SENTENZA TRIBUNALE DI ROMA N. 638 2026 – N. R.G. 00009630 2021 DEPOSITO MINUTA 14 01 2026 PUBBLICAZIONE 14 01 2026
NNUMERO_DOCUMENTO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA SECONDA SEZIONE
Il Tribunale, nella persona del AVV_NOTAIO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.NUMERO_DOCUMENTO. NUMERO_DOCUMENTO promossa da:
, nato a Massa Marittima (GR), l’DATA_NASCITA e residente in Roma, alla INDIRIZZO, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO ed elettivamente domiciliato presso lo studio del suddetto avvocato, in Roma, alla INDIRIZZO, come da procura in atti;
ATTORE
contro
con sede legale in INDIRIZZO, in persona del Direttore Generale, , elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO, presso l’AVV_NOTAIO dell’Avvocatura Generale dell’ente, dalla quale è rappresentato e difeso come da procura in atti;
CONVENUTA
OGGETTO: ripetizione di somme CONCLUSIONI
Nell’interesse di parte attrice:
‘ in via preliminare, ove ritenga di rilievo, rimettere gli atti alla Corte Costituzionale, con ogni provvedimento conseguente, in relazione alla questione di legittimità costituzionale dell’art. 48, comma 10 -bis L.r. Lazio 27/2006 in relazione agli artt. 42 e 117 Cost., ove sia inteso ad escludere l’applicabilità della prescrizione ex art. 1, comma 20, l. 560/1993; ii) accertare e dichiarare la legittimità della deroga alla l.r. 41/1992 pattuita tra le Parti nel Contratto, in favore del regime di prelazione dell’RAGIONE_SOCIALE ex art.1, comma 20, l. 560/1993; iii) subordinatamente, accertare e dichiarare che la compravendita di cui al Contratto, stipulato tra l’ e l’AVV_NOTAIO in data 7 ottobre 2010, sia stata conclusa ai sensi e per gli effetti della l. 560/1993 e non della l. 517/1993; iv) quale logica conseguenza sia del punto ii) che del punto iii), accertare e dichiarare che alla compravendita di cui è causa debba ritenersi applicabile la disciplina della prelazione di cui all’art. 1, comma 20, l. 560/1993; v) per l’effetto condannare l’RAGIONE_SOCIALE al rimborso in favore dell’AVV_NOTAIO dell’importo versato pari a euro 8.967,98 (ottomilanovecentosessantasette/98), richiesto dall’ per l’estinzione del diritto di prelazione ai sensi dell’art. 28, comma 9, l. 513/1977, oltre interessi e rivalutazione; vi) accertare e dichiarare la violazione da parte dell’RAGIONE_SOCIALE dell’art. 9 del Contratto e degli artt. 1366 e 1375 del c.c.; vii)
per l’effetto condannare l’RAGIONE_SOCIALE al risarcimento dei danni morali subiti dall’AVV_NOTAIO e quantificati in euro 1.000,00, o in altra somma equitativamente determinata dal AVV_NOTAIO.
In tutti i casi con vittoria di spese, competenze ed onorari ‘.
Nell’interesse di parte convenuta:
‘ in via principale, rigettare tutte le domande proposte da Controparte in quanto infondate in fatto ed in diritto, ancorché non provate, e per l’effetto confermare in toto che il regime di prelazione applicato al caso di specie è corretto e disciplinato dalla Legge n. 513/1977 e ciò in virtù del richiamo normativo esplicitamente effettuato dalla Legge di vendita dell’immobile oggetto di causa, sito in Roma, alla INDIRIZZO, ossia dalla Legge Regionale del Lazio n. 42/1991, ex art. 9, alla medesima Legge n. 513/1977 e, per ulteriore effetto, accertare e dichiarare che l’ente convenuto non deve restituire alcuna somma alla Controparte a titolo di prelazione; -sempre in via principale, disattesa ogni contraria istanza, accertare e dichiarare che alcuna deroga veniva pattuita tra le Parti nel contratto di compravendita in favore del regime di prelazione ex art. 1, comma 20, della Legge n. 560/1993 per come inteso da Controparte (prelazione libera); in via subordinata, nella denegata ipotesi in cui Codesto Organo Giudicante dovesse ritenere che l’art. 9 del citato contratto di compravendita rappresenti una deroga pattuita dalle Parti al regime di prelazione nel senso inteso da Controparte, accertare e dichiarare la nullità assoluta di tale previsione in virtù dell’ultimo paragrafo dell’art. 28, 9^comma della Legge n. 513/1977 per come evocato dalla Legge di vendita dell’immobile oggetto di causa, sito in Roma, alla INDIRIZZO, ossia dalla Legge della Regionale del Lazio n. 42/1991, la quale recita ‘Ogni pattuizione stipulata in violazione delle disposizioni di cui ai precedenti commi è nulla. La nullità può essere fatta valere da chiunque vi abbia interesse ed è rilevabile d’ufficio dal giudice’ e, per l’effetto, accertare e dichiarare che il regime di prelazione da applicare al caso di specie è quello normativamente ed inderogabilmente previsto dalla Legge n. 513/1977;
-in via principale, disattesa ogni contraria istanza, accertare e dichiarare che la compravendita di cui al Contratto, stipulato tra l’ente e in data 7 ottobre 2010, sia stata conclusa ai sensi e per gli effetti della Legge Regionale del Lazio n. 42/1991 come comprovato in via documentale e che, per l’effetto, quale logica conseguenza, alla compravendita di cui è causa, debba ritenersi applicabile la disciplina della prelazione di cui alla Legge n. 513/1977, in forza del rinvio effettuato dall’art. 9 della Legge Regionale del Lazio n. 42/1991, secondo le modalità introdotte dalla Legge n. 560/1993, ex art. 1, per tutto quanto sopra espresso;
-in via principale, disattesa ogni contraria istanza, rigettare la domanda di condanna alla restituzione in favore di dell’importo versato pari a €. 8.967,98 già corrisposto ai sensi dell’art. 28, comma 9, della L. 513/1977, in quanto importo dovuto in ragione del regime di prelazione correttamente applicato al caso di specie e normativamente previsto, richiamato ed inderogabile e, per l’effetto, accertare e dichiarare che il versamento di tale importo è legittimo in forza del dettano normativo avanti richiamato e per tutte le ragioni espresse in narrativa; -in via principale, disattesa ogni contraria istanza, rilevato che l’ente non ha violato alcuna disposizione di Legge e/o di Contratto, e che la condotta dell’ente è sempre stata improntata a buona fede e alla normativa
vigente, ancorché condotta dovuta, rigettare la domanda di condanna al risarcimento dei danni morali per come formulata dal signor in quanto infondata in fatto ed in diritto oltre che non provata ex art. 2697 del codice civile.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari ‘.
Ragioni di fatto e diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato ha convenuto in giudizio
onde sentirla condannare alla restituzione della somma di euro 8.967,98 (ottomilanovecentosessantasette/98), oltre interessi e rivalutazione, richiesta dall’ente a titolo di monetizzazione della prelazione, in vista dell’alienazione dell’immobile sito in Roma, alla INDIRIZZO, acquistato con atto di compravendita a rogito notaio del 7 ottobre 2010, Rep. n. 2963, Racc. n. 1765.
Mediante comunicazione del 17.07.2020 l’AVV_NOTAIO. comunicava all’ la propria intenzione di cedere l’immobile, per consentire all’ente l’esercizio del proprio diritto di prelazione, in ottemperanza all’art. 9 del Contratto, e all’art. 1, comma 20, l. 560/1993 dallo stesso richiamato.
L’RAGIONE_SOCIALE con nota prot. 34607 dell’11 .09.2020, in riscontro alla comunicazione dell’AVV_NOTAIO rilevava che la norma regolatrice della prelazione nel caso di specie non era quella indicata dall’odierno attore, ma l’art. 28 l. 513/1977 e che il prezzo per l’eventuale riacquisto dell’Immobile doveva essere calcolato ai sensi della suddetta legge; che, tuttavia, era prevista dalla l. 560/1993, all’art. 1, comma 25, e ribadita all’art. 48, comma 10 -bis, della l.r. 27/2006, la possibilità di estinguere la prelazione a fronte del versamento all’ente di un importo pari al 10% del valore dell’immobile calcolato sulla base degli estimi catastali. L’RAGIONE_SOCIALE invitava pertanto l’AVV_NOTAIO a comunicare l’IBAN per il versamento del prezzo di riacquisto calcolato ai sensi della l. 513/1977, oppure a trasmettere la documentazione necessaria per procedere con l’estinzione della prelazione, ai sensi delle suddette norme.
Con comunicazione del 12.09. 2020 l’AVV_NOTAIO. contestava quanto sostenuto dall’ tuttavia, pur non riconoscendo la ricostruzione interpretativa fornita dalla convenuta nella propria nota, trasmetteva alla medesima la documentazione richiesta per la quantificazione dell’importo da corrispondere per l’eventuale estinzione della prelazione ai sensi dell’art. 1, comma 25 della l. 560/1993.
Con comunicazione del 21.09. 2020 l’RAGIONE_SOCIALE confermava all’AVV_NOTAIO. ‘quanto comunicato con nota prot. 34607 del 11/09/2020’.
A seguito di sollecitazioni dell’attore che intendeva vendere l’immobile, l’ con nota prot. n. 40494 del 19.10. 2020, calcolava l’importo per l’estinzione della prelazione a norma dell’art. 1, comma 25, l. 560/1993, determinato in euro 6.300,80 pari al 10% del valore dall’alloggio sulla base degli estimi catastali, oltre euro 1.386,18 per IVA e euro 1.050,00 per spese di istruttoria, per un totale di euro 8.967,98. Tale importo veniva corrisposto dall’ attore, come da ricevuta di bonifico bancario del 19.10.2020, il quale, pur non riconoscendo la fondatezza dell’altrui pretesa, eseguiva il versamento solo per evitare il maggior danno del dover pagare il doppio della caparra versata al promissario acquirente dell’immobile.
Secondo la ricostruzione dell’attore, pertanto, l’RAGIONE_SOCIALE avrebbe potuto esclusivamente scegliere se esercitare o meno il proprio diritto di prelazione ex art. 1, comma 20, l. 560/1993, non potendosi ritenere applicabile l’opzione di estinzione della prelazione di cui all’ art. 28, l. 513/1977, con la conseguenza che il sig. avrebbe diritto al rimborso della somma di euro 8.967,98 richiesti dall’RAGIONE_SOCIALE per l’estinzione della prelazione in violazione dell’art.9 del Contratto di compravendita intercorso tra le parti.
Costituitasi in giudizio, l’RAGIONE_SOCIALE ha impugnato le avverse pretese sostenendo che l’alienazione all’ odierno attore dell’unità immobiliare oggetto di causa avvenne in forza del piano di vendita regolamentato dalla Legge regionale del Lazio n. 42/1991, che, in tema di prelazione, richiama all’art.9 la Legge n. 513/1977; che l’art. 28, comma 9 della Legge n. 513/1977 stabilisce che ‘ Ogni pattuizione stipulata in violazione delle disposizioni di cui ai precedenti commi è nulla ‘ e che pertanto in ogni caso la previsione dell’art. 9 del contratto di compravendita fra le parti, che richiama la disciplina della prelazione ex art. 1, comma 20, l. 560/1993, sarebbe da dichiarare nulla in favore del regime legislativo inderogabile di cui alla Legge n. 513/1977; che la controparte non collega il testo della Legge n. 560/1993, art. 1, comma 20 con la LR del Lazio n. 27/2006, pure richiamata nell’art. 9 del contratto, che all’art. 48 comma 10 bis ha previsto l’estinzione del diritto di prelazione per il promissario venditore, versando un importo pari al 10 per cento dell’immobile calcolato sulla base della vigente rendita catastale; che in forza dell’art. 48, comma 2 , della LR del Lazio n. 27/2006, tale disciplina si applica anche al caso di specie.
Precisate le conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione all’udienza del 25 giugno 2025, previa assegnazione dei termini di cui all’art.190 c.p.c.
La domanda attrice è fondata e va accolta per i motivi che seguono.
La presente controversia si incentra sull’applicabilità o meno della previsione sull’estinzione della prelazione dell’ , di cui al comma 25 dell’art. 1 della L. n. 560 del 1993 ed all’art. 48 comma 10 bis L.R. del Lazio n. 27/2006. La stessa prevede per l’acquirente dell’immobile che intenda rivendere l’immobile, la possibilità di estinguere la prelazione dell’ versando ” all’ente concedente un importo pari al 10 per cento del valore calcolato sulla base degli estremi catastali “, ossia la somma che l’attrice ha versato all’ e che chiede di ripetere.
L”immobile in oggetto, sito in Roma, alla INDIRIZZO, veniva acquistato con atto di compravendita, a rogito notaio del 7 ottobre 2010, Rep. n. 2963, Racc. n. 1765.
L’atto pubblico prevedeva espressamente all’articolo 9 che: ‘ L’ di Roma, come
sopra rappresentata, dichiara e la parte acquirente prende atto, che in caso di vendita nei termini e con le modalità previste dalla normativa residenziale pubblica, L’Azienda potrà esercitare il diritto di prelazione così come disciplinato dall’articolo 1 comma 20 della Legge 24 dicembre 1993 n. 560, l.r. n. 27/06 e l.r. 11/07 ‘.
Occorre premettere che la disciplina in materia, originariamente dettata dalla Legge n.513 del 1977, è stata sostanzialmente modificata dalla Legge 24.12.1993 n. 560, vigente all’epoca del trasferimento notarile ed espressamente richiamata nell’atto di vendita.
Infatti, la citata Legge 8.10.1977, n. 513 all’art. 28, prevede che: ” l’assegnatario può alienare l’alloggio qualora ricorrano le condizioni di cui al precedente quinto comma. In tal caso deve darne comunicazione al competente RAGIONE_SOCIALE, il quale potrà esercitare, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, il diritto di prelazione all’acquisto per un prezzo pari a quello di cessione rivalutato sulla base della variazione accertata dall’ISTAT dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati “.
Diversamente, l’art.1 comma 20 della L. 24.12.1993, n. 560, non prevede che l’esercizio del diritto di prelazione dell’Ente possa essere esercitato ad un prezzo predeterminato: ” Gli alloggi e le unità immobiliari acquistati ai sensi della presente legge non possono essere alienati, anche parzialmente, ne’ può essere modificata la destinazione d’uso, per un periodo di dieci anni dalla data di registrazione del contratto di acquisto e comunque fino a quando non sia pagato interamente il prezzo. In caso di vendita gli IA e i loro consorzi, comunque denominati e disciplinati con legge regionale, hanno diritto di prelazione “.
La L. 24 dicembre 1993, n. 560, quindi, ha previsto un ordinario diritto di prelazione al prezzo di mercato a favore dell’Ente.
Nel contempo, il comma 25 dell’art.1 della L. n. 560 del 1993 attribuisce all’assegnatario il diritto potestativo di escludere la prelazione a favore dell’Ente edilizio versando una somma di denaro pari al 10% del valore catastale dell’alloggio, ma tale previsione richiama espressamente il diritto di prelazione disciplinato dalla Legge n.513 dell’8.08.1977.
« Il diritto di prelazione di cui al nono comma dell’articolo 28 della legge 8.08.77, n. 513, e successive modificazioni, si estingue qualora l’acquirente dell’alloggio, ceduto in applicazione del medesimo articolo 28, versi all’ente cedente un import o pari al 10 per cento del valore calcolato sulla base degli estimi catastali »
Si deve pertanto concludere per l’esistenza di due distinte modalità di esercizio del diritto di prelazione previste dall’art. 1 della L. n. 560 del 1993, rispettivamente al comma 20 e al comma 25, ciascuna delle quali si applica in relazione alla normativa in base alla quale gli assegnatari hanno operato il riscatto dell’alloggio, provvedendo all’acquisto dello stesso.
Il comma 20 prevede il diritto di prelazione a favore dell’Ente sulla base del prezzo di mercato, senza possibilità di estinzione della prelazione, mentre il comma 25 prevede tale facoltà e stabilisce un prezzo predeterminato secondo i parametri succitati.
Nel caso di specie l’attore ha acquistato l’alloggio ai sensi della L. 24 dicembre 1993, n. 560 e, per l’effetto, rimane assoggettato al diritto di prelazione previsto a favore dell’RAGIONE_SOCIALE, ma l’Ente per l’acquisto deve corrispondere il valore di mercato sempre che sia interessato ad esercitare la prelazione.
Come esposto in precedenza, l’AVV_NOTAIO. ha seguito l’ordinaria procedura comunicando all’ in data 17.07.202 0, la propria intenzione di cedere l’immobile e richiedendo alla stessa di comunicare l’eventuale volontà di esercitare il diritto di prelazione sull’acquisto dell’alloggio al prezzo di mercato, atteso che lo stesso era stato acquistato ai sensi della L. 24 dicembre 1993, n. 560.
Parte convenuta, oltre a non manifestare interesse all’esercizio del diritto succitato, del tutto impropriamente ha richiesto il versamento dell’importo ” pari al 10% del valore calcolato sulla rendita catastale rivalutata e moltiplicata per
cento “, previsione normativa che trova applicazione solamente per gli alloggi acquistati ai sensi della L. 8 agosto 1977, n. 513.
Come esposto in premessa, secondo parte convenuta il riferimento normativo deve individuarsi nella Legge Regionale del Lazio n. 42/1991 che in tema di prelazione richiama all’art.9, la Legge n. 513/1977.
Per l’effetto, secondo , d e ve ritenersi nulla, ai sensi dell’art. 28, comma 9 della Legge n. 513/1977 secondo cui ‘ Ogni pattuizione stipulata in violazione delle disposizioni di cui ai precedenti commi è nulla ‘, la previsione dell’art. 9 del contratto di compravendita fra le parti, nel punto in cui richiama la disciplina della prelazione ex art. 1, comma 20, l.n. 560/1993, anziché il regime legislativo inderogabile di cui alla Legge n. 513/1977.
Ebbene tale ricostruzione non sembra giuridicamente fondata, nella misura in cui attribuisce ad una norma regionale il valore di fonte regolamentare della fattispecie in esame, e, per converso, esclude l’applicabilità di una norma di legge (art.1 L.n.560/1993) successiva , vigente all’epoca della vendita ed espressamente indicata nel relativo atto di compravendita.
Da ciò consegue che anche il richiamo all’art.28, 9 comma della Legge n.513/1977 risulti inconferente, poiché la previsione di nullità delle pattuizioni ‘ stipulate in violazione ‘ è strettamente connessa ad una disciplina che non trova applicazione al caso di specie.
Inoltre, quanto all’applicazione della normativa regionale dettata dalla Legge n.27/2006 e successive modifiche, richiamata da parte convenuta, deve ritenersi prevalente la volontà delle parti espressa all’art.9 del contratto: infatti mentre è specifico il richiamo all’art.1 comma 20 della Legge n.560/1993 e pertanto alla disciplina della prelazione esercitabile al prezzo di mercato e senza possibilità di estinzione della medesima, risulta del tutto generico il riferimento alla citata legge regionale n.27/2006.
Alla luce di quanto esposto, deve ritenersi la natura indebita del pagamento effettuato dall’attore e per l’effetto deve essere condannata alla restituzione in favore dell’attrice della somma di Euro 8.967,98, oltre interessi legali dalla data della domanda giudiziale e sino al saldo effettivo. Va disattesa la domanda avente ad oggetto la rivalutazione di tale importo, non essendo stato dimostrato il maggior danno rispetto a quello ristorato con gli interessi legali ai sensi dell’art. 1224 cod.civ.
La domanda di risarcimento del danno morale formulata da parte attrice non può trovare accoglimento, difettandone i presupposti sanciti dall’art.2059 c.c., oltre la prova dell’esistenza di un danno concretamente subito e di un nesso di causalità tra la condotta di ed il pregiudizio lamentato.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza e sono determinate in applicazione delle tariffe di cui al D.M. n. 55 del 2014.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
Dichiara il diritto di alla restituzione della somma di € 8.967,98 indebitamente versata ad in data 19.10.2020 e per l’effetto condanna alla restituzione dell’importo suindicato, oltre interessi legali dalla data della domanda fino al soddisfo.
Condanna alla refusione delle spese di lite a favore di che liquida in complessive € 2.540,00, oltre spese generali ed accessori di legge.
Così deciso in Roma, in data 14/01/2026
IL GIUDICE AVV_NOTAIO NOME COGNOME