Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 3891 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 1 Num. 3891 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 21/02/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 3467/2025 R.G., proposto da :
RAGIONE_SOCIALE in liquidazione coatta amministrativa, in persona del Commissario liquidatore, rappresentato e dife so dall’AVV_NOTAIO in virtù di procura speciale rilasciata su foglio separato -ricorrente- contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e dife sa dall’AVV_NOTAIO in virtù di procura speciale rilasciata su foglio separato -controricorrente- avverso il decreto del Tribunale di Catanzaro n. 256/2025 depositato il 10.1.2025.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14.1.2026 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
COGNOME ha chiesto l’ammissione nello stato passivo della procedura RAGIONE_SOCIALE in l.c.a., in prededuzione, di un credito pari ad € 3.571.308,74, per compensi fatturati dal 4 maggio 2018 all’11 novembre 2021 ed interessi di mora, ex art. 5 del d. lgs. n. 231 del 2002, per il ritardato pagamento di detto importo nonché per revisione prezzi/adeguamento ISTAT del canone mensile di conduzione della piattaforma depurativa di Crotone, ex art. 115 del d.lgs. n. 163 del 2006 e interessi di mora ex art. 5 d.lgs. n. 231 del 2022 per il ritardato pagamento, oltre ad una somma per il maggior costo del personale impegnato nella conduzione della piattaforma depurativa, in forza della trasformazione resasi obbligatoria del CCNL applicato da RAGIONE_SOCIALE a RAGIONE_SOCIALE ed interessi di mora ex art. 5 d.lgs. n. 231 del 2022 per il ritardato pagamento degli importi ed oltre rimborso dei costi sostenuti per acquisto di prodotti chimici eseguiti per conto del RAGIONE_SOCIALE.
Il Commissario Liquidatore di RAGIONE_SOCIALE ha ammesso il credito di € 2.170.779,24 (per fatture emesse dal 4 maggio 2018 all’11 novembre 2021) al grado del chirografo ed ha escluso tutte le altre richieste.
In data 28 novembre 2022, COGNOME ha proposto opposizione allo stato passivo di RAGIONE_SOCIALE in l.c.a. , chiedendo l’ammissione in prededuzione del l’intero credito , sul presupposto che il Commissario l iquidatore, al momento dell’apertura della procedura liquidatoria, era, di fatto, subentrato nel rapporto giuridico in COGNOME tra le parti. Il Commissario liquidatore, costituendosi nel giudizio, contestava, in particolare, il subentro nel contratto e allegava lo scioglimento del rapporto contrattuale ex art. 81 l.fall. nonché tutti i residui motivi di impugnazione.
In data 10 gennaio 2025, il Tribunale di Catanzaro ha emesso il decreto n. 256/2025, con cui, in parziale accoglimento RAGIONE_SOCIALE domande della RAGIONE_SOCIALE: ha riconosciuto all’importo di € 2.146.586,89 oltre I.V.A. il grado della prededuzione, tenuto conto del fatto che ‘l’Ente resistente non ha contestato «che sta usufruendo ancora oggi della prestazione dei servizi di RAGIONE_SOCIALE e pagandone le fatture a seguito dell’insediamento del nuovo Commissario Liquidatore» (pag. 2 RAGIONE_SOCIALE memorie autorizzate di parte ricorrente), sicché può ritenersi manifestata in maniera inequivocabile la volontà del commissario liquidatore di subentrare nei rapporti in esame’; ha ammesso -sempre al grado della prededuzione -la somma di € 301.472,96 a titolo di interessi di mora sul credito principale ed ha ammesso -sempre al grado della prededuzione -la somma di € 37.321,20 , oltre I.V.A., a titolo di rimborso spese esenti e alla refusione RAGIONE_SOCIALE spese di lite, respingendo le residue domande di revisione prezzi del canone mensile di conduzione della piattaforma depurativa di Crotone e relativi interessi di mora, nonché di quelli rivendicati a titolo di maggiori costi del personale e relativi interessi di mora. RAGIONE_SOCIALE in l.c.a., in persona del Commissario liquidatore, ha proposto ricorso in cassazione avverso quest’ultima pronuncia.
RAGIONE_SOCIALE ha resistito depositando controdeduzioni.
La ricorrente ha depositato memorie difensive.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, il ricorrente RAGIONE_SOCIALE denunzia la violazione e falsa applicazione dell’art. 115, comma 1, c.p.c. , in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., nella parte in cui il giudice di prime cure ha erroneamente ritenuto provato, in applicazione del principio della ‘non contestazione’ , un fatto inesistente. In particolare, il ricorrente impugna il decreto nella parte in cui il Collegio di primo grado ha assunto la decisione in base alla presunta non contestazione del dedotto subentro del Commissario Liquidatore nei contratti in COGNOME
con COGNOME, al momento dell’apertura della procedura concorsuale, in conseguenza del quale ha accolto l’avversa richiesta di riconoscimento del grado della prededuzione al credito di €.2.146.586,89, oltre I.V.A., oltre interessi di mora e rimborsi.
Con il secondo motivo di impugnazione, il ricorrente denunzia la violazione e/o falsa applicazione, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., dell’art. 81 della l.fall. e/o per motivazione apparente e/o perplessa e/o incomprensibile del decreto gravato, sindacabile in sede di legittimità, ai sensi e per gli effetti dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., nella parte in cui il Collegio di primo grado, ha affermato che ai contratti di appalto non si applica l’art. 81 della l.fall. e, per l’effetto, ha r itenuto che il credito ante fallimento rivendicato da COGNOME COGNOME COGNOME ammesso al passivo al grado della prededuzione.
Con il terzo motivo di impugnazione, il ricorrente denunzia l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., che è stato oggetto di discussione tra le parti, nella parte in cui il Tribunale di Catanzaro ha omesso di esaminare un fatto certamente verificatosi (l’esercizio provvisorio dell’attività d’impresa del RAGIONE_SOCIALE), decisivo per il giudizio e ampiamente discusso dalle parti nel corso del precedente grado di giudizio, che, se adeguatamente valutato, avrebbe certamente indotto il Collegio di primo grado a rigettare l’avversa opposizione.
Con il quarto motivo, il ricorrente denunzia, la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 91 del c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. nella parte in cui condanna l’odierno ricorrente al pagamento, in favore della COGNOME, RAGIONE_SOCIALE spese processuali, per il parziale rigetto della domanda che COGNOME ha svolto in sede di opposizione allo stato passivo del RAGIONE_SOCIALE in L.C.A. (per il considerevole importo pari ad € 1.085.92,00) sicché nessuna soccombenza può COGNOME sul punto addebitata a RAGIONE_SOCIALE in LRAGIONE_SOCIALE
I primi tre motivi di impugnazione sono fondati.
Occorre premettere che la disciplina di cui all’art. 74 l.fall., diretta a prevedere il pagamento integrale del prezzo anche RAGIONE_SOCIALE prestazioni effettuate prima dell’inizio della procedura, nel testo risultante dalle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 169 del 2007, si riferisce al subentro in tutti i contratti a esecuzione continuata o periodica, e non più soltanto nei contratti di somministrazione, compresi quelli che hanno ad oggetto prestazioni continuative o periodiche di fare. (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 16650 del 23.05.2022).
Il curatore o il commissario straordinario che subentra nel rapporto contrattuale pendente assume l’obbligo di eseguire in prededuzione, in luogo del contraente fallito, tutti i relativi obblighi nei limiti di quelli maturati successivamente al subingresso nonché, ma solo se si tratta di contratti ad esecuzione continuata o periodica RAGIONE_SOCIALE prestazioni ex art. 74 l.fall., di quelli relativi al pagamento del corrispettivo RAGIONE_SOCIALE consegne già avvenute o dei servizi già erogati prima dell’apertura del concorso, senza, per contro, assumere, neppure in questo secondo caso, gli obblighi al risarcimento dei danni che derivano da inadempimenti al medesimo contratto commessi dal contraente prima dell’apertura della procedura concorsuale successivamente aperta a suo carico (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. n. 5585 del 03/03/2025).
Tuttavia, richiamando quanto già affermato da questa Suprema Corte in sede di amministrazione straordinaria RAGIONE_SOCIALE grandi imprese in stato di insolvenza, estensibile anche alla liquidazione coatta amministrativa per la parte in contestazione (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 3948 del 19.2.2018 ‘ Nell’amministrazione straordinaria RAGIONE_SOCIALE grandi imprese in stato di insolvenza, l’art. 50 del d.lgs. n. 270 del 1999 – anche alla stregua dell’interpretazione autentica fornitane dall’art. 1 bis del d.l n. 134 del 2008, conv., con modif., dalla l. n. 166 del 2008 – prevede la continuazione dei contratti preesistenti all’amministrazione straordinaria a condizione che il commissario straordinario manifesti espressamente la volontà di subingresso. A
tal fine è sufficiente una manifestazione di volontà del commissario diretta in modo non equivoco a profittare del medesimo programma negoziale già pendente tra le parti, desumibile anche dal rinvio, operato dal commissario, alle condizioni contrattuali contenute in un accordo tra le parti anteriore all’apertura della procedura, risultando con ciò integrata la condizione dalla quale la legge fa dipendere il riconoscimento della prededuzione in ordine alle prestazioni già eseguite ‘), nella fattispecie in esa me manca l’accertamento della manifestazione della volontà di subingresso nel contratto di conduzione della piattaforma depurativa di Crotone. Contrariamente a quanto statuito nella sentenza impugnata, il Commissario liquidatore ha contestato detto subentro e la stessa controricorrente si è limitata a richiamare solamente consensi da comportamenti asseritamente concludenti espressi in precedenti procedure annullate, dai quali sarebbe stata evincibile la manifestazione di detta volontà di subentro contrattuale, confondendoli così con la continuazione della prestazione, che è diretta, invece, solo a tutelare la conservazione aziendale, ai sensi del citato art. 50 del d.lgs. n. 270 del 1999.
Questa Corte, con la pronuncia richiamata, ha posto in evidenza che il riconoscimento della prededuzione, relativa ad un credito che trae origine da servizi già erogati in precedenza, è condizionato ad una espressa dichiarazione di subentro del Commissario liquidatore e non è sufficiente la continuazione dell’attività ai fini della conservazione aziendale, in costanza, peraltro, di un dedotto esercizio provvisorio non contestato (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 9332 del 9.4.2025).
La dichiarazione di subingresso, alla quale la normativa richiamata fa riferimento, costituisce, infatti, una dichiarazione negoziale recettizia volta a rendere edotta la controparte della volontà di imputare alla procedura concorsuale gli effetti del programma negoziale in COGNOME tra le parti, sicché è proprio da tale manifestazione di volontà (a prescindere dal tenore letterale RAGIONE_SOCIALE
parole adoperate, cioè dal fatto che il commissario abbia adoperato il termine ‘subentro’ o subingresso’), che la legge fa dipendere il riconoscimento della prededuzione in ordine alle prestazioni eseguite in precedenza.
La stabilizzazione dei rapporti contrattuali in corso, al momento dell’apertura della lca – come nella specie – consegue, pertanto, non al mancato esercizio tout court della facoltà di scioglimento da parte del commissario liquidatore, ma alla sua positiva determinazione di subentrare nei rapporti in questione (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 5249 del 21.2.2019).
Ne consegue che la prosecuzione del contratto, ove non sia stata accompagnata da un’espressa dichiarazione di subentro da parte del commissario, non comporta il trasferimento del rapporto in capo alla procedura, anche per le prestazioni pregresse con la prededucibilità del relativo credito.
Nella fattispecie in esame, il Tribunale non ha seguito detti principi interpretativi – rispetto ad una domanda di ammissione concernenti crediti maturati anteriormente alla apertura della RAGIONE_SOCIALE – e ha tratto le sue conclusioni, nel senso del riconoscimento della prededuzione, dalla mera continuazione RAGIONE_SOCIALE prestazioni e dal pagamento RAGIONE_SOCIALE fatture.
Il quarto motivo di impugnazione deve ritenersi assorbito.
Il ricorso va accolto e il decreto va cassato con rinvio al medesimo Tribunale, che in diversa composizione deciderà di nuovo applicando i principi espressi e statuirà anche sulle spese della fase di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie i primi tre motivi e dichiara assorbito il quarto; cassa il decreto impugnato e rinvia al Tribunale di Catanzaro, in diversa composizione, anche per la liquidazione RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima Sezione civile il 14.1.2026
Il Presidente NOME COGNOME