Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 18028 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 18028 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 03/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso 31205-2020 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE rappresentata e difesa dagli Avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME per procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA;
– intimata – avverso il DECRETO N. 9017/2020 DEL TRIBUNALE DI CATANIA, depositato il 30/10/2020;
udita la relazione della causa svolta dal Consigliere NOME COGNOME nell ‘ adunanza in camera di consiglio del 13/5/2025;
FATTI DI CAUSA
1.1. La RAGIONE_SOCIALE ha richiesto l ‘ ammissione allo stato passivo della procedura di amministrazione straordinaria pendente nei confronti della RAGIONE_SOCIALE per il credito al corrispettivo maturato in ragione delle prestazioni di ‘ servizi di assistenza sperimentale e di prove tecniche ‘ eseguite in favore d i quest’ultima, pari alla somma complessiva di €. 49.308,04,
nel periodo in cui la stessa, a seguito di provvedimento del tribunale di Catania del 24/3/2016, era assoggettata alla misura di prevenzione dell’a mministrazione giudiziaria prevista dall’art. 34 del d.lgs. n. 159/2011, invocando il riconoscimento della prededuzione.
1.2. Il giudice delegato ha ammesso i crediti vantati dall’istante allo stato passivo della procedura ma in collocazione chirografaria.
1.3. La RAGIONE_SOCIALE ha proposto opposizione allo stato passivo, insistendo per il riconoscimento della richiesta prededuzione.
1.4. Il tribunale, con il decreto in epigrafe, ha rigettato l’opposizione .
1.5. Il tribunale, per quanto ancora rileva, ha ritenuto che: – i crediti azionati dalla società opponente erano sorti nel corso dell’amministrazione giudiziaria disposta nei confronti della società debitrice ai sensi dell’art. 34 del d.lgs. n. 159/2011, vale a dire di una procedura che, in quanto volta ad assicurare l’esercizio dell’attività d’impresa sottraendola alle influenze della criminalità, ha finalità diverse da quelle proprie delle procedure concorsuali; – in mancanza di una vera e propria consecuzione tra procedure, doveva, pertanto, escludersi che i crediti maturati nel corso della ‘ procedura di prevenzione ‘ po tessero godere del riconoscimento della prededuzione nella successiva procedura concorsuale; la prededuzione prevista dall’art. 54 del d.lgs. n. 159/2011 trova, infine, applicazione esclusivamente nell’ambito del procedimento di prevenzione e non al di fuori dello stesso.
1.6. La RAGIONE_SOCIALE con ricorso notificato il 30/11/2020, ha chiesto, per un motivo, la cassazione del decreto.
1.7. La procedura è rimasta intimata.
RAGIONI DELLA DECISIONE
2.1. Con l’unico motivo articolato, la ricorrente, lamentando la violazione e la falsa applicazione de ll’art. 61, comma 3, del d.lgs. n. 159/2011, la violazione e la falsa applicazione dell’art. 111 l.fall., la violazione e la falsa applicazione dell’art. 52 del d.lgs. n. 270/1999, la violazione e la falsa applicazione degli artt. 1175 e 1375 c.c., in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., ha censurato il decreto impugnato nella parte in cui il tribunale ha escluso che il credito vantato dall’ opponente potesse godere della richiesta prededuzione sul rilievo che tale pretesa, essendo sorta nel corso della procedura di prevenzione, non era maturata né durante né in funzione dell’amministrazione straordinaria, omettendo, tuttavia, di considerare che, come si evince dagli artt. 61, comma 3, del d.lgs. n. 159 cit. e dall’art. 52 del d.lgs. n. 270 cit., il legislatore ha inteso garantire con la prededuzione tutti i crediti sorti nell’ambito di procedure, come quella di prevenzione, post e sotto il controllo di organismi pubblici , non solo nell’ambito delle procedure stesse ma anche, a tutela del legittimo affidamento del contraente e della parità di trattamento tra i creditori, in procedimenti diversi, come l’amministrazione straordinaria, successivamente aperti nei confronti dello stesso debitore.
2.2. Il motivo è infondato. Questa Corte ha, di recente, affermato che il fenomeno della consecuzione delle procedure concorsuali non è, in effetti, configurabile tra il procedimento di amministrazione giudiziaria, di cui al d.lgs. n. 159/2011, e la procedura di amministrazione straordinaria, stante la diversità (la quale, peraltro, giustifica pienamente, sul piano costituzionale, la diversità di trattamento normativo) di presupposti, destinatari e finalità (Cass. n. 34266 del 2024).
2.3. La prededuzione, che non attribuisce una causa di prelazione ‘ ma una precedenza processuale, in ragione della strumentalità dell’attività, da cui il credito consegue, agli scopi della procedura, onde renderla più efficiente ‘ (Cass. S.U. 42093/2021; Cass. n. 36755/2021) e che ‘ assiste il credito di massa finché esiste la procedura concorsuale in cui lo stesso ha avuto origine, venendo meno con la sua cessazione ‘ (Cass. 15724/2019, 3020/2020,10130/2021; 22899/2023), in tanto può sopravvivere al contesto processuale in cui il relativo titolo trae origine ed operare come tale in una diversa procedura concorsuale, solo in quanto si verifichi un fenomeno di ‘ consecuzione tra procedure concorsuali ‘ (cd. consecutio ), come, del resto, è stato implicitamente riconosciuto dall’art. 111, comma 2°, l.fall., lì dove considera come crediti prededucibili, oltre ai crediti così qualificati da una specifica disposizione di legge, anche quelli sorti in occasione o in funzione ‘ delle procedure concorsuali di cui alla presente legge’ .
2.4. Le Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza n. 42093/2021, hanno, del resto, ribadito ed ulteriormente chiarito i presupposti affinché la prededuzione maturata in una procedura possa sopravvivere in un’altra, evidenziando , in particolare, che è a tal fine necessario che vi sia un collegamento tra le due procedure, nel senso che disciplinino ‘ un fenomeno giuridico unitario, per identità di soggetti e di requisito oggettivo’ , che le due procedure siano ‘ volte a regolare una coincidente situazione di dissesto dell’impresa’.
2.5. Tale presupposto, e cioè che la seconda procedura sia la conseguenza del medesimo stato d’insolvenza che ha costituito il fondamento della prima procedura, difetta, tuttavia ‘ nel passaggio dalla procedura di amministrazione giudiziaria a quella di amministrazione straordinaria ‘.
2.6. L’amministrazione giudiziaria (che è una misura di prevenzione, disciplinata dall’art. 34 d.lgs. n. 159/2011, volta alla prosecuzione dell’attività imprenditoriale, già espletata dai soggetti nei cui confronti è stata proposta o applicata, fuori dal contes to dell’illegalità, cioè dalle influenze della criminalità organizzata, al fine di preservare la continuità aziendale e il valore economico delle imprese ad essa soggette), infatti, non è una procedura concorsuale, non essendo i suoi presupposti sovrapponibili a quelli delle procedure concorsuali (caratterizzate, infatti, dalla sussistenza di uno stato di crisi o d’insolvenza e dall’obiettivo di trovarvi una soluzione), ed è, come tale, priva, in radice, del rapporto di continuità causale e di unità concettuale che consente la cd. consecutio con la procedura concorsuale che alla stessa abbia fatto seguito nei confronti del medesimo debitore e, dunque, il riconoscimento in quest’ultima della prededuzione dei crediti maturati nel corso della prima.
2.7. Né, peraltro, rileva, ha aggiunto la Corte, che il d.lgs. n. 159/2011 contenga (come emerge dalle norme previste dagli artt. 52-62) molti istituti il cui contenuto espone similitudini rispetto alla disciplina delle procedure fallimentari e che nell’amministrazione giudiziaria possano rinvenirsi nume rosi elementi della concorsualità (come la sospensione delle azioni esecutive individuali, lo spossessamento del debitore, la nomina di un amministratore sotto il controllo o la sorveglianza di un giudice, il coinvolgimento di tutti i creditori), non essendo tali elementi di per sé idonei né sufficienti a ricondurre l’amministrazione giudiziaria nella categoria legislativamente nominata delle procedure concorsuali.
2.8. È pur vero che si può dare il caso -come nella specie -di un’impresa soggetta all’amministrazione giudiziaria che
divenga in fatto insolvente, in pendenza della procedura, ma la circostanza replica solo un’eventualità: ‘ non è infatti questo il presupposto della misura di prevenzione, che si prefigge di recidere il legame tra il proposto e il bene o l’impresa soggetti al controllo della criminalità organizzata, al fine di reinserirli nel circuito economico legale ‘ .
2.9. Il citato inserimento nel d.lgs. n. 159/2011 di molti istituti mutuati dalle procedure fallimentari e, in più in generale, dalla legge fallimentare, ha consentito anche nelle procedure di amministrazione giudiziaria di introdurre l’istituto della prededuzione (art. 61 comma 3° in riferimento ai crediti sorti in occasione o in funzione del procedimento di prevenzione), al fine di tutelare la posizione di quei creditori che, rifornendo l’impresa soggetta alla predetta procedura, favoriscono la sua continuità aziendale.
2.10. Tale causa di precedenza processuale trova, tuttavia, esclusiva applicazione nella stessa procedura in cui il credito ha avuto origine e non può essere, per quanto detto, ulteriormente ‘ traslata ‘ in altra successiva procedura e d, a maggior ragione, nella procedura di amministrazione straordinaria.
2.11. Il d.lgs. n. 270/1999, che disciplina la procedura dell’amministrazione straordinaria, non contiene, del resto, alcun richiamo o rinvio all’art. 111 , comma 2°, l.fall.
2.12. Gli artt. 20 e 52 del d.lgs. n. 270 cit. operano, piuttosto, un rinvio diretto al solo primo comma dell’art. 111 l.fall. allo scopo di premiare ‘ i crediti nascenti da quelle spese collegate alla gestione delle grandi imprese in stato di insolvenza che abbiano consentito di mantenerla funzionante e risanabile, creando così i presupposti per l’apertura e la prosecuzione virtuosa della procedura, nonché fugando, contestualmente, i
timori di potenziali terzi contraenti che, a seguito dell’avvio della concorsualità, vedano pregiudicati i crediti derivanti dai rapporti intrattenuti con l’impresa e così, in concreto, subire una falcidia concorsuale ‘
2.13. La legge che regola l’amministrazione straordinaria, per contro, non ha inteso favorire, con il riconoscimento della prededuzione, i crediti, anche se funzionali all ‘ esercizio dell ‘ impresa e alla conservazione del patrimonio del debitore, sorti in altra precedente procedura che, come quella di prevenzione, presenta ‘ i tratti solo organizzativi della concorsualità ‘ ma non è, ai fini della consecuzione e della conseguente prededuzione, una procedura concorsuale.
2.14. La Corte ha, dunque, affermato i principi di diritto, pienamente condivisi dal collegio, secondo cui -‘ il fenomeno della consecuzione delle procedure non è configurabile, stante la diversità di presupposti, destinatari e finalità, tra procedimento di prevenzione di cui al d.lgs. n. 159 del 2011 (amministrazione giudiziaria) e la procedura di amministrazione straordinaria (nella specie, disposta ex d.l. n. 347 del 2003) ‘ ; -‘ il disposto dell ‘ art. 111, comma 2, l.fall., che riguarda i crediti sorti in occasione o in funzione delle procedure concorsuali regolati dalla legge fallimentare, non è applicabile di per sé e nella sua interezza ai crediti insinuati nell ‘ amministrazione straordinaria, posto che la sorte di essi non è disciplinata per richiamo diretto dalla legge fallimentare, né il rinvio opera in tal senso ‘ (Cass. n. 34266 del 2024).
2.15. Il decreto impugnato, lì dove ha escluso la natura prededucibile dei crediti vantati dalla società opponente, si è, dunque, attenuto ai principi esposti e resiste, pertanto, alle censure svolte dalla ricorrente, che risultano, di conseguenza, infondate.
Il ricorso dev’essere, pertanto, rigettato.
Nulla per le spese del giudizio, in difetto di attività difensiva da parte della procedura intimata.
La Corte dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte così provvede: rigetta il ricorso; dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso a Roma, nella camera di consiglio della Prima