME, hanno proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi.
NOME COGNOME COGNOME NOME COGNOME hanno resistito con unico controricorso. Con separato controricorso ha resistito NOME COGNOME.
In prossimità dell’adunanza in camera di consiglio fissata per il 94-2025 i ricorrenti e i controricorrenti hanno depositato memoria illustrativa.
All’esito della camera di consiglio del 23-9-2025, rifissata per motivi d’ufficio, la Corte ha riservato il deposito dell’ordinanza.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Con il primo motivo i ricorrenti deducono la violazione e falsa applicazione ex art. 360 co. 1 n. 3 cod. proc. civ. dell’art. 725 cod. civ.; lamentano che la sentenza impugnata abbia dichiarato che il prelievo in natura dei beni relitti spetti a tutti gli eredi che non hanno ottenuto piena soddisfazione, in quanto il diritto è riconosciuto dall’art. 725 cod. civ. solo ai coeredi non donatari quando i coeredi donatari eseguano la collazione per imputazione dei beni loro donati; sostengono che nella fattispecie il diritto al prelevamento in natura dei beni relitti spetti solo agli eredi di NOME COGNOME, unico erede non donatario, a differenza del fratello NOME che ha ricevuto dalla madre donazione di valore superiore alla quota di sua spettanza e del fratello NOME, a sua volta donatario.
1.1.Il motivo è fondato.
L’art. 725 cod. civ. dispone, per quanto qui interessa, che se i beni donati non sono conferiti in natura, gli altri eredi prelevano dalla massa ereditaria beni in proporzione delle loro rispettive quote. Come è già stato evidenziato, la disposizione è finalizzata a ristabilire la par condicio tra gli eredi, per cui i coeredi a cui favore è dovuta la collazione ricevono ciò che avrebbero avuto se i beni fossero stati anche a loro donati, con prelievo formato per quanto possibile con oggetti della stessa natura e qualità di quelli che non sono stati conferiti in natura
(Cass. Sez. 2 13-12-2005 n. 27410 Rv. 585776-01). La collazione per imputazione e i prelevamenti compensativi rivestono carattere prodromico alle attività strettamente divisionali (Cass. Sez. 2 23-102008 n. 25646 Rv. 605507-01), per cui il progetto divisionale della massa ereditaria deve essere eseguito solo con riferimento ai beni che residuano dopo i prelevamenti che i coeredi non donatari abbiano effettuato per realizzare una situazione di parità rispetto ai coeredi donatari che abbiano eseguito la collazione per imputazione. Nella fattispecie la sentenza impugnata, seppure esattamente ha fatto riferimento al valore dei beni al momento dell’apertura della successione (Cass. Sez. 2 31-3-1990 n. 2630 Rv. 466316-01, Cass. Sez. 6-2 12-4-2018 n. 9177 Rv. 648226-01), erroneamente ha perpetrato la diseguaglianza qualitativa tra eredi donatari ed erede non donatario; ciò perché -a fronte del fatto che i tre fratelli erano eredi per la quota di un terzo ciascunoha riconosciuto all’erede non donatario NOME -e per lui ai suoi eredi- bene in natura soltanto per il valore complessivo di Euro 23.531,00, mentre all’erede NOME, che aveva già avuto donazione del valore di Euro 63.058,00, ha attribuito ulteriore bene in natura per Euro 11.765,54. In questo modo la sentenza non ha considerato che, in ragione della donazione ricevuta dai coeredi NOME e NOME, al coerede NOME -e per lui ai suoi eredi- doveva essere riconosciuto il diritto al prelievo del bene relitto del valore di Euro 35.296,61, salvi i versamenti dell’eccedenza a carico di NOME a favore degli altri coeredi con gli interessi dal momento dell’apertura della successione (Cass. Sez. 2 21 -6-2023 n. 17755 Rv. 668352-01); soltanto questa soluzione, stante il fatto che entrambi i coeredi NOME e NOME avevano beneficiato di donazione di valore superiore del l’ unico bene rimasto da dividere, avrebbe perseguito lo scopo della parità di trattamento non solo quantitativa, ma anche qualitativa tra coeredi non donatari e coeredi donatari.
2.Con il secondo motivo i ricorrenti deducono la violazione ex art. 360 co. 1 n. 3 e 4 cod. proc. civ. degli artt. 2909, 563 cod. civ. e dell’art. 112 cod. proc. civ. ; lamentano che la sentenza impugnata abbia erroneamente interpretato il giudicato esterno relativo all’azione di riduzione della donazione, ritenendo che il giudicato si fosse formato sul presupposto della successione testamentaria, mentre il giudicato si era formato sul presupposto della successione legittima; sostengono che per questo la sentenza abbia erroneamente ritenuto superato quel giudicato e di conseguenza abbia ritenuto venute meno le statuizioni di condanna alla restituzione delle quote dell’albergo donate a seguito della declaratoria di falsità del testamento di NOME COGNOME; sostengono che erroneamente la sentenza abbia omesso di pronunciare sulla domanda ex art. 563 cod. civ. -avendo nel frattempo i coeredi donatari ceduto le quote di albergo a loro donate- necessaria per conseguire la quota di legittima a loro spettante in sede di divisione e, successivamente, premessa l’ escussione dei coeredi donatari, per poter recuperare tali quote dai terzi acquirenti.
2.1.Il motivo è inammissibile per le modalità con le quali è formulato.
La sentenza impugnata ha testualmente dichiarato che i conguagli posti a carico di NOME e NOME COGNOME nella sentenza che aveva definito la causa di riduzione delle donazioni per lesione di legittima erano superati in ragione dell’intervenuta declaratoria di falsità del testamento di NOME COGNOME e della conseguente devoluzione dell’eredità secondo le di sposizioni della successione legittima. Il ricorrente sostiene che la pronuncia sia erronea, perché la sentenza passata in giudicato che aveva accertato la lesione di legittima e aveva disposto la riduzione delle donazioni non faceva riferimento al testamento di NOME COGNOME; però, non fa alcun richiamo al contenuto della sentenza, come sarebbe stato necessario al fine di dimostrare che
la Corte d’appello l’avesse interpretata erroneamente . La circostanza che il ricorrente abbia prodotto la sentenza non soddisfa il disposto de ll’art. 366 co. 1 n. 6 cod. proc. civ., perché il dato che il giudicato costituisca una questione di diritto da accertare direttamente non significa che la Suprema Corte debba andare alla ricerca, nel testo della sentenza passata in giudicato, della conferma delle tesi del ricorrente. Si consideri che è stato posto il principio secondo il quale, in tema di ricorso per cassazione, pur costituendo il giudicato la regola del caso concreto e conseguentemente una questione di diritto da accertare direttamente, la sua interpretazione, da parte del giudice di legittimità, è possibile solo se la sentenza da esaminare venga messa a disposizione mediante trascrizione nel corpo del ricorso, derivandone in mancanza l’inammissibilità del motivo con cui si denuncia la violazione dell’art. 2909 cod. civ, restando preclusa ogni tipo di attività nomofilattica (Cass. Sez. 3 16-1-2025 n. 1041 Rv. 673537-01, Cass. Sez. 5 16-7-2014 n. 16227 Rv. 632127-01, Cass. Sez. L 13-12-2006 n. 26627 Rv. 593799-01). Nella fattispecie il ricorso non riporta i passi della motivazione della sentenza passata in giudicato utili a ritenere che la Corte d’appello l’abbia interpretat a erroneamente e ne abbia erroneamente ritenuto l’irrilevanza a seguito della declaratoria di falsità del testamento della de cuius, per il fatto che la pronuncia prescindeva da quel dato ; la circostanza che il ricorso ‘localizzi’ il documento non è sufficiente in quanto, si ripete, il ricorso non richiama in qualche modo il contenuto della sentenza passata in giudicato necessario a sostenere la tesi dei ricorrenti e a fare emergere l’errore nel quale sarebbe caduta la Corte d’appello nell’interpreta re il giudicato medesimo. Quindi, sussiste ed è insuperabile la violazione del principio di specificità posto dall’art. 366 co. 1 n. 6 cod. proc. civ.
Del resto, non è neppure configurabile una qualche omissione di pronuncia nella sentenza impugnata. Risulta dalla pag. 3 della sentenza
impugnata, ove sono trascritte le conclusioni degli appellanti odierni ricorrenti , che in relazione all’immobile oggetto di donazione la loro domanda era stata esclusivamente quella di pagamento ‘dell’equivalente in denaro delle quote dell’albergo loro riconosciute con sentenza n. 2722/2001 del Tribunale di Venezia confermata dalla sentenza n. 523/2007 della Corte di Appello di Venezia valutate alla attualità che si quantifica in Euro 2.081,16 quanto a COGNOME NOME e in Euro 4.187,70 quanto a COGNOME NOME o nella somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia’. Quindi, secondo quanto risulta dalla sentenza impugnata, senza che le deduzioni dei ricorrenti svolgano censure pertinenti in termini ammissibili, la Corte d’appello ha pronunciato sulla domanda così come proposta, escludendo il riconoscimento del l’importo richiesto in ragione dell’accoglimento dell’ azione di riduzione per il fatto che, apertasi la successione legittima, spettava a ciascuno dei tre figli eredi un terzo dell’asse e oper ava la collazione. In effetti, operando la collazione non vi era spazio per il riconoscimento, in aggiunta, anche degli importi riconosciuti in ragione dell’accoglimento dell’azione di riduzione , in quanto è già stato osservato che la collazione comporta di fatto l’eliminazione di eventuali lesioni di legittima, perché consente agli eredi legittimi di conseguire nella divisione proporzioni uguali; è vero che è stato nel contempo rilevato che la collazione non esclude che il legittimario possa esercitare l’azione di riduzione verso il coerede donatario, atteso che solo l’accoglimento di tale domanda assicura al legittimario la reintegrazione della quota di riserva con l’assegnazione di beni in natura (Cass. Sez. 2 10-12-2020 n. 28196 Rv. 659836-01, Cass. Sez. 2 10-12-2021 n. 39368 Rv. 663171-01). Però, nella fattispecie, l’ affermazione eseguita nel ricorso, secondo la quale gli eredi di NOME COGNOME avevano diritto alla restituzione della quota di immobile donato in natura anche nei confronti degli aventi
causa dai donatari si scontra con il contenuto della domanda da loro proposta in questa causa, volta a ottenere soltanto l’equivalente in natura delle quote riconosciute nella sentenza passata in giudicato sulla riduzione.
3.Con il terzo motivo i ricorrenti deducono la violazione ex art. 360 co. 1 n. 3 cod. proc. civ. degli artt. 90, 91, 112, 324 cod. proc. civ. censurando la statuizione sulle spese di lite, per essere stata più favorevole di quella del giudice di primo grado per NOME COGNOME, nonostante egli non avesse proposto appello che fosse stato accolto.
3.1.Il motivo è logicamente assorbito dall’accoglimento del primo , in quanto il giudice del rinvio dovrà necessariamente provvedere a una nuova regolamentazione delle spese di lite. Ne ll’eseguire tale regolamentazione, dovrà considerare che nei procedimenti di divisione giudiziale, le spese occorrenti allo scioglimento della comunione vanno poste a carico della massa, in quanto effettuate nel comune interesse dei condividenti, trovando invece applicazione il principio di soccombenza e la facoltà di disporre la compensazione soltanto con riferimento alle spese che siano conseguite a eccessive pretese e inutili resistenze alla divisione (Cass. Sez. 2 3-5-2024 n. 12068 Rv. 67148502, Cass. Sez. 2 24-1-2020 n. 1635 Rv. 656848-01); inoltre, dovrà considerare che il regolamento delle spese processuali va eseguito tenendo presente l’esito complessivo della lite, in base a un criterio unitario e globale (Cass. Sez. 3 12-4-2018 n. 9064 Rv. 648466-01, Cass. Sez. L 1-6-2016 n. 11423 Rv. 639931-01, Cass. Sez. 6-L 18-32014 n. 6259 Rv. 629993-01).
4.In conclusione, la sentenza impugnata è cassata in relazione al primo motivo accolto, con rinvio alla Corte d’appello di Venezia che farà applicazione dei principi enunciati e si atterrà a quanto esposto, statuendo anche sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara inammissibile il secondo motivo e assorbito il terzo;
cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte d’appello di Venezia in diversa composizione, anche per la statuizione sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte suprema di cassazione il 23-9-2025
Il Presidente
NOME COGNOME