Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 17877 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 17877 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 02/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso 1835-2020 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE rappresentata e difesa dagli Avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME per procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA;
– intimata – avverso il DECRETO N. 7919/2019 del TRIBUNALE DI CATANIA, depositato il 26/11/2019;
udita la relazione della causa svolta dal Consigliere NOME COGNOME nell ‘ adunanza in camera di consiglio del 13/5/2025;
FATTI DI CAUSA
1.1. La RAGIONE_SOCIALE ha richiesto l ‘ ammissione allo stato passivo della procedura di amministrazione straordinaria pendente nei confronti della San Marco RAGIONE_SOCIALE.lRAGIONE_SOCIALE, aperta con decreto dell ‘ 8/6/2017, per il credito al corrispettivo maturato in ragione delle forniture eseguite in favore di quest ‘ ultima, pari alla somma complessiva di €. 521.550,00, nel periodo in cui la
stessa, a seguito di provvedimento del tribunale di Catania del 24/3/2016, era assoggettata alla misura di prevenzione dell ‘ amministrazione giudiziaria prevista dall ‘ art. 34 del d.lgs. n. 159/2011, invocando il riconoscimento della prededuzione.
1.2. Il giudice delegato ha ammesso i crediti vantati dall ‘ istante allo stato passivo della procedura ma in collocazione chirografaria sul rilievo che non era stata ‘ allegata e comprovata in modo specifico alcuna delle ipotesi di prededuzione secondo la disciplina dell ‘ amministrazione straordinaria ‘.
1.3. La RAGIONE_SOCIALE ha proposto opposizione allo stato passivo, insistendo per il riconoscimento della richiesta prededuzione.
1.4. Il tribunale, con il decreto in epigrafe, ha rigettato l ‘ opposizione.
1.5. Il tribunale, in particolare, ha escluso che i crediti vantati dall ‘ opponente potessero godere della prededuzione rilevando: – innanzitutto, che tali pretese erano sorte nel corso dell ‘ amministrazione giudiziaria disposta nei confronti della società debitrice ai sensi dell ‘ art. 34 del d.lgs. n. 159/2011, vale a dire nel corso di una procedura che, essendo volta ad assicurare l ‘ esercizio dell ‘ attività d ‘ impresa sottraendola alle influenze della criminalità, ha finalità diverse da quelle delle procedure concorsuali, e che, in mancanza di una vera e propria consecuzione tra procedure, deve, di conseguenza, escludersi che i crediti maturati nel corso della ‘ procedura di prevenzione ‘ possano godere del riconoscimento della prededuzione nella successiva procedura concorsuale; – in secondo luogo, che, nell’amministrazione straordinaria, i crediti derivanti da rapporti contrattuali ‘ preesistenti all ‘ ammissione alla procedura ‘ sono prededucibili solo a condizione che il commissario abbia espressamente dichiarato, a differenza di quanto è accaduto nel
caso in esame, il proprio subingresso nel rapporto contrattuale pendente, non essendo, per contro, sufficiente la sua esecuzione, la quale, infatti, non comporta, a norma dell ‘ art. 1, comma 1 bis , del d.l. n. 134/2008, il subentro del commissario nei contratti in corso; – infine, che la prededuzione prevista dall ‘ art. 54 del d.lgs. n. 159/2011 trova applicazione esclusivamente nell ‘ ambito del procedimento di prevenzione e non al di fuori dello stesso.
1.6. La RAGIONE_SOCIALE con ricorso notificato il 27/12/2019, ha chiesto, per cinque motivi, la cassazione del decreto.
1.7. La procedura è rimasta intimata.
1.8. La ricorrente ha depositato breve memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
2.1. Con il primo motivo, la ricorrente, lamentando la violazione e la falsa applicazione dell ‘ art. 50 del d.lgs. n. 270/1999, in relazione all ‘ art. 360 n. 3 c.p.c., ha censurato il decreto impugnato nella parte in cui il tribunale ha escluso che il credito vantato dall ‘ istante potesse godere della richiesta collocazione in prededuzione sul rilievo che, nell ‘ amministrazione straordinaria, la prededuzione dei crediti nascenti da rapporti preesistenti alla procedura è subordinata all ‘ espressa dichiarazione di subentro da parte del commissario, che nel caso in esame è mancata, omettendo, tuttavia, di considerare che: – il contegno del commissario della procedura opposta, se valutato alla luce della ‘ disciplina contrattuale alla data di apertura della procedura ‘, e cioè il contratto di fornitura e posa in opera di arredi e attrezzature stipulato in data 10/10/2016 tra la società istante e la San Marco in amministrazione giudiziaria, doveva essere qualificato ‘ in termini di subentro ‘ e non di ‘ mera prosecuzione del rapporto ‘ ; -il ruolo di commissario giudiziario e di commissario
straordinario sono, infatti, confluiti nella persona del medesimo professionista, il quale, nella carica di commissario giudiziario, ha stipulato il contratto con la società opponente e poi, nella qualifica di commissario straordinario, ne ha curato l ‘ esecuzione, fornendo, infine, il proprio assenso alla liquidazione degli stati d ‘ avanzamento dei lavori, e, dunque, al subingresso nel contratto che aveva, del resto, sottoscritto; – il subingresso del commissario straordinario nel contratto preesistente all ‘ ammissione della San Marco alla procedura di amministrazione straordinaria, comporta, dunque, che i crediti maturati dall ‘ opponente godano della richiesta collocazione in prededuzione; – il compenso relativo alla fattura emessa l ‘ 11/10/2017, e cioè nel corso dell ‘ amministrazione straordinaria, è, infine, prededucibile a prescindere dalla dichiarazione di subingresso del commissario straordinario.
2.2. Con il secondo motivo, la ricorrente, lamentando la violazione e la falsa applicazione dell ‘ art. 52 del d.lgs. n. 270/1999 e dell ‘ art. 111 l.fall., in relazione all ‘ art. 360 n. 3 c.p.c., ha censurato il decreto impugnato nella parte in cui il tribunale ha escluso che il credito vantato dall ‘ istante potesse godere della richiesta collocazione in prededuzione sul rilievo che tale pretesa era sorta prima dell ‘ apertura della procedura di amministrazione straordinaria, senza, tuttavia, considerare che, nell ‘ amministrazione straordinaria, la prededuzione spetta anche ai crediti nascenti da rapporti preesistenti alla procedura quando, come nel caso in esame, gli stessi sono sorti su impulso degli organi di una procedura concorsuale, come l ‘ amministrazione straordinaria, al fine di garantire la prosecuzione dell ‘ attività aziendale di un ‘ impresa assoggettata a misura di prevenzione.
2.3. Con il terzo motivo, la ricorrente, lamentando la violazione e la falsa applicazione dell ‘ art. 54 del d.lgs. n. 159/2011 e dell ‘ art. 111 l.fall., in relazione all ‘ art. 360 n. 3 c.p.c., ha censurato il decreto impugnato nella parte in cui il tribunale ha escluso che il credito vantato dall ‘ istante potesse godere della richiesta collocazione in prededuzione sul rilievo che la procedura di prevenzione, nel corso della quale la pretesa creditoria era sorta, non era legata da alcun rapporto di consecuzione rispetto a quella di amministrazione straordinaria successivamente aperta, senza, tuttavia, considerare che, contrariamente a quanto ritenuto dal tribunale, nel caso in esame, sono sussistenti tutti presupposti richiesti per la configurazione di una consecuzione tra procedure concorsuali, come la sussistenza di un ‘ unica situazione di crisi, la quale, anche per la sua origine nelle infiltrazioni della criminalità, è stata fronteggiata, senza soluzione di continuità, tanto con la procedura di prevenzione, quanto con quella di amministrazione straordinaria, tanto che è pacifico che vi sia coincidenza qualitativa e quantitativa tra le masse passiva delle procedure concorsuali che si sono succedute.
2.4. Con il quarto motivo, la ricorrente, lamentando la violazione e la falsa applicazione dell ‘ art. 54 del d.lgs. n. 159/2011, in relazione all ‘ art. 360 n. 3 c.p.c., ha censurato il decreto impugnato nella parte in cui il tribunale ha ritenuto che la prededuzione prevista dall ‘ art. 54 del d.lgs. n. 159/2011 trova applicazione esclusivamente nell ‘ ambito del procedimento di prevenzione, senza, però, considerare che, trattandosi di credito sorto nel corso del procedimento di prevenzione, l ‘ istante aveva formalmente chiesto alla San Marco di provvedere al pagamento dell ‘ importo maturato e che la mancata pronuncia su tale istanza
da parte del giudice della prevenzione non può indurre il tribunale ad escludere la sua natura prededucibile.
2.5. Con il quinto motivo, la ricorrente, lamentando la contraddittorietà della motivazione assunta, in relazione all ‘ art. 360 n. 4 c.p.c., ha censurato il decreto impugnato nella parte in cui il tribunale ha ritenuto che la prededuzione non spettasse neppure per il credito portato dalla fattura emessa in data 11/10/2017, e cioè nel corso dell ‘ amministrazione straordinaria, laddove l ‘ insorgenza del credito in pendenza dell ‘ amministrazione straordinaria gli attribuisce incontestabilmente natura prededucibile.
2.6. I motivi, da esaminare congiuntamente, sono, in parte, infondati e, per il resto, inammissibili: ma la motivazione resa dal tribunale dev’essere, in parte, corretta.
2.7. Questa Corte ha, di recente, affermato che il fenomeno della consecuzione delle procedure concorsuali non è, in effetti, configurabile tra il procedimento di amministrazione giudiziaria, di cui al d.lgs. n. 159/2011, e la procedura di amministrazione straordinaria, stante la diversità (la quale, peraltro, giustifica pienamente, sul piano costituzionale, la diversità di trattamento normativo) di presupposti, destinatari e finalità (Cass. n. 34266 del 2024).
2.8. La prededuzione, che non attribuisce una causa di prelazione ‘ ma una precedenza processuale, in ragione della strumentalità dell’attività, da cui il credito consegue, agli scopi della procedura, onde renderla più efficiente ‘ (Cass. S.U. 42093/2021; Cass. n. 36755/2021) e che ‘ assiste il credito di massa finché esiste la procedura concorsuale in cui lo stesso ha avuto origine, venendo meno con la sua cessazione ‘ (Cass. 15724/2019, 3020/2020,10130/2021; 22899/2023), in tanto può sopravvivere al contesto processuale in cui il relativo titolo
trae origine, ed operare come tale in una diversa procedura concorsuale, in quanto si verifichi un fenomeno di ‘ consecuzione tra procedure concorsuali ‘ (cd. consecutio ), come, del resto, è stato implicitamente riconosciuto dall’art. 111, comma 2°, l.fall., lì dove considera come crediti prededucibili, oltre ai crediti così qualificati da una specifica disposizione di legge, anche quelli sorti in occasione o in funzione ‘ delle procedure concorsuali di cui alla presente legge’ .
2.9. Le Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza n. 42093/2021, hanno, del resto, ribadito ed ulteriormente chiarito i presupposti affinché la prededuzione maturata in una procedura possa sopravvivere in un’altra, evidenziando , in particolare, che è a tal fine necessario che vi sia un collegamento tra le due procedure, nel senso che disciplinino ‘ un fenomeno giuridico unitario, per identità di soggetti e di requisito oggettivo’ , che le due procedure siano ‘ volte a regolare una coincidente situazione di dissesto dell’impresa’.
2.10. Tale presupposto, e cioè che la seconda procedura sia la conseguenza del medesimo stato d’insolvenza che ha costituito il fondamento della prima procedura, difetta ‘ nel passaggio dalla procedura di amministrazione giudiziaria a quella di amministrazione straordinaria ‘.
2.11. L’amministrazione giudiziaria (che è una misura di prevenzione, disciplinata dall’art. 34 d.lgs. n. 159/2011, volta alla prosecuzione dell’attività imprenditoriale, già espletata dai soggetti nei cui confronti è stata proposta o applicata, fuori dal contes to dell’illegalità, cioè dalle influenze della criminalità organizzata, al fine di preservare la continuità aziendale e il valore economico delle imprese ad essa soggette) non è una procedura concorsuale, non essendo i suoi presupposti sovrapponibili a quelli delle procedure concorsuali
(caratterizzate, infatti, dalla sussistenza di uno stato di crisi o d’insolvenza e dall’obiettivo di trovarvi una soluzione), ed è, come tale, priva, in radice, del rapporto di continuità causale e di unità concettuale che consente la cd. consecutio con la procedura concorsuale che alla stessa abbia fatto seguito nei confronti del medesimo debitore e, dunque, il riconoscimento in quest’ultima della prededuzione dei crediti maturati nel corso della prima.
2.12. Né, peraltro, rileva, ha aggiunto la Corte, che il d.lgs. n. 159/2011 contenga (come emerge dalle norme previste dagli artt. 52-62) molti istituti il cui contenuto espone similitudini rispetto alla disciplina delle procedure fallimentari e che nell’amministrazione giudiziaria possano rinvenirsi numerosi elementi della concorsualità (come la sospensione delle azioni esecutive individuali, lo spossessamento del debitore, la nomina di un amministratore sotto il controllo o la sorveglianza di un giudice, il coinvolgimento di tutti i creditori), non essendo tali elementi di per sé idonei né sufficienti a ricondurre l’amministrazione g iudiziaria nella categoria legislativamente nominata delle procedure concorsuali.
2.13. È pur vero che si può dare il caso -come nella specie -di un’impresa soggetta all’amministrazione giudiziaria che divenga in fatto insolvente, in pendenza della procedura, ma la circostanza replica solo un’eventualità: ‘ non è infatti questo il presupposto della misura di prevenzione, che si prefigge di recidere il legame tra il proposto e il bene o l’impresa soggetti al controllo della criminalità organizzata, al fine di reinserirli nel circuito economico legale ‘ .
2.14. Il citato inserimento nel d.lgs. n. 159/2011 di molti istituti mutuati dalle procedure fallimentari e, in più in generale, dalla legge fallimentare, ha consentito anche nelle procedure di
amministrazione giudiziaria di introdurre l’istituto della prededuzione (art. 61 comma 3° in riferimento ai crediti sorti in occasione o in funzione del procedimento di prevenzione), al fine di tutelare la posizione di quei creditori che, rifornendo l’impr esa soggetta alla predetta procedura, favoriscono la sua continuità aziendale.
2.15. Tale causa di precedenza processuale trova, tuttavia, esclusiva applicazione nella stessa procedura in cui il credito ha avuto origine e non può essere, per quanto detto, ulteriormente ‘ traslata ‘ in altra successiva procedura e, a maggior ragione, nella procedura di amministrazione straordinaria.
2.16. Il d.lgs. n. 270/1999, che disciplina la procedura dell’amministrazione straordinaria, non contiene, del resto, alcun richiamo o rinvio all’art. 111 , comma 2°, l.fall.
2.17. Gli artt. 20 e 52 del d.lgs. n. 270 cit. operano, piuttosto, un rinvio diretto al solo primo comma dell’art. 111 l.fall. allo scopo di premiare ‘ i crediti nascenti da quelle spese collegate alla gestione delle grandi imprese in stato di insolvenza che abbiano consentito di mantenerla funzionante e risanabile, creando così i presupposti per l’apertura e la prosecuzione virtuosa della procedura, nonché fugando, contestualmente, i timori di potenziali terzi contraenti che, a seguito dell’avvio della concorsualità, vedano pregiudicati i crediti derivanti dai rapporti intrattenuti con l’impresa e così, in concreto, subire una falcidia concorsuale ‘
2.18. La legge che regola l’amministrazione straordinaria, per contro, non ha inteso favorire, con il riconoscimento della prededuzione, i crediti, anche se funzionali all ‘ esercizio dell ‘ impresa e alla conservazione del patrimonio del debitore, sorti in altra precedente procedura che, come quella di
prevenzione, presenta ‘ i tratti solo organizzativi della concorsualità ‘ ma non è, ai fini della consecuzione e della conseguente prededuzione, una procedura concorsuale.
2.19. La Corte ha, dunque, affermato i principi di diritto, pienamente condivisi dal collegio, secondo cui -‘ il fenomeno della consecuzione delle procedure non è configurabile, stante la diversità di presupposti, destinatari e finalità, tra procedimento di prevenzione di cui al d.lgs. n. 159 del 2011 (amministrazione giudiziaria) e la procedura di amministrazione straordinaria (nella specie, disposta ex d.l. n. 347 del 2003) ‘ ; -‘ il disposto dell ‘ art. 111, comma 2, l.fall., che riguarda i crediti sorti in occasione o in funzione delle procedure concorsuali regolati dalla legge fallimentare, non è applicabile di per sé e nella sua interezza ai crediti insinuati nell ‘ amministrazione straordinaria, posto che la sorte di essi non è disciplinata per richiamo diretto dalla legge fallimentare, né il rinvio opera in tal senso ‘ (Cass. n. 34266 del 2024).
2.20. Escluso, dunque, che la prededuzione possa essere affermata in ragione dell’invocata consecuzione tra la procedura di prevenzione e quella di amministrazione straordinaria, occorre, quanto al resto, rilevare che: – nell ‘ amministrazione straordinaria, a norma degli artt. 50 del d.lgs. n. 270/1999 e 1bis del d.l. n. 134/2008, conv. con la l. n. 166/2008, il contratto ineseguito o parzialmente eseguito al momento dell’apertura dell’amministrazione straordinaria non è assoggettato a sospensione ma prosegue ope legis e continua ad avere esecuzione anche dopo l ‘ apertura della procedura; -il commissario, tuttavia, ha il potere di sciogliersi in ogni momento dal contratto ma, finché una simile facoltà non viene esercitata, quest ‘ ultimo continua ad avere esecuzione; – i crediti del contraente in bonis ai corrispettivi per le prestazioni eseguite nel
periodo compreso tra l ‘ apertura della procedura e la decisione del commissario di scioglimento del contratto, di conseguenza, devono essere pagati in prededuzione; – il credito del contraente in bonis al compenso maturato per le prestazioni rese dopo l ‘ apertura della procedura ha, pertanto, carattere prededucibile non soltanto (come affermato dal tribunale) nel caso di dichiarazione di subentro da parte del commissario straordinario nel rapporto contrattuale pendente (la quale comporta, per un verso, la ‘ stabilizzazione del rapporto ‘ con riguardo alle prestazioni eseguite dall ‘ altro contraente successivamente alla stessa, e, per altro verso, come stabilito dall ‘ art. 1bis della l. n. 166 cit., l ‘ attribuzione al contraente in bonis , con riferimento alle prestazioni da lui eseguite in epoca anteriore all ‘ apertura della procedura, dei diritti previsti dall ‘ art. 51, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 270 cit.), ma anche, nei sensi prima detti e a differenza di quanto ritenuto dal tribunale ( la cui motivazione dev’essere, dunque , in parte qua , corretta), nel caso di mancato subentro nel contratto da parte di quest’ultimo (cfr. Cass. n. 5585 del 2025; Cass. n. 23899 del 2023, in motiv., che, a sua volta, rinvia a Cass. n. 19146 del 2022; Cass. n. 16650 del 2022; Cass. n. 1195 del 2018; Cass. n. 3193 del 2016).
2.21. Resta, nondimeno, il fatto che, alla luce degli accertamenti svolti al riguardo dal tribunale, che la ricorrente non ha specificamente censurato per l’omesso esame di circostanze emergenti con certezza dagli atti del giudizio e specificamente riprodotte in ricorso, il contratto dedotto dall’opponente a sostegno della domanda ha avuto dichiaratamente ad oggetto le forniture eseguite dalla stessa in favore della società debitrice nel periodo in cui quest’ultima , a seguito di provvedimento del tribunale di Catania del 24/3/2016, era stata assoggettata alla misura di prevenzione
dell’amministrazione giudiziaria : ma non oltre tale momento, a nulla, per contro, rilevando la mera emissione, dopo l’apertura nei suoi confronti dell’amministrazione straordinaria, di una fattura , che non determina l’insorgenza del credito al compenso pattuito, che consegue esclusivamente all’esecuzione della corrispettiva prestazione contrattuale.
2.22. Il decreto impugnato, lì dove ha escluso la natura prededucibile dei crediti vantati dalla società opponente, resiste, pertanto, alle censure svolte dalla ricorrente, che risultano, di conseguenza, infondate.
Il ricorso dev’essere, pertanto, rigettato.
Nulla per le spese del giudizio, in difetto di attività difensiva da parte della procedura intimata.
P.Q.M.
La Corte così provvede: rigetta il ricorso; dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso a Roma, nella camera di consiglio della Prima