Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 5055 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 2 Num. 5055 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 06/03/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 25007/2020 R.G. proposto da:
NOME COGNOME, elett.te domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, rappresentato e difeso d all’avvocato NOME AVV_NOTAIO ,
-ricorrente-
contro
COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME quali eredi di COGNOME NOME, e contro COGNOME RAGIONE_SOCIALE, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME quali eredi di COGNOME NOME, elett.te domiciliati in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dall’avvocato NOME COGNOME, rappresentati e difesi dagli avvocati COGNOME e COGNOME,
nonché contro
NOME in persona dell’amministratore di sostegno COGNOME NOME, elett.te domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME AVV_NOTAIO DI RAGIONE_SOCIALE, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato NOME COGNOME , -controricorrente- avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA n. 1794/2020 depositata il 24.6.2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13.1.2026 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
NOME ed NOME COGNOME, che avevano accettato l’eredità paterna con beneficio d’inventario, facendo redigere dal AVV_NOTAIO l’inventario il 28.4.1992, nel 2000 evocavano in giudizio davanti al Tribunale di Modena i germani NOME e NOME COGNOME, deducendo che il loro defunto padre, NOME COGNOME (deceduto il 31.7.1991), aveva lasciato ai quattro figli un ingente patrimonio mobiliare e immobiliare, di cui aveva disposto col testamento pubblico del 7.5.1991 per atto del AVV_NOTAIO NOME, contenente disposizioni di prelegato a favore dei figli maschi NOME (relativo al podere con sovrastante fabbricato civile e rurale sito in INDIRIZZO) e NOME (relativo ai 2/5 del terreno con sovrastante fabbricato rurale sito in INDIRIZZO) lesive della quota di legittima loro riservata. Pertanto, domandavano la riduzione delle prefate disposizioni testamentarie, l’annullamento dei prelegati in favore dei convenuti e la ricostituzione dell’asse ereditario del quale dovevano far parte anche il denaro ed i beni mobili dei quali si erano
impossessati i NOME; il rendiconto delle operazioni eseguite dai NOME in forza di delega sui conti bancari del de cuius e dal solo NOME COGNOME in forza della procura generale rilasciatagli dal padre, la collazione delle donazioni effettuate in vita da quest’ultimo in favore dei convenuti e la divisione dell’asse ereditario ricostruito.
Costituitisi in giudizio, i convenuti domandavano in via riconvenzionale, anche tra di loro, l’imputazione alla massa ereditaria di un importo a titolo di compenso per l’attività di gestione e di amministrazione dei beni comuni posta in essere da entrambi; da ultimo, chiedevano la divisione dell’eredità. Inoltre, NOME COGNOME chiedeva di ordinarsi la collazione delle donazioni effettuate in vita dal de cuius in favore delle attrici.
Al procedimento così instaurato (n. 3763/2000 RG) veniva riunito altro giudizio (n. 3029/2021 RG), incardinato per la divisione tra i quattro germani NOME dell’eredità della loro madre, NOME COGNOME, deceduta a Mantova il 2.5.1976.
Con la sentenza parziale non definitiva n. 1011/2012, il Tribunale di Modena, acquisita previo ordine di esibizione la sola documentazione bancaria della Cassa di Risparmio di Carpi, in quanto le altre banche interpellate essendo decorsi oltre dieci anni non avevano conservato la documentazione, ed espletata la CTU COGNOME, dichiarava la validità delle disposizioni testamentarie di NOME COGNOME, compresi i cosiddetti ‘prelegati’ di specifici beni immobili in favore dei figli maschi NOME e NOME, da considerarsi validi perché costituenti una mera specificazione della quota disponibile a sua volta ‘prelegata’ a favore dei medesimi e quindi non come prelegati in senso proprio, giacché prima di disporli NOME COGNOME aveva già disposto dell’intero suo patrimonio (la quota riservata a favore dei quattro figli e la quota disponibile a favore solo dei figli maschi) e con separata ordinanza rimetteva la causa in istruttoria per l’ulteriore corso e per la liquidazione delle spese processuali.
Integrata la CTU COGNOME per la ricostruzione dell’asse ereditario e delle porzioni, e falliti ripetuti tentativi di conciliazione posti in essere sia dal CTU, che dal giudice istruttore, con la sentenza definitiva n. 804/2017 il Tribunale di Modena affermava il passaggio in giudicato della sentenza parziale in punto di validità e di interpretazione dei ‘prelegati’ testamentari di NOME COGNOME, e rilevava l’insussistenza dei presupposti per farsi luogo alla collazione degli stessi ed all’accoglimento dell’azione di riduzione per lesione di legittima delle NOME COGNOME. Dichiarava, poi, rinunciata la domanda di rendiconto originariamente avanzata dalle attrici nell’atto di citazione introduttivo del procedimento n. 3763/2000 RG, in quanto non riproposta in sede di precisazione delle conclusioni, e tardiva, nonché introdotta irritualmente, la domanda di rendiconto spiegata da NOME COGNOME nei confronti degli altri coeredi e, in specie, di NOME COGNOME. Infine, procedeva allo scioglimento della comunione ereditaria con l’assegnazione dei beni agli eredi di NOME COGNOME e di NOME COGNOME, decedute nelle more, ed a NOME e NOME COGNOME, secondo il progetto divisionale redatto dal CTU, che nelle porzioni attribuite ai NOME COGNOME aveva ricompreso i beni che nel testamento di NOME COGNOME erano stati indicati come ‘prelegati’ a ciascuno di loro.
NOME COGNOME impugnava la predetta sentenza definitiva e resistevano al gravame, con distinti atti, sia NOME COGNOME che gli eredi di COGNOME NOME (NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME) e di COGNOME NOME (NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME).
Con la sentenza n. 1794/2020 del 25.2/24.6.2020 la Corte d’Appello di Bologna confermava la pronuncia gravata e poneva le spese del grado a carico dell’appellante. In particolare, dichiarava inammissibile la doglianza con cui l’appellante aveva contestato la divisione del relictum effettuata dal Tribunale, ritenendo che il coerede avrebbe dovuto, piuttosto,
impugnare la sentenza definitiva nella parte in cui essa aveva accertato il passaggio in giudicato della sentenza non definitiva. Quanto alla contestata divisione di alcuni cespiti mobiliari, dichiarava che l’appellante non aveva censurato in modo specifico le risultanze delle indagini tecniche svolte in corso di causa, e riteneva di poter ragionevolmente presumere che le somme contabilmente incassate da NOME COGNOME fossero state impiegate per far fronte alle spese di competenza della massa ereditaria, avendo tra l’altro ammesso lo stesso NOME COGNOME, nella comparsa di costituzione di primo grado, che i beni ereditari erano stati gestiti in comune dai due NOME utilizzando fondi della stessa eredità paterna. Infine, il Giudice di secondo grado respingeva la reiterata domanda di rendiconto, proposta da NOME COGNOME nei confronti di NOME COGNOME e condannava NOME COGNOME al pagamento in favore degli appellati delle spese processuali di secondo grado.
Avverso la predetta sentenza NOME COGNOME ha proposto ricorso a questa Corte, affidandosi a sei doglianze, e NOME COGNOME, assistito dall’amministratore di sostegno, ha resistito con controricorso. Hanno resistito, con distinto controricorso, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, in qualità di eredi di NOME COGNOME, e NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, in qualità di eredi di NOME COGNOME.
Nell’imminenza dell’adunanza camerale, tutte le parti hanno depositato memorie ex art. 380bis .1 c.p.c..
RAGIONI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va respinta l’eccezione d’inammissibilità del ricorso ex art. 360 bis c.p.c. sollevata dagli eredi di NOME e NOME, che si sono limitati a richiamare il dettato normativo del suddetto articolo senza censurare specificamente sul punto il ricorso proposto da NOME COGNOME contro la sentenza n. 1794/2020 della Corte
d’Appello di Bologna, non consentendo quindi di comprendere la sostanza dell’eccezione in relazione ai singoli motivi del ricorso.
1) Col primo motivo, il ricorrente lamenta la violazione ed errata applicazione dell’art. 342, n. 1) c.p.c., nonché la violazione ed errata applicazione dell’art. 649 cod. civ. e degli articoli 713 e ss. cod. civ.. Secondo il ricorrente, la Corte distrettuale avrebbe erroneamente dichiarato inammissibile la censura afferente alla divisione del relictum , effettuata dal Tribunale senza tener conto del prelegato disposto in suo favore con il testamento pubblico paterno del 7.5.1991, omettendo di rilevare che l’appellante non avrebbe potuto impugnare il punto della sentenza definitiva del Tribunale di Modena che aveva dichiarato il passaggio in giudicato della sentenza non definitiva dello stesso tribunale, poiché quest’ultima conteneva l’accertamento, a lui favorevole, della validità ed efficacia delle disposizioni di prelegato effettuate dal de cuius .
Col primo motivo di ricorso NOME COGNOME lamenta che la Corte distrettuale abbia dichiarato inammissibile la prima parte del suo primo motivo di appello avverso il capo terzo della sentenza definitiva del Tribunale di Modena n. 804 del 19.5.2017, relativo alla ripartizione del relictum previo inserimento nello stesso anche dei beni che erano stati fatti oggetto di ‘prelegato’ a favore dei figli maschi NOME e NOME COGNOME (rispettivamente il podere con sovrastante fabbricato rurale di Carpi via Zappiano INDIRIZZO, ed i 2/5 del terreno con sovrastante abitazione rurale in INDIRIZZO, che si assumeva non dovessero rientrare nella massa da dividere in base al disposto dell’art. 649 comma 2° cod. civ. e degli articoli 713 e segg. cod. civ..
L’impugnata sentenza ha motivato l’inammissibilità del motivo di appello in questione in quanto NOME COGNOME avrebbe dovuto impugnare il punto 3 della motivazione di detta sentenza definitiva, che aveva accertato il passaggio in giudicato della sentenza parziale n. 1011 del 28.6/2.7.2012 del Tribunale di Modena, che aveva dichiarato la validità delle disposizioni
del testamento pubblico del 17.5.1991 di NOME COGNOME, pubblicato dal AVV_NOTAIO di Carpi il 12.9.1991, comprese quelle di ‘prelegato’ purché intese come meramente specificative delle quote della disponibile già attribuite ai figli maschi per 2/12 ciascuno, dopo l’attribuzione a tutti e quattro i figli (NOME, NOME, NOME e NOME) della quota di 2/12 a ciascuno riservata per legge, e quindi non come prelegati in senso tecnico, intendendo così fare salva la volontà manifestata dal testatore di attribuire i beni specificati ai figli maschi senza intaccare le quote riservate alle figlie NOME ed NOME COGNOME.
Assume il ricorrente che il suo motivo di appello non potesse essere dichiarato inammissibile perché la sentenza parziale del Tribunale di Modena n.1011 del 28.6/2.7.2012, che pacificamente era passata in giudicato per mancata impugnazione, non avrebbe contenuto alcuna statuizione sfavorevole a NOME COGNOME, avendo riconosciuto la validità delle disposizioni di prelegato di NOME COGNOME a favore dei figli maschi NOME e NOME, sicché la sua impugnazione poteva rivolgersi solo contro il capo terzo della sentenza definitiva del Tribunale di Modena n. 804 del 19.5.2017, relativo alla ripartizione del relictum, che in esso aveva ricompreso i beni oggetto dei prelegati. In ciò il ricorrente ravvisa la violazione dell’art. 342 n. 1) c.p.c. ratione temporis applicabile, che prevedeva che l’appello dovesse indicare le parti del provvedimento che s’intendeva appellare oltre che delle modifiche richieste alla ricostruzione del fatto. Conseguentemente assume il ricorrente che la Corte d’Appello, come già il Tribunale di Modena, abbiano violato l’art. 649 comma 2° e gli articoli 713 e segg. cod. civ., in quanto, dato il trasferimento immediato dei beni oggetto di prelegato dal testatore al legatario alla morte del testatore, nel relictum da dividere tra i quattro figli di NOME non dovevano essere ricompresi i beni oggetto di prelegato.
Il primo motivo di ricorso è inammissibile per difetto di autosufficienza, in quanto il ricorrente per dimostrare che non si era formato alcun giudicato
interno sulla sentenza parziale del Tribunale di Modena n. 1011 del 28.6/2.7.2012 in ordine all’interpretazione dei cosiddetti ‘prelegati’ a favore dei figli maschi di NOME come mere specificazioni delle quote disponibili già lasciate ai medesimi, come ritenuto al capo 3 della sentenza definitiva del Tribunale di Modena n. 804 del 19.5.2017, non avrebbe dovuto solo riprodurre il dispositivo della sentenza parziale n.1011/2012 che aveva dichiarato la validità delle disposizioni testamentarie di NOME COGNOME, ivi compresa la disposizione dei prelegati (vedi pagina 19 e pagina 13 del ricorso), ma riportare anche la motivazione addotta da quella sentenza a sostegno della validità di tali ultime disposizioni e dal punto 3 della sentenza definitiva del Tribunale di Modena n. 804/2017 a giustificazione della ritenuta formazione del giudicato interno (vedi sulla necessità di riprodurre in ricorso non il solo dispositivo, ma anche la motivazione della sentenza di primo grado quando si contesti la formazione del giudicato interno su di essa Cass. ord. 19.7.2018 n.19252; Cass. ord. 10.1.2006 n. 160).
Ove poi si ritenga di poter supplire alla suddetta carenza del ricorso sulla base dell’indicazione del contenuto della motivazione della sentenza parziale del Tribunale di Modena n. 1011 del 28.6/2.7.2012 riportato per estratto alla pagina 7 del controricorso di NOME COGNOME, il motivo é comunque infondato, in quanto la suddetta sentenza non si era limitata, come assume il ricorrente, a riconoscere la validità del testamento pubblico di NOME e delle disposizioni di ‘prelegato’ in favore dei figli maschi, NOME e NOME COGNOME, posto che in motivazione aveva anche chiarito che le cosiddette disposizioni di ‘prelegato’, in tanto potevano considerarsi valide, in quanto fossero intese come meramente specificative dei beni che dovevano ritenersi ricompresi nelle quote disponibili già attribuite con lo stesso testamento ai figli maschi in aggiunta alle quote riservate dalla legge a ciascuno dei quattro figli.
In particolare, la citata sentenza parziale ha considerato valide le disposizioni di ‘prelegato’ solo se rappresentanti nella volontà del testatore ‘ una specificazione del prelegato disposto in parti uguali a favore dei figli maschi per l’intera quota disponibile e quindi il termine altresì debba in realtà intendersi come ‘e di cui precisamente’.
Dovendosi quindi stabilire il contenuto del giudicato, sia interno, che esterno, sia sulla base del dispositivo, che della motivazione della sentenza, quando essi risolvano una questione autonoma e distinta oggetto delle domande delle parti (nella specie le NOME NOME ed NOME COGNOME avevano chiesto di ridurre per lesione di legittima le disposizioni testamentarie paterne di ‘prelegato’ a favore dei NOME, mentre NOME COGNOME aveva chiesto il rigetto di tale domanda e NOME COGNOME aveva chiesto a sua volta il rigetto di tale domanda e comunque di ritenere in caso di accoglimento il podere con sovrastante fabbricato rurale in INDIRIZZO, oggetto di ‘prelegato’ in suo favore) secondo quanto ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di questa Corte (Cass. ord. 13.12.2024 n. 32249; Cass. sez. lav. ord. 1.12.2022 n.35399; Cass. 15.12.2021 n. 40276; Cass. ord. 17.7.2015 n. 15088; Cass. 17.11.2008 n.23747; Cass. 30.10.2007 n. 22863; Cass. ord. 11.7.2007 n.15585; Cass. ord. 18.4.2007 n. 9244; Cass. 20.12.2006 n.27196), il giudicato si era formato anche sull’interpretazione dei cosiddetti ‘prelegati’ come disposizioni volte solo a specificare i beni immobili determinati attribuiti ai figli maschi NOME e NOME COGNOME del testatore NOME COGNOME nell’ambito della quota disponibile ad essi solo ‘prelegata’ in aggiunta alla quota riservata per legge lasciata preliminarmente a tutti e quattro i figli, e non come prelegati in senso tecnico da sottrarre preventivamente al relictum a norma dell’art. 649 comma 2° cod. civ. e da non includere nell’asse ereditario da dividere.
Ne discende che NOME COGNOME al fine di escludere preventivamente dall’asse ereditario i beni specificamente individuati nel testamento
paterno, oggetto di ‘prelegato’ nel senso improprio sopra indicato, che comportava per lui una limitazione del valore della quota ereditaria lasciatagli ancora da soddisfare, avrebbe dovuto impugnare la sentenza parziale, che non è stata neppure oggetto di riserva d’impugnazione da parte sua, ed il punto 3 della sentenza definitiva di primo grado, e non solo il capo di quest’ultima relativo alla ripartizione del relictum comprensiva dei beni oggetto dei ‘prelegati’.
2) Col secondo motivo, il ricorrente denunzia la violazione ed errata applicazione dell’art. 342, n. 2) c.p.c., la violazione ed errata applicazione degli articoli 713 e ss. cod. civ. e la violazione dell’art 132, n. 4) c.p.c.. La Corte d’Appello avrebbe erroneamente ritenuto che l’appellante avesse omesso di muovere specifiche censure alle risultanze della CTU e, di conseguenza, avrebbe erroneamente dichiarato inammissibile la doglianza afferente alla mancata considerazione delle somme incassate personalmente ed esclusivamente da NOME COGNOME.
Col secondo motivo NOME COGNOME censura la statuizione di manifesta infondatezza ( rectius inammissibilità) dell’impugnata sentenza relativamente alla seconda parte del suo primo motivo di appello, col quale egli aveva contestato la sentenza definitiva di primo grado, che a suo avviso aveva apoditticamente recepito le conclusioni del AVV_NOTAIO, non tenendo conto degli ingenti incassi di somme di denaro che sarebbero stati effettuati personalmente da NOME COGNOME (valori mobiliari indicati alle lettere bb, cc, dd ed ee delle pagine 13 e 14 dell’atto di appello, ed alle lettere a, b, c e d delle pagine 15 e 16 dell’atto di appello).
Assume il ricorrente che la Corte distrettuale avrebbe omesso di pronunciarsi su tale motivo di appello ed avrebbe erroneamente inteso il requisito della specificità dei motivi di appello di cui all’art. 342 n. 2) c.p.c., che esige l’indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.
Il secondo motivo di ricorso è anzitutto infondato nella parte in cui lamenta l’omessa pronuncia della Corte distrettuale, in quanto la sentenza impugnata, a pagina 9 terzo capoverso, ha spiegato che la sentenza definitiva al punto 4 aveva dichiarato di aver fatto riferimento, per la ricostruzione di tutti i conti correnti, dei libretti al portatore, delle autovetture e degli altri beni mobili, agli accertamenti ed alle stime che erano state svolti in corso di causa, richiamando specificamente la relazione del AVV_NOTAIO, che aveva esaminato e rivalutato tutte le precedenti stime, aggiornando le stesse anche in ragione del deprezzamento dei beni dovuto al tempo trascorso, e che l’appellante NOME COGNOME con la seconda parte del suo primo motivo di appello (contenente il riferimento ai valori mobiliari indicati alle pagine 13, 14, 15 e 16 già sopra menzionati) si era limitato a riproporre la propria tesi difensiva, omettendo di censurare in modo specifico le risultanze delle indagini tecniche svolte in corso di causa e recepite per relationem dal Tribunale mediante l’individuazione di eventuali errori, carenze tecniche, o logiche delle stesse. Il motivo di appello in esame é stato quindi correttamente reputato inammissibile per carenza del requisito dell’art. 342 n. 2) c.p.c., non essendo state indicate le ragioni di censura e le fonti di prova a sostegno delle stesse idonee a contrastare le risultanze delle indagini tecniche del CTU AVV_NOTAIO fatte proprie dal Tribunale di Modena. A ciò va aggiunto che la sentenza impugnata, malgrado la rilevata inammissibilità del motivo di appello in questione, ai punti 12.5 e 12.6 delle pagine 9 e 10, non si è fermata alla reiezione per ragioni processuali, illustrando puntualmente le ragioni per le quali ha confermato la mancata considerazione degli incassi di somme di denaro da parte di NOME COGNOME ai quali il fratello NOME aveva fatto riferimento nel riproporre la sua tesi difensiva, ragioni che non sono state fatte oggetto di ricorso in questa sede, salvo che per i profili esaminati in ordine al successivo motivo di ricorso, per cui difetta anche l’interesse di parte ricorrente ad impugnare
la sola motivazione addotta circa l’inammissibilità del motivo di appello e non quella addotta per il rigetto nel merito dello stesso.
3) Col terzo motivo, il ricorrente si duole della violazione e falsa applicazione dell’art. 342, n. 2) c.p.c., della violazione ed errata applicazione degli articoli 713 e ss. cod. civ. e della violazione ed errata applicazione degli articoli 115, 116 e 132, n. 4) c.p.c.. Il Giudice di seconde cure avrebbe erroneamente ritenuto, sulla scorta di una considerazione del consulente tecnico contrastante con le prove documentali da lui stesso verificate, che i prelevamenti eseguiti in autonomia da NOME COGNOME fossero stati impiegati nell’ambito di una gestione condivisa col fratello NOME, per sostenere le spese di competenza della massa ereditaria.
Col terzo motivo di ricorso NOME COGNOME si duole del fatto che la Corte distrettuale abbia ritenuto manifestamente infondata, generica e sprovvista di corredo probatorio la critica da lui mossa alla sentenza di primo grado, per non avere tenuto conto, nell’individuazione dell’attivo della massa ereditaria di NOME COGNOME, che NOME COGNOME avrebbe dovuto rispondere nei confronti degli eredi della somma complessiva di £1.817.786,50 (pari ad € 929.834,58) che aveva incassato e che avrebbe trattenuto per sé, ed a tal fine lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 342 n. 2) c.p.c., degli articoli 713 e segg. cod. civ. e degli articoli 115, 116 e 132 n. 4 c.p.c..
Quanto alle lamentate violazioni degli articoli 115 e 116 c.p.c. il motivo é infondato.
Secondo la sentenza n. 20867 del 30.9.2020 (vedi nello stesso senso ex multis recentemente Cass. ord. 4.12.2025 n. 31716), infatti, ” per dedurre la violazione dell’art. 115 c.p.c., occorre denunciare che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo il
dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio), mentre è inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentita dall’art. 116 c.p.c. “; mentre ” la doglianza circa la violazione dell’art. 116 c.p.c. è ammissibile solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato – in assenza di diversa indicazione normativa – secondo il suo “prudente apprezzamento”, pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), oppure, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento, mentre, ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibile, ai sensi del novellato art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione “.
Nella specie il ricorrente auspica una diversa valutazione dell’incasso di £1.817.786,50 da parte di NOME COGNOME come somma prelevata dal coerede da restituire all’asse ereditario di NOME COGNOME, anziché, come ritenuto in primo ed in secondo grado, come somma spesa da NOME e NOME COGNOME per la gestione dei beni comuni dell’eredità, da sottrarre dall’attivo ereditario, e pertanto invoca la violazione degli articoli 115 e 116 c.p.c. solo perché non condivide l’esito del prudente apprezzamento delle prove compiuto dalla Corte distrettuale.
Del tutto infondato è il richiamo alla violazione degli articoli 713 e segg. cod. civ., in quanto il ricorrente non assume che vi sia stata un’errata nozione delle norme che regolano la divisione, ma che vi sia stato un errore in fatto per non avere la Corte distrettuale ritenuto che NOME
NOME si fosse impossessato della somma contabilmente da lui prelevata di £ 1.817.786,50, pari ad € 929.834,58, da restituire alla massa ereditaria di NOME COGNOME quale credito della stessa, bensì che quella somma fosse stata spesa da NOME COGNOME e NOME COGNOME per la gestione dei beni comuni e che andasse considerata quindi solo nell’esame delle spese della massa ereditaria da sottrarre alla stessa, come fatto dal CTU.
Quanto al lamentato vizio di motivazione, premesso che dopo la riforma dell’art. 360 comma primo n. 5) c.p.c. da parte dell’art. 54 comma 1 lettera b) del D.L. 22.6.2012 n. 83, convertito con modificazioni nella L.7.8.2012 n. 134, non é più sindacabile la motivazione insufficiente, la sentenza impugnata ha comunque reso sul punto una motivazione che soddisfa il cosiddetto minimo costituzionale.
La Corte d’Appello alle pagine 9 e 10 della sentenza ha evidenziato che poiché la sentenza definitiva di primo grado sulla scorta della CTU del AVV_NOTAIO aveva considerato la somma prelevata contabilmente da NOME COGNOME di £ 1.817.786,50 come spesa dallo stesso e da NOME COGNOME per la gestione dei beni ereditari di NOME COGNOME per l’importo di £1.800.410.802,22, pari ad € 929.834,58, da considerare nella determinazione delle spese e dei debiti del de cuius da detrarre dalla massa ereditaria e nella questione della negotiorum gestio, l’appellante avrebbe dovuto impugnare il punto 9 della sentenza definitiva di primo grado relativo alla determinazione delle spese della massa ereditaria, e non il punto 4 della stessa inerente alla formazione dell’attivo ereditario. Il giudice di secondo grado ha ricordato poi che la sentenza definitiva di primo grado aveva accertato che NOME e NOME COGNOME, gli unici ad avere accesso ai conti correnti ed ai beni del de cuius, avevano gestito i beni caduti in comunione ereditaria dal momento della morte di NOME COGNOME, nonché i fondi agricoli, occupandosi dell’edificazione di alcuni capannoni su terreni edificabili e che dalla massa ereditaria dovevano
essere sottratte le spese sostenute per la gestione dei beni comuni quantificate dal CTU, pari ad € 929.834,58, presumendo che le somme prelevate fossero state spese per la gestione di detti beni, anche perché lo stesso NOME COGNOME, nella comparsa di costituzione del giudizio di primo grado, aveva sostanzialmente ammesso, con riferimento alle spese, che si trattava di somme erogate dai due NOME attingendo dalla massa ereditaria nell’interesse comune.
Da ultimo, sul punto, il giudice di secondo grado ha evidenziato che l’appellante contro tale ricostruzione, supportata dalla CTU espletata, aveva proposto un motivo d’impugnazione generico e sprovvisto di corredo probatorio.
Non vi è stata quindi alcuna violazione dell’art. 342 n. 2) c.p.c., perché effettivamente NOME COGNOME non solo non ha proposto impugnazione contro il capo della sentenza definitiva relativo alle spese della massa ereditaria da sottrarre ad essa, nell’ambito del quale le somme prelevate da NOME COGNOME e gestite per i beni comuni insieme al fratello NOME erano state considerate dall’impugnata sentenza, ma non ha sottoposto a critica specifica la motivazione sul punto addotta dal Tribunale di Modena, né ha offerto prove volte a dimostrare che la somma contabilmente prelevata da NOME COGNOME fosse stata in realtà destinata al suo beneficio esclusivo, anziché alla gestione dei beni comuni, tesi peraltro non riscontrata neppure dalle domande proposte in primo grado da NOME COGNOME.
4) Col quarto motivo si lamenta la violazione ed errata applicazione degli articoli 115, 116, 132 e 232 c.p.c., per avere la Corte distrettuale respinto la censura afferente all’omessa valutazione delle prove fornite in corso di causa ed alla mancata ammissione dei fatti dedotti nell’interrogatorio formale in caso di mancata presentazione della parte, sulla scorta di una motivazione apodittica e generica.
Col quarto motivo il ricorrente si duole che la Corte distrettuale non abbia accolto il suo secondo motivo di appello, inerente all’omessa valutazione delle prove fornite in violazione dell’art. 116 c.p.c. da parte del Tribunale di Modena ed alla mancata considerazione del fatto che il fratello NOME COGNOME si fosse occupato solo dell’aspetto finanziario della successione, come asseritamente desumibile dalla sua mancata risposta all’interrogatorio formale ai sensi dell’art. 232 c.p.c., e lamenta in proposito la violazione degli articoli 115, 116, 132 e 232 c.p.c..
La censura e inammissibile per quanto riguarda le lamentate violazioni degli articoli 115 e 116 c.p.c., dovendosi sul punto richiamare la giurisprudenza di questa Corte citata nella trattazione del terzo motivo sull’ambito applicativo in sede di legittimità delle violazioni delle suddette norme, in quanto qui si lamenta che i giudici di merito siano addivenuti ad una ricostruzione in fatto non condivisa, ma senza alcuna violazione degli articoli 115 e 116 c.p.c. correttamente intesi.
La censura è invece infondata quanto alle violazioni dell’art. 132 e dell’art. 232 c.p.c..
Tale ultima disposizione non attribuisce alla mancata risposta all’interrogatorio formale di una parte l’effetto della confessione giudiziale, o del giuramento, limitandosi a stabilire che tale mancata risposta, in concorso con altri elementi di prova, possa fare ritenere come ammessa la circostanza oggetto dell’interrogatorio formale che non é stato reso (vedi Cass. ord. 18.4.2018 n. 9436; Cass. 6.8.2014 n. 17719; Cass. 14.2.2007 n. 3258). Nella specie, però, l’appellante non aveva addotto alcun elemento di prova ulteriore rispetto alla mancata risposta all’interrogatorio formale di NOME COGNOME per fare ritenere provato che quest’ultimo si fosse occupato solo dell’aspetto finanziario della successione, e pertanto la Corte distrettuale ha ritenuto superato l’esito negativo dell’interpello di NOME COGNOME sulla base degli elementi di prova desunti dalla CTU, tra i quali vi era anche il fatto che lo stesso NOME COGNOME nella comparsa di
risposta del giudizio di primo grado aveva ammesso che insieme al fratello NOME avevano provveduto alla gestione dei beni comuni attingendo ai fondi liquidi della massa ereditaria paterna, per cui é stata resa una motivazione che soddisfa il minimo costituzionale.
Col quinto motivo, il ricorrente deduce la violazione ed errata applicazione dell’art. 342, nn. 1) e 2) c.p.c., giacché il Giudice di secondo grado avrebbe erroneamente ritenuto che l’appellante si fosse limitato a riproporre la domanda di rendiconto, disinteressandosi della motivazione con cui il Tribunale l’aveva ritenuta inammissibile nel procedimento di prime cure.
Col quinto motivo il ricorrente lamenta che la Corte distrettuale abbia ritenuto inammissibile il suo terzo motivo di appello, col quale aveva chiesto la riforma della sentenza di primo grado nella parte in cui non aveva ammesso la sua domanda di rendiconto nei confronti del fratello NOME COGNOME per violazione dell’art. 342 n. 1) e 2) c.p.c..
Tale motivo é infondato.
La Corte d’Appello, a pagina 11 dell’impugnata sentenza, ha correttamente dichiarato inammissibile il terzo motivo di appello, in quanto NOME COGNOME, nel proporlo, si é limitato ad indicare come insufficiente a rendere il conto lo sbrigativo conteggio esposto dal difensore di NOME COGNOME, senza censurare le ragioni per le quali la sua domanda di rendiconto verso il fratello NOME era stata ritenuta inammissibile dalla sentenza definitiva del Tribunale di Modena, ossia perché tardivamente introdotta in corso di causa con le memorie istruttorie e perché non proposta con le modalità e secondo il procedimento dell’art. 263 c.p.c., che richiedeva non una generica richiesta di rendiconto, ma una specifica domanda di indennità da mancato godimento del bene, o di conguaglio rispetto ai frutti percepiti, con indicazione dei soggetti e dei beni di cui si assumeva esserci stato un godimento esclusivo, difettando quindi l’indicazione delle circostanze
rilevanti ai fini della dimostrazione della violazione di legge lamentata in relazione alla previsione dell’art. 342 n. 2) c.p.c..
Per contrastare tale statuizione il ricorrente ha rilevato che alle pagine 18, 19, 20 e 21 dell’atto di appello egli aveva evidenziato che nella memoria ex art. 183 comma 5° c.p.c. del 27.12.2001, e quindi tempestivamente, aveva formulato l’istanza di rendimento del conto nei confronti di NOME COGNOME, ma in disparte il fatto che nulla ha replicato il ricorrente circa la genericità della domanda di rendiconto avanzata, il rilievo è infondato, perché la domanda di rendiconto, costituendo un’azione autonoma e distinta rispetto alla domanda di scioglimento della comunione, non può essere proposta per la prima volta nel corso del giudizio di primo grado con la memoria prevista dall’art. 183 5° comma c.p.c. nel testo in vigore anteriormente alle modifiche apportate col D.L. n. 35/2005, convertito nella L. n. 80/2005, applicabile ratione temporis (vedi in tal senso Cass. 4.6.2019 n. 15182; Cass. 23.5.1991 n. 5861).
Col sesto motivo si censura la violazione ed errata applicazione dell’art. 91 c.p.c., per avere la Corte distrettuale erroneamente confermato la pronuncia sulle spese resa dal Giudice di prime cure e condannato l’odierno ricorrente a rifondere altresì le spese del secondo grado, in violazione del principio della soccombenza. In via strettamente subordinata, il ricorrente domanda la compensazione integrale delle spese processuali, in ossequio al consolidato orientamento di questa Corte che stabilirebbe che nelle cause di divisione deve essere disposta la compensazione tra tutti i condividenti.
Col sesto motivo il ricorrente lamenta che la Corte distrettuale abbia ritenuto infondato perché generico ed inidoneo a confutare le ragioni addotte il suo quinto motivo di appello, concernente la regolamentazione delle spese processuali del giudizio di primo grado da parte del Tribunale di Modena, che aveva posto le spese processuali degli eredi di NOME e NOME COGNOME, da ritenere ad avviso dell’appellante
sostanzialmente soccombenti per il rigetto di gran parte delle domande da loro proposte, a carico di NOME COGNOME per 1/3 ed a carico di NOME COGNOME per 2/3, riconoscendo le NOME COGNOME vittoriose quanto alla petizione ereditaria delle somme di denaro prelevate dall’eredità da parte dei NOME NOME COGNOME e NOME COGNOME, e rilevando che in particolare NOME COGNOME aveva fatto fallire tutti i numerosi tentativi di raggiungere un accordo tra i coeredi, compiuti sia dal CTU, che dal giudice istruttore.
Assume il ricorrente che la Corte distrettuale, confermando tale motivazione, abbia violato l’art. 91 c.p.c. sul principio della soccombenza e che abbia erroneamente applicato tale disposizione nel testo modificato dalla L.18.6.2009 n. 69, non ancora vigente, che aveva per la prima volta introdotto il riferimento all’atteggiamento delle parti rispetto alle proposte conciliative come parametro per addivenire alla condanna dell’una, o dell’altra parte al pagamento delle spese processuali.
L’ultimo motivo è inammissibile, perché non si confronta con la duplice motivazione addotta dalla Corte distrettuale per respingere il quinto motivo di appello di NOME COGNOME.
La Corte d’Appello, infatti, ha condiviso il richiamo del giudice di primo grado al principio di diritto espresso dalla sentenza n. 3083 del 13.2.2006 di questa Corte secondo il quale ‘ nei giudizi di divisione vanno poste a carico della massa le spese necessarie allo svolgimento del giudizio nel comune interesse, mentre valgono i principi generali sulla soccombenza per quelle spese che, secondo il prudente apprezzamento del giudice del merito, siano conseguenza di eccessive pretese o di inutili resistenze, cioé dell’ingiustificato comportamento della parte ‘ (nello stesso senso vedi Cass. ord. 6.6.2020 n.2770; Cass. 8.10.2013 n. 22903), ed al fatto che nella specie gli eredi delle NOME NOME e NOME COGNOME si erano sempre dimostrati maggiormente disponibili ad addivenire ad una definizione transattiva della lite ed in ogni caso erano risultati vincitori in relazione alla domanda di petizione ereditaria quanto alle somme di
denaro, ponendo quindi le loro spese processuali per 1/3 a carico di NOME COGNOME e per 2/3 a carico di NOME COGNOME, il quale ultimo col suo comportamento aveva rifiutato ogni accordo anche quando nell’ambito dei tentativi compiuti più volte dal Giudice istruttore e dal CTU le altre parti si erano mostrate disponibili ad assecondare le sue proposte. La sentenza impugnata ha inoltre posto le spese di CTU per intero e le spese processuali di NOME COGNOME e NOME COGNOME per metà, occorse a fini divisionali, a carico della massa, e per la residua metà a carico dei medesimi che le avevano anticipate per effetto di parziale compensazione, ed ha aggiunto, come ragione assorbente della reiezione del motivo in questione, la sua genericità ed inidoneità a confutare le argomentazioni sul punto della sentenza definitiva del Tribunale di Modena.
Tale seconda motivazione non è stata attinta dall’ultimo motivo di ricorso, che si è concentrata solo sull’asserita erronea applicazione dell’art. 91 c.p.c. nel testo modificato dalla L. 18.6.2009 n. 69, non ancora vigente, peraltro non utilizzato perché si é, comunque, fatta applicazione del principio della soccombenza prevalente e si é tenuto conto dell’ingiustificata resistenza con pretese infondate dei NOME COGNOME.
Va quindi richiamato l’indirizzo consolidato di questa Corte secondo il quale la sentenza del giudice di merito che, dopo avere aderito a una prima ragione di decisione, esamini e accolga una seconda ragione, non incorre nel vizio di contraddittorietà della motivazione né contiene, quanto alla seconda ratio decidendi , un mero obiter dictum ; la sentenza configura una pronuncia basata su due distinte rationes decidendi , ciascuna di per sé sufficiente a sorreggere la soluzione adottata, con il conseguente onere del ricorrente di impugnarle entrambe, a pena di inammissibilità del ricorso per cassazione per difetto di interesse (Cass. 17.12.2025 n.32996; Cass. 14.8.2020 n. 17182; Cass. 18.4.2019 n. 10815; Cass. 7.11.2005 n. 21490; nello stesso senso Cass. 26.2.2024 n. 5102 e Cass. Sez.
11.5.2018 n. 11493, sulla base del rilievo dell’intervenuta definitività delle ragioni non oggetto di censura).
In base al principio della soccombenza NOME COGNOME va condannato al pagamento delle spese processuali liquidate in dispositivo in favore dei controricorrenti, mentre non si ravvisano il dolo, o la colpa grave del ricorrente che ne giustifichino la condanna al risarcimento danni ex art. 96 comma 3° c.p.c. richiesta dagli eredi di NOME e NOME COGNOME. Occorre dare atto che sussistono i presupposti processuali di cui all’art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002 per imporre un ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso di NOME COGNOME e lo condanna al pagamento in favore di NOME COGNOME quale amministratore di sostegno di NOME COGNOME, ed in favore degli eredi di NOME e NOME COGNOME delle spese del giudizio di legittimità, liquidate rispettivamente in € 200,00 per spese ed €15.000,00 per compensi, oltre IVA, CA e rimborso spese generali del 15%, ed in € 200,00 per spese ed € 15.000,00 per compensi, oltre IVA, CA e rimborso spese generali del 15%. Dà atto che sussistono i presupposti processuali di cui all’art. 13 comma 1-quater D.P.R. n.115/2002 per imporre un ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente, se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio del 13.1.2026
Il Presidente NOME COGNOME