SENTENZA TRIBUNALE DI VERONA N. 1236 2025 – N. R.G. 00003001 2023 DEL 27 05 2025 PUBBLICATA IL 27 05 2025
N.
SENT CONT. 2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale civile e penale di Verona Sezione III civile Il G.U. dott. NOME COGNOME
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
OGGETTO : opposizione a decreto ingiuntivo n. 766/23 emesso il dal Tribunale di Verona in data 8 marzo 2023 per un’importo di € 8.267,00 , oltre interessi moratori e spese;
nella causa civile promossa con atto di citazione in opposizione notificato ritualmente.
TABLE
COGNOME;
opponente
CONTRO:
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale ad Asigliano Veneto (Vi) in INDIRIZZO p.i. , elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avv. NOME COGNOME del Foro di Vicenza; opposta P.
n. 3001/23 R.G.
n. COGNOME.
n. REP.
PER L’ OPPONENTE:
i n via principale, dichiarare nullo ed illegittimo e/o annullare e/o revocare il decreto ingiuntivo opposto per infondatezza della pretesa;
c on vittoria di spese, competenze ed onorari di causa.
PE R L’OPPOST A:
rigettarsi tutte le domande proposte da parte opponente, in quanto infondate in fatto ed in diritto e confermarsi, in ogni sua parte, il decreto ingiuntivo opposto;
con vittoria di compensi e spese di causa.
^^^^^^
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo notificato ritualmente, la conveniva in giudizio l’ per la revoca del decreto ingiuntivo n. 766/23, emesso dal Tribunale di Verona, per il credito vantato dall’od ierna oppos ta pari ad € 8.267,00 nei confronti della predetta società agricola, derivante dal mancato pagamento della provvigione per la vendita di terreni agricoli, rientranti nella prelazione agraria.
L ‘opposta, costituendosi ritualmente, contestava integralmente la richiesta della società opponente in quanto infondata in fatto ed in diritto, chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Veniva formulata dal Giudice una proposta transattiva alle parti: parte opponente corrisponda all’opposta € 2.000,00 a saldo e stralcio delle sue pretese per l’abbandono del contenzioso a spese compensate.
Parte opponente aderiva alla proposta, mentre parte opposta non vi aderiva.
Veniva acquisita la documentazione prodotta dalle parti e veniva assunta la prova orale.
Precisate, infine, le conclusioni come in epigrafe, la causa veniva assegnata in decisione, come richiesto congiuntamente dai procuratori delle parti e venivano concessi i termini massimi di cui all’art. 190 cod. proc. civ. per la presentazion e di memorie conclusionali e di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L’opposizione è fondata, in quanto la provvigione, anche se prevista nel preliminare, quando viene esercitato il diritto di prelazione agraria, avendone i requisiti, non deve essere corrisposta.
Alle udienze del 4 marzo e del 30 maggio 2025, veniva assunta la prova orale con l’interrogatorio formale del sig. legale rappresentante della società opponente e con l’escussione dei seguenti testi:
il quale si dichiara disponibile a rendere l’interrogatorio. Sentito sui capitoli della memoria istruttoria di parte opposta così rispondeva: cap.1) nel 20192020 l’agenzia aveva svolto attività di mediazione; cap.2) preciso che i terreni oggetto della compravendita 2019-2020 nel lato più corto confinano coi terreni acquistati nel 2022; cap .3) per l’acquisto del 2019 è vero; cap.4) no non è vero; cap.5) no non è vero;
cap.6) no all’epoca non avevo nessun interesse agli a cquisti di cui non sapevo nulla;
cap.7) io non sono mai stato contattato;
cap.8) no non è vero;
cap.9) no non è vero;
cap.10) non penso proprio che mio fratello abbia detto questo perché non sapevamo fossero in vendita;
cap.11) no non penso proprio che mio fratello abbia detto ciò;
cap.12) non so nulla. Noi abbiamo appreso tutto dal preliminare che ci è stato comunicato con raccomandata;
cap.13) ripeto che noi fratelli abbiamo appreso la notizia della vendita dal preliminare.
Preciso che la nostra società è composta da noi tre fratelli e da mio padre e abbiamo tutti gli stessi poteri;
, figlio della sig.ra , nel 2022 aveva avuto rapporti di consulenza con l’agenzia immobiliare , ma attualmente svolge l’attività di architetto libero professionista.
ADR. Capitava che l ‘agente immobiliare mi chiedesse delle collaborazioni ovvero di andare dal potenziale cliente a chiedere se c’era l’interesse nell’acquisto. Per questa attività specifica di collaborazione con l’agenzia, ovvero per la mia collaborazione fa tta nei confronti della società agricola non sono stato pagato perché non ho richiesto compensi. Per altre attività con altri clienti facevo fatture di consulenza. Non ho pendenze con l’agenzia , il teste veniva sentito sui capitoli ammessi della memoria istruttoria di parte opposta così rispondeva:
cap.4) questa circostanza mi è stata riferita dalla sig.ra NOME
cap.7) preciso che io e il sig. (mio padre) in data 12 Febbraio 2022, ci siamo recati presso l’abita zione dei signori e in INDIRIZZO Ci aspettavano i signori e che erano stati da noi avvisati (da me e da mio
NOME Abbiamo proposto la vendita dei terreni dei signori
e
. Ci ha risposto il sig. dicendoci però che erano interessati ma che volevano far passare i due anni dal precedente acquisto del 2019 che gli dava il diritto di prelazione. Preciso perché per me è fondamentale che nell’occasione c’era il sig. che stava facendo una retromarcia e non ci ha salutato. Per me era una cosa strana visto che ci conoscevamo già da tanto tempo e quindi io ho chiesto a il perché non ci avesse salutato. ha risposto che ce l’avevano con l’agenzia La favorita perché nella vendita del 2019 secondo loro non si doveva garantire la prelazione al sig. ma si doveva gestire l’oper azione con un affitto simulato; cap.8) come detto sopra, il 12 Febbraio 2022 il sig. aveva detto che avevano interesse ai terreni mentre il 7 Maggio 2022 ci ha riferito che non avevano più interesse all’acquisto tramite l’agenzia ma che avevano maturato il diritto di prelazione. ADR. Preciso che il 7 Maggio 2022 alle ore 14.30 io e mio padre ci siamo recati dai signori presso la loro sede aziendale in INDIRIZZO Roveredo di Guà e in quella circostanza ci ha detto quanto sopra. Il teste riferisce spontaneamente che la aveva accettato il preliminare con tutte le clausole così come mi ha riferito ;
, mamma di , e . Sono la moglie di
e sono in comunione dei beni con lui. Non ho interesse in causa non sono intestataria di nulla.
Veniva sentita sui capitoli ammessi della memoria di parte opposta così rispondeva:
cap.4) io so solo che nel 2019 i miei figli e anche mio marito hanno comprato dei terreni ma non so altro;
cap.7) alla mia presenza, in casa mia, non è mai venuto nessuno a proporre nulla. Io non so altro;
cap.8) noi abbiamo saputo di questo terreno quando a casa abbiamo ricevuto una notifica che conteneva un atto che indicava che il terreno era stato venduto e sentivo che parlavano di prelazione. Non so altro.
La società opponente con i documenti in atti e con la prova orale ha dimostrato che nessuna provvigione era dovuta, poiché, la ha esercitato il suo diritto di prelazione agrario in ragione della comunicazione ricevuta in ordine al fatto che il terreno stava per essere compravenduto ad un determinato prezzo, per quest’ultima ritenuto conveniente. Il fatto che anni prima vi fosse stato un contatto tra le odierne parti per l’a cquisto di un terreno attiguo e che fosse stato offerto, nel 2019, il terreno di cui è causa, vendita non conclusa in ragione del fatto che dovevano trascorrere due anni per poter esercitare il diritto di prelazione, non legittima la società opposta a richiedere la corresponsione della provvigione.
‘Il confinante che esercita il diritto di prelazione di cui all’art. 7 legge 817/1971 che ha esteso a favore del coltivatore diretto proprietario del fondo confinate il diritto di prelazione già previsto dall’art. 8 co 3° della legge 590/1965 per il c oltivatore diretto insediato sul fondo stesso, si sostituisce al promissario acquirente nel contratto preliminare stipulato con il proprietario del fondo, assumendo le sole obbligazioni ivi previste che siano conformi ed inerenti alle cause della vendita, conseguentemente, egli non è tenuto al pagamento della provvigione dovuta al mediatore, ancorchè regolata nello stesso contratto preliminare’ (cfr: Cass. civ. n. 10500/25).
L’opposizione alla luce dei documenti e delle risultanze istruttorie, risulta fondata, quindi, il decreto ingiuntivo indicato in epigrafe deve essere revocato.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in favore della società opponente come in dispositivo;
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa respinta, accoglie l’opposizione , per l’effetto, revoca il decreto ingiuntivo indicato in epigrafe;
condanna l’
di
, in persona
della omonima titolare, alla rifusione delle spese di lite in favore della
liquidate in complessivi € 5.1 00,00 oltre accessori, anticipazioni ed iva se dovuta; Così deciso, in Verona, il 27 maggio 2025
Il Giudice dott. NOME COGNOME