Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 976 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 976 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 15/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da
RAGIONE_SOCIALE rappresentata e difesa congiuntamente e/o disgiuntamente, dagli Avv.ti Prof. NOME COGNOME NOME COGNOME e NOME COGNOME
-ricorrente-
Contro
RAGIONE_SOCIALE e NOME COGNOME rappresentati e difesi da ll’ Avv. NOME COGNOME
-controricorrenti –
Oggetto: Marchio contraffazione
Avverso la sentenza della Corte d’Appello di Torino -Sezione Quinta Civile – n. 831/2023, pubblicata in data 30.8.2023, non notificata.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13.12.2024 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
1. -La società RAGIONE_SOCIALE, società valenzana attiva nel settore della fabbricazione di oggetti di gioielleria ed oreficeria, è titolare del brevetto per invenzione n. 0001383693 depositato in data 4.01.2007 e concesso in data 23.12.2010, avente ad oggetto un « Metodo per la fabbricazione di prodotti di gioielleria, bigiotteria e simili, quali strutture a maglie, in special modo per bracciali tipo ‘tennis’, attrezzo per l’attuazione di tale metodo e prodotto ottenuto con detto metodo »; il brevetto attiene ad un bracciale c.d. « tennis » dotato di una particolare tecnica di « ammagliamento », caratterizzata dalla presenza di una pluralità di elementi a castone, dove i castoni sono ammagliati tra loro tramite appendici laterali « a L » che passano attraverso le punte e il foro centrale del castone adiacente e sono quindi ripiegate sul fondo del castone di partenza ed ivi saldate.
Nell’ottobre 2017 RAGIONE_SOCIALE veniva a conoscenza che una società concorrente, la RAGIONE_SOCIALE, anch’essa con sede a Valenza, stava commercializzando oggetti preziosi con strutture a maglie, in particolare braccialetti stile « tennis », che riteneva interferire con il Brevetto RAGIONE_SOCIALE e chiedeva, ed otteneva, in via cautelare ante causam , un provvedimento di sequestro ed inibitoria nei confronti della RAGIONE_SOCIALE, concesso con ordinanza del Tribunale di Torino, Sezione delle Imprese, del 22.2.2018.
La società RAGIONE_SOCIALE proponeva reclamo avverso tale provvedimento e la procedura veniva dichiarata estinta a seguito
della rinuncia agli atti del giudizio da parte della COGNOME per intervenuto accordo tra la COGNOME e la COGNOME stessa.
Nel corso del giudizio cautelare, emergeva che i monili ritenuti interferenti con il Brevetto RAGIONE_SOCIALE erano prodotti dalla RAGIONE_SOCIALE e da questa venduti alla RAGIONE_SOCIALE che li commercializzava sotto marchi di propria titolarità.
2 .─ Con atto di citazione notificato in data 23.3.2018 la RAGIONE_SOCIALE dava quindi corso al giudizio di merito, convenendo in giudizio, innanzi alla Sezione specializzata in materia di impresa del Tribunale di Torino, la COGNOME (poi estromessa dal giudizio per intervenuto accordo) e la RAGIONE_SOCIALE onde domandare l’accertamento della violazione del Brevetto RAGIONE_SOCIALE e il compimento di atti di concorrenza sleale da parte delle convenute, l’inibitoria, il risarcimento dei danni, la pubblicazione della sentenza e la condanna alle spese. La COGNOME e la COGNOME RAGIONE_SOCIALE si costituivano in giudizio, chiedendo il rigetto delle domande proposte dalla COGNOME e, in via riconvenzionale, fra l’altro, l’accertamento e la declaratoria della nullità del Brevetto COGNOME. Interveniva in giudizio anche COGNOME NOME.
3. ─ Con sentenza n. 1470/2022 pubblicata il 5.4.2022, il Tribunale di Torino, ha anzitutto rilevato che il CTU aveva chiarito, preliminarmente, come la domanda di modello di utilità Bonfante fosse stata depositata il 4 novembre 2005 e, pertanto, fosse divenuta pubblica, non essendo stata richiesta la anticipata accessibilità al pubblico, solo a partire dal maggio 2007, ossia successivamente al deposito del brevetto COGNOME del 4 gennaio 2007, e che la privativa Bonfante era inidonea ad anticipare il Brevetto di COGNOME perché non contenente alcun insegnamento che costituisse anticipazione del Brevetto COGNOME, ma che vi erano state diverse predivulgazioni accertate e precisamente: – COGNOME/COGNOME –COGNOME – NOME COGNOME risultanti dalle dichiarazioni scritte
rese da terzi (soggetti che avevano avuto rapporti commerciali nel 2000 con il COGNOME) e confermate in sede di prova testimoniale, tutte ritenute « dal punto di vista tecnico… idonee a escludere la sussistenza del requisito della novità di cui all’art. 46 Cpi » e invalidanti quindi il brevetto RAGIONE_SOCIALE. Il Tribunale quindi: a) in accoglimento della domanda riconvenzionale, dichiarava nullo il brevetto RAGIONE_SOCIALE n. NUMERO_DOCUMENTO; b) rigettava le domande proposte dalla RAGIONE_SOCIALE nei confronti della COGNOME RAGIONE_SOCIALE e di NOME COGNOME; c) rigettava le altre domande proposte dalla RAGIONE_SOCIALE e da NOME COGNOME nei confronti della RAGIONE_SOCIALE. In particolare, in motivazione, il giudice di primo grado, essendosi contestato che « se a monte il modello del COGNOME non era idoneo ad anticipare il brevetto di RAGIONE_SOCIALE, allora a valle chi di tale modello ha fatto a vario titolo applicazione a sua volta non può aver conosciuto e divulgato il contenuto del futuro brevetto della società ricorrente » (affermazione questa presente in un’ordina nza cautelare resa in un parallelo giudizio intrapreso da RAGIONE_SOCIALE di Valenza), osservava che tale affermazione non era idonea « a escludere la rilevanza delle dichiarazioni di NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, essendo possibile che NOME COGNOME per un verso, abbia depositato una domanda generica; per altro verso, abbia fornito a questi soggetti una più analitica descrizione del proprio metodo, quale risulta dalle loro dichiarazioni, idonea ad anticipare il contenuto del brevetto dell’attrice ».
In conclusione, era stata dichiarata la nullità del brevetto RAGIONE_SOCIALE sia in relazione alle rivendicazioni 10,11 e 12, sia in relazione alle rivendicazioni 1-9 di metodo e 13 di prodotto, queste ultime perché anticipate dalle dichiarazioni « COGNOME, COGNOME, COGNOME, COGNOME, COGNOME e COGNOME, considerate in combinazione con le relative produzioni ad esse allegate ».
4 .─ RAGIONE_SOCIALE proponeva gravame, dinanzi alla Corte di Appello di Torino, respinto con la sentenza qui impugnata.
Per quanto qui di interesse la Corte di merito ha precisato che:
a) una precedente sentenza che aveva ritenuto la validità del brevetto RAGIONE_SOCIALE (Tribunale di Torino, n. 4202/2011, pronunciata tra la RAGIONE_SOCIALE e soggetti terzi), ex art. 123 CPI (riguardante l’efficacia erga omnes delle sentenze di nullità dei titoli di proprietà industriale), non era idonea a costituire alcun giudicato sul punto, al contrario di quanto avviene per le sentenze di nullità, il cui giudicato erga omnes sulla invalidità del titolo, tra l’altro, copre solo le cause di nullità fatte valere nel processo; il giudicato, in caso di rigetto della domanda di nullità, non si forma sulla validità del titolo, ma sull’inesistenza dei motivi di nullità fatti valere e, nella suddetta precedente sentenza (comunque intervenuta con soggetti terzi), le eccezioni di predivulgazione erano state considerate inammissibili e non analizzate nel merito;
b) l e censure dell’appellante sulle dichiarazioni testimoniali apparivano infondate; preso atto che il CTU aveva concluso che: « La disamina analitica sviluppata da COGNOME in relazione ai bracciali COGNOME, COGNOME , COGNOME e COGNOME ha permesso al CTU di stabilire con ragionevole sicurezza che i suddetti bracciali incorporano tutte le caratteristiche di un analogo bracciale ottenuto con il metodo di cui al brevetto COGNOME. Qualora la disponibilità al pubblico dei 10 suddetti bracciali fosse riconosciuta, in base alle Dichiarazioni prodotte da COGNOME, come anteriore al deposito del brevetto COGNOME, quest’ultimo risulterebbe pertanto privato della novità, in relazione al metodo di ammagliatura rivendicato », il Tribunale non si era affatto discostato dalle argomentazioni e conclusioni del CTU; anzi, era partito proprio da dette argomentazioni e conclusioni senza abdicare al proprio compito di valutare la attendibilità delle dichiarazioni (testimoniali e scritte)
proprio nell’ottica rappresentata dal CTU ; lo stesso COGNOME ben poteva avere concesso licenze, fornito disegni e descrizioni ai terzi testimoni così da consentire loro la produzione e commercializzazione dei braccialetti tuto tennis con anticipazione del brevetto in questione;
il giudice può legittimamente porre a base del proprio convincimento anche prove cosiddette atipiche, purché idonee a fornire elementi di giudizio sufficienti, se ed in quanto non smentite dal raffronto critico – riservato al giudice di merito e non censurabile in sede di legittimità, se congruamente motivato – con le altre risultanze del processo, come in caso di dichiarazioni scritte provenienti da terzi, che, pur raccolte fuori dal processo, non comportano la violazione del principio di cui all’art. 101 c.p.c., atteso che il contraddittorio si instaura con la loro produzione in giudizio;
ai sensi del combinato disposto degli art. 253, comma 3, e 231 c,p.c., non solo la parte, dietro autorizzazione del giudice, può valersi di scritti preparati quando particolari circostanze lo consiglino, ma il giudice stesso può anche disporre l’ispezione dei documenti utilizzati dal testimone; i signori COGNOME COGNOME COGNOME e COGNOME si sono limitati a confermare i dettagliati documenti già ritualmente prodotti in precedenza;
l ‘eccezione di incapacità del teste ex art. 246 c.p.c. non era stata tempestivamente formulata in primo grado e, comunque, non era stata poi eccepita tempestivamente la nullità della testimonianza assunta nonostante l’eccezione ; il sig. COGNOME attualmente non lavorava più nel settore dell’oreficeria ma gesti va un distributore di carburante a Torino e la COGNOME era senza occupazione;
le altre criticità sottolineate dall’appellante non appa rivano rilevanti;
in punto di risarcimento danni, pur assorbita dalla pronuncia di nullità del brevetto COGNOME « per dovere di completezza », il
risarcimento (anche laddove fosse stata accolta la domanda attrice di accertamento della contraffazione del proprio brevetto) avrebbe dovuto escludersi, in difetto di prova documentale idonea, giacché alcuna documentazione contabile-fiscale risultava prodotta dalla COGNOME al fine di supportare lo svolgimento di un’eventuale CTU , la quale, se esperita, non avrebbe potuto disporre della documentazione e delle allegazioni fattuali idonee a comprovare e quantificare un danno.
5. ─ RAGIONE_SOCIALE ha presentato ricorso per cassazione, notificato il 27/2/2024, con due motivi. RAGIONE_SOCIALE ed il sig. COGNOME NOME hanno presentato controricorso .
Tutte le parti hanno presentato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
6.-La ricorrente deduce:
Con il primo motivo, ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 46 c.p.i., degli artt. 121 c.p.i., 2697 c.c. e 115 c.p.c., censurando che la Corte di Appello (i) ha ritenuto che la mera possibilità che un soggetto abbia divulgato certi insegnamenti non costituisce anticipazione di un brevetto, (ii) ha violato il principio di non contestazione in relazione alla pur dedotta non genuinità di un documento posto a fondamento della decisione e (iii) ha omesso di considerare che la mera asserita comunicazione a un numero limitato di terzi di informazioni e conseguente messa in commercio di prodotti che incorporino la presunta anteriorità non ha di per sé effetto distruttivo della novità del brevetto.
La doglianza è inammissibile.
Il motivo articola una serie di censure che intendono mettere in discussione le documentazioni e le testimonianze acquisite sull’avvenuta predivulgazione del brevetto COGNOME sulla quale si fonda la dichiarazione di nullità dello stesso.
Il brevetto COGNOME è stato, invero, ritenuto nullo per un’anteriorità distruttiva della novità consistente nella predivulgazione pubblica (attraverso la commercializzazione) di bracciali tipo « tennis » ammagliati con il medesimo sistema, imputabile non alla COGNOME ma al terzo concorrente COGNOME il quale avrebbe, autonomamente e prima del deposito, nel gennaio 2007, del brevetto COGNOME, già realizzato la medesima invenzione (tecnica di ammagliatura del bracciale), diffondendola presso terzi, attivi nel settore della produzione e commercializzazione di preziosi.
Il modello di utilità COGNOME depositato e reso pubblico successivamente è stato, invece, ritenuto inidoneo ad anticipare l’invenzione di COGNOME perché carente anche nella parte descrittiva.
Innanzitutto, si formula una censura sostenendo che la Corte avrebbe erroneamente ritenuto che: « sarebbe prova sufficiente di un’anticipazione distruttiva della novità del Brevetto COGNOME la possibilità, si badi meramente ipotetica e neppur assertivamente suffragata da nessuna circostanza di fatto, che il soggetto che aveva depositato una domanda di modello che non costituiva anticipazione del Brevetto COGNOME perché non ne conteneva alcun insegnamento, avrebbe purtuttavia potuto fornire quei medesimi insegnamenti assenti nella sua domanda a terzi ».
La censura omette di considerare che il ragionamento della Corte si basa sulla diversa circostanza, incontestata e comprovata dalle dichiarazioni testimoniali, che lo stesso COGNOME aveva « concesso licenze e fornito disegni e descrizioni più articolati ai terzi testimoni che hanno consentito loro tanto la produzione quanto la commercializzazione dei braccialetti tipo ‘tennis’ con relativa anticipazione del brevetto (COGNOME) in questione ». E che la consulenza tecnica, con motivazione condivisibile e richiamata dal giudice di primo grado, aveva confermato come i bracciali, commercializzati o comunque circolati pubblicamente anteriormente al deposito del
brevetto Crieri, incorporavano tutte le caratteristiche (metodo di ammagliamento) di un analogo bracciale ottenuto con il metodo Crieri.
La divulgazione, perché possa far perdere all’invenzione industriale il requisito della novità, sì da impedire la concessione di un valido brevetto, deve consistere in una comunicazione o diffusione che porti il ritrovato a conoscenza di un numero indeterminato di persone, le quali siano poste in grado di apprenderne gli elementi essenziali e caratteristici, in modo da poterlo riprodurre, attuando così la invenzione (Cass., n. 2739/1963; Cass., n. 34537/2019; Cass., n. 9291/2020). L’art. 46 (novità in relazione ai brevetti, essendo in discussione la validità del brevetto COGNOME, nel testo vigente ante d.lgs. n. 131/2010: « 1. Un’invenzione è considerata nuova se non è compresa nello stato della tecnica. 2. Lo stato della tecnica è costituito da tutto ciò che è stato reso accessibile al pubblico nel territorio dello Stato o all’estero prima della data del deposito della domanda di brevetto, mediante una descrizione scritta od orale, una utilizzazione o un qualsiasi altro mezzo ».
In sostanza, la predivulgazione attraverso l’uso in commercio (produzione e commercializzazione), quale quella che qui interessa, richiede che lo stato della tecnica già conoscesse gli elementi essenziali e caratteristici della privativa, in modo da poterla riprodurre, attuando così la invenzione .
La prova richiesta deve essere rigorosa e spetta a colui che oppone l’anteriorità distruttiva.
Orbene, la Corte territoriale ha ritenuto che dagli esiti probatori fosse emersa la diffusione a terzi e l’utilizzazione delle istruzioni elaborate dal COGNOME ai fini della commercializzazione del prodotto, prima del deposito della privativa Crieri.
La censura, così, si rivela come una inammissibile censura sulla valutazione degli esiti istruttori della Corte di merito.
In tema di scrutinio di legittimità del ragionamento sulle prove adottato del giudice di merito, la valutazione del materiale probatorio – in quanto destinata a risolversi nella scelta di uno (o più) tra i possibili contenuti informativi che il singolo mezzo di prova è, per sua natura, in grado di offrire all’osservazione e alla valutazione del giudicante – costituisce espressione della discrezionalità valutativa del giudice di merito ed è estranea ai compiti istituzionali della S.C. (con la conseguenza che, a seguito della riformulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., non è denunciabile col ricorso per cassazione come vizio della decisione di merito), restando totalmente interdetta alle parti la possibilità di discutere, in sede di legittimità, del modo attraverso il quale, nei gradi di merito, sono state compiute le predette valutazioni discrezionali (Cass., n. 11176/2017; Cass., n.37382/2022).
In tema di ricorso per cassazione, può essere dedotta la violazione dell’art. 115 c.p.c. qualora il giudice, in contraddizione con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove inesistenti e, cioè, sia quando la motivazione si basi su mezzi di prova mai acquisiti al giudizio, sia quando da una fonte di prova sia stata tratta un’informazione che è impossibile ricondurre a tale mezzo (ipotesi diversa dall’errore nella valutazione dei mezzi di prova – non censurabile in sede di legittimità – che attiene alla selezione da parte del giudice di merito di una specifica informazione tra quelle astrattamente ricavabili dal mezzo assunto), a condizione che il ricorrente assolva al duplice onere di prospettare l’assoluta impossibilità logica di ricavare dagli elementi probatori acquisiti i contenuti informativi individuati dal giudice e di specificare come la sottrazione al giudizio di detti contenuti avrebbe condotto a una decisione diversa, non già in termini di mera probabilità, bensì di
assoluta certezza (Cass., n. 12971/2022; Cass., n.13918/2022). In tema di scrutinio del ragionamento probatorio seguito dal giudice di merito, l’errore di valutazione nell’apprezzamento dell’idoneità dimostrativa del mezzo di prova non è sindacabile in sede di legittimità se non si traduce in un vizio di motivazione costituzionalmente rilevante, mentre deve ritenersi censurabile, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., per violazione dell’art. 115 del medesimo codice, l’errore di percezione che sia caduto sulla ricognizione del contenuto oggettivo della prova, qualora investa una circostanza che abbia formato oggetto di discussione tra le parti (Cass., n. 37382/2022).
Ma, nella specie, la Corte d’appello, nel confermare la sentenza di primo grado, ha ritenuto provato in giudizio che lo stato della tecnica già conoscesse, a gennaio 2007 (data di deposito della domanda di brevetto COGNOME), il metodo di ammagliamento in contestazione dei braccialetti tipo « tennis », per effetto dei disegni e delle descrizioni dettagliati e articolati forniti dal COGNOMEil quale ben aveva potuto depositare, nel 2005, un brevetto di modello di utilità, carente nella parte descrittiva, considerato che egli lo aveva presentato « personalmente, senza l’ausilio o la consulenza né di un avvocato né di un consulente brevettuale , vigente, tra l’altro, la trascorsa normativa che non prevedeva controlli sostanziali di alcun tipo al fine di acclararne la validità ») a terzi testimoni, che avevano consentito loro la produzione e commercializzazione dei braccialetti in questione, con relativa anticipazione del brevetto COGNOME.
Eguale vizio presentano le ulteriori censure sui dedotti presunti vizi delle dichiarazioni raccolte attraverso le testimonianze e sulla non rilevanza della predivulgazione (ritenuta limitata a pochi terzi) poiché riproducono elementi di fatto che sono stati tutti valutati nel merito dalla Corte e non sono rivalutabili in sede di legittimità.
7 .-Con il secondo motivo, ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., si fa valere (per il caso che una statuizione incidentalmente pronunciata in relazione alla assorbita domanda risarcitoria sia ritenuta delibabile in questa sede) la nullità della sentenza e/o del procedimento per omessa valutazione di prove acquisite agli atti, in punto di pretesa risarcitoria. La Corte avrebbe erroneamente ritenuto che alcuna documentazione contabile risulterebbe prodotta da COGNOME a supporto della propria domanda di risarcimento del danno in quanto la stessa sarebbe presente in altro giudizio cautelare R.G. n. 1241/2018.
Anche tale censura è inammissibile in quanto volta a censurare un’affermazione resa ad abundantiam dalla Corte di merito non costituente autonoma ratio decidendi . La stessa rimane peraltro anche assorbita dall’inammissibilità del primo motivo volto a contestare la dichiarata nullità del brevetto.
8. ─ Per quanto esposto, il ricorso va dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo, che vanno poste a favore del procuratore di parte controricorrente, qualificatosi antistatario.
P.Q.M .
La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in € 7.000,00 per compensi e € 200 ,00 per esborsi, oltre spese generali, nella misura del 15% dei compensi, ed accessori di legge, da versarsi in favore del procuratore delle parti controricorrenti, qualificatosi antistatario .
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30.5.2002, n.115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Prima Sezione