Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 13333 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 13333 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 14/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso per regolamento di competenza R.NUMERO_DOCUMENTO.N. 128262023 proposto da:
NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME AVV_NOTAIO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura Centrale dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso l’ordinanza n. cronologico 956/2023 del TRIBUNALE di BOLZANO, depositata il 23/05/2023 R.G.N. 35/2023; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29/02/2024 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
Oggetto
R.G.N. 12826/2023
COGNOME.
Rep.
Ud. 29/02/2024
CC
il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale AVV_NOTAIO NOME COGNOME ha depositato conclusioni scritte.
RITENUTO CHE:
Con ricorso per regolamento necessario di competenza è impugnata l’ordinanza del tribunale di Bolzano con la quale era stato sospeso ex articolo 295 c.p.c. il procedimento introdotto nei confronti dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE per accertare l’inesistenza dell’obbligo di corrispondere i contributi richiesti con avviso di addebito. Il giudice ha ritenuto necessaria la sospensione del giudizio per la pregiudizialità di un giudizio pendente innanzi alla commissione tributaria concernente l’accertamento RAGIONE_SOCIALE maggiori imposte dirette Iva a carico dell’impresa connesse con il maggiore reddito di impresa accertato rispetto al dichiarato (ciò che costituiva altresì la base imponibile anche per la contribuzione richiesta dall’istituto previdenziale).
L’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE si è costituito in giudizio.
Il PG ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
Il Collegio, all’esito della camera di consiglio, si è riservato il termine di giorni sessanta per il deposito del provvedimento.
CONSIDERATO CHE:
L’istanza di regolamento è fondata.
Questa Corte ha già precisato (Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 20072 del 11/08/2017, Rv. 645343 – 01) che, ai fini della sospensione necessaria del processo, non è configurabile un rapporto di pregiudizialità necessaria tra cause pendenti fra soggetti diversi, seppur legate fra loro da pregiudizialità logica, in quanto la parte rimasta estranea ad uno di essi può sempre eccepire l’inopponibilità, nei propri confronti, della relativa decisione.
Più specificamente, Cass. Sez. L, Sentenza n. 4564 del 2021
ha chiarito che tra il giudizio tributario concernente la pretesa impositiva correlata all’accertamento di un maggior reddito e il giudizio avente ad oggetto i contributi previdenziali su di esso dovuti non sussiste un rapporto di pregiudizialità necessaria, ancorché siano fondati entrambi sullo stesso accertamento unificato dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE: trattasi infatti non solo di cause pendenti tra soggetti diversi, ma relative a rapporti giuridici differenti, per modo che tra di esse può a tutto concedere ravvisarsi una pregiudizialità logica, che per sua natura non può dar luogo ad alcun contrasto di giudicati (così, tra le più recenti, Cass. n. 12996 del 2018 e Cass. S.U. n. 19523 del 2018).
Dunque, in applicazione dei detti principi, va evidenziato che nel caso di specie non vi è pregiudizialità necessaria rispetto al giudizio tributario ancorché sia fondato sullo stesso accertamento unificato dell’agenzia RAGIONE_SOCIALE entrate; occorre quindi disporre la prosecuzione del giudizio innanzi al giudice adito.
p.q.m.
accoglie il ricorso e dispone la prosecuzione del giudizio dinanzi al tribunale di Bolzano, anche per le spese del presente procedimento.
Così deciso oggi in Roma, nella camera di consiglio del 29