Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 27852 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 27852 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 29/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 20480/2021 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO (CODICE_FISCALECODICE_FISCALE giusta procura speciale allegata al ricorso
– ricorrente
–
contro
RAGIONE_SOCIALE in amministrazione straordinaria
– intimato – avverso il decreto del Tribunale di Milano in n. 49798/2017 R.G. depositata il 25/6/2020;
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 3/10/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
1. Il giudice delegato alla procedura di amministrazione straordinaria di RAGIONE_SOCIALE ammetteva allo stato passivo, in via meramente chirografaria e per l’importo di € 78.890,62, il credito vantato da RAGIONE_SOCIALE per il servizio di autotrasporto reso negli anni 2014 e 2015 dagli stabilimenti di Marghera, Genova e Taranto, rigettando, tuttavia, la domanda di collocazione del medesimo in prededuzione, ai sensi RAGIONE_SOCIALE artt. 3, comma 1ter , d.l 347/2003,
conv. con modificazioni dalla l. 39/2004, e 8, comma 1bis , d.l. 91/2017, conv. dalla l. 123/2017.
RAGIONE_SOCIALE proponeva opposizione al provvedimento, insistendo nella richiesta di ammissione del credito in prededuzione.
Il Tribunale di Milano, con decreto pubblicato in data 9 giugno 2021, osservava che la prededuzione prevista dall’art. 3, comma 1 -ter , d.l 347/2003 può essere riconosciuta se: i) l’impresa creditrice è una p.m.i. sulla base dei parametri di cui alla raccomandazione della commissione europea 2003/361/CE; ii) il credito trova fonte in un contratto stipulato prima che la debitrice sia stata posta in amministrazione straordinaria; iii) la prestazione resa dalla p.m.i. sia stata necessaria al risanamento ambientale, alla sicurezza e alla continuità dell’attività RAGIONE_SOCIALE impianti produttivi essenziali della debitrice ovvero si riferisca al risanamento ambientale, alla sicurezza e all’attuazione RAGIONE_SOCIALE interventi in materia di tutela dell’ambiente e della salute.
Rilevava che nel caso di specie non era possibile verificare la sussistenza né del presupposto soggettivo, né del presupposto oggettivo, non risultando dimostrato che RAGIONE_SOCIALE avesse effettuato prestazioni necessarie alla continuità RAGIONE_SOCIALE impianti produttivi essenziali, vale a dire agli impianti deputati alla produzione del primo acciaio.
RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per la cassazione del decreto, prospettando quattro motivi di doglianza.
L’intimata RAGIONE_SOCIALE in amministrazione straordinaria non ha svolto difese.
Considerato che:
Il primo motivo di ricorso denuncia, ex art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE artt. 99 l. fall., 24 e 111 Cost., in quanto il tribunale, malgrado la delega al giudice relatore potesse investire la sola trattazione del giudizio, non ha
consentito all’ opponente di discutere la causa dinanzi al collegio, al quale spettava la decisione.
5. Il motivo non è fondato.
Invero, la trattazione dei procedimenti di impugnazione può avvenire, a mente dell’art. 99 l. fall., davanti al collegio o ad uno dei suoi componenti, delegato dal presidente ai sensi del comma 3, e, ove si sia optato per questa seconda modalità, l’investitura del collegio per la decisione è possibile – secondo la giurisprudenza di questa Corte (Cass. 12116/2016) – anche in via breve da parte del giudice designato, in coerenza con la deformalizzazione tipica del nuovo rito speciale, ispirata ad esigenze di celerità, e senza la concessione dei termini previsti dall’art. 99, comma 11, l. fall., puramente eventuale e facoltativa.
Non trovano, invece, applicazione le norme del codice di procedura civile, che riguardano il rito ordinario e non sono applicabili, neppure per ragioni logico-sistematiche, allo speciale rito delle impugnazioni dello stato passivo fallimentare.
6. Il secondo motivo di ricorso lamenta, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., la violazione dell’art. 111 -bis l. fall., in quanto i commissari straordinari, proponendo l’ammissione del credito in sede di verifica con la prededuzione richiesta e non muovendo alcuna contestazione nel giudizio di opposizione, non avevano ‘ mai contestato la prededucibilità del credito per come formulata ‘, sicché il tribunale avrebbe dovuto disporre l’ammissione al passivo del credito richiesto, in applicazione del disposto dell’art. 111 -bis l. fall., piuttosto che sottoporlo a valutazioni non rientranti nella sua competenza.
Il motivo non è fondato.
Il disposto dell’art. 111 -bis , comma 1, l. fall, laddove esclude dalla procedura di accertamento del passivo i crediti non contestati per collocazione ed ammontare, fa riferimento a condizioni anteriori al procedimento di verifica che lo rendano inutile nel caso in cui gli
organi della procedura concordino con il creditore in merito alla natura prededucibile del credito e al suo ammontare.
La norma, invece, non trova applicazione al di fuori dell’ambito espressamente previsto dal suo contenuto, quando il procedimento di accertamento del passivo sia già stato avviato (all’evidenza per mancanza delle condizioni previste e dunque in ragione di contestazioni su collocazione e ammontare ad opera del curatore o del giudice delegato), e con riferimento al contegno assunto dalla procedura nel corso del giudizio di opposizione, ove RAGIONE_SOCIALE è rimasta contumace.
In un simile contesto contenzioso vale, invece, il principio generale secondo cui la disciplina della contumacia ex artt. 290 e ss. cod. proc. civ. non attribuisce a questo istituto alcun significato sul piano probatorio, salva previsione espressa, con la conseguenza che si deve escludere non solo che essa sollevi la controparte dall’onere della prova, ma anche che rappresenti un comportamento valutabile, ai sensi dell’art. 116, comma 1, cod. proc. civ., per trarne argomenti di prova in danno del contumace (Cass. 14860/2013).
8. Il terzo motivo prospetta, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione o falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE artt. 3, comma 1ter , d.l. 347/2003 e 8, comma 1bis , l. 123/2017: il tribunale -sostiene il ricorrente – ha erroneamente individuato i requisiti soggettivi e oggettivi necessari per il riconoscimento della prededuzione al credito in presenza di un compendio normativo che, invece, riservava un simile trattamento ai crediti vantati da tutte le imprese di autotrasporto in relazione a servizi concernenti le attività incluse nel generale processo produttivo di RAGIONE_SOCIALE
Per di più il rigetto dell’opposizione era avvenuto su iniziativa del tribunale, senza che i difensori della procedura di amministrazione straordinaria avessero contestato specificamente l’assenza dei requisiti oggettivi e soggettivi in capo al creditore opponente.
9. Il motivo non è fondato.
9.1 Questa Corte ha avuto modo di affermare (Cass. 21151/2022) e ribadire (cfr., per tutte, Cass. 18909/2023) che l’art. 3, comma 1ter , del d.l. n. 347 del 2003, conv. con modif. dalla l. n. 39 del 2004, prevede una specifica ipotesi di prededuzione in favore di determinati creditori e per particolari prestazioni collegate al contesto produttivo dell’RAGIONE_SOCIALE, e in tal senso costituisce una previsione eccezionale e di stretta interpretazione, tesa a derogare al principio generale di cui all’art. 2740 cod. civ.; tuttavia, l’inciso della norma interpretativa di cui all’art. 8 del d.l. n. 91 del 2017, conv. con modif. dalla l. n. 123 del 2017, nel collegare la prededuzione dei crediti delle imprese di autotrasporto alla necessità di consentire “la funzionalità RAGIONE_SOCIALE impianti produttivi dell’RAGIONE_SOCIALE“, ha aggiunto alla proposizione relativa alle attività già considerate dall’originario art. 3, comma 1ter , del d.l. n. 347 del 2003, una proposizione nuova, da intendere secondo il nesso di coordinazione insito nell’uso della particella copulativa “e”, avente eguale funzione sintattica evidenziata dal sottinteso dei verbi “rientrano” e “consentono”; ne consegue che in ordine alle imprese di autotrasporto è divenuto parimenti rilevante, ai fini della prededuzione, anche e solo il nesso tra la prestazione di autotrasporto e la situazione produttiva dell’RAGIONE_SOCIALE in quanto tale, perché ritenuta di interesse strategico nazionale, a prescindere dal singolo stabilimento nel quale l’attività produttiva è svolta e dalla tipologia di fasi in cui la produzione si esplica.
Questo principio, se smentisce l’interpretazione del requisito oggettivo fornita dal giudice di merito (che sul punto deve essere corretta, ai sensi dell’art. 384, comma 4, cod. proc. civ.), laddove ha ritenuto che le prestazioni di RAGIONE_SOCIALE mancassero del requisito oggettivo non essendo stato dimostrata la loro riconducibilità alla continuità RAGIONE_SOCIALE impianti produttivi essenziali, costituiti da quelli deputati dalla produzione del primo acciaio, non conforta la censura in esame nella parte in cui la ricorrente sostiene
che per le imprese di trasporto l’unico requisito soggettivo necessario era quello dell’iscrizione all’RAGIONE_SOCIALE.
Infatti, la posteriore norma interpretativa ha ‘aggiunto’, sul versante del requisito oggettivo, a quanto già stabilito dalla norma originaria una proposizione nuova, rendendo altrettanto rilevante il solo nesso tra la prestazione di autotrasporto e la situazione produttiva dell’RAGIONE_SOCIALE in quanto tale, ma nulla ha tolto o eccettuato, rispetto al requisito soggettivo, del testo della norma originaria (secondo cui ‘ per le imprese che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale ai sensi dell’articolo 1 del decretolegge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, e che sono ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria di cui al presente decreto, i crediti anteriori all’ammissione alla procedura, vantati da piccole e medie imprese individuate dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativi a prestazioni necessarie al risanamento ambientale, alla sicurezza e alla continuità dell’attività RAGIONE_SOCIALE impianti produttivi essenziali nonché i crediti anteriori relativi al risanamento ambientale, alla sicurezza e all’attuazione RAGIONE_SOCIALE interventi in materia di tutela dell’ambiente e della salute previsti dal piano di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 marzo 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 105 dell’8 maggio 2014, sono prededucibili ai sensi dell’articolo 111 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni ‘).
La prededuzione, dunque, deve essere riconosciuta, anche per i crediti vantati da RAGIONE_SOCIALE la cui prestazione sia stata correlata alla situazione produttiva dell’RAGIONE_SOCIALE in quanto tale, a patto che i medesimi siano anteriori all’ammissione alla procedura e vantati da piccole e medie imprese individuate dalla raccomandazione 2003/361-CE della Commissione europea del 6 maggio 2003.
Condizione che è stata ritenuta non provata dal giudice di merito e che ostava all’accoglimento dell’opposizione.
9.2 Va aggiunto, infine, che l’accertamento sull’esistenza del titolo dedotto con l’insinuazione allo stato passivo deve essere compiuto dal giudice ex officio in ogni stato e grado del processo, in ognuna delle sue fasi, salvo che tale rilievo non sia impedito o precluso in dipendenza di apposite regole processuali (Cass. 29254/2019).
Non si presta perciò a censure il fatto che il collegio dell’opposizione si sia preoccupato di verificare il ricorrere dei presupposti per il riconoscimento della prededuzione richiesta, malgrado gli organi della procedura concorsuale non avessero preso parte al giudizio di opposizione.
Il quarto motivo di ricorso prospetta la violazione e la falsa ed omessa applicazione RAGIONE_SOCIALE artt. 23 e 99, comma 2, n. 4, l. fall., in quanto il tribunale, a fronte della richiesta di acquisire il fascicolo di parte relativo alla fase di verifica dei crediti e i documenti che corredavano l’istanza di ammissione al passivo, ha omesso di provvedere in tal senso.
Il motivo è inammissibile per mancanza di decisività.
La ricorrente lamenta la mancata acquisizione di documentazione che avrebbe consentito di dimostrare che le prestazioni svolte avevano avuto ad oggetto il trasporto di merci per conto terzi, l’individuazione di tali merci e la destinazione delle stesse.
Questa documentazione, all’evidenza, non avrebbe consentito di superare il rilievo della mancata dimostrazione della sussistenza dell’elemento soggettivo necessario per il riconoscimento della prededuzione richiesta, cosicché ogni questione relativa alla sua omessa acquisizione non è idonea influire sulle sorti del giudizio.
Per tutto quanto sopra esposto, il ricorso deve essere respinto.
La mancata costituzione in questa sede dell’amministrazione straordinaria intimata esime il collegio dal provvedere alla regolazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, ove dovuto. Così deciso in Roma in data 3 ottobre 2024.