Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 6380 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 6380 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 10/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso 20713-2017 proposto da:
COGNOME rappresentato e difeso dall ‘ Avvocato COGNOME per procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE LIQUIDAZIONE E AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA;
– intimata – avverso il DECRETO DEL TRIBUNALE DI AREZZO depositato il 24/7/2017;
udita la relazione della causa svolta dal Consigliere NOME COGNOME nell’adunanza in camera di consiglio del 12/2/2025;
FATTI DI CAUSA
1.1. NOME COGNOME, ammesso allo stato passivo dell ‘ Amministrazione straordinaria della RAGIONE_SOCIALE in liquidazione per la somma di €. 293.447,47, oltre accessori, ha proposto opposizione chiedendo di essere ammesso per la maggior somma di €. 598.896,14, in prededuzione privilegiata a norma dell ‘ art. 2751 bis n. 2 c.c.,
per l ‘ attività di consulenza svolta ai fini della presentazione del piano attestato ai sensi dell ‘ art. 67 l.fall. e per quella di advisor finanziario ai fini della presentazione di una domanda di concordato preventivo, nonché per la somma di €. 146.577,78, in collocazione privilegiata a norma dell ‘ art. 2751 bis n. 2 c.c., per l ‘ attività di assistenza e consulenza ordinaria della società ai fini degli adempimenti civilistici, tributari e amministrativi della stessa.
1.2. Il tribunale, con il decreto in epigrafe, ha parzialmente accolto l ‘ opposizione ammettendo l ‘ istante al passivo della procedura resistente per la maggior somma di €. 300.295,32 (pari alla somma di €. 167.711,48, €. 104.777,98 ed €. 25.805,86), in collocazione privilegiata a norma dell ‘ art. 2751 bis n. 2 c.c., oltre accessori.
1.3. Il tribunale, in particolare, ha, innanzitutto, affermato che: – il credito maturato dall ‘ opponente per l ‘ opera di consulenza e assistenza svolta dallo stesso quale ‘ advisor finanziario ‘ per tutte le attività propedeutiche e funzionali alla presentazione del ricorso ex art. 160 l.fall., doveva essere determinato, ‘ trattandosi di attività svolta a far data dal 2012 ‘, con l ‘ applicazione della ‘ Tariffa corretta ‘, e cioè il d.m. n. 169/2010, e, dunque, quantificato, ‘ sulla base dei valori e delle percentuali già considerate dal G.D. ‘, nella somma complessiva di €. 187.028,35 ; – l ‘ opponente, sottratto l ‘ acconto ricevuto di €. 26.798,00 e aggiunto il CAP, doveva essere, pertanto, ammesso al passivo della procedura resistente per l ‘ importo di €. 167.711,48 in luogo di quello di €. 160.863,59 , fermi restando gli ulteriori crediti già ammessi al passivo, pari ad €. 104.777,98, per ‘ l ‘ attività di consulenza e assistenza in ordine alla procedura di ristrutturazione ‘ ex art. 67 l.fall., e ad €. 25.805,86, per ‘ l ‘ attività di consulenza e assistenza di tipo ordinario ‘ .
1.4. Il tribunale, inoltre, ha escluso che tali crediti potessero godere della richiesta collocazione in prededuzione, rilevando, per quanto ancora importa, che: – il credito derivante dall ‘ ‘attività svolta ai fini della redazione di un piano di risanamento attestato ‘ di cui all’ art. 67, comma 3°, lett. d), l.fall. non è riconducibile alla norma prevista dall ‘ art. 111, comma 2°, l.fall. non essendo sorto ‘ in occasione o in funzione ‘ di una procedura concorsuale; – il piano di risanamento previsto d all ‘ art. 67, comma 3°, lett. d), l.fall. non costituisce, infatti, una procedura concorsuale, tant ‘ è che non è previsto alcun controllo giurisdizionale sull ‘ elaborazione di un atto che resta un atto interno all ‘ impresa; il credito conseguente alla ‘ ulteriore attività professionale ‘ espletata dall’ opponente risulta priva di un presupposto essenziale ai fini del riconoscimento della prededuzione, e cioè la ‘ strumentalità della prestazione professionale rispetto agli interessi dell ‘ intero ceto creditorio ‘; -non può, in effetti, riconoscersi ‘ l ‘ adeguatezza funzionale agli interessi della massa dei creditori di un ‘ attività rivelatasi inidonea al confezionamento di una proposta giuridicamente fattibile ‘ ; -‘ il concordato RAGIONE_SOCIALE è stato ‘, infatti, ‘ revocato dal Tribunale di Arezzo sul presupposto della manifesta inidoneità della proposta ad essere attuata e della non fattibilità giuridica della stessa ‘.
1.5. NOME COGNOME con ricorso notificato 12.20/9/2017, ha chiesto, per due motivi, la cassazione del decreto.
1.6. L ‘ Amministrazione straordinaria della RAGIONE_SOCIALE in liquidazione è rimasta intimata.
RAGIONI DELLA DECISIONE
2.1. Con il primo motivo, il ricorrente, lamentando la violazione o la falsa applicazione dell ‘ art. 111, comma 2°, l.fall., in relazione all ‘ art. 360 n. 3 c.p.c., ha censurato il decreto
impugnato nella parte in cui il tribunale ha escluso che i crediti ai compensi professionali maturati dall ‘ opponente per la redazione della domanda di concordato preventivo e del relativo piano potessero godere della invocata prededuzione, omettendo, tuttavia, di considerare che: -il credito del professionista per l ‘ attività di assistenza e consulenza svolta per la redazione e la presentazione della domanda di concordato preventivo rientra de plano tra i crediti sorti in funzione di tale procedura; – la prestazioni necessarie ai fini della presentazione della domanda di concordato e di assistenza in tale procedura devono essere considerare in sé funzionali alle esigenza della procedura senza che vi sia la necessità di dimostrare la sua concreta utilità alla massa; – la prededuzione, pertanto, sussiste a prescindere dal fatto che l ‘ ammissione del concordato sia stata revocata in ragione di fatti estranei al contratto di prestazione d ‘ opera professionale.
2.2. Il motivo è inammissibile. Non v ‘ è dubbio che, come questa Corte ha più volte affermato, i crediti vantati dal professionista incaricato dal debitore di predisporre la domanda di ammissione al concordato preventivo o di perfezionare i relativi atti, possano rientrare tra quelli sorti ‘ in funzione ‘ della procedura e debbano essere, come tali, soddisfatti, nel fallimento (o, come nel caso in esame, nella procedura di amministrazione straordinaria) successivo alla sua revoca, in prededuzione, come stabilito dall ‘ art. 111, comma 2°, l.fall., senza che la funzionalità delle prestazioni rese dal professionista possa restare inficiata da successivi inadempimenti del debitore che conducano alla revoca dell ‘ ammissione al concordato preventivo, a meno che la condotta del debitore integri atti di frode e ad essi abbia partecipato (o almeno di essi sia stato
pienamente consapevole) il professionista (Cass. n. 13596 del 2020).
2.3. Resta, tuttavia, il fatto che il credito del professionista incaricato dal debitore per l ‘ accesso alla procedura di concordato preventivo può essere considerato prededucibile anche nel successivo e consecutivo fallimento soltanto nel caso in cui le relative prestazioni siano state, in fatto, funzionali, in forza di un giudizio ex ante (e cioè a prescindere dall’accertamento, con valutazione ex post , della loro effettiva utilità per la massa dei creditori), al fine della conservazione o dell’incremento dei valori aziendali dell’impresa e sempre che il debitore sia stato poi ammesso al concordato ex art. 163 l.fall. (Cass. SU n. 42093 del 2021).
2.4. Nel caso in esame, per contro, non risulta dal provvedimento l’effettività di un simile requisito .
2.5. Con il secondo motivo, il ricorrente, lamentando la violazione o la falsa applicazione dell ‘ art. 111, comma 2°, l.fall., in relazione all ‘ art. 360 n. 3 c.p.c., ha censurato il decreto impugnato nella parte in cui il tribunale ha escluso che i crediti ai compensi professionali maturati dall ‘ opponente per la redazione del piano di risanamento di cui all ‘ art. 67, comma 3°, lett. d), l.fall., potessero godere della invocata prededuzione, omettendo, tuttavia, di considerare che il piano di risanamento costituisce uno degli strumenti, in alternativa al concordato preventivo, per evitare il fallimento e conservare l ‘ impresa e che l ‘ art. 111 l.fall. ha inteso estendere la prededuzione a tutti i crediti sorti in funzione di soluzione alternative al fallimento, come i piani di risanamento.
2.6. Il motivo è inammissibile. Il ricorrente, infatti, non si confronta realmente con il decreto che ha impugnato: il quale, infatti, con statuizione rimasta priva di una specifica censura, ha
ritenuto che il credito derivante dall ‘ ‘attività svolta ai fini della redazione di un piano di risanamento attestato ‘ non è riconducibile alla norma prevista dall ‘ art. 111, comma 2°, l.fall. non essendo sorto ‘ in occasione o in funzione ‘ di una procedura concorsuale, come tale, infatti, non potendosi qualificare quella relativa al piano di risanamento previsto dall ‘ art. 67, comma 3°, lett. d), l.fall., in difetto di qualsivoglia controllo giudiziale sull ‘ elaborazione di tale atto, che resta, dunque, un atto interno all ‘ impresa.
2.7. Il credito del professionista che abbia svolto attività di assistenza e di consulenza funzionali alla predisposizione di un piano attestato di risanamento, ex art. 67, comma 3°, lett. d), l.fall., non va, del resto, soddisfatto in prededuzione nel successivo fallimento a norma dell’art. 111, comma 2 °, l.fall., poiché il detto piano non costituisce una procedura concorsuale, rientrando nel novero degli atti di programmazione dell’impresa finalizzati al suo risanamento, che possono dare luogo a convenzioni stragiudiziali sottratte alla valutazione o al controllo da parte di organi giurisdizionali (Cass. n. 1895 del 2018).
Il ricorso, per l ‘ inammissibilità di tutti i suoi motivi, è, a sua volta, inammissibile: e come tale dev ‘ essere dichiarato.
Nulla per le spese di lite in difetto di costituzione in giudizio dell ‘ Amministrazione straordinaria resistente.
La Corte dà atto, ai sensi dell ‘ art. 13, comma 1quater , del d.P.R. n. 115/2002, nel testo introdotto dall ‘ art. 1, comma 17, della l. n. 228/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte così provvede: dichiara l ‘ inammissibilità del ricorso; dà atto, ai sensi dell ‘ art. 13, comma 1quater , del d.P.R. n. 115/2002, nel testo introdotto dall ‘ art. 1, comma 17, della l. n. 228/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso a Roma, nella Camera di consiglio della Prima