Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 4395 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 1 Num. 4395 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 26/02/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 6793/2021 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, rappresentati e difesi dagli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME,
-ricorrenti-
contro
NOME COGNOME, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME, COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME, NOME COGNOME, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME unitamente all’avvocato NOME COGNOME ,
-controricorrenti-
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE,
-intimati- avverso il decreto del Tribunale di Ragusa n. 1393/2021 depositato il 25/01/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/01/2026 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
1 COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, creditori ammessi al passivo del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, proponevano impugnazione, ex art 98 l.fall., al decreto di esecutività dello stato passivo del fallimento medesimo che aveva ammesso : a) il credito insinuato dall’AVV_NOTAIO NOME, in prededuzione, per € 28.514,63 e, in privilegio ex art. 2751 bis n.2 c.c., per € 84.314,01; b) il credito insinuato da COGNOME NOME, in privilegio ex art 2751 bis n.2 c.c, per € 14.963,20; c) il credito insinuato dall’AVV_NOTAIO, in privilegio ex art 2751 bis n.2 c.c, per € 9.380; d) il credito insinuato da COGNOME NOME, in prededuzione, per € 30.903,30.
2 Il Tribunale di Ragusa rigettava l’impugnazione proposta nei confronti di COGNOME NOME ponendo le spese a carico degli opponenti, e, in parziale accoglimento dell’impugnazione proposta nei confronti di COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME: i) ammetteva al passivo il credito di COGNOME NOME, in prededuzione, per € 12.120,64 e riduceva di € 3.187,97 il credito ammesso in collocazione privilegiata ex art 2751 bis n. 2 c.c. compensando le spese per un decimo con condanna dei nove decimi a carico dei reclamanti; ii) riduceva della metà il credito di COGNOME NOME, ammesso al passivo in privilegio ex art. 2751 bis c.c., con integrale compensazione delle spese tra le parti; iii) riduceva della metà il credito di COGNOME NOME, ammesso al passivo in prededuzione con integrale compensazione delle spese tra le parti.
2.2 Osservava il Tribunale, per quanto qui di interesse : a) il credito vantato dall’AVV_NOTAIO, per l’attività di assistenza e di introduzione della domanda di concordato preventivo, dichiarata
inammissibile, andava ridotto della metà, avuto riguardo all’esito della procedura, ed era da collocare in prededuzione, mentre risultava provato il credito con privilegio ex 2751 bis n. 2 c.c., b) il credito, in collocazione privilegiata ex art 2751 bis n. 2 c.c., di COGNOME NOME, insinuato ed ammesso per € 14.963,20, risultava essere ‘provato per la metà’, pari ad € 7.481,60, con integrale compensazione delle spese tra le parti ; c) l’ammissione del credito di € 9.380, in privilegio ex art. 2751 bis n. 2, c.c di NOME COGNOME, per l’assistenza in due giudizi, andava integralmente confermata; d) il credito vantato della dr.ssa COGNOME NOME, per l’attività di assistenza e di introduzione della domanda di concordato preventivo, dichiarata inammissibile, andava ridotto della metà, avuto riguardo all’esito della procedura, ed era da collocare in prededuzione.
3 COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME hanno proposto ricorso per la cassazione del decreto affidato a sei motivi, illustrati con memoria : NOME COGNOME, COGNOME NOME e NOME COGNOME hanno svolto difese con controricorso mentre COGNOME NOME e il RAGIONE_SOCIALE sono rimasti intimati.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1 I mezzi di impugnazione possono così riassumersi:
primo motivo: violazione e falsa applicazione degli artt. 111, comma 2, e 69 bis l.fall., in relazione all’art. 360, comma 1 n.3, c.p.c., e omesso esame di un fatto decisivo ex art 360, comma 1 n.5, c.p.c.: i ricorrenti contestano il riconoscimento della prededuzione in capo al credito di NOME COGNOME non ravvisandosi alcun nesso di funzionalità in termini di consecuzione tra l’attività professionale prestata dal professionista nell’ambito della procedura minore, esauritasi con la semplice domanda di ammissione con riserva, e la successiva, apertasi a seguito di mancato accesso alla procedura minore, ad istanza di due creditori, proposta
anteriormente alla proposizione della domanda di ammissione ex art. 161, comma 6 l.fall.;
secondo motivo: violazione e falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1 n. 3 c.p.c., per avere il Tribunale condannato gli opponenti al pagamento della quasi totalità delle spese processuali nel rapporto processuale con NOME COGNOME, pur avendo l’opposizione trovato parziale accoglimento;
terzo motivo: violazione e falsa applicazione degli artt. 2697, 2233, comma 2 c.c., 93, ultimo comma e 99, comma 7, l.fall., in relazione all’art. 360, comma 1 n.3, c.p.c.; nullità della sentenza ex art. 132, n. 4 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., per aver il Tribunale ammesso il credito di COGNOME NOME, sia pur riducendolo della metà , senza che quest’ultimo avesse fornito prova documentale conducente l’asserita attività professionale; lamentano i ricorrenti la motivazione apparente resa dal Tribunale che, nè ha specificato la natura dell’attività professionale ritenuta provata, né ha indicato gli elementi di prova della parte di prestazione che avrebbe dato luogo al credito ammesso in parte; quarto motivo: violazione e falsa applicazione degli artt. 2697, c.c., 93, ultimo comma e 99, comma 7, l.fall., in relazione all’art. 360, comma 1 n.3 c.p.c., nullità della sentenza ex art. 132, n. 4 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., omesso esame di un fatto decisivo e conseguente difetto assoluto di motivazione; si sostiene che il Tribunale abbia confermato l’ammissione allo stato passivo del credito insinuato da COGNOME NOME, pur non avendo il creditore prodotto in fase di accertamento allo stato passivo alcuna documentazione a sostegno del proprio credito e pur avendo il Tribunale dichiarato l’inammissibilità della documentazione versata in atti nel corso del processo di impugnazione dello stato passivo;
quinto motivo: violazione e falsa applicazione degli artt. 2697, c.c., 93, ultimo comma e 99, comma 7, l.fall., in relazione all’art. 360, comma 1
n.3, c.p.c., nullità della sentenza ex art. 132, n. 4 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1 ,n. 4 c.p.c., per aver il Tribunale ammesso il credito di COGNOME NOME, sia pur riducendolo della metà, senza che quest’ultima avesse fornito prova documentale conducente l’asserita attività professionale; anche in questo caso i ricorrenti lamentano la motivazione apparente e perplessa resa dal Tribunale che non ha specificato la natura dell’attività professionale ritenuta provata, né ha indicato gli elementi di prova della parte di prestazione che avrebbe dato luogo al credito ammesso per la metà;
sesto motivo: violazione e falsa applicazione degli artt. 111, comma 2, e 69 bis l.fall. in relazione all’art. 360, comma 1 n.3 , c.p.c. e omesso esame di un fatto decisivo ex art 360, comma 1 n.5, c.p.c.: i ricorrenti contestano il riconoscimento della prededuzione in capo al credito di COGNOME NOME non ravvisandosi alcun nesso di funzionalità in termini di consecuzione tra l’attività professionale prestata dalla professionista nell’ambito della procedure minore, esauritasi con la semplice domanda di ammissione con riserva, e la successiva, apertasi a seguito del mancato accesso alla procedura minore, ad istanza di due creditori proposta anteriormente alla proposizione della domanda di ammissione ex art. 161, comma 6 l.fall.
Il primo e sesto motivo, da esaminarsi congiuntamente in quanto intimamente connessi, sono fondati.
2.1 La più recente giurisprudenza di questa Corte ha chiarito, in materia di concordato preventivo, che il credito del professionista incaricato dal debitore di ausilio tecnico per l’accesso al concordato preventivo o il perfezionamento dei relativi atti è considerato prededucibile, anche nel successivo e consecutivo fallimento, solo se la relativa prestazione, anteriore o posteriore alla domanda di cui alla L. Fall., art. 161, sia stata funzionale, ai sensi della l. fall., art. 111, comma 2, alle finalità della prima procedura, contribuendo con inerenza necessaria, secondo un
giudizio ex ante rimesso all’apprezzamento del giudice del merito, alla conservazione o all’incremento dei valori aziendali dell’impresa, sempre che il debitore venga ammesso alla procedura ai sensi della l. fall., art. 163, ciò permettendo istituzionalmente ai creditori, cui la proposta è rivolta, di potersi esprimere sulla stessa (Cass. SU n. 42093 del 2021). L’ammissione del debitore alla procedura concordataria costituisce, dunque, il presupposto indispensabile (ancorché non sufficiente) per il riconoscimento della prededuzione in favore del professionista incaricato di redigere gli atti necessari all’accesso alla procedura (cfr. Cass. 8421/2024, 35452/2023 e 26178/2022).
2.2 Orbene, come risulta dal decreto impugnato, la domanda ex art. 161 comma 6 l.fall. è stata dichiarata improcedibile e, quindi, il concordato non è stato mai aperto.
3 Il secondo motivo è assorbito dall’accoglimento del primo motivo.
4 Il terzo e il quinto motivo, anch’essi suscettibili di esame congiunto, nei profili in cui viene dedotto il vizio di carenza di motivazione, sono fondati.
4.1 Si configura la violazione dell’art. 132, secondo comma, n. 4 c.p.c., allorquando vi sia un’anomalia motivazionale che si converta in una violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, e sempre che il vizio emerga dal testo della sentenza impugnata, indipendentemente dal confronto con le risultanze processuali; tale anomalia, come ripetutamente precisato da questa Corte, deve consistere nella mancanza assoluta dei motivi sotto l’aspetto materiale e grafico oppure nella mera apparenza, perplessità od obiettiva incomprensibilità della motivazione, o ancora nella grave illogicità e contraddittorietà della stessa, derivante da un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, tale da impedire la ricostruzione del percorso logico-giuridico seguito per giungere alla decisione (cfr., tra le tante, Cass. S.U. n. 8053/2014; Cass. n. 7090/2022 e 22598/2018).
4.2 Queste le ragioni esposte nel corpo del decreto relative ai crediti ammessi in capo a COGNOME NOME e COGNOME NOME « per quanto riguarda la domanda di insinua nr 18, del dott. COGNOME NOME e il relativo credito insinuato ed ammesso per complessivi € 14.963,20, al privilegio ex art. 2741 bis n.2 , le attività da lui asseritamente svolte risultano solo in parte provate , e peraltro non è rilevabile alcuna pattuizione con la società in bonis circa i compensi stabiliti per lo svolgimento dell’attività professionale . Considerato che, tuttavia , delle prestazioni risultano certamente eseguite, il credito andrà riconosciuto per la metà, pari ad € 7.481,60 » e « con riguardo ,all’ammissione al passivo del credito della dr.ssa COGNOME NOME..dalle risultanze gli atti si evince che per l’incarico professionale in questione la stessa aveva svolto, in linea di massima , anche se non del tutto provate, le attività per cui si chiede il compenso. Inoltre va considerato che la richiesta di concordato, presentata come domanda in bianco, è stata dichiarata improcedibile, per cui come già in riferimento al credito vantato dall’AVV_NOTAIO, i compensi indicati ex D.M. n.140/2012 in complessive € 30.903,90 andranno ridotti della metà e pertanto ammessi al passivo per € 15.451,65 ».
4.3 La motivazione risulta essere al di sotto del minimo costituzionale in quanto assolutamente generiche sono le ragioni dell’ammissione dei crediti: non vi è traccia alcuna indicativa della natura ed dell’entità dell e prestazioni eseguite dai professionisti, né vengono forniti elementi circa la parziale prova delle attività professionali e la riduzione alla metà del credito ammesso.
5 È invece inammissibile il quarto motivo in quanto il Tribunale ha specificato le prestazione professionali svolte da NOME COGNOME, consistite nella rappresentanza e difesa della società in una causa di opposizione a decreto ingiuntivo e nell’ assistenza in un procedimento di nomina di perito per la stima dell’azienda, ritenendo, con accertamento in
fatto, non sindacabile in sede di legittimità, provati i fatti costitutivi del credito dalla documentazione in atti.
6 In accoglimento del primo, terzo, quinto e sesto motivo, l’impugnato decreto va cassato con il rinvio della causa al Tribunale di Ragusa, in diversa composizione, il quale provvederà anche alle spese del presente giudizio.
7 Va invece dichiarato inammissibile il quarto motivo con condanna dei ricorrenti alla refusione delle spese con riferimento al rapporto processuale con NOME COGNOME.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo, terzo, quinto e sesto motivo, assorbito il secondo motivo e dichiarato inammissibile il quarto motivo, cassa l’impugnato decreto, in relazione ai motivi accolti , e rinvia la causa al Tribunale di Ragusa, in diversa composizione cui demanda la regolamentazione delle spese del presente giudizio.
Condanna i ricorrenti alla refusione delle spese processuali relative al rapporto processuale intercorso con NOME COGNOME, che liquida in € 2.500 per compensi ed € 200 per esborsi, oltre Iva Cap e spese forfettaria al 15%.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 15/01/2026.
Il Presidente NOME COGNOME