Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 31946 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 3 Num. 31946 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 16/11/2023
ORDINANZA
COGNOME NOME;
– intimato – avverso sentenza n. 689/19 della Corte d ‘a ppello di Catania, depositata il 25/03/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 06/06/2023 dal AVV_NOTAIO COGNOME.
Oggetto
POSSESSO
Prelazione agraria –
Esercizio – Effetto traslativo della
proprietà –
Pagamento del prezzo o deposito
liberatorio della somma nelle forme
di legge – Necessità
R.G.N. 29422/2019
COGNOME.
Rep.
sul ricorso 29422-2019 proposto da:
Ud. 06/06/2023
COGNOME, quale unico erede di NOME COGNOME, elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, che lo rappresenta e difende unitamente all’AVV_NOTAIO; CC
– ricorrente –
contro
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME, nella qualità di erede di NOME COGNOME, ricorre, sulla base di sei motivi, per la cassazione della sentenza n. 689/19, del 25 marzo 2019, della Corte d’appello di Catania, che – nel pronunciarsi quale giudice del rinvio, a seguito della sentenza di questa Corte n. 12883/16, del 22 giugno 2016 – ha così provveduto.
Essa ha accolto il gravame esperito da NOME COGNOME avverso la sentenza n. 118/08, del 24 giugno 2008, del Tribunale di Catania, e con esso la sola domanda avente ad oggetto l’esercizio del diritto di prelazione agraria già proposta dall’appellante nei confronti della dante causa del COGNOME (respinta, invece, quella di risarcimento danni), dichiarando, pertanto, il trasferimento in favore del COGNOME del bene oggetto della prelazione, sebbene subordinatamente al pagamento del prezzo di acquisto, da compiersi entro tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza pronunciata.
Riferisce, in punto di fatto, l’odiern o ricorrente che la propria genitrice NOME COGNOME ebbe a stipulare, nell’anno 2003, un preliminare di vendita di un fondo agricolo con tale NOME COGNOME, facendone debita comunicazione al NOME, in quanto proprietario di fondo confinante, con raccomandata A.R. del 22 novembre 2003.
Prima che l’accettazione espressa dal COGNOME, con comunicazione spedita il successivo 18 dicembre 2003, giungesse a conoscenza della COGNOME (peraltro, solo il 29 dicembre 2003, e dunque -come si assume essere sempre stato eccepito in giudizio dalla stessa -oltre il termine perentorio di trenta giorni, con conseguente decadenza del prelazionario dal proprio diritto), la medesima COGNOME, con telegramma del 20 dicembre 2003, comunicava la revoca della proposta, dichiarando che il preliminare concluso con il COGNOME era stato risolto e che ella non aveva più interesse a vendere il fondo di sua proprietà.
Convenuta in giudizio dal NOME con citazione notificata il 15 maggio 2004, che -nel lamentare la violazione del diritto di
prelazione -mirava sia a conseguire sentenza ex art. 2932 cod. civ. che tenesse il posto del rogito notarile (disponendo, così, il trasferimento del bene in suo favore), sia il risarcimento del danno, la COGNOME resisteva alla domanda, sul presupposto che l’attore nulla avesse provato sulla sua capacità lavorativa, né sul fatto di non aver venduto altri fondi nel biennio precedente, non avendo neppure versato il prezzo di acquisto nel previsto termine di tre mesi.
Ravvisata dal giudice di prime cure l’assenza di tutti i requisiti di legge per esercitare il diritto di prelazione, vere e proprie condizioni dell’azione, la pronuncia d’ appello, pur confermando il rigetto della domanda, perveniva a tale esito con diversa motivazione, ovvero sul rilievo che la COGNOME avesse legittimamente revocato la proposta, con telegramma del 20 dicembre 2003, ancorché il precedente 18 dicembre il COGNOME le avesse inviato la propria manifestazione di volontà di avvalersi della prelazione.
Siffatta decisione, veniva, però, cassata da questa Corte, con la già menzionata sentenza n. 12883 del 2016.
Essa, infatti, accoglieva il ricorso del COGNOME, affermando il principio secondo cui il diritto di prelazione agraria si esercita secondo lo schema normativo di cui agli artt. 1326 e 1329 cod. civ., sicché la c.d. ‘ denuntiatio ‘ non è revocabile durante il termine di trenta giorni previsto per l’accettazione della proposta. A tale esito, tuttavia, questa Corte giungeva -sottolinea l’odierno ricorrente non senza rigettare, preliminarmente, l’argomento svolto dal COGNOME, diretto, in particolare, ad affermare come l’esercizio del diritto di prelazione dovesse considerarsi perfezionato con la semplice spedizione dell’accettazione . Affermava, per contro, questo giudice di legittimità che la manifestazione della volontà di avvalersi del diritto di prelazione costituisce atto recettizio. Ciò nondimeno, il giudice del rinvio, lungi dal prendere atto che la ricezione dell’accettazione era avvenuta in violazione del termine di trenta
giorni (oltre che della carenza degli altri presupposti per l’esercizio del diritto di prelazione), accoglieva la domanda del COGNOME.
È rimasto solo intimato il COGNOME.
La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380 -bis .1 cod. proc. civ.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo il ricorrente denuncia – ex art. 360, comma 1, nn. 3) e 5), cod. proc. civ. – violazione e falsa applicazione dell’art. 8 della legge 26 maggio 1965, n. 590, oltre alla nullità della sentenza, nonché all’intervenuta ‘decadenza del diritto di prelazione per tardiva accettazione’.
Censura la sentenza impugnata, per non avere la corte di merito rilevato d’ufficio – come ben avrebbe potuto fare sulla scorta degli atti acquisiti al giudizio – il difetto della prima e principale condizione ‘per l’azione di prelazione’, costituita dalla necessità che l’accettazione operata dal prelazionario, della proposta oggetto di ‘ denuntiatio ‘, giunga a conoscenza del venditore entro il termine di trenta giorni ex art. 8, comma 5, della legge n. 590 del 1965, essendo tale accettazione atto recettizio.
Siffatta evenienza, nella specie, risulta ‘ per tabulas ‘ non verificatasi, atteso che, comunicata dalla COGNOME la proposta il 22 novembre 2003, l’accettazione del COGNOME pervenne, alla prima, il 29 dicembre 2003.
5.1. Il motivo è inammissibile.
Nel proprio ricorso il COGNOME si limita ad affermare che la comunicazione, fatta dalla COGNOME al NOME, della proposta contrattuale, avvenne con ‘Racc. A.R. del 22/11/2003’ (cfr. pag. 2), donde la dedotta inosservanza del termine di trenta giorni per l’esercizio del diritto di prelazione, atteso che la comunicazione recante siffatta manifestazione di volontà da parte del COGNOME giunse a conoscenza della COGNOME solo il successivo 29 dicembre. Senonché, il ricorrente non ha precisato in alcun punto del proprio
atto di impugnazione, se la suddetta data del 22 novembre 2003, sia quella dell’invio o della ricezione della c.d. ‘ denuntiatio ‘, particolare, viceversa, decisivo.
Secondo questa Corte, infatti, in tema di prelazione agraria, ‘la proposta di vendita comunicata mediante trasmissione di copia del preliminare, ai sensi dell’art. 8 della legge n. 817 del 1971, si presume conosciuta – secondo il principio stabilito dall’art. 1335 cod. civ. – nel momento in cui giunge all’indirizzo del destinatario’, sicché è solo da tale momento, e non quello dell’invio della comunicazione, che ‘comincia a decorrere il termine di trenta giorni utile per l’esercizio della prelazione’ (cfr. Cass. Sez. 3, sent. 14 febbraio 1987, n. 1651, Rv. 451047-01), in conformità, dunque, con la natura di atto recettizio propria anche della c.d. ‘ denuntiatio ‘.
La censura, dunque, difetta di specificità, risultando, per tale ragione, inammissibile.
D’altra parte, è appena il caso di rilevare che l’ipotizzata decadenza del COGNOME dal diritto di prelazione, per inosservanza del termine di cui all’art. 8, comma 4, della legge n. 590 del 1965, nemmeno costituisca un esito necessitato, derivante dalla pronuncia di questa Corte dalla quale ha tratto origine il giudizio di rinvio che ha messo capo alla sentenza oggi impugnata. Invero, questa Corte si è limitata ad affermare che quello di esercizio del diritto di prelazione è atto recettizio, senza trarne come conseguenza che esso, nella specie, dovesse ritenersi tardivo. Del resto, se così fosse stato, essa avrebbe dovuto rigettare il ricorso del COGNOME, rilevando l’intervenuta decadenza dello stesso dal proprio diritto, limitandosi solo a correggere – ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 384 cod. proc. civ. – la motivazione della sentenza della Corte etnea allora impugnata (che ne aveva rigettato la domanda), in relazione alla ritenuta efficacia della revoca della proposta pur in pendenza del termine per l’esercizio del diritto di prelazione.
6. Con il secondo motivo denuncia – ex art. 360, comma 1, nn. 3) e 4), cod. proc. civ. – violazione e falsa applicazione dell’art. 8, comma 6, della legge n. 590 del 1965 e dell’art. 2730 cod. civ., oltre a nullità della sentenza, e ‘mancato pagamento del prezzo di acquisto nei termini di legge, confessione giudiziale, motivazione apparente, illogica e contraddittoria’.
Censura la sentenza impugnata per avere il giudice del rinvio disatteso l’eccezione di mancato pagamento del prezzo nel termine perentorio di tre mesi.
Evidenzia come dallo stesso atto di citazione del COGNOME risultasse che il medesimo, il 15 aprile 2004, e quindi oltre il termine di tre mesi – scaduto il 22 marzo 2004 – di cui all’art. 8, comma 6, della legge n. 590 del 1965, ‘notificò un un’inutile e tardiva (e che quindi non poteva essere convalidata in giudizio) offerta reale del prezzo indicato in proposta’.
Il COGNOME, dunque, per evitare la decadenza, ‘avrebbe dovuto fare offerta reale dell’intero prezzo, depositare lo stesso, fare il giudizio di convalida e poi, ottenuta la sentenza di convalida, nel giudizio di prelazione (o in separato giudizio da riunire al primo) chiedere la restituzione delle somme eventualmente pagate in eccesso’.
Si duole che nell’impugnata sentenza la corte di merito si sia sul punto asseritamente limitata a rilevare che la COGNOME ‘affermò solo il mancato versamento del prezzo’, constatazione, questa operata dalla Corte etnea, ‘senza però trarne le necessarie e dovute conseguenze’.
Nel caso di specie, inoltre, essendo pacifico – giacché confessato dal NOME – che nessuna offerta venne convalidata, si denuncia violazione pure dell’art. 2730 cod. civ.
Inoltre, la sentenza sarebbe affetta da motivazione apparente, in quanto fondata su affermazioni radicalmente contraddittorie.
Per un verso, infatti, pur essendo stato riconosciuto e dichiarato il mancato pagamento del prezzo (tanto che il trasferimento del fondo è stato sottoposto alla condizione sospensiva del suo versamento entro tre mesi dal passaggio in giudicato, come se si vertesse in un caso di retratto), si è contraddittoriamente affermato che ‘NOME convalidava l’offerta e dava comunicazione che il 10 maggio 2004 avrebbe provveduto al deposito dell’intero prezzo’, salvo soggiungere che di esso ‘però non vi è documentazione in atti’.
6.1. Il motivo è fondato, per quanto di ragione.
6.1.1. Nello scrutinarlo, si deve muovere, innanzitutto, dalla constatazione preliminare che il termine di cui all’art. 8, comma 6, della legge n. 590 del 1965, che qui viene in rilievo, è ancora quello di durata trimestrale, e non semestrale, non essendo applicabile, ‘ ratione temporis ‘, alla presente controversia la modifica apportata dall’art. 224, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
Inoltre, deve osservarsi – sempre quale premessa generale delle considerazioni che, di seguito, si svolgeranno – che la presente controversia non ha ad oggetto una fattispecie di retratto agrario, bensì il valido esercizio, o meno, da parte del COGNOME del suo diretto di prelazione, essendo la sua iniziativa diretta a conseguire una sentenza ex art. 2932 cod. civ. che tenesse il posto del contratto definitivo non concluso, pur avendo egli aderito alla ‘ denuntiatio ‘ fattagli dalla COGNOME, mediante invio del preliminare con terzi.
Ne consegue, pertanto, che – come questa Corte ha, da tempo, chiarito – il solo termine a venire in rilievo è, appunto, quello indicato dal comma sesto dell’art. 8 della legge n. 590 del 1965, decorrente ‘dal trentesimo giorno dall’avvenuta notifica, da parte del proprietario, della proposta di alienazione’, sicché ‘ai fini della realizzazione del diritto potestativo del prelazionante, la tempestiva dichiarazione di volere esercitare il diritto è inidonea a produrre l’effetto acquisitivo ove non intervenga – entro il termine previsto
dalla citata norma – il pagamento del prezzo, da effettuarsi mediante offerta reale e, occorrendo, deposito della somma’ (così Cass. Sez. 3, sent. 14 settembre 1983, n. 5557, Rv. 430501-01; in senso conforme, Cass. Sez. 3, sent. 3 settembre 1987, n. 7189, Rv. 455318-01; Cass. Sez. 3, sent. 25 luglio 1989, n. 3499, Rv. 46348901; Cass. Sez. 3, sent. 21 novembre 1990, n. 11236, Rv. 46984801; Cass. Sez. 3, sent. 11 dicembre 1990, n. 11771, Rv. 47009601). In questa stessa prospettiva, quindi, si è sottolineato che, sempre ai fini del rispetto del termine suddetto, risulta necessario, ‘nell’ipotesi di rifiuto anche pretestuoso di accettazione da parte del creditore, il deposito liberatorio della relativa somma nelle forme di legge (art. 1210 cod. civ.), senza che all’adempimento o al deposito si possano equiparare i fatti che escludono la mora del debitore ma non lo liberano dalla sua obbligazione e che non realizzano, quindi, la condizione dell’effettivo versamento del prezzo, come l’ingiustificato rifiuto del creditore di ricevere la prestazione o l’invito del prelazionante al venditore di comparire dinnanzi ad un notaio per la stipulazione dell’atto formale di trasferimento’ (Cass. Sez. 3, sent. 18 luglio 1992, n. 8726, Rv. 478258-01, nonché Cass. Sez. 3, sent. 6 settembre 1999, n. 9401, Rv. 529666-01).
6.1.2. Ciò premesso, la censura oggetto del presente motivo è svolta su due piani, innanzitutto assumendo che il NOME, ‘in tutti i suoi atti difensivi’, avrebbe ‘sempre confessato’ di ‘non aver pagato, a tutt’oggi, il prezzo di acquisto’, sicché la Corte etnea nel disattendere tale confessione avrebbe violato l’art. 2730 cod. civ.
Tale censura, tuttavia, prima ancora che infondata è inammissibile, non avendo provveduto il ricorrente a riprodurre tali scritti defensionali nella misura necessaria e sufficiente ad evidenziare l’avvenuta ‘confessione’. Di qui, pertanto, la sua inammissibilità ex art. 366, comma 1, n. 6), cod. proc. civ., non avendo il ricorrente provveduto a soddisfare quell’onere di ‘puntuale indicazione’ del documento (o atto) su cui si fonda il ricorso (cfr.
Cass. Sez. Un, ord. 18 marzo 2022, n. 8950, Rv. 664409-01), che è richiesto da tale norma , pur nell’interpretazione ‘non formalistica’ che di essa -in base al testé citato arresto delle Sezioni Unite di questa Corte -s’impone alla luce della sentenza della Corte EDU Succi e altri c. Italia, del 28 ottobre 2021.
Inoltre, la censura di violazione dell’art. 2730 cod. civ. è anche infondata, dovendo darsi seguito al principio secondo cui, se è vero che le ammissioni contenute ‘in uno degli atti processuali di parte indicati dall’art. 125 cod. proc. civ. – siccome facenti parte del processo – possono assumere anche il carattere proprio della confessione giudiziale spontanea, alla stregua di quanto previsto dagli artt. 228 e 229 cod. proc. civ., è tuttavia necessario che la comparsa, affinché possa produrre tale efficacia probatoria, sia stata sottoscritta dalla parte personalmente, con modalità tali che rivelino inequivocabilmente la consapevolezza delle specifiche dichiarazioni dei fatti sfavorevoli contenute nell’atto’, sicché ‘è inidonea a tale scopo la mera sottoscrizione della procura scritta a margine o in calce che, anche quando riportata nel medesimo foglio in cui è inserita la dichiarazione ammissiva, costituisce atto giuridicamente distinto, benché collegato’ (Cass. Sez. 1, sent. 1° dicembre 2016, n. 24539, Rv. 642806-02).
6.1.3. Merita, invece, accoglimento -come notato nella premessa della disamina del presente motivo di ricorso – la censura di violazione dell’art. 8 della legge n. 590 del 1965.
Nella pronuncia impugnata la corte di merito, per un verso, riconosce il mancato pagamento del prezzo di acquisto da parte del COGNOME, tanto che l’effetto traslativo, conseguente al riconoscimento del valido esercizio del diritto di prelazione, è stato dalla Corte etnea subordinato al versamento dello stesso, da compiersi entro tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza da essa stessa resa. Per altro verso, inoltre, il giudice del rinvio afferma esservi stata convalida dell’offerta – senza, tuttavia, meglio
precisarne tempi e modalità – escludendo però esservi stato, in ogni caso, il deposito liberatorio della relativa somma nelle forme di legge, ovvero la condizione necessaria perché possa prodursi, come detto, l’effetto traslativo conseguente all’esercizio del diritto di prelazione.
Il motivo, pertanto, sotto questo profilo va accolto, con conseguente cassazione della sentenza impugnato.
Con il terzo motivo il ricorrente denuncia – ex art. 360, comma 1, nn. 3) e 5), cod. proc. civ. – violazione e falsa applicazione dell’art. 2730 cod. civ., ovvero ‘confessione tardività dell’accettazione, omesso esame di un fatto decisivo discusso tra le parti’.
Deduce che il NOME, in tutti i suoi atti difensivi, ha confessato la tardività della propria accettazione e il mancato pagamento del prezzo di acquisto.
7.1. Il motivo è inammissibile per le stesse ragioni illustrate nello scrutinare la censura di violazione dell’art. 2730 cod. civ., oggetto pure del secondo motivo di ricorso.
Con il quarto motivo denuncia – ex art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. – violazione e falsa applicazione dell’art. 8, comma 1, della legge n. 590 del 1965 e degli artt. 2697 e 2969 cod. civ. e dell’art. 115 cod. proc. civ. quanto ai requisiti necessari per l’esercizio della prelazione e prova degli stessi.
Nel ribadire come i requisitivi soggettivi e oggettivi per l’esercizio della prelazione siano condizioni dell’azione, sicché la loro carenza è rilevabile anche d’ufficio dal giudice, il ricorrente evidenzia come il NOME non abbia dato prova degli stessi, non potendo all’uopo richiamarsi – per ritenere il contrario – l’applicazione né del principio di ‘non contestazione’ (il quale opera solo in presenza di specifica allegazione dei fatti da provare, qui invece mancante), né del divieto relativo al rilievo officioso della decadenza, vertendosi in materia, quella della prelazione agraria, sottratta alla disponibilità delle parti, avendo natura e interesse pubblico.
8.1. Il motivo è inammissibile.
La censura relativa all’errata applicazione del principio di non contestazione viola l’art. 366, comma 1, n. 6), cod. proc. civ.
Premesso che costituisce ‘elemento valutativo riservato al giudice del merito’, apprezzare, ‘nell’ambito del giudizio di fatto al medesimo riservato, l’esistenza ed il valore di una condotta di non contestazione dei fatti rilevanti, allegati dalla controparte’ (così Cass. Sez. 6-1, ord. 7 febbraio 2019, n. 3680, Rv. 653130-01), sicché tale ‘apprezzamento è censurabile in sede di legittimità esclusivamente per incongruenza o illogicità della motivazione, non spettando a questa Corte il potere di riesaminare il merito della controversia, ma solo quello di controllare, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, le argomentazioni poste a fondamento della decisione’ (Cass. Sez. 1, sent. 11 giugno 2014, n. 13217, Rv. 631806-01), va, comunque, premesso che anche la censura di falsa applicazione del principio di non contestazione, e dunque dell’art. 115, comma 2, cod. proc. civ., soggiace alla necessità dell’osservanza dell’art. 366, comma 1, n. 6), cod. proc. civ.
Di qui, pertanto, la necessità per la parte ricorrente di riprodurre gli scritti defensionali, proprie e della sua controparte, tanto nell’ipotesi in cui il motivo di ricorso censuri il mancato rilievo di una contestazione totalmente assente o generica (Cass. Sez. 6-3, ord. 22 maggio 2017, n. 12840, Rv. 644383-01), quanto nel caso in cui si denunci, all’opposto, che il principio di non contestazione non poteva operare, in ragione della non puntuale allegazione dei fatti di causa ad opera dell’attore.
Con il quinto motivo denuncia – ex art. 360, comma 1, nn. 3), 4) e 5), cod. proc. civ. – violazione e falsa applicazione dell’articolo unico della legge 8 gennaio 1979, n. 2, nonché errata applicazione del comma 5, in luogo del comma 6, dell’art. 8 della legge n. 590
del 1965, oltre che del già citato art. unico della legge n. 2 del 1979 sul pagamento del prezzo, con conseguente nullità della sentenza.
Assume che tanto l’attore, quanto la corte di merito, abbiano confuso l’istituto della prelazione con quello del retratto, applicando al primo la disciplina dettata, in punto decadenza, per il secondo.
9.1. Il motivo è fondato per le ragioni già illustrate nello scrutinare il secondo motivo di ricorso, atteso che, nella specie, oggetto del giudizio è il valido esercizio del diritto di prelazione (e, dunque, il perfezionarsi dell’acquisto in capo al prelazionario), non già una fattispecie di riscatto agrario.
Il sesto motivo, sulle spese di lite, resa assorbito dall’accoglimento dei motivi secondo e quinto, giacché la cassazione della sentenza travolge la pronuncia sulle spese, ‘perché in tal senso espressamente disposto dall’art. 336, comma 1, cod. proc. civ., sicché il giudice del rinvio ha il potere di rinnovare totalmente la relativa regolamentazione alla stregua dell’esito finale della lite’ (Cass. Sez. 3, sent. 14 marzo 2016, n. 4887, Rv. 639295-01).
In conclusione, in accoglimento, per quanto di ragione, dei motivi secondo e quinto di ricorso, la sentenza impugnata va cassata in relazione, con rinvio alla Corte d’appello di Catania, in diversa composizione, per la decisione nel merito e sulle spese, ivi comprese quelle del presente giudizio di legittimità, alla stregua del seguente principio di diritto:
‘ in tema di prelazione agraria, la dichiarazione del titolare di esercitare il relativo diritto non produce l’effetto traslativo della proprietà del fondo se non si avveri, entro il termine previsto dall’art. 8, comma 6, della legge 26 maggio 1965 n. 590, la condizione sospensiva dell’effettivo versamento del prezzo mediante l’adempimento della relativa obbligazione del prelazionante e, nell’ipotesi di rifiuto anche pretestuoso di accettazione da parte del creditore, il deposito liberatorio della relativa somma nelle forme di legge (art. 1210 cod. civ.), senza che all’adempimento o al deposito
si possano equiparare i fatti che escludono la mora del debitore ma non lo liberano dalla sua obbligazione ‘.
PQM
La Corte accoglie, per quanto di ragione, i motivi secondo e quinto, dichiara inammissibili i motivi primo, terzo e quarto e assorbito il sesto, cassando in relazione la sentenza impugnata e rinviando alla Corte d’appello di Catania, in diversa composizione, per la decisione nel merito e sulle spese, ivi comprese quelle del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, all’esito di adunanza camerale della Sezione