Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 17175 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 1 Num. 17175 Anno 2023
Presidente: GENOVESE NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 15/06/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 7528/2020 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), indirizzo PEC: EMAIL
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA
-intimato- avverso il DECRETO del TRIBUNALE di MILANO n. 364/2020, depositato il 15/01/2020;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/04/2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
-in data 26/05/2015 RAGIONE_SOCIALE insinuava al passivo di RAGIONE_SOCIALE in Amministrazione Straordinaria il credito di euro 626.297,46, per prestazioni di trasporto merci per conto di RAGIONE_SOCIALE, con la prededuzione ai sensi del d.l. n. 1 del 2015 (convertito dalla l. n. 20 del 2015), o in subordine in via privilegiata;
1.1. -nel progetto di stato passivo i Commissari Straordinari riconoscevano la prededucibilità ai sensi dell’art. 3, comma 1-ter, d.lgs. n. 347 del 2003, conv. con modif. dalla l. n. 39 del 2004;
1.2. -il Giudice delegato ammetteva il credito di euro 589.756,89 (al netto del pagamento parziale autorizzato in corso di procedura, nella misura di euro 167.120,42) in via chirografaria, non ritenendo possibile un’interpretazione estensiva del citato art. 3, comma 1-ter;
1.3. -con ricorso in opposizione ex art. 98 l.fall. la società ricorrente insisteva per il riconoscimento della prededuzione, facendo valere lo ius superveniens retroattivo di cui all’art. 8, comma 1-bis, d.l. n. 91 del 2017 (convertito dalla legge n. 123 del 3 agosto 2017), norma di interpretazione autentica dell’art. 3, comma 1-ter, d.lgs. n. 347 del 2003; chiedeva inoltre gli «interessi moratori dal dovuto al saldo effettivo»;
1.4. -con il decreto indicato in epigrafe il Tribunale di Milano ha rigettato l’oppo sizione, osservando:
che gli elementi costitutivi della prededuzione in questione sono: i) che la società debitrice in amministrazione straordinaria sia un’impresa che gestisce almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale, individuato con d.p.c.m.; ii) che la creditrice sia una RAGIONE_SOCIALE, individuata sulla base dei parametri di cui alla raccomandazione 203/361/CE del 6 maggio 2003; iii) che il credito abbia origine da un contratto stipulato prima dell ‘apertura dell’ amministrazione straordinaria; iv) che la prestazione sia stata necessaria al risanamento ambientale, alla sicurezza e alla continuità dell’attività degli impianti produttivi essenziali o si riferisca al risanamento ambientale, alla sicurezza e all’attuazione degli interventi in materia di tutela dell’ambiente e della salute di cui al d.p.c.m. 14/03/2014;
-che con l’interpretazione autentica di cui all’art. 8, comma 1 -bis, d.l. n. 91/2017, convertito dalla legge n. 123 del 3 agosto 2017, il legislatore ha inteso riconoscere la prededuzione anche ai crediti degli autotrasportatori purché «quanto trasportato sia necessario al risanamento ambientale alla sicurezza e alla
continuità dell’attività degli impianti produttivi essenziali o si riferisca al risanamento ambientale alla sicurezza e all’attuazione degli interventi in materia di tutela dell’ambiente e della salute di cui al DPCM 14/03/2014»;
che la società ricorrente «non ha dimostrato, con la produzione di bilanci regolarmente approvati e depositati in CCIAA la sussistenza dei requisiti finanziari (…) né ha prodotto visura camerale e/o altra documentazione attestante le unità dei lavoratori occupato alle proprie dipendenze», con conseguente insussistenza del presupposto soggettivo (PMI);
-che in ogni caso le prestazioni rese non rientrano nell’ambito applicativo dell’art. 3, c omma 3-ter, d.lgs. 347/2003, in quanto dalle sigle apposte sulle fatture e sui DDT risulta trattarsi del «trasporto di prodotti finiti/coils, lamiere, nastri, container» dagli stabilimenti RAGIONE_SOCIALE ai destinatari;
-che l’istanza di acquisizione del fascicolo relativo alla verifica è generica, essendo onere dell’istante specificare e individuare i documenti dei quali intende avvalersi;
1.5. -contro il suddetto decreto la società opponente ha proposto ricorso per cassazione affidato a sette motivi, illustrato da memoria; la procedura intimata non ha svolto difese.
CONSIDERATO CHE
-il primo motivo, che denuncia la «nullità del decreto e/o del procedimento» per l’omessa trattazione collegiale del giudizio, in violazione degli artt. 99, comma 3, l. fall., nonché 24 e 111 Cost., è infondato e va rigettato;
2.1. -la generica formulazione dell’art. 99, comma 3, l.f all. non consente di affermare che l’udienza di prima comparizione dell’opposizione allo stato passivo debba svolgersi necessariamente dinanzi al collegio, con facolt à̀ per il presidente di delegare al relatore solo la successiva trattazione; al contrario, è ragionevole sostenere, anche per motivi di economia processuale, che l’intero procedimento, sia per la fase di trattazione che per quella di istruzione, possa essere celebrato dinanzi al giudice relatore, fatta salva la collegialità della decisione;
2.2. -co rrobora l’assunto il fatto che, prima del correttivo di cui al d.lgs. n. 169 del 2007, l’art. 99 l.fall. faceva riferimento indistintamente al ‘tribunale’, mentre il correttivo ha distinto nel comma 3 l’attività del ‘presidente’ (che designa il relatore , cui può delegare la trattazione del procedimento), nel comma 9, più genericamente, ‘il giudice’ (che provvede all’istruttoria) e nel comma 10 il ‘collegio’ (che provvede alla decisione); inoltr e, nel terzo comma dell’art. 99 l.f all . il riferimento alla ‘udienza in camera di consiglio’ è stato sostituito con la ‘udienza di comparizione’ ;
2.3. -la divisata ricostruzione ermeneutica non confligge con il principio della riserva di collegialità sanc ito dall’art. 50 bis c.p.c. , per il cui rispetto è sufficiente che la decisione venga adottata con decreto motivato del tribunale, in composizione collegiale;
2.4. -va dunque ribadito che l’art. 99, comma 3, l. fall. consente al presidente del tribunale, nei cinque giorni successivi al deposito del ricorso, di delegare al relatore designato la trattazione del procedimento, senza necessità di disporre la preventiva comparizione delle parti innanzi al collegio (Cass. 31533/2021, 31719/2021 e 4553/2022, punto 5.1);
-parimenti infondato è il secondo mezzo, che denuncia la nullità del decreto o del procedimento per mancanza di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, nonché un vizio di ultrapetizione, in relazione a ll’art. 111 -bis l.fall., per cui i crediti prededucibili vanno accertati con le modalità di cui al capo V «con esclusione di quelli non contestati per collocazione ed ammontare», non avendo i Commissari straordinari contestato la prededucibilità;
3.1. -come noto, il principio di ‘ non contestazione ‘ ex art. 115 c.p.c. (nel testo introdotto dall’art. 45, comma 14, l. n. 69 del 2009) integra un fatto processuale che opera ai soli fini della delimitazione del thema probandum , quale tecnica di semplificazione della prova dei fatti dedotti, in quanto diretta ad escludere i fatti non contestati dal novero di quelli bisognosi di prova (c.d. relevatio ab onere probandi ); esso è pertanto applicabile anche agli organi della procedura concorsuale che si siano costituiti nel giudizio di opposizione allo stato passivo -ferma restando l’irrilevanza, a tali fini, della loro eventuale contumacia
(Cass. 461/2015, 42035/2021, 14589/2022) -poiché la mancata contestazione, che implica un contegno ammissivo esplicito (o quantomeno un comportamento incompatibile, logicamente e giuridicamente, con un l’intento di disconosc imento: v. Cass. 34435/2021), non è equiparabile alla confessione, né implica la disponibilità del diritto, che difetterebbe in capo ai predetti organi (Cass. 14589/2022, 11047/2015);
3.2. -questa Corte ha però puntualizzato che il principio di ‘non contestazione’ ha riguardo solo a i fatti da accertare nel processo, non già ai documenti (Cass. 3022/2018, 15339/2020), né alla qualificazione giuridica o all’interpretazione della disciplina (legale o contrattuale) applicabile in relazione alla domanda, la cui cognizione rientra nel potere-dovere del giudice (Cass. 19481/2022, 20998/2019, 5949/2018);
3.3. -è stato altresì chiarito che il suddetto principio deve necessariamente coordinarsi con il regime delle eccezioni rilevabili d’ufficio, spettante in prima battuta al giudice delegato (art. 95, comma 3, l.fall.) nella fase di verifica dei crediti (Cass. 27940/2020; conf. Cass. 12973/2018, 19734/2017, 16554/2015) e poi al tribunale, sì che la non contestazione del curatore, così come del commissario straordinario, non comporta l’automatica ammissione del credito allo stato passivo, né può prevalere rispetto ai risultati dell’istruzione probatoria, positivamente esperiti o acquisiti (Cass. 16554/2015);
3.4. -ciò non toglie che la posizione assunta dal l’organo gestorio della procedura in ordine ai fatti incidenti sull’ammissione del credito allo stato passivo resti comunque rilevante, non potendo essere disattesa dal giudice delegato in via astratta e generalizzata, in assenza, cioè, di ulteriori fatti che impongano di formulare eccezioni ufficiose rispetto agli elementi in possesso del predetto organo, o senza che tali elementi siano specificamente verificati, eventualmente nel contraddittorio delle parti (Cass. 17731/2022);
3.5. -di qui il consolidato insegnamento per cui, nonostante l’applicabilità del principio di ‘non contestazione’ anche nel giudizio di opposizione allo stato passivo, l’accertamento del fondamento giuridico della domanda, sulla base di fatti costitutivi o impeditivi
della pretesa dedotti in giudizio, deve essere compiuto dal giudice ex officio -tranne che si tratti di eccezioni in senso stretto, sollevabili solo dalla parte interessata -in base alla risultanze rite et recte acquisite, nei limiti in cui tale rilievo non sia impedito o precluso in dipendenza di apposite regole processuali (Cass. 24972/2013, 19734/2017, 12973/2018, 29254/2019, 4553/2022), che, come detto, nel caso in esame non vengono in rilievo;
3.6. -non è infatti qui configurabile una ‘non contestazione’ sull’aspetto, prettamente giuridico, della prededucibilità o meno del credito insinuato al passivo, mentre l’ invocato art. 111-bis l.fall. è inconferente ai fini che ne occupano, trattandosi di norma diretta non già ad importare in sede concorsuale il principio processuale di ‘non contestazione’, bensì a chiarire il rito applica bile, nel senso che anche i crediti prededucibili sono soggetti all’accertamento del passivo secondo le modalità di cui agli artt. 92 ss. l.fall., a meno che si tratti di crediti «non contestati per collocazione ed ammontare», espressione, questa, riferita sostanzialmente ai crediti già accertati da un organo giudiziale (ad es. i compensi liquidati agli organi concorsuali) o il cui pagamento sia stato legalmente autorizzato (come quello di cui ha beneficiato la stessa ricorrente) o che scaturiscano pacificamente da rapporti giuridici di cui è parte la procedura;
3.7. -non ricorre nemmeno il vizio di mancata corrispondenza tra chiesto e pronunciato, di cui all’art. 112 c.p.c., che riguarda soltanto l’ambito oggettivo della pronuncia, e non anche, come in questo caso, le ragioni di diritto e di fatto assunte a sostegno della decisione (Cass. 1616/2021), dovendosi ribadire che nessuna ultrapetizione è configurabile qualora il giudice qualifichi i fatti posti a base della domanda o delle eccezioni, e individui le norme di diritto conseguentemente applicabili, in difformità rispetto alle indicazioni delle parti, trattandosi dell’attività volta a garantire l’esatta applicazione della legge ( ex multis , Cass. 5153/2019);
-le considerazioni appena svolte valgono anche a rendere infondati o inammissibili, giustificandone un esame anticipato, il quarto motivo (rubricato come 3.2.), che lamenta la nullità della sentenza o del procedimento, in relazione agli artt. 167 c.p.c., 24 e
111 Cost., per la «mancata contestazione della carenza del requisito soggettivo dimensionale da parte dei commissari straordinari», il quinto motivo (rubricato come 3.3.), che deduce analoga nullità per vizio di ultrapetizione, con riguardo agli artt. 112 c.p.c. nonché 24 e 111 Cost., per avere il giudice delegato escluso la prededuzione solo in ragione della mancanza del requisito oggettivo, con la conseguenza che il tribunale non avrebbe potuto pronunciarsi sul requisito soggettivo (cioè la qualifica di PMI) ed il sesto motivo (rubricato come 3.4.), che allega ancora nullità per violazione degli artt. 156, 161 e 183 c.p.c., nonché 24 e 111 Cost., avendo il tribunale rilevato d’ufficio la questione dell’insussistenza del presupposto soggettivo , senza attivare il contraddittorio e senza rimettere in termini il ricorrente per fornire la prova di detto requisito, cui come visto né il giudice delegato né i commissari straordinari avevano fatto riferimento;
4.1. -al riguardo è sufficiente aggiungere, rispetto a quanto già sopra argomentato, che l’operatività del principio di ‘ non contestazione ‘ postula che, a fronte di un’allegazione da parte dell’attore chiara e articolata sui fatti, il convenuto non prenda posizione in modo analitico sulle circostanze della cui veridicità si tratta (Cass. 9439/2022), con la conseguenza che il principio di autosufficienza del ricorso avrebbe imposto al ricorrente di indicare in quale atto fosse stata allegata la circostanza ritenuta non contestata, e in quale sede e modo essa fosse stata provata o ritenuta pacifica (Cass. 10761/2022), senza che tale onere però risulti assolto;
4.2. -inoltre, per questione rilevata d’ufficio in relazione alla qua le si configura l’obbligo del giudice di promuovere il contraddittorio, anche al fine di sollecitare l’integrazione probatoria , deve intendersi quella -di fatto o mista (di fatto e di diritto) -che implichi la valorizzazione di fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto fatto valere in giudizio (Cass. 35974/2021), mentre nel caso in esame la sussistenza dei requisiti dimensionali non integra una questione rilevabile d’ufficio, bensì l’interpretazione dell’onere di allegazione e prova concernente uno dei fatti costitutivi della domanda; di conseguenza, in virtù del principio dispositivo che
regge il giudizio di opposizione al passivo, era comunque onere della parte ricorrente fornire la prova di tutti gli elementi fondativi della invocata prededuzione, anche mediante la mera indicazione dei documenti di cui avesse inteso avvalersi, se già prodotti (per tutte, Cass. 12549/2017, 25663/2020);
-va infine rigettato il terzo motivo (rubricato come 3.1.), col quale, deducendo la violazione o falsa applicazione dell’art. 3, comma 1-ter, del d.l. n. 347/03 e della l. n. 123/17, si assume che la prededuzione spetti ai crediti delle imprese di autotrasporto indipendentemente dai parametri dimensionali di piccola o media impresa;
5.1. -l ‘infondatezza della doglianza deriva proprio dall’art. 3, comma 1-ter, del d.l. n. 347 del 2003, come convertito, che evoca la condizione di piccola o media impresa della creditrice, secondo quanto previsto dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003 (cfr. Cass. 14131/2022);
tale norma riconosce difatti la prededuzione solo in rapporto a specifici debitori, a particolari creditori e con riguardo a determinate prestazioni, occorrendo segnatamente, come rilevato dal giudice a quo : (i) che la debitrice ammessa alla procedura straordinaria sia un’impresa che gestisce almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale, individuato con d.p.c.m., ai sensi dell’art. 1 d.l. n. 207 del 2012; (ii) che la prestazione resa sia necessaria al risanamento ambientale, alla sicurezza e alla continuità dell’attività degli impianti produttivi essenziali o si riferisca al risanamento ambientale, alla sicurezza e all’attuazione degli interventi in materia di tutela dell’ambiente e della salute di cui al d.p.c.m. 14/03/2014; (iii) che si tratti, appunto, di crediti vantati da piccole e medie imprese, secondo i parametri fissati dalla raccomandazione 2003/361/CE del 6 maggio 2003;
si è dunque al cospetto di una previsione eccezionale e di stretta interpretazione, di modo che tutti gli elementi ai quali la prededuzione è ancorata, compreso quello concernente il parametro dimensionale della creditrice, devono essere comprovati da chi la deduce (Cass. 9723/2022);
5.2. -a sostegno del ricorso non milita nemmeno l’inciso dell’art. 8, d.l. n. 91 del 2017, come convertito, secondo cui «L’articolo 3, comma 1-ter, del decreto legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, si interpreta nel senso che nella categoria dei crediti prededucibili ai sensi dell’articolo 111 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, rientrano quelli delle imprese di autotrasporto che consentono le attività ivi previste e la funzionalità degli impianti produttivi dell’RAGIONE_SOCIALE».
al riguardo questa Corte ha già evidenziato che, nel collegare la prededuzione dei crediti delle imprese di autotrasporto alla necessità di consentire «la funzionalità degli impianti produttivi dell’RAGIONE_SOCIALE», il legislatore ha aggiunto alla proposizione relativa alle attività già considerate dall’originario art. 3, comma 1-ter, del d.l. n. 347 del 2003 una proposizione nuova, da intendere secondo il nesso di coordinazione insito nell’uso della particella copulativa «e», avente eguale funzione sintattica evidenziata dal sottinteso dei verbi «rientrano» e «consentono» (Cass. 21151/2022);
ne consegue che, per le imprese di autotrasporto, si è assunto come parimenti rilevante anche (e solo) il nesso tra la prestazione di autotrasporto e la situazione produttiva dell’RAGIONE_SOCIALE in quanto tale, a prescindere dal singolo stabilimento nel quale l’attività produttiva è svolta, e a prescindere pure dalla tipologia di fasi di produzione; in altri termini, il testo comprende anche prestazioni di trasporto postume rispetto alla produzione in sé e per sé considerata, poiché, sebbene concernano prodotti destinati alla loro collocazione finale, sono pur sempre funzionali al ciclo produttivo;
ciò significa, facendo leva sul coordinamento sintattico che riferisce l’inciso della norma interpretativa alle attività svolte, che il legislatore è intervenuto ad ampliare i presupposti oggettivi ai quali è ancorata la prededuzione, ma non anche i presupposti soggettivi, che restano quelli già fissati dall’art. 3, comma 1 -ter, del d.l. n. 347/03, in armonia con la richiamata raccomandazione n. 2003/361/CE, indirizzata a «riservare alle imprese che ne hanno veramente bisogno i vantaggi derivanti da varie regolamentazioni o misure a loro favore» (Considerando 12);
-l’infondatezza del terzo motivo comporta l’assorbimento del settimo (rubricato come 3.5.), che concernente i requisiti oggettivi necessari per il riconoscimento della prededuzione;
6.1. -difatti, pur sussistendo, alla luce dell’orientamento sopra richiamato, il requisito oggettivo, risulta ostativa all’accoglimento del ricorso l ‘accertata mancanza di prova di quello soggettivo, con conseguente impossibilità, comunque, di riconoscimento della prededuzione richiesta;
-segue il rigetto del ricorso, senza statuizione sulle spese, in mancanza di attività difensiva;
-sussistono i presupposti per il cd. raddoppio del contributo unificato, ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/02 (Cass. Sez. U, 23535/2019, 4315/2020).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’ art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 27/04/2023.