Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 34602 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 34602 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 27/12/2024
MIUR;
-intimato – avverso la sentenza della Corte d’appello di Genova n. 303/2018 pubblicata il 15 ottobre 2018.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18 dicembre 2024 dal Consigliere NOME COGNOME
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
NOME COGNOME ha proposto ricorso al Tribunale della Spezia, chiedendo di accertare e dichiarare il suo diritto, quale partecipante alla fase C della mobilità 2016/2017, all’attribuzione dell’ambito Campania 0008 o Campania 0009 o, in subordine, Campania 0004
Oggetto: preferenza
IGM 2012 su docenti
GAE – Presupposti
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 5271/2019 R.G. proposto da NOME COGNOME rappresentato e difeso da sé medesimo, e domiciliato elettivamente in Roma, INDIRIZZO presso INDIRIZZO
-ricorrente –
contro
con priorità rispetto alla richiesta dei partecipanti provenienti da categorie di merito o da concorso del 2012, che non potevano scavalcarlo in quanto alcuni aventi diritto avevano un punteggio in graduatoria inferiore al suo e ad altri appartenevano alla fase D.
Il Tribunale di La Spezia, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 70/2018, ha accolto il ricorso, accertando che vi era stato uno scavalcamento illegittimo ad opera di docenti con punteggi inferiori e di un altro che faceva parte della fase D (tale Fontana).
Il MIUR ha proposto appello che la Corte d’appello di Genova, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 303/2018, ha accolto.
NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi.
Il MIUR è rimasto intimato.
Il ricorrente ha depositato memorie.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 432 e 434 c.p.c., come modificato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. dalla legge n. 54 del 2012, in quanto la corte territoriale avrebbe errato nel rigettare l’eccezione di inammissibilità dell’appello da lui sollevata per mancanza di specificità dei motivi.
Egli evidenzia che l’appello del MIUR, invece di contestare la sentenza di primo grado, avrebbe criticato il suo ricorso originario, che detta sentenza aveva accolto.
La censura è inammissibile.
In tema di ricorso per cassazione, la deduzione della questione dell’inammissibilità dell’appello, a norma dell’art. 342 c.p.c. o dell’art. 434 c.p.c., integrante error in procedendo , che legittima l’esercizio, ad opera del giudice di legittimità, del potere di diretto
esame degli atti del giudizio di merito, presuppone pur sempre l’ammissibilità del motivo di censura, avuto riguardo al principio di specificità di cui all’art. 366, comma 1, n. 4 e n. 6, c.p.c., che deve essere modulato, in conformità alle indicazioni della sentenza CEDU del 28 ottobre 2021 (causa COGNOME ed altri c/Italia), secondo criteri di sinteticità e chiarezza, realizzati dalla trascrizione essenziale degli atti e dei documenti per la parte d’interesse, in modo da contemperare il fine legittimo di semplificare l’attività del giudice di legittimità e garantire al tempo stesso la certezza del diritto e la corretta amministrazione della giustizia, salvaguardando la funzione nomofilattica della Corte ed il diritto di accesso della parte ad un organo giudiziario in misura tale da non inciderne la stessa sostanza (Cass., Sez. L, n. 3612 del 4 febbraio 2022).
Nella specie, il ricorrente non ha riportato neppure un breve stralcio dell’appello del MIUR e della decisione del Tribunale, ma si è limitato a dire che l’appello sarebbe stato inammissibile atteso che si sarebbe sostanziato, non tanto in una critica alla sentenza di primo grado, ma al ricorso che questa aveva accolto.
Risulta, però, di intuitiva evidenza che, nella normalità, la contestazione delle allegazioni, delle prove e delle domande della parte non si può distinguere significativamente da quella della decisione che la sua prospettazione abbia condiviso, sicché sarebbe stato onere del ricorrente precisare in che cosa si differenziassero i percorsi argomentativi seguiti, rispettivamente, dal ricorrente e dal giudice di primo grado.
Con il secondo motivo il ricorrente contesta la violazione dell’art. 345 c.p.c. e dell’art. 111 Cost., l’inammissibilità delle eccezioni e prove, sollevate e proposte solo appello, e la violazione del principio del contraddittorio.
Egli afferma che la circostanza che i docenti COGNOME COGNOME COGNOME e COGNOME appartenessero alla fase B era un’eccezione nuova, così come la relativa prova, una dichiarazione del dirigente dell’USP
di Caserta che era stata prodotta solo in appello e che, comunque, era falsa, perché dai Bollettini ufficiali dei trasferimenti provinciali ed interprovinciali – Assegnazione sede definitiva Scuola Secondaria di secondo grado A.S. 2016-17 del MIUR, versati in atti e non contestati, si desumeva che essi rientravano nella fase C.
La doglianza è inammissibile.
In primo luogo, il ricorrente non ha riportato le difese di primo grado della P.A., almeno in sintesi rilevante.
Inoltre, si evidenzia che la contestazione dei fatti costitutivi della pretesa dell’attore, ossia che gli erano stati preferiti docenti con un punteggio in graduatoria inferiore al suo o che appartenevano alla fase D non è oggetto di eccezione in senso stretto, non prospettabile in appello per la prima volta, ma di una mera difesa, per la quale non sussiste la dedotta preclusione.
In aggiunta a ciò, si deve considerare che, nel rito del lavoro, l’acquisizione di nuovi documenti o l’ammissione di nuove prove da parte del giudice di appello rientra tra i poteri discrezionali allo stesso riconosciuti dagli artt. 421 e 437 c.p.c., e tale esercizio è insindacabile in sede di legittimità anche quando manchi un’espressa motivazione in ordine alla indispensabilità o necessità del mezzo istruttorio ammesso, dovendosi la motivazione ritenere implicita nel provvedimento adottato (Cass., Sez. 3, n. 26117 del 19 dicembre 2016).
Peraltro, si sottolinea che non risulta che la corte territoriale abbia utilizzato il documento menzionato dal ricorrente per decidere la causa, non essendo l’atto richiamato nella sentenza.
Infine, occorre considerare che i bollettini ufficiali degli enti non hanno natura normativa o costitutiva di un diritto, ma realizzano una semplice forma di pubblicità notizia. Ne deriva che, pertanto, essi non sono assistiti neppure dalla valenza probatoria tipica degli atti pubblici, restando la valenza medesima quella propria del diverso atto del quale danno notizia.
Con il terzo motivo il ricorrente contesta l’erronea interpretazione dell’art. 1, comma 96 ss. della legge n. 107 del 2015.
A suo avviso, da queste norme si evincerebbe che i docenti provenienti da graduatoria di merito (c.d. concorso 2012) e quelli ricollegabili a GAE devono essere trattati allo stesso modo, non essendovi riserva in favore dell’una o dell’altra categoria.
Aggiunge che la diversa interpretazione fatta propria dalla Corte territoriale consentirebbe, illegittimamente, a giovani docenti, pur se vincitori di concorso, di scavalcarne altri con notevole anzianità di servizio.
La doglianza è infondata.
Come già chiarito dalla giurisprudenza di questa S.C. in casi analoghi (Cass., Sez. L, n. 1055 del 2024; Cass., Sez. L, n. 6365 del 2024; Cass., Sez. L, n. 13689 del 2024, solo la prima delle quali è stata massimata, ma non sul punto), in esito alla legge n. 107 del 2015, è stata avviata l’assunzione di personale docente, nell’ordine e per quanto qui interessa, con queste modalità:
una prima tranche ‘ordinaria’ (art. 1, comma 95, primo periodo) è stata destinata all’assunzione secondo il c.d. doppio canale degli aspiranti (idonei da procedure concorsuali anche anteriori al concorso del 2012/iscritti nelle GAE): c.d. fase 0;
quindi (art. 1, comma 98, lett. a), sui posti vacanti e in via ‘straordinaria’, vi sono state assunzioni ancora secondo il sistema del c.d. doppio canale, ma con partecipazione, quanto a provenienza da concorso, solo degli idonei del concorso 2012 (di seguito, IGM 2012): c.d. fase A;
quindi, di seguito (art. 1, comma 98, lett. b, e comma 100), su base nazionale, sempre gli IGM 2012 e i provenienti da GAE, con indicazione provinciale e preferenza per i primi: c.d. fasi B e C;
quindi, ancora di seguito (art. 1, comma 98, lett. c, e comma 100), per i posti del c.d. potenziamento, su base nazionale, gli IGM 2012 e i provenienti da GAE, con indicazione provinciale e preferenza per i primi: c.d. fase D.
Così svolte le assunzioni per l’anno scolastico 2015/2016, la medesima disposizione, al comma 108, regola i trasferimenti del successivo anno scolastico 2016/2017, che interessa il ricorrente.
È stata in proposito prevista una mobilità ‘straordinaria’ (perché in deroga al vincolo di permanenza triennale nella provincia di destinazione, di cui all’art. 399, comma 3, del d.lgs. 297 del 1994, allora vigente) in favore dei docenti assunti entro l’anno scolastico 2014/2015, onde evitare che essi potessero essere pregiudicati, nei trasferimenti, dalle assegnazioni conseguenti al reclutamento straordinario sopra descritto.
Tuttavia, il medesimo comma, mentre afferma espressamente che i posti utili a tale mobilità straordinaria erano anche quelli provvisoriamente assegnati per l’anno scolastico 2015/2016 agli assunti da GAE nelle fasi assunzionali ‘straordinarie’ B e C rendendo inevitabile per questi ultimi la partecipazione al processo di mobilità -nulla dice rispetto agli IGM 2012 assunti per reclutamento straordinario. Il riferirsi del comma 108 anche alla mobilità interprovinciale, desumibile dal riferimento al vincolo triennale di cui all’art. 399, comma 3 cit., che riguarda il trasferimento ‘in altra provincia’ e la mancata menzione nell’ambito dello stesso comma 108 degli IGM 2012 assunti in fase B o C, rende evidente che, quanto a provincia, la destinazione di essi era da considerare stabilizzata.
Il sistema del conseguente CCNI, poi attuato con la corrispondente Ordinanza Ministeriale del 2016, ha peraltro:
ammesso gli IGM 2012 alla mobilità endoprovinciale per mutamento di ambito (fase B dei trasferimenti, punto 2), con prevalenza quindi rispetto alla mobilità interprovinciale dei docenti assunti in fase B e C provenienti da GAE (fase C);
ammesso gli IGM 2012 alla mobilità interprovinciale, ma in fase D e, quindi, successivamente alla mobilità interprovinciale degli assunti in fase B e C e provenienti da GAE.
È in questo quadro normativo che vanno inserite le problematiche relative alla presente procedura.
Innanzitutto, va considerato il fatto che i posti attribuiti nel 2015/2016 agli IGM 2012 assunti in fase B e C non fossero coinvolti dalla mobilità straordinaria di cui al comma 108 e, quindi, dai movimenti del personale assunto entro l’anno scolastico 2014/2015.
Da quanto si è sopra detto, emerge con evidenza come questo assetto risalga all’impianto normativo primario.
Quindi, da questo punto di vista, il tema diviene semmai quello della legittimità costituzionale della scelta del legislatore di differenziare in quel modo i docenti assunti in fase B e C del reclutamento 2015/2016, a seconda del loro provenire da GM 2012 o da GAE. Tuttavia, ogni questione in tal senso non può essere utilmente prospettata.
Gli IGM 2012 furono oggetto di posizione privilegiata in sede di reclutamento, in quanto nelle corrispondenti fasi (fasi B e C di assunzione) essi avrebbero comunque sopravanzato, sulla base di preferenze ‘tra tutte le province, a livello nazionale’, il personale proveniente da GAE (comma 100, dell’art. 1 della legge n. 107 del 2015). Questo assetto ha reso inevitabile che i posti assegnati al personale IGM 2012 non potessero, come, invece, accaduto con il personale delle medesime fasi proveniente da GAE, essere resi disponibili per la mobilità straordinaria dei docenti assunti entro il 2014/2015.
Altrimenti, si sarebbe potuto addirittura correre il rischio che quel personale IGM, pur privilegiato in sede di reclutamento, vedesse poi svanire la preferenza espressa su base provinciale, se nella Provincia di destinazione per il 2015/2016 i posti avessero potuto essere destinati anche in sede di mobilità straordinaria 2016/2017 al personale assunto entro il 2014/2015 o, in via concorrenziale, al personale proveniente da GAE.
È evidente, infatti, che il privilegio assunzionale del 2015/2016 era destinato ad estendersi anche alla provincia di assegnazione,
sicché se ciò avesse dovuto essere rimesso in discussione con la mobilità 2016/2017, l’assetto preferenziale sarebbe stato messo a rischio.
È vero, poi, che, con l’accantonamento dei posti assegnati nel 2015/2016 agli assunti IGM 2012 in fasi B e C, si sono tolti posti alla mobilità straordinaria degli assunti fino al 2014/2015.
Si tratta, tuttavia, di scelta discrezionale, di tutela degli IGM 2012 rispetto agli assunti entro il 2014/2015, che non presenta tratti di manifesta irrazionalità, perché comunque i secondi ricevevano una loro tutela preferenziale in deroga al vincolo di permanenza triennale e gli IGM 2012 si caratterizzavano per alcune peculiarità, tra cui l’assunzione ‘su base nazionale’ ed il crearsi, anche poi per l’assetto della contrattazione collettiva rispetto alla mobilità interprovinciale, di un significativo vincolo territoriale rispetto alla provincia di assegnazione in sede di reclutamento.
La peculiarità della posizione degli IGM 2012 così reclutati esclude che le plurime scelte assunte dal legislatore (e dalla contrattazione) nei loro riguardi permettano di essere sezionate in singoli aspetti per farne raffronti parcellizzati con la categoria degli assunti entro il 2014/2015.
Per altro verso, è evidente che il reclutamento da graduatoria degli IGM 2012 e da GAE hanno in comune le fasi (B e C) e l’esito, ma si fondano su presupposti diversi e su differenti regole di accesso, che in sé non consentono una comparazione. Ed anche a voler considerare il fatto che nelle GAE siano confluiti anche gli idonei di concorsi precedenti a quello del 2012, le conclusioni non mutano. Come emerge dalla stessa legge, questi ultimi hanno avuto accesso ai ruoli, in forza dei rispettivi concorsi, fino proprio (e non oltre) alla fase 0 del reclutamento di cui alla legge n. 107 del 2015 (art. 1, comma 95, primo periodo, ultimo inciso).
L’avere il legislatore ritenuto che, da allora in poi, essi potessero accedere sostanzialmente solo attraverso le GAE, con il punteggio che avevano in dette graduatorie ed in regime di concorrenza con gli
altri iscritti, è scelta del tutto discrezionale e, di per sé, non sindacabile, valendo in ipotesi a giustificarla anche solo i plurimi scorrimenti per assunzioni dirette che quella lista di idonei poteva avere già assicurato.
In definitiva, la differenza in sede di reclutamento tra IGM 2012 e personale proveniente da GAE risale ad una scelta di discrezionalità del legislatore, come tale non sindacabile. E già si è rilevato come da questa preferenza in sede di reclutamento derivasse logicamente anche la necessità di mantenere i posti assegnati al di fuori dalla mobilità straordinaria 2016/2017, a meno di istanze degli stessi IGM 2012.
Altro tema di rilievo è la legittimità o meno della posizione che è stata attribuita dalla contrattazione collettiva per la mobilità (a domanda) 2016/2017 agli IGM 2012 assunti in fase B e C nel 2015/2016 rispetto ai docenti delle medesime fasi assunti da GAE.
Sul punto, premessa l’esclusione (c.d. accantonamento) dei posti attribuiti agli IGM 2012 nel 2015/2016 dalla mobilità (interprovinciale e su ambito) degli altri docenti (assunti entro il 2014/2015 ed assunti in fasi B e C da GAE), il CCNI ha previsto, altresì, che gli IGM 2012 assunti da fasi B e C del 2015/2016 fossero ammessi, a domanda, alla fase B della mobilità 2016/2017, con riferimento alla mobilità endoprovinciale su ‘ambito’. In tal modo, essi hanno potuto in ipotesi sopravanzare, rispetto agli ‘ambiti’ da essi richiesti, i docenti delle medesime fasi assunzionali provenienti da GAE, in quanto questi ultimi sono stati ammessi alla successiva fase C della mobilità 2016/2017, espressamente da svolgersi sui posti vacanti e disponibili dopo le operazioni di cui alle fasi precedenti.
Peraltro, rispetto alla mobilità ‘interprovinciale’ su ‘ambito’, gli IGM 2012 (insieme ad altre categorie) sono stati postergati rispetto ai docenti provenienti da GAE assunti nelle fasi B e C del 2015/2016, in quanto nella mobilità 2016/2017 gli IGM 2012 sono stati ammessi
in fase D, mentre, come si è evidenziato, i docenti provenienti da GAE hanno partecipato alla fase C.
Dunque, mentre gli IGM 2012 hanno avuto una preferenza nel trasferimento endoprovinciale su ‘ambito’, nel trasferimento interprovinciale su ‘ambito’ sono stati preferiti i docenti provenienti da GAE.
Quest’ultima scelta è stata evidentemente fatta perché gli IGM 2012 già erano garantiti, sotto il profilo della scelta territoriale, con la preferenza assunzionale su provincia di cui al comma 100 e con l”accantonamento’ conseguente al comma 108, di cui già si è detto. Quanto alla preferenza per gli IGM 2012 rispetto alla mobilità endoprovinciale su ‘ambito’ non si può intanto trascurare che l’avvicinamento territoriale per gli assunti provenienti da GAE si giovava della possibilità, secondo l’Ordinanza Ministeriale 241/2016, di esprimere preferenze ad ampio spettro, ovverosia sino a 100 per ambiti e sino a 100 per le province. Così come non va trascurato che lo spostamento di ‘ambito’ degli IGM 2012 ammessi alla fase B dei trasferimenti, per taluni ammessi alla fase C, avrebbe potuto anche essere favorevole, se essi avessero fatto domanda con preferenze che avessero riguardato quell’ambito.
In definitiva, il caso che il movimento endoprovinciale su ‘ambito’ degli IGM 2012 – data la contestualità delle domande – potesse comportare la sottrazione di un ‘ambito’ perseguito da taluno degli assunti da GAE era possibile, ma esso era frutto di una procedura che, per altri versi, avrebbe potuto, invece, anche favorire il raggiungimento, da parte del personale assunto da GAE, dell”ambito’ di pregressa assegnazione del docente assunto come IGM 2012 ed ammesso alla fase B dei trasferimenti endoprovinciali.
Infine, si deve considerare che la mobilità degli assunti in fase B e C da GAE (fase C della mobilità) era su ‘ambito’ e, dunque, in ipotesi, anche tale da consentire di raggiungere non soltanto la provincia, ma pure una ancora più specifica zona territoriale di preferenza. Evenienza che, non ammettendo gli IGM 2012 alla
mobilità endoprovinciale su ‘ambito’, per essi non avrebbe potuto essere realizzata e che, invece, è stata assicurata proprio attraverso la loro ammissione alla fase B. In questo quadro, meramente descrittivo dei pacifici contenuti della normativa di dettaglio attuativa dei trasferimenti oggetto di causa, è evidente che la contrattazione collettiva ha dovuto attuare varie scelte di merito, tra l’altro con forti componenti tecniche, dovendosi assicurare, rispetto ad un medesimo anno scolastico, lo svolgimento di operazioni di mobilità assai complesse.
Non vi è dubbio che vi potessero essere anche altre alternative, come quella di escludere del tutto, per gli IGM 2012, la mobilità endoprovinciale che, però, avrebbe sacrificato l’interesse di essi a perseguire la migliore collocazione quanto ad ambito.
La prospettiva giuridica in cui porsi è, allora, diversa.
Dal combinato disposto degli artt. 40, comma 1, d.lgs. n. 165 del 2001, 462, comma 7, e 470, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 297 del 1994 si trae l’evidenza di una competenza della contrattazione collettiva rispetto alle operazioni di mobilità del personale docente, da svolgere nel contorno delle norme di legge, ma destinata a manifestarsi con autonomia rispetto ai molti profili di dettaglio che la legge non definisce e che inevitabilmente comportano la regolazione – in un senso o nell’altro – degli interessi che possono venire a contrapporsi. Le scelte che, in questi casi, vengono fatte dalla contrattazione non sono sindacabili nel merito, una volta che risultino rispettate le norme di legge e che non si evidenzino ingiustificabili disparità di trattamento o manifeste irragionevolezze. Ciò è stato del resto sostanzialmente già affermato da questa S.C., sempre in ambito di trasferimenti scolastici, con riferimento alle scelte che, nei medesimi frangenti, riguardano i criteri relativi all’avvicinamento al disabile, quando si è ritenuto che non si ponga in contrasto con l’art. 33 della legge n. 104 del 1992 la contrattazione collettiva che, nel disciplinare le modalità di attuazione della mobilità territoriale, definitiva o provvisoria, operi una graduazione in ragione del legame esistente
con la persona affetta da disabilità, sulla base di valutazioni, espresse secondo un criterio di normalità, che tengano conto non soltanto della gravità delle condizioni di salute dell’assistito, ma anche del ruolo che l’aspirante al trasferimento svolge nel nucleo familiare (Cass., Sez. L, n. 35105 del 2022). Analoghe conclusioni sono state assunte anche rispetto ad altri fenomeni del pubblico impiego privatizzato (Cass., Sez. L, n. 10105 del 2013, sulla distinzione in termini stipendiali prevista dalla contrattazione collettiva per il personale appartenente a ruoli ad esaurimento).
Nel caso di specie, la contrattazione e l’ordinanza ministeriale ad essa collegata hanno operato le scelte necessarie a comporre un complesso sistema funzionante di mobilità, talora favorendo un certo interesse (v. mobilità interprovinciale su ambito dei provenienti da GAE assunti in fase B e C, prevalente sulla mobilità interprovinciale di IGM 2012), talora un altro (v. mobilità endoprovinciale su ambito degli IGM 2012, prevalente su mobilità dei provenienti da GAE assunti in fase B e C), in altri casi ancora realizzando in concreto mediazioni tra i diversi interessi coinvolti (v. il possibile liberarsi di posti su ambito conseguenti alla mobilità endoprovinciale degli IGM 2012).
È da escludere che il complessivo sistema intercetti una violazione di norme, né vi sono ingiustificate disparità di trattamento, in quanto l’assetto differenziale è derivato dal distinguo operato tra varie categorie di docenti, in ragione delle diverse regole (e preferenze) che li hanno interessati in sede di reclutamento; neppure emergono tratti di manifesta irragionevolezza nella disciplina del complesso fenomeno che doveva essere regolato e tutto ciò esclude, altresì, che abbiano rilievo situazioni di occasionale sfavore per l’uno o l’altro docente ammesso alla mobilità.
Va aggiunto, infine, per completezza, che appartiene parimenti alle scelte di merito quella, con forte connotato tecnico, di procedere per fasi e con l’inserimento in ciascuna di queste fasi solo di talune tipologie di candidati alla mobilità. Da ciò deriva inevitabilmente che
i punteggi attribuiti a ciascun candidato nelle procedure di mobilità non possono avere rilievo a fronte di preferenze tra tipologie di candidati conseguente all’organizzazione per fasi.
Se anche, quindi, al candidato della fase postergata sia attribuito, nelle graduatorie che lo riguardano, un punteggio superiore a quello ammesso ad una fase antergata, prevale comunque la scelta della contrattazione di assicurare priorità all’una o all’altra fase. Pertanto, un ragionamento fondato sui (soli) punteggi e che non consideri l’assetto attribuito dalla contrattazione alle varie fasi non è giuridicamente fondato (Cass., Sez. L, n. 1055 del 2024, non massimata sul punto; Cass., Sez. L, n. 6365 del 2024, non massimata).
Il sistema, come delineato, non contravviene ai principi costituzionali che, nel subordinare l’accesso all’impiego pubblico alla procedura del concorso pubblico, pongono a fondamento quel criterio selettivo, non essendo la procedura in questione finalizzata al reclutamento del personale, per essere attinente all’attribuzione di una sede provvisoria in vista della successiva procedura di mobilità prevista dalla legge n. 107 del 2015, ben potendo, dunque, quella disciplina, così interpretata, non inficiata dal contrasto con norme imperative, essere considerata legittima e presiedere all’espletamento della procedura secondo le stabilite modalità.
Nella specie, il ricorrente, partecipante alla fase C della mobilità 2016/2017, contesta la precedenza data a docenti IGM 2012 su quelli provenienti da graduatorie GAE con riferimento all’assegnazione a particolari ambiti.
Ne deriva che egli deve essere considerato perdente in quanto, con riguardo a tale mobilità, i docenti GAE sono perdenti rispetto agli IGM 2012.
Con il quarto motivo il ricorrente contesta la violazione degli artt. 2670, 2702, 2709, 2715 e 2716 c.c. e 116 c.p.c. e l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra
le parti in quanto la corte territoriale non avrebbe tenuto conto del Bollettino Ufficiale dei Trasferimenti provinciali ed Interprovinciali Assegnazione sede definitiva Scuola Secondaria di secondo grado A.S. 2016-2017, dal quale emergeva che i controinteressati erano partecipanti alla fase C.
La doglianza è inammissibile, non essendo sufficiente questa circostanza a contrastare l’affermazione dello stesso ricorrente per la quale i docenti da lui indicati provenivano da graduatorie di merito 2012.
In ogni caso, il ricorrente contesta la valutazione delle prove compiuta dal giudice del merito, il che, in sede di legittimità, non è ammissibile.
5) Il ricorso è rigettato, in applicazione del seguente principio di diritto:
‘In tema di mobilità dei docenti di ruolo di scuola pubblica per l’anno 2016/2017 disposta ai sensi dell’art. 1, comma 108, della legge n. 107 del 2015, il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per l’a.s. 2016/2017, sottoscritto l’8 aprile 2016, adottato ex artt. 4, comma 2, e 10 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del Comparto Scuola per il quadriennio normativo 20062009 e biennio economico 2006-2007, e l’ordinanza ministeriale 241/2016 hanno previsto che gli insegnanti provenienti da graduatorie di merito 2012 assunti da fasi B e C del 2015/2016 siano ammessi, a domanda, alla fase B della mobilità 2016/2017, con riferimento alla mobilità endoprovinciale su ambito, con la conseguenza che essi sono preferiti, rispetto all’ambito richiesto, ai docenti delle medesime fasi assunzionali provenienti da GAE, in quanto questi ultimi sono stati inseriti nella successiva fase C della mobilità 2016/2017, espressamente da svolgersi sui posti vacanti e disponibili dopo le operazioni di cui alle fasi precedenti; al contrario, rispetto alla diversa mobilità interprovinciale su ambito, gli
insegnanti provenienti da graduatorie di merito 2012 sono postergati ai docenti provenienti da GAE assunti nelle fasi B e C del 2015/2016, siccome nella mobilità 2016/2017 i primi docenti sono stati ammessi in fase D, mentre quelli provenienti da GAE hanno partecipato alla fase C. Tale regolamentazione non è sindacabile, in linea di principio, atteso che è espressione di scelte di merito e tecniche per definire l’assetto dei contrastanti interessi dei candidati che partecipano al procedimento, purché non si ponga in contrasto con norme di legge, non realizzi ingiustificate disparità di trattamento o non risulti manifestamente irragionevole’;
‘I Bollettini ufficiali del MIUR concernenti i trasferimenti provinciali e interprovinciali relativi all’assegnazione ai docenti delle sedi definitive della scuola secondaria di secondo grado sono atti che svolgono solamente una funzione di pubblicità notizia’.
Nessuna statuizione deve essere assunta in ordine alle spese di lite, non avendo la P.A. svolto difese.
Si attesta che sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale (d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater), se dovuto.
P.Q.M.
La Corte,
rigetta il ricorso;
-attesta che sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della IV Sezione Civile, il 18 dicembre 2024.
La Presidente NOME COGNOME