Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 31477 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2 Num. 31477 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 02/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 18190/2022 R.G. proposto da :
COGNOME NOME e RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliati in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME, rappresentati e difesi dagli avvocati COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME;
-ricorrenti- contro
CAPITANERIA DI PORTO DI CIVITAVECCHIA – SERVIZIO DI POLIZIA MARITTIMA E CONTENZIOSO, MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E COGNOME MOBILITÀ SOSTENIBILI, rappresentati e difesi ex lege dalla AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;
-controricorrenti- avverso la SENTENZA RAGIONE_SOCIALE CORTE D’APPELLO ROMA n. 417/2022, pubblicata il 4 febbraio 2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/11/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
A seguito di un prelievo di campioni di combustibile eseguito il 10/12/2014 nel sistema di filtraggio dell’apparato motore RAGIONE_SOCIALE motonave Bonaria, ormeggiata nel porto di RAGIONE_SOCIALE, la RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE contestava al comandante NOME COGNOME e alla società armatrice RAGIONE_SOCIALE la violazione dell’art. 295, co. 6, d.lgs. n. 152 del 2006, per avere utilizzato combustibile per uso marittimo con un tenore di zolfo superiore al limite dello 0,1% in massa. Il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE emetteva quindi un’ordinanzaingiunzione in ordine a detta violazione per il pagamento RAGIONE_SOCIALE sanzione di € 30.006,60.
In primo grado, il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE si limitava a ridurre la sanzione alla metà. Rilevava che una decisione RAGIONE_SOCIALE Commissione europea del 16/02/2015 (sebbene non applicabile direttamente in quanto successiva al prelievo) forniva una chiave interpretativa per intendere la nozione di serbatoio come comprensiva anche del sistema a sostegno di distribuzione, filtraggio, purificazione e fornitura di combustibile. Riteneva, quindi, corrette le modalità di prelievo, anche perché avvenute in contraddittorio con il personale di bordo. Considerato però che il superamento del limite di legge era di modesta entità, riduceva la sanzione a € 15.000,00, compensando le spese.
La Corte di appello di Roma rigettava l’appello RAGIONE_SOCIALE parti opponenti, condividendo l’interpretazione del Tribunale, secondo cui la nozione di serbatoio RAGIONE_SOCIALE nave contenuta nel codice dell’ambiente è da intendere in senso lato, tale da includere anche il sistema di filtraggio. La Corte laziale riteneva che una circolare ministeriale del 2010, che vietava prelievi da strutture diverse dai serbatoi, non era di ostacolo a tale interpretazione, poiché il Tribunale aveva correttamente qualificato il sistema di filtraggio come parte integrante del serbatoio. La Corte distrettuale escludeva che ciò costituisse un’applicazione retroattiva di una
norma sopravvenuta (la citata decisione RAGIONE_SOCIALE Commissione Europea n. 253 del 2015), affermando che il giudice di primo grado si era limitato a trarne spunti interpretativi per definire il concetto di serbatoio già secondo il codice dell’ambiente. La Corte di appello aggiungeva che la mancata contestazione da parte del comandante al momento del prelievo confermava tale lettura e che sarebbe stato onere degli appellanti provare che il campionamento dal filtro avesse generato un risultato non rappresentativo. Il giudice di secondo grado giudicava, infine, irrilevante un’ordinanza difforme dello stesso Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, in quanto non costituente giudicato esterno. Anche le spese del giudizio di appello venivano compensate.
Hanno proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME e la RAGIONE_SOCIALE basato su un unico motivo, illustrato da memoria.
Hanno resistito il RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE con un congiunto controricorso.
RAGIONI COGNOME DECISIONE
1. – Con l’unico motivo di ricorso si denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 296 co. 5, 9 e 10, d.lgs. n. 152 del 2006, degli artt. 1 e 11 l. n. 689 del 1981, degli artt. 6 CEDU e 1 Protocollo 1 CEDU, RAGIONE_SOCIALE circolare del RAGIONE_SOCIALE dell’ambiente del 19/04/2010 e dell’art. 2 co. 1 nn. 1 e 2 RAGIONE_SOCIALE Decisione di esecuzione (UE) RAGIONE_SOCIALE Commissione Europea n. 253 del 16/02/2015 per avere la Corte di appello ritenuto legittimo il prelievo di carburante effettuato dal sistema di filtraggio dell’apparato motore, anziché dal serbatoio.
La parte controricorrente ha eccepito l’inammissibilità del ricorso in quanto volto a una rivalutazione del merito. Ha sostenuto la correttezza dell’interpretazione estensiva RAGIONE_SOCIALE nozione di «serbatoio» e ha negato che vi sia stata applicazione retroattiva
RAGIONE_SOCIALE decisione europea n. 253 del 2015, utilizzata solo come strumento ermeneutico. Ha affermato che tale decisione confermava la possibilità di prelievo dall’impianto di servizio combustibile, rientrante nel concetto di serbatoio. Ha sottolineato la mancata contestazione da parte del personale di bordo e il mancato assolvimento dell’ onere degli opponenti di provare la non rappresentatività del campione.
2. – Il ricorso è fondato.
La questione giuridica posta dal ricorso concerne la legittimità di un prelievo di combustibile per uso marittimo, finalizzato alla verifica del tenore di zolfo, eseguito non dal serbatoio RAGIONE_SOCIALE nave, ma dal sistema di filtraggio.
La Corte di appello ha ritenuto legittima tale modalità, sulla base di una interpretazione estensiva RAGIONE_SOCIALE nozione di «serbatoio» contenuta nell’art. 296, co. 10, lett. b) d.lgs. n. 152 del 2006, traendo spunto da una decisione RAGIONE_SOCIALE Commissione europea (n. 253 del 2015) successiva ai fatti.
L’argomentazione non può essere condivisa, poiché la materia RAGIONE_SOCIALE sanzioni amministrative è retta dal principio di legalità, tipicità e tassatività, sancito dall’art. 1 l. n. 689 del 1981, il quale impone un’interpretazione rigorosa e non estensiva RAGIONE_SOCIALE norme che prevedono presupposti e modalità di accertamento dell’illecito. Al momento del prelievo (10/12/2014), la norma nazionale indicava in modo inequivoco il «serbatoio» come luogo del campionamento. Una circolare del RAGIONE_SOCIALE dell’Ambiente del 2010, per quanto atto non normativo, confermava tale interpretazione rigorosa, precisando che il prelievo da strutture diverse non poteva costituire presupposto per l’applicazione RAGIONE_SOCIALE sanzione. L’operato RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE si era, dunque, posto in contrasto con la legge.
A fronte RAGIONE_SOCIALE scarsa attendibilità di un campione prelevato da un filtro, specialmente in considerazione del limitato sforamento percentuale del limite (0,06%) che è verosimilmente imputabile
alla contaminazione tipica di quel tratto dell’impianto , l’onere di dimostrare la piena affidabilità e rappresentatività del dato gravava sull’Amministrazione, trattandosi di elementi che concorrono ad integrare fatti costitutivi RAGIONE_SOCIALE pretesa sanzionatoria. Non può, perciò, addebitarsi agli opponenti la mancata prova che il prelievo irregolare abbia generato un risultato non rappresentativo. Neppure può avere valore sanante la mancata contestazione da parte del personale di bordo, trattandosi di un comportamento non idoneo a legittimare un’attività di accertamento svolta in difformità dalla legge.
In definitiva, il ricorso va accolto, con conseguente cassazione RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata.
Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, con l’accoglimento dell’originaria opposizione e il conseguente annullamento dell’ordinanzaingiunzione che ne aveva costituito oggetto.
In ragione RAGIONE_SOCIALE novità e dell’ oggettiva controvertibilità RAGIONE_SOCIALE questione oggetto di ricorso possono essere compensate tra le parti le spese dell’intero processo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie l’originaria opposizione RAGIONE_SOCIALE ricorrente, annullando l’ordinanza-ingiunzione con essa impugnata;
compensa integralmente tra le spese le parti le spese dell’intero processo.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALE Sezione seconda civile, in data 19/11/2025.
Il Presidente NOME COGNOME