Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 33380 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 33380 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 20/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 2384/2024 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME -ricorrente- contro
NOME COGNOME e NOME COGNOME, rappresentati e difesi dall’avvocato NOME AVV_NOTAIO
-controricorrenti- avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di VENEZIA n. 2203/2023 depositata il 09/11/2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/12/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con sentenza in data 7.11.2023 la Corte d’Appello di Venezia accoglieva l’appello interposto da NOME COGNOME e NOME COGNOME avverso la sentenza
pronunciata dal Tribunale di Belluno in data 22.2.2021 e dichiarava il diritto di prelazione agraria e di riscatto degli appellanti relativamente ad alcuni fondi in Sovramonte ceduti a NOME in data 15.4.2016.
Gli appellanti avevano ivi dedotto che, erroneamente, il Tribunale di Belluno non aveva accertato l’attività svolta di coltivazione o manutenzione dei fondi di loro proprietà, destinati a bosco, quale presupposto per l’esercizio del diritto di prelazione e di riscatto e ne aveva affermata invece la condizione incolta da molti anni. Avevano pertanto chiesto la riforma sul punto della decisione resa.
La convenuta appellata, costituitasi, aveva invece ribadito di aver acquistato i terreni in condizioni di assoluto abbandono così come si trovavano i fondi confinanti.
Il giudice dell’impugnazione, ritenuto che gli esiti della consulenza tecnica d’ufficio disposta in primo grado, così come delle testimonianze assunte, consentivano di provare l’attività di silvicoltura svolta dagli appellanti nel tempo, riformava la sentenza impugnata.
Avverso tale pronuncia NOME ha proposto ricorso articolato sulla base di tre motivi.
Si sono costituiti resistendo con controricorso COGNOME NOME e COGNOME NOME.
Fissata l’odierna adunanza camerale, entrambe le parti hanno depositato memoria ex art.380 -bis.1 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso la ricorrente lamenta la «violazione di legge con riferimento agli artt. 111 cost., artt. 115 e 116 c.p.c. – travisamento del fatto e travisamento della prova, ex art. 360, comma 1, n. 3 – n.4 e n. 5.».
Assume che la Corte d’Appello ha ammesso l’escussione dei testi indicati dagli appellanti nonostante il fatto che il CTU, nominato dal Tribunale di Belluno, non avesse rilevato l’esecuzione di opere di pulizia e/o gestione e/o conduzione e/o coltivazione dei boschi rilevanti ai fini del quesito postogli diverse da tre soli interventi effettuati dal 1993 al 2016 e nonostante la documentazione agli atti avesse confermato gli esiti della CTU; il giudice dell’impugnazione ha quindi ritenuto raggiunta la prova in ordine alla sussistenza in capo agli appellanti del requisito della coltivazione del terreno in questione da almeno due anni, come previsto da combinato disposto dell’art. 8 L. n. 590/65 e dell’art. 7 L.n. 817/71.
Deduce, dunque, che la Corte di Appello di Venezia ha erroneamente fondato la sentenza di secondo grado sulle risultanze delle testimonianze assunte in grado di appello e solo su parte delle risultanze della CTU, travisando i fatti e/o le circostanze e/o le indicazioni che il consulente in primo grado aveva dato e che parte attrice non aveva in alcun modo messo in discussione.
Con il secondo motivo di ricorso la COGNOME si duole della «violazione di legge con riferimento agli artt. 111 cost., artt. 132, n. 4 e 156, comma 2, c.p.c. – contraddittorietà, illogicità e difetto di motivazione – nullità della sentenza per difetto di motivazione, ex art. 360, comma 1, n.4»
Assume che la Corte di Appello di Venezia non ha dato conto della contraddittorietà insita nelle prove assunte e poste a fondamento della sua decisione, limitandosi a unire le risultanze della predetta CTU a firma del AVV_NOTAIO COGNOME con le risultanze della prova per testi e a sostenere che i testi escussi erano attendibili. Detta sentenza si baserebbe, pertanto, su prove del tutto contraddittorie e inconciliabili tra loro e, conseguentemente, conterrebbe affermazioni tali da rendere impossibile ricostruire l’iter logico seguito dal Giudice per arrivare alla sua decisione.
I nfine, con l’ultimo motivo la ricorrente censura la sentenza impugnata per la «violazione di legge con riferimento agli artt. 111 cost., art. 2729 c.c. anche per falsa applicazione, 115 c.p.c. – nullità della sentenza per difetto di motivazione, ex art. 360, comma 1, n. 3 – n.4 e n. 5.»
Assume che la decisione della Corte di Appello di Venezia, in assenza di motivazione e di riferimento a prova di sorta, ha ritenuto dimostrato che l’intervento del 2016 fosse stato effettuato dai sigg.ri COGNOME e COGNOME.
I motivi sono tutti inammissibili.
Essi, infatti, tendono a sollecitare un nuovo esame, da parte di questa Corte, dei fatti per come valutati dal giudice di merito in sede di impugnazione.
L’apprezzamento delle risultanze della c.t.u., così come la scelta di ammettere l’escussione dei testi indicati dalle parti e la conseguente valutazione delle relative dichiarazioni, sono attività riservate esclusivamente al giudice di merito non passibili di sindacato in sede di legittimità.
Infatti nell’ambito del sindacato di legittimità ‘non è conferito il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione del giudice di merito, a cui resta riservato di individuare le fonti del proprio convincimento e, all’uopo, di valutare le prove, controllarne attendibilità e concludenza e scegliere, tra esse, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione’ (Cass.n.10927/2024, Cass.n.32505/2023).
E, nella specie, non vi è censura della correttezza giuridica dell’esame svolto dalla Corte d’Appello, ma si contesta il convincimento tratto dalle risultanze della c.t.u. unitamente alle conferme ritenute rese dai testi escussi.
Si premette che non è contestato il principio enunciato in più occasioni da questa Corte secondo il quale l’equiparazione, alla coltivazione, della silvicoltura è basata sul rilevo che quest’ultima ‘richiede un’attività imprenditoriale organica e funzionale al ciclo naturale del bosco’, e che il taglio degli alberi non resta ad essa estranea poiché ‘il bosco altro non è che un fondo di terra, sicuramente suscettibile, se non trattato come bene intangibile, di una forma di coltivazione intesa come cura del «bene» bosco in quanto destinato a produrre frutti e servizi di natura agricola (quali legname, castagne, olii, resine, estratti naturali come il tannino, ecc.)’ (così, in motivazione, Cass. Sez. Un. n. 8486/2011, Cass. n. 8342/2024).
Si osserva allora che il c.t.u., lungi dall’aver escluso in toto la coltivazione/ manutenzione dei fondi, aveva indicato conclusivamente sia nella prima perizia che in quella integrativa che ‘i terreni boscati in esame sono stati oggetto di taglio, pulizia ed ‘atti di coltivazioni’ secondo le tempistiche previste in ambito forestale nonché alle caratteristiche specifiche delle specie arboree riscontrabili nella cenosi.’
A fronte di tali conclusioni, dunque, non si ravvisa alcuna anomalia nel ragionamento logico formale e nella correttezza delle conseguenze giuridiche tratte dal giudice dell’impugnazione dalla c.t.u. in esame congiunto alle deposizioni dei testi confermative della manutenzione del bosco da parte dei controricorrenti.
Tanto meno può ritenersi sussistente un travisamento dei fatti e della prova ai sensi dell’art. 360 n.5 c.p.c..
Infatti, il paradigma dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. attribuisce rilievo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e presenti carattere decisivo per il giudizio.
Nella specie non vi è alcuna omissione di un fatto di tale natura nell’esame del materiale probatorio compiuto dalla Corte d’Appello.
Il giudice dell’impugnazione non ha , peraltro, negato che il c.t.u. abbia individuato tre interventi specifici di taglio del bosco e rimozione di piante, ma ha valutato l’intera portata della relazione del perito, ed in particolare gli esiti come sopra indicati, anche alla luce delle testimonianze assunte le quali non presentano aspetti contraddittori specifici né tra esse né con l’elaborato peritale depositato.
Analogamente il possibile erroneo esercizio del potere di valutazione delle prove non può ricondursi alla violazione dell’art. 360 n. 4, disposizione che -per il tramite dell’art. 132, n. 4, c.p.c. -dà rilievo unicamente all’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante» (Cass.n.23153/2018, Cass.n.11863/2018, Cass.n.29404/2017, Cass. n.7099/22).
Infine, il fatto che dalla proprietà del bosco il giudice abbia tratto elementi presuntivi idonei a ritenere che la rimozione delle piante cadute sia stata effettuata dai controricorrenti non è censurabile.
Premesso che tale elemento è stato valutato dalla Corte d’Appello insieme agli esiti della c.t.u. ed alle risultanze dell’escussione testimoniale, deve rilevarsi che la denuncia in cassazione di violazione o falsa applicazione del citato art. 2729 c.c., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., può prospettarsi solo quando il giudice di merito affermi che il ragionamento presuntivo può basarsi su presunzioni non gravi, precise e concordanti ovvero fondi la presunzione su un fatto storico privo di gravità o precisione o concordanza ai fini dell’inferenza dal fatto noto della conseguenza ignota e non anche quando la critica si concreti nella diversa ricostruzione delle circostanze fattuali o nella mera prospettazione di una inferenza probabilistica diversa da quella ritenuta applicata dal giudice di merito o senza spiegare i motivi della violazione dei paradigmi della norma
(Cass.n. 9054/2022); inferenza probabilistica diversa che, nella specie, neppure è stata prospettata da parte ricorrente a confutazione del ragionamento logico deduttivo svolto dalla Corte d’Appello.
Il ricorso deve dunque ritenersi inammissibile.
Le spese processuali liquidate come da dispositivo seguono la soccombenza.
La Corte
Dichiara inammissibile il ricorso.
Condanna parte ricorrente a rifondere a parte controricorrente le spese processuali liquidate in euro 1.800 per compensi oltre ad euro 200 per esborsi, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge.
Sussistono i presupposti per il versamento ex art.13 c.1.quater d.p.r. 115/2002 per il versamento da parte della medesima ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art.13, se dovuto.
Così deciso in Roma il 15.12.2025 nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile.
Il Presidente AVV_NOTAIONOME COGNOME