Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 10920 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 10920 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 23/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 2571/2022 R.G. proposto da:
COGNOME NOME e NOME COGNOME, rappresentanti e difesi dall’avvocato COGNOME NOME;
-ricorrenti- contro
RAGIONE_SOCIALE
-intimato- avverso il DECRETO RAGIONE_SOCIALE CORTE D’APPELLO di ROMA n. 860/2021 depositato l’08/06/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/03/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA E RAGIONI RAGIONE_SOCIALE DECISIONE
NOME COGNOME e NOME hanno proposto ricorso articolato in tre motivi avverso il decreto RAGIONE_SOCIALE Corte d’appello di Roma n. 860/2021 depositato l’8 giugno 2021 .
L’intimato RAGIONE_SOCIALE Giustizia non hanno svolto difese.
La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, comma 2, 4quater , e 380bis .1 c.p.c.
Il decreto impugnato ha parzialmente respinto l’opposizione ex art. 5ter RAGIONE_SOCIALE l. n. 89 del 2001, proposta da NOME COGNOME e NOME avverso il decreto del magistrato designato del 24 dicembre 2020, con cui era stata accolta in parte la domanda di equo indennizzo per la durata non ragionevole di un processo civile avanzata da NOME COGNOME, respinta quella avanzata da NOME.
Il primo motivo di ricorso deduce la nullità del decreto impugnato per illogicità manifesta, in quanto la Corte d’appello di Roma ha rigettato prove ammissibili e rilevanti relative alla dimostrazione del ‘ pregiudizio da irragionevole durata del processo ‘ ai fini del superamento RAGIONE_SOCIALE presunzione iuris tantum prevista dall’art. 2, comma 2 -sexies lettera b) RAGIONE_SOCIALE legge n. 89/2001, ed ha ritenuto non provata la domanda giudiziale di indennizzo per l’irragionevole durata del processo presupposto.
Il secondo motivo di ricorso denuncia l’omesso esame circa un fatto decisivo, in quanto la Corte d’appello sarebbe incorsa in ulteriore vizio di motivazione, non avendo spiegato in concreto per quale ragione i principali ‘fatti’ contrari alla presunzione di insussistenza del pregiudizio (prevista dall’art. 2 comma 2 -sexies lettera b) RAGIONE_SOCIALE legge n. 89/2001) siano stati respinti con la decisione presa.
I primi due motivi di ricorso, da esaminare congiuntamente, sono fondati.
4.1. Nel decreto impugnato, la Corte d’appello ha tratto il proprio convincimento di insussistenza del danno in capo a NOME per disinteresse RAGIONE_SOCIALE parte a coltivare il processo dalla contumacia RAGIONE_SOCIALE stessa.
È vero che, nella disciplina antecedente alle modifiche introdotte dalla legge n. 208 del 2015, questa Corte (Cass. Sez. Unite n. 585 del 2014) aveva affermato che la parte rimasta contumace avesse diritto all’indennizzo di equa riparazione per irragionevole durata del processo, non assumendo rilievo né l’esito RAGIONE_SOCIALE causa, né le ragioni RAGIONE_SOCIALE scelta di non costituirsi, in quanto la decisione è comunque destinata ad esplicare i suoi effetti e a cagionare, nel caso di ritardo eccessivo nella definizione del giudizio, un disagio psicologico anche al contumace, fermo restando che la contumacia costituisce comportamento idoneo ad influire – implicando od escludendo specifiche attività processuali – sui tempi del procedimento e, pertanto, è valutabile agli effetti dell’art. 2, comma 2, RAGIONE_SOCIALE legge 24 marzo 2001, n. 89.
Si rivela però decisiva, nel ragionamento adottato nel decreto impugnato, l’incidenza dell’applicabilità dell’art. 2, comma 2 -sexies , lettera b, RAGIONE_SOCIALE legge n. 89 del 2001, nel testo introdotto dalla legge n. 208 del 2015, il quale dispone che si presume insussistente il pregiudizio da irragionevole durata del processo, salvo prova contraria, nel caso di: « contumacia RAGIONE_SOCIALE parte». 4.2. L’art. 2, comma 2 -sexies , lettera b), RAGIONE_SOCIALE legge n. 89 del 2001, non ha negato, peraltro, al contumace l’azionabilità del diritto all’equa riparazione, ma ha inciso sulla disciplina del riparto dell’onere RAGIONE_SOCIALE prova, con riferimento al presupposto per la sussistenza del pregiudizio da irragionevole durata del
processo, nel senso di contemplare una presunzione iuris tantum di disinteresse RAGIONE_SOCIALE parte a coltivare il giudizio in caso di sua mancata costituzione. È stata così posta, in favore dell’Amministrazione, in vista RAGIONE_SOCIALE statuizione giudiziale, una più favorevole presunzione legale relativa rispetto al quadro legislativo previgente, che non può trovare applicazione unicamente nei processi di equa riparazione già iniziati al momento dell’entrata in vigore RAGIONE_SOCIALE nuova regolamentazione.
Contenendo l’art. 2, comma 2 -sexies , lettera b), RAGIONE_SOCIALE legge n. 89 del 2001, introdotto dalla legge n. 208 del 2015, una presunzione iuris tantum di insussistenza del pregiudizio da irragionevole durata del processo, esso pone, dunque, una nuova disciplina RAGIONE_SOCIALE formazione e RAGIONE_SOCIALE valutazione RAGIONE_SOCIALE prova nel processo.
Proprio perché l’art. 2, comma 2 -sexies , RAGIONE_SOCIALE legge n. 89 del 2001, introdotto dalla legge n. 208 del 2015, contempla un elenco di presunzioni iuris tantum di insussistenza del pregiudizio da irragionevole durata del processo, le ipotesi considerate costituiscono prova “completa”, alla quale il giudice di merito può legittimamente ricorrere, anche in via esclusiva, salvo pur sempre il limite RAGIONE_SOCIALE motivazione del proprio convincimento, nonché quello dell’esame degli eventuali elementi indiziari contrari al fatto ignoto dell’inesistenza del pregiudizio da irragionevole durata del processo, che si pretende legislativamente di desumere tramite l’allestita presunzione. L’accertamento dell’esistenza, sufficienza e rilevanza RAGIONE_SOCIALE prova contraria, che consenta il superamento delle presunzioni di insussistenza del pregiudizio da irragionevole durata del processo, di cui all’art. 2, comma 2 -sexies , implica una tipica indagine di fatto, istituzionalmente attribuita dalla legge al
giudice di merito, ma pur sempre sindacabile in sede di legittimità ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. (Cass. n. 25542 del 2019).
Non può sostenersi che la contumacia risponde sempre ad una legittima scelta difensiva del tutto coerente con la maturazione del diritto all’equa riparazione , dovendosi altrimenti pervenire ad interrogarsi sulla ragionevolezza de ll’art. 2, comma 2 -sexies , lettera b), in quanto la presunzione legale ivi dettata, così argomentando, risulterebbe in sostanza non rispondente a dati di esperienza generalizzata, riassunti nella formula dell’ id quod plerumque accidit ; sarebbe cioè agevole, ed anzi automatico, formulare l’ipotesi (in pratica abrogante RAGIONE_SOCIALE norma) che il pregiudizio da irragionevole durata è in re ipsa , perché la contumacia volontaria, supponendo l’avvenuta conoscenza materiale dell’esistenza del processo, ben può essere espressione di una strategia difensiva rivelatrice di interesse alla lite, ovvero di un accadimento reale contrario alla generalizzazione posta a base RAGIONE_SOCIALE presunzione stessa.
Giacché, dunque, l’art. 2, comma 2 -sexies , lettera b), RAGIONE_SOCIALE legge n. 89 del 2001 detta una presunzione iuris tantum , traendo dal fatto noto RAGIONE_SOCIALE contumacia RAGIONE_SOCIALE parte il fatto ignoto RAGIONE_SOCIALE insussistenza del pregiudizio da irragionevole durata del processo, essa è superabile con la prova contraria di tale pregiudizio, cagionato dal patema d’animo discendente dalla conoscenza del processo, cui si correla l’interesse alla sua rapida conclusione. Tale interesse è, invero, riferibile a qualsiasi soggetto, il quale vanti una posizione di aspettativa qualificata alla celerità del giudizio, dipendendo dalla conclusione di esso la cessazione dell’ansia e RAGIONE_SOCIALE sofferenza connesse alla perdurante
incertezza sulle questioni dedotte in lite e sui diritti spettanti ai contendenti.
4.3. Trattandosi di presunzione relativa e non assoluta, la prova contraria deve avere ad oggetto, testualmente circoscritto dalla stessa norma, la sussistenza del pregiudizio da irragionevole durata del processo, ovvero del descritto patema d’animo, il quale costituisce un fatto, sicché la prova di esso può essere data con ogni mezzo, comprese la prova testimoniale.
4.4. La Corte d’appello di Roma ha così deciso sulle deduzioni istruttorie: ‹‹ Quanto alle prove richieste si rileva che l’interrogatorio formale RAGIONE_SOCIALE controparte è inammissibile; la prova testimoniale articolata nei capitoli a e b, volta a dimostrare che la signora si è informata dell’esito del processo e che avrebbe pagato le spese sono irrilevanti, poiché circostanze non idonee a dimostrare un concreto patema d’animo; i capitoli diretti a provare che la lunga durata del processo ha recato un pregiudizio e che la signora ‘appariva sofferente e si mostrava preoccupata per i tempi lunghi del processo’ sono oltre che generici, inammissibili in quanto contengono valutazioni non demandabili ad un testimone ››.
Tale espresso rigetto delle deduzioni istruttorie ha effettivamente generato un vizio di motivazione sotto il profilo dell’omesso esame di fatti decisivi per il giudizio, ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
4.5. Il diritto alla prova spettante alle parti impone al giudice di ritenere sempre ammissibili, e quindi di assumere, tutte le prove rilevanti. In particolare, l’ammissibilità di una prova suppone la verifica RAGIONE_SOCIALE conformità del mezzo all’astratto modello normativo, mentre il giudizio di rilevanza postula l’accertamento
dell’idoneità RAGIONE_SOCIALE prova stessa a favorire l’accoglimento, integrale o parziale, di domande o eccezioni. La valutazione circa la rilevanza o meno di una prova non può riguardare, quindi, la verosimiglianza dei fatti articolati, né la probabilità di un esito positivo RAGIONE_SOCIALE prova stessa, ma certamente concerne la sua idoneità astratta a dimostrare la fondatezza RAGIONE_SOCIALE domanda, cioè la sua influenza ai fini RAGIONE_SOCIALE decisione.
4.6. La ricorrente NOME ha indicato specificamente le circostanze che formavano oggetto RAGIONE_SOCIALE prova, al fine di consentire a questa Corte il controllo RAGIONE_SOCIALE decisività dei fatti da provare. Tali circostanze oggetto RAGIONE_SOCIALE prova denegata rivelano attitudine dimostrativa di fatti rilevanti ai fini del decidere, giacché astrattamente inerenti proprio alla sussistenza del pregiudizio da irragionevole durata del processo.
Avendo i giudici del merito presunto, facendo applicazione dell’art. 2, comma 2 -sexies , lettera b), RAGIONE_SOCIALE legge n. 89 del 2001, l’insussistenza del pregiudizio RAGIONE_SOCIALE parte rimasta contumace, è sindacabile in cassazione come omessa valutazione di una prova decisiva quella che riveli che il dato di fatto su cui si fonda la presunzione applicata non corrispondeva alla realtà, e dunque che, nella specie, la NOME aveva nutrito un interesse alla rapida conclusione del processo, da essa dipendendo la cessazione dall’ansia connessa alla perdurante incertezza sulle questioni dedotte in lite e sui diritti a lei spettanti.
4.7. L’annullamento del decreto impugnato per vizio ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. in ordine alla mancata ammissione delle prove dedotte a sostegno RAGIONE_SOCIALE domanda di NOME comporta per il giudice del rinvio il solo vincolo di dar corso all’assunzione di tali prove e di non poter prescindere dalle loro
emergenze, restando le stesse, comunque, liberamente apprezzabili anche alla luce di una valutazione complessiva di tutte le risultanze processuali.
Il terzo motivo di ricorso denuncia l’omessa pronuncia su alcuni motivi di opposizione e la violazione dell’art. 112 c.p.c., In particolare, la censura si riferisce ‘ al secondo e terzo motivo di opposizione relativi alla omessa specificazione del ragionamento logicogiuridico in merito al calcolo dell’indennizzo riferito alla collegata domanda relativa al quantum RAGIONE_SOCIALE liquidazione’ ed attiene alla domanda proposta da NOME COGNOME.
Anche il terzo motivo è fondato. Sussiste l’omessa pronuncia sui motivi di opposizione inerenti al calcolo dell’indennizzo liquidato a NOME COGNOME. Ciò si risolve nella violazione RAGIONE_SOCIALE corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato ed integra un difetto di attività del giudice, risultando mancante la decisione
Conseguono l’accoglimento del ricorso e la cassazione del decreto impugnato, con rinvio alla Corte d’appello di Roma, che, in diversa composizione, procederà a nuovo esame RAGIONE_SOCIALE causa, uniformandosi ai richiamati principi e tenendo conto dei rilievi svolti, provvedendo altresì a liquidare le spese del giudizio di cassazione.
P. Q. M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALE Seconda sezione civile RAGIONE_SOCIALE Corte Suprema di Cassazione, il 21 marzo 2024.
La Presidente
NOME COGNOME