Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 19905 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2 Num. 19905 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 17/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 15104/2020 R.G. proposto da :
NOME COGNOME, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) ed elettivamente domiciliato a ll’ indirizzo PEC del difensore iscritto nel REGINDE;
-ricorrente- contro
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dagli avvocati COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) ed elettivamente domiciliato agli indirizzi PEC dei difensori iscritti nel REGINDE;
–
controricorrente-
nonché contro
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dagli avvocati COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) ed elettivamente domiciliato agli indirizzi PEC dei difensori iscritti nel REGINDE;
-controricorrente –
avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO CATANIA n. 1240/2019 depositata il 29/05/2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/02/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Nell’aprile del 2008, il promissario acquirente NOME COGNOME conveniva dinanzi al Tribunale di Catania il promittente venditore NOME COGNOME, per l’esecuzione ex art 2932 c.c. del contratto preliminare di compravendita (21/2/2008) di un fondo rustico con annesso fabbricato rurale per il prezzo di € 28.000 ,00, che il convenuto rifiutava di stipulare per asserito esercizio delo diritto di prelazione da parte del confinante, NOME COGNOME. In corso di causa, il 30/10/2008, COGNOME vendeva il fondo a COGNOME per € 43.500 ,00. Nel febbraio 2009 interveniva in causa COGNOME, allegando che aveva comunicato ad COGNOME l’intenzione di esercitare il diritto di prelazione ex l. n. 590 del 1965 (dopo che COGNOME il 29/4/2008 gli aveva comunicato la sua intenzione di vendere). COGNOME aveva corredato la dichiarazione con un’attestazione di avvio RAGIONE_SOCIALE a pratica per il mutuo da parte RAGIONE_SOCIALE‘istituto di credito. Nel 2016 il Tribunale di Catania ha dichiarato cessata la materia del contendere tra COGNOME e NOME, mentre ha accertato che COGNOME non aveva prodotto la certificazione RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE sull’avvio RAGIONE_SOCIALE‘istruttoria per il mutuo, necessaria ex l. n. 590 del 1965 a sospendere il termine per il versamento del prezzo. La Corte di appello di Catania ha confermato la sentenza di primo grado. Ha ritenuto che COGNOME era decaduto dal diritto di prelazione per mancato rispetto del termine trimestrale per il versamento del prezzo, decorrente dal trentesimo giorno dalla notificazi one RAGIONE_SOCIALE‘intenzione di alienazione da parte del venditore. Il termine per il versamento del prezzo era scaduto il 27 agosto 2008, rendendo inefficace la successiva richiesta di riscatto. La Corte
distrettuale ha affermato, inoltre, che la missiva del 21/07/2008 (con la quale COGNOME aveva comunicato ad COGNOME di avere presentato presso il Banco di Sicilia una domanda per la concessione del mutuo agrario ai sensi RAGIONE_SOCIALEa l. n. 590 del 1965) non aveva valore di sospensione del termine, in quanto priva RAGIONE_SOCIALEa necessaria certificazione RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, requisito essenziale per l’applicazione RAGIONE_SOCIALEa sospensione massima di un anno prevista dall’art. 8 l. n. 590 del 1965 ( testo rilevante è l’art. 8 co. 6: « Se il coltivatore che esercita il diritto di prelazione dimostra, con certificato RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE competente, di aver presentato domanda ammessa all’istruttoria per la concessione del mutuo ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘articolo 1, il termine di cui al precedente comma è sospeso fino a che non sia stata disposta la concessione del mutuo ovvero fino a che l’RAGIONE_SOCIALE non abbia espresso diniego a conclusione RAGIONE_SOCIALEa istruttoria compiuta e, comunque, per non più di un anno »). Ha respinto poi l’argomento RAGIONE_SOCIALE‘appellante riguardante il prezzo d’acquisto del fondo, osservando che la legge prevede il riscatto solo nel caso in cui il prezzo effettivo di vendita sia inferiore a quello comunicato, non nel caso inverso, come accaduto nella fattispecie. Ha escluso, altresì, l’applicazione RAGIONE_SOCIALEa l. n. 2 del 1979, osservando che tale disciplina concerne la contestazione RAGIONE_SOCIALEa qualità di coltivatore diretto e non l’inosservanza RAGIONE_SOCIALEe prescrizioni formali e temporali previste per l’esercizio del diritto di prelazione.
Ricorre in cassazione COGNOME con un motivo, illustrato da memoria. Resistono il compratore e il venditore con distinti controricorsi.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. L’unico motivo denuncia violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 8 co. 6 e 7 RAGIONE_SOCIALEa l. n. 590 del 1965, in combinato disposto con la l. n. 2/1979. Si censura la sentenza impugnata per aver ritenuto che la sospensione massima di un anno per il versamento del prezzo non potesse applicarsi nella fattispecie per un vizio formale RAGIONE_SOCIALEa comunicazione, con la
conseguente applicazione del termine trimestrale per il pagamento del prezzo. Si contesta l’errata interpretazione RAGIONE_SOCIALEa l. n. 2/1979, la quale stabilisce che, in caso di contestazione del diritto di riscatto, il termine per il versamento del prezzo decorre dal passaggio in giudicato RAGIONE_SOCIALEa sentenza che accerta tale diritto. Si lamenta, inoltre, l’omessa verifica del possesso dei requisiti per l’esercizio RAGIONE_SOCIALEa prelazione agraria da parte del ricorrente, ritenuta assorbita dalla decisione sulla non applicabilità RAGIONE_SOCIALEa sospensione. A sostegno RAGIONE_SOCIALEa censura, vengono richiamate pronunce RAGIONE_SOCIALEa Corte di cassazione che hanno affermato la rilevabilità d’ufficio RAGIONE_SOCIALEa norma interpretativa e la sua applicazione nei casi di contestazione del diritto di riscatto.
Il motivo è infondato.
La Corte di appello ha correttamente stabilito che la l. n. 2/1979 non si applica al caso attuale . Nella parte rilevante, l’articolo unico RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALEa l. n. 2/1979 (di interpretazione autentica RAGIONE_SOCIALE‘articolo 8 RAGIONE_SOCIALEa legge 26 maggio 1965, n. 590, con le modificazioni e integrazioni RAGIONE_SOCIALEa legge 14 agosto 1971, n. 817) dispone: « I termini decorrono dalla comunicazione scritta RAGIONE_SOCIALE‘adesione del terzo acquirente, o di successivo avente causa, alla dichiarazione di riscatto, oppure, ove sorga contestazione, dal passaggio in giudicato RAGIONE_SOCIALEa sentenza che riconosce il diritto ». Già il tenore letterale RAGIONE_SOCIALEa disposizione rende palese che essa si riferisce ad una controversia che abbia ad oggetto il diritto sostanziale di riscatto, vale a dire l’esistenza degli elementi d ella fattispecie costitutiva di quest’ultimo, a partire dalla qualità di coltivatore diretto. Viceversa nel caso in esame la mancata sospensione del termine di un anno previsto dall’art. 8 l. n. 590 del 1965 è dovuta al fatto che il ricorrente non aveva presentato il certificato RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE attestante l’apertura del procedimento istruttorio per la concessione del mutuo. Non si tratta quindi di una contestazione attinente all’esistenza del diritto al riscatto, ma RAGIONE_SOCIALE‘inosservanza di un distinto profilo procedimentale, sebbene di notevole importanza,
in considerazione del ruolo istruttorio RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE ai fini RAGIONE_SOCIALEa concessione del mutuo agrario. Infatti, l’ ispettorato svolge un’istruttoria tecnico -economica sull’istanza di mutuo: verifica i requisiti soggettivi RAGIONE_SOCIALE‘acquirente (status di coltivatore diretto, capacità lavorativa, assenza di cause ostative) e le caratteristiche oggettive del fondo (estensione, redditività, destinazione RAGIONE_SOCIALEla, eventuale necessità di ampliamento per raggiungere dimensioni ottimali, etc.) ai fini di giudicare se l’operazione realizza lo scopo di consolidamento di un’impresa coltivatrice familiare di dimensioni economicamente efficienti.
Conferma questo quadro la stessa giurisprudenza invocata dal ricorrente, da ultimo la stessa sentenza citata in memoria (cfr. il passaggio finale: « Dal combinato disposto RAGIONE_SOCIALE‘art. 8 co. 6 l. 590/1965 e RAGIONE_SOCIALEa norma di interpretazione autentica (l. 2/1979) si ricava che la sola ipotesi in cui la pendenza di un giudizio assume rilevanza ai fini del decorso del termine per il pagamento del prezzo di riscatto è quella in cui, sull’esistenza del relativo diritto, sia sorta contestazione. Il solo giudizio cui, dunque, il complesso normativo citato fa riferimento è quello relativo all’esistenza del diritto di riscatto, non già quello relativo all’accertamento RAGIONE_SOCIALEa (già maturata) decadenza per il mancato tempestivo pagamento del prezzo d’acquisto » (Cass. 6492/2024).
Il motivo è rigettato.
-Il ricorso è rigettato. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
Inoltre, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13 co. 1 -quater d.p.r. 115/2002, si dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera RAGIONE_SOCIALEa parte ricorrente, di un’ulteriore somma pari a quella prevista per il ricorso a titolo di contributo uni ficato a norma RAGIONE_SOCIALE‘art. 1-bis RAGIONE_SOCIALEo stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente a rimborsare alle due parti controricorrenti le spese del presente giudizio, che liquida per ciascuna in € 4.300,00, oltre a € 200 ,00 per esborsi, alle spese generali, pari al 15% sui compensi, e agli accessori di legge.
Sussistono i presupposti processuali per il versamento, ad opera RAGIONE_SOCIALEa parte ricorrente, di un’ulteriore somma pari a quella prevista per il ricorso a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa Seconda Se-