Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 6711 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 1 Num. 6711 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME FILIPPO
Data pubblicazione: 20/03/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 10179/2023 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME AVV_NOTAIO
-ricorrente-
contro
NOME, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME unitamente all’avvocato NOME COGNOME
-controricorrente-
nonché contro
NOME COGNOME, NOME COGNOME e RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE
-intimati- avverso il decreto del Tribunale di Vicenza n. 101/2015 depositato il 21/02/2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/02/2026 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Il RAGIONE_SOCIALE è stato ammesso allo stato passivo del RAGIONE_SOCIALE, già
affittuario dell’azienda del creditore, in prededuzione per indennità di occupazione pari ad € 3.000,00 mensili dal 6 luglio 2015 al rilascio, quantificati in € 10.980,00 alla data del 5 ottobre 2015, oltre interessi, come risulta dal doc. 3-c allegato al ricorso (cron. 8: « Ammesso altresì in prededuzione per i canoni di indennità di occupazione d’azienda dal 6 luglio 2015 e fino alla data dell’effettivo rilascio dell’azienda e degli immobili occupati dalla fallita per Euro 3.000 mensili oltre iva; tale importo maturato alla data del 5 ottobre 2015 ammonta ad Euro 10.980 »).
A seguito di deposito di piano di riparto parziale, dal quale risultava la collocazione del creditore RAGIONE_SOCIALE in prededuzione per un importo maggiore rispetto a quello di € 10.980,00, ha proposto reclamo ex artt. 110, terzo comma e 36 l. fall. altro creditore NOME COGNOME, chiedendo ridursi l’importo collocato nella misura quantificata alla data del 5 ottobre 2015, oltre interessi. Il Giudice Delegato ha accolto parzialmente il reclamo, disponendo la collocazione nel riparto di una mensilità aggiuntiva rispetto all’originario credito, oltre accantonamento ex art. 113, primo comma, n. 4, l. fall. per spese future prededucibili.
Il Tribunale di Vicenza, con il decreto qui impugnato, ha revocato il decreto del giudice delegato in accoglimento del reclamo al collegio ex art. 110, quarto comma, l. fall. proposto dal creditore concorrente NOME, ritenendo insussistente l’ulteriore credito in prededuzione del RAGIONE_SOCIALE collocato nel riparto. Ha ritenuto il Tribunale che, preso atto dell’omessa inventariazione di beni facenti parte dell’azienda già affittata dal RAGIONE_SOCIALE e dell’omessa rivendica di tali beni da parte del fallimento concedente, al RAGIONE_SOCIALE TSG non incombesse alcun obbligo di restituzione dell’azienda medesima, ritenendosi la stessa cessata alla data di dichiarazione del fallimento.
Propone ricorso per cassazione il RAGIONE_SOCIALE, affidato a tre motivi e ulteriormente illustrato da memoria, cui resiste con controricorso il creditore NOME. Il RAGIONE_SOCIALE intimato non si è costituito nel giudizio di legittimità.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 36, 96, 98 l. fall., 2909 cod. civ. nonché, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., nullità del provvedimento, per avere il Tribunale omesso di considerare che il provvedimento di esecutività dello stato passivo contemplava un credito prededucibile quale indennità di occupazione anche degli immobili fino al rilascio. Osserva il ricorrente che il RAGIONE_SOCIALE TSG, in sede di costituzione nel giudizio di reclamo, non aveva contestato l’occupazione parziale dell’immobile. Deduce, pertanto, violazione del decreto di esecutività dello stato passivo in relazione all’esistenza di tale credito, limitandosi ad accertare la sola occupazione dell’azienda.
Con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., l’ omesso esame di un fatto decisivo, costituito dall’occupazione da parte del RAGIONE_SOCIALE TSG dell’immobile, di proprietà dei soci della compagine fallita a loro volta dichiarati falliti, la cui occupazione giustificava il maggior credito in prededuzione collocato nell’originario piano di riparto parziale.
3. Con il terzo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 1326, 1123 e 2056 cod. civ., nella parte in cui il decreto impugnato ha negato il credito prededucibile per indennità di occupazione dell’immobile, dovendosi riconoscere al proprietario dell’immobile un credito prededucibile per l’occupazione senza titolo dell’immobile medesimo.
4. I primi due motivi possono essere esaminati congiuntamente, attesi i profili coinvolti. Al riguardo va rigettata la preliminare eccezione di inammissibilità del ricorso articolata dal controricorrente, avendo il ricorrente illustrato adeguatamente le premesse in fatto e le relative specifiche doglianze. Il contenuto rilevante della domanda di ammissione al passivo – che fonda il presupposto dal quale muovono sia il primo, sia il secondo motivo del ricorso – è stato espressamente indicato nel ricorso (pag. 3) e risulta dalla documentazione menzionata dal ricorrente, trascritta e allegata al ricorso. Né il primo motivo si risolve in una mera prospettazione di una diversa interpretazione o ricostruzione dei fatti a opera del provvedimento impugnato (come il ricorrente espone in memoria), essendo espressamente incentrato sulla falsa applicazione di legge in relazione a quanto accertato con il provvedimento di ammissione allo stato passivo. Parimenti irrilevante è che l’indennità di occupazione non sia stata oggetto di un precedente giudizio ordinario, posto che ciò che rileva in sede di riparto è il contenuto del decreto di esecutività dello stato passivo e non quanto stabilito in sede ordinaria. Né, infine, può prospettarsi acquiescenza del ricorrente avverso il provvedimento di accantonamento ex art. 113, primo comma, n. 4, l. fall. disposto dal giudice delegato in sede di reclamo ex art. 36 l. fall., in quanto il provvedimento è stato revocato in sede di reclamo ex art. 110, quarto comma, l. fall. su ricorso del controricorrente, che aveva in origine censurato anche tale statuizione del giudice delegato, come risulta dal decreto impugnato (« nulla deve essere accantonato a titolo di eventuali spese prededucibili ex art. 113 n. 4 l.f. in favore del medesimo fallimento »).
I due motivi sono fondati. La fase della ripartizione dell’attivo incide unicamente sulla graduazione dei crediti e sull’ammontare della somma distribuita, restando esclusa la proponibilità, in tale sede, di ogni altra questione relativa all’esistenza, qualità e quantità dei crediti e dei privilegi,
in quanto riservata in via esclusiva al procedimento dell’accertamento del passivo (Cass., n. 20731/2023; Cass., n. 12732/2011). Il reclamo proposto ex artt. 36, 110 l. fall. non consente di rimettere in discussione l’importo dei crediti ammessi e le cause di prelazione riconosciute o escluse in sede di verificazione del passivo, attesa l’efficacia preclusiva, nell’ambito della procedura concorsuale, del decreto di approvazione dello stato passivo, né sono ammesse contestazioni attinenti ad altre fasi della procedura (Cass., n. 20180/2010); né, in ogni caso, il tribunale avrebbe potuto accertare una situazione in fatto diversa da quanto stabilito in sede di verifica dello stato passivo.
6. Nella specie, il decreto di esecutività dello stato passivo ha accertato come opponibile alla procedura il credito da indennità di occupazione anche degli immobili (« ammesso altresì in prededuzione per i canoni di indennità di occupazione d’azienda dal 6 luglio 2015 e fino alla data dell’effettivo rilascio dell’azienda e degli immobili occupati dalla fallita per Euro 3.000 mensili oltre iva» ) . La quantificazione operata in sede di formazione dello stato passivo riguarda il solo credito maturato sino alla data di esecutività dello stato passivo, dovendosi determinare il credito successivo sino alla data di rilascio dell’immobile. Era, pertanto, onere del curatore e del tribunale in sede di reclamo quantificare il credito anche in funzione dell’accertato periodo di occupazione dell’immobile, accertamento che è stato pretermesso.
7. Il ricorso va, pertanto, accolto in relazione ai primi due motivi e il decreto cassato con rinvio per nuovo esame. È assorbito, pertanto, l’esame del terzo motivo. Al giudice del rinvio è rimessa anche la decisione in ordine alle spese processuali del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie i primi due motivi del ricorso, dichiara assorbito il terzo; cassa il decreto impugnato, con rinvio al Tribunale di Vicenza, in diversa
composizione, anche per la regolazione e la liquidazione delle spese processuali del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 13/02/2026.
Il Presidente