Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 1739 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 1739 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 16/01/2024
O R D I N A N Z A
sul ricorso n. 19254/20 proposto da:
-) COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME , domiciliate ex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore , difese dagli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME;
– ricorrenti –
contro
-) COGNOME NOME , domiciliato ex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore, difeso dagli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte d’appello di Catania 2 marzo 2020 n. 534; udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio del 20 novembre 2023 dal AVV_NOTAIO;
FATTI DI CAUSA
L’esposizione dei fatti di causa sarà limitata alle sole circostanze ancora rilevanti in questa sede.
NOME COGNOME (che verrà a mancare in corso di causa e la cui posizione processuale sarà coltivata dall’erede NOME COGNOME), dopo aver stipulato un contratto preliminare di vendita di un proprio terreno a vocazione agricola, compì in favore di NOME COGNOME, coltivatore diretto proprietario di un fondo confinante, la denuntiatio di cui all’articolo 8 RAGIONE_SOCIALEa legge 590 del 1965, al fine di consentirgli l’esercizio del diritto di prelazione.
Oggetto:
inammissibilità
NOME COGNOME esercitò il diritto di prelazione con lettera raccomandata pervenuta a NOME COGNOME il 22 novembre 2003.
Sorta contestazione fra le parti sulla legittimità RAGIONE_SOCIALEa revoca RAGIONE_SOCIALEa proposta da parte di NOME COGNOME, NOME COGNOME convenne quest’ultima dinanzi al Tribunale di Catania, sezione di Paternò, chiedendo l’accertamento RAGIONE_SOCIALE‘avvenuto trasferimento del fondo e la condanna RAGIONE_SOCIALEa convenuta al rilascio.
Il Tribunale di Catania (sentenza 6.7.2010 n. 106) rigettò la domanda; la Corte d’appello Di Catania la accolse (sentenza 19.3.2015 n. 478); questa Corte con sentenza 29330 del 2017 cassò con rinvio la sentenza d’appello.
Riassunta la causa dinanzi al giudice del rinvio, definitivamente superate le questioni relative all ‘ inefficacia RAGIONE_SOCIALEa revoca RAGIONE_SOCIALEa denuntiatio da parte di NOME COGNOME, la Corte d’appello di Catania con sentenza 2 marzo 2020 n. 534 rigettò il gravame e, con esso, le domande di NOME COGNOME.
La Corte d’appello ritenne NOME COGNOME decaduto dal diritto di prelazione per tardivo pagamento e del prezzo.
A fondamento RAGIONE_SOCIALEa decisione adottò una motivazione così riassumibile:
-) il titolare del diritto di prelazione di cui all’articolo 8 RAGIONE_SOCIALEa legge 590 del 1965 decade dal proprio diritto se non versa il prezzo entro tre mesi dall’esercizio del diritto di prelazione;
-) questo termine resta sospeso se il prelazionario abbia formulato una domanda di erogazione di un mutuo all’RAGIONE_SOCIALE;
-) nel caso di specie NOME COGNOME esercitò il diritto di prelazione il 22 dicembre 2003, ed il successivo 20 marzo 2004 comunicò a NOME COGNOME di avere presentato domanda di mutuo all’RAGIONE_SOCIALE;
-) il mutuo del quale NOME COGNOME chiese l’erogazione, tuttavia, era disciplinato da un bando che ne consentiva la stipula soltanto alle persone di età inferiore a 55 anni, requisito non posseduto da NOME COGNOME;
-) doveva dunque concludersi che NOME COGNOME aveva avanzato la domanda di mutuo nella piena consapevolezza RAGIONE_SOCIALE‘impossibilità di ottenerlo, ed al solo fine di beneficiare del vantaggio RAGIONE_SOCIALEa sospensione del termine per il pagamento del prezzo di acquisto del fondo, e dunque abusando in malafede del proprio diritto; egli pertanto non poteva giovarsi RAGIONE_SOCIALEa sospensione del termine di pagamento, accordata dalla legge a chi avesse avanzato una domanda di mutuo.
La sentenza d’appello è stata impugnata per cassazione da NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME (dichiaratesi eredi di NOME COGNOME, deceduto nelle more del giudizio), con ricorso fondato su quattro motivi.
NOME COGNOME ha resistito con controricorso.
Ambo le parti hanno depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il controricorrente ha eccepito in via preliminare la mancata dimostrazione RAGIONE_SOCIALEa qualità di eredi in capo alle ricorrenti.
1.1. L’eccezione è manifestamente infondata: le ricorrenti hanno infatti depositato un atto di pignoramento col quale l’odierno controricorrente ha iniziato nei loro confronti l’esecuzione forzata, indicandole quali ‘ eredi legittime’ di NOME COGNOME. Solo con evidente contraddizione con il suo stesso operare pertanto, il controricorrente potrebbe ora pretendere che si dichiari ‘ indimostrata’ la qualità, in capo alle ricorrenti, di eredi di NOME COGNOME.
Né rileva la controeccezione sollevata da NOME COGNOME, con cui si deduce che la documentazione dimostrante la consapevolezza, in capo al controricorrente, RAGIONE_SOCIALEa legitimatio ad causam in capo alle ricorrenti non gli sia stata notificata ex art. 372 c.p.c..
Il controricorrente infatti ha mostrato di ben conoscere la suddetta documentazione, contestandola con la memoria depositata ex art. 378 c.p.c.. Deve dunque ritenersi che l’omissione RAGIONE_SOCIALEa notifica di cui all’art. 372 c.p.c. non abbia impedito a NOME COGNOME di conoscere e contestare i documenti
suddetti, sicché la lamentata violazione resta priva di conseguenze, per avere l’atto nullo (deposito non seguito da notificazione) comunque conseguito il suo scopo.
Col primo motivo le ricorrenti lamentano la violazione del giudicato interno.
L’illustrazione del motivo può essere così riassunta:
-) nel primo giudizio di appello la Corte catanese dichiarò inammissibile la produzione documentale, effettuata solo in quel grado, con cui NOME COGNOME intese dimostrare l’impossibilità oggettiva per NOME COGNOME di ottenere dall’RAGIONE_SOCIALE il mutuo di cui aveva chiesto l’erogazione e, di conseguenza, l’irrilevanza di quella richiesta ai fini RAGIONE_SOCIALEa sospensione del termine di tre mesi per il versamento del prezzo di acquisto del fondo;
-) questa statuizione non fu impugnata da alcuno;
-) di conseguenza la Corte d’appello, nel giudizio di rinvio, non poteva tornare ad esaminare il problema RAGIONE_SOCIALEa utilizzabilità dei documenti tardivamente prodotti da NOME COGNOME, e tantomeno poteva ritenere quei documenti ‘ indispensabili ‘ ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘articolo 345 c.p.c., nel testo applicabile ratione temporis .
2.1. Il motivo è inammissibile.
Denunciare che il giudice di merito si sia avvalso di documenti inutilizzabili è un motivo di ricorso che, per usare le parole RAGIONE_SOCIALEa legge, ‘si fonda’ sui documenti del cui mancato esame il ricorrente si duole.
Quando il ricorso si fonda su documenti, il ricorrente ha l’onere di ‘indicarli in modo specifico’ nel ricorso, a pena di inammissibilità (art. 366, comma primo, n. 6, c.p.c.).
‘ Indicarli in modo specifico ‘ vuol dire, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte:
(a) trascriverne il contenuto, oppure riassumerlo in modo esaustivo, precisando la parte del documento cui il riassunto si riferisce;
(b) indicare in quale fase processuale siano stati prodotti;
(c) indicare a quale fascicolo siano allegati, e con quale indicizzazione (in tal senso, ex multis , Sez. 6 – 3, Sentenza n. 19048 del 28/09/2016; Sez. 5,
Sentenza n. 14784 del 15/07/2015; Sez. U, Sentenza n. 16887 del 05/07/2013; Sez. L, Sentenza n. 2966 del 07/02/2011), cioè localizzarli nel giudizio di legittimità (per il che vedi anche l’eventualità ammessa da Cass., Sez. U., n. 22726 del 2011, nonché in generale già Cass., SZez. U., nn. 28547 del 2008 e 7061 del 2010).
Di questi tre oneri, le odierne ricorrenti hanno assolto solo il secondo. Il ricorso, infatti, non riassume né trascrive il contenuto dei suddetti documenti; né indica dove si trovino e come siano stati indicizzati.
Col secondo motivo le ricorrenti lamentan o la violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 345 c.p.c. . Sostengono che erroneamente la Corte d’appello ha ritenuto applicabile, ratione temporis , tale norma nel testo anteriore alle modifiche introdotte dall’art. 54 d.l. 22 giugno 2012, n. 83 (conv., con modif., in l. 7 agosto 2012, n. 134), e cioè nel testo che consentiva la produzione ina appello di documenti nuovi, se ritenuti indispensabili.
Deducono in contrario le ricorrenti che al caso di specie si doveva applicare ratione temporis l’art. 345 c.p.c nel testo vigente al momento RAGIONE_SOCIALEa pronuncia di questa Corte con cui venne cassata la prima sentenza d’appello (7.12.2017).
3.1. Il motivo è manifestamente infondato.
Al momento in cui venne introdotto il presente giudizio (2004) il testo in vigore RAGIONE_SOCIALE‘art. 345, terzo comma, c.p.c. stabiliva: nel giudizio di appello ‘ non sono ammessi nuovi mezzi di prova, salvo che il collegio non li ritenga indispensabili ‘ .
In seguito l’art. 46, comma 18, l. 18 giugno 2009, n. 69 aggiunse le parole ‘ e non possono essere prodotti nuovi documenti ‘ (aggiunta inutile, alla luce di quanto statuito dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza Sez. U, Sentenza n. 8203 del 20/04/2005), fermo restando il potere del giudice di ammettere quelli ritenuti indispensabili.
Infine, l’art. 54, comma 1, lettera (0b), d.l. 22 giugno 2012, n. 83 soppresse tale facoltà del giudice d’appello .
Tale previsione, in mancanza di norme di diritto transitorio, resta soggetta al principio tempus regit actum , e può quindi applicarsi solo se la sentenza conclusiva del giudizio di primo grado sia stata pubblicata dopo l’11 settembre 2012, come già ripetutamente affermato da questa Corte (Sez. 2, Ordinanza n. 30792 del 06/11/2023; Sez. 2 – , Ordinanza n. 21606 del 28/07/2021, Rv. 661833 – 01; Sez. 2 – , Sentenza n. 6590 del 14/03/2017, Rv. 643372 – 01).
Col terzo motivo le ricorrenti lamentano il vizio di ultrapetizione. Sostengono che NOME COGNOME nel giudizio di rinvio avrebbe modificato le conclusioni rassegnate con l’originario atto d’appello proposto da NOME
NOME.
4.1. Il motivo è manifestamente infondato.
Con l’atto d’appello originario NOME COGNOME chiese dichiararsi NOME COGNOME decaduto dal diritto di prelazione per mancato tempestivo pagamento del prezzo: e fu per questa ragione che la Corte d’appello accolse la domanda.
Col quarto motivo le ricorrenti lame ntano la violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 91 c.p.c ., per essere state condannate a rifondere alla parte vittoriosa anche le spese del giudizio di legittimità, all’esito del quale NOME COGNOME COGNOME risultato vittorioso.
5.1. Il motivo è infondato, dal momento che la regolazione RAGIONE_SOCIALEe spese deve avvenire in base all’esito complessivo RAGIONE_SOCIALEa lite, e non RAGIONE_SOCIALEe sue singole fasi.
Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 385, comma 1, c.p.c., e sono liquidate nel dispositivo.
P.q.m.
(-) dichiara inammissibile il primo, il secondo ed il terzo motivo di ricorso; rigetta il quarto;
(-) condanna COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME, in solido, alla rifusione in favore di NOME COGNOME RAGIONE_SOCIALEe spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di euro 5.500, di cui 200
per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie ex art. 2, comma 2, d.m. 10.3.2014 n. 55;
(-) ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte RAGIONE_SOCIALEe ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis RAGIONE_SOCIALEo stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa Terza Sezione civile RAGIONE_SOCIALEa