Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 286 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 1 Num. 286 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 09/01/2023
pubblicato in data 29/07/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno
02/12/2022 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
NOME COGNOME, nominato liquidatore giudiziale, unitamente a NOME COGNOME, della procedura di concordato preventivo della RAGIONE_SOCIALE omologato l’8 novembre 2012, a seguito della declaratoria di fallimento della menzionata società e dei suoi soci illimitatamente responsabili (RAGIONE_SOCIALE in liquidazione; RAGIONE_SOCIALE in liquidazione; RAGIONE_SOCIALE in liquidazione; RAGIONE_SOCIALE in liquidazione), pronunciata il 4 luglio 2018 dal Tribunale di Prato su istanza del Pubblico Ministero, propose domanda di ammissione al passivo di quest’ultima procedura concorsuale, in prededuzione privilegiata ex artt. 2755 e 2770 cod. civ., per il proprio, preteso, residuo credito di € 10.500,00, oltre le fiscalità, a titolo di compensi per la svolta attività di liquidatore.
1.1. Il giudice delegato, su parere del curatore sostanzialmente conforme, negò la invocata insinuazione rilevando il non diligente adempimento del mandato professionale: i ) per avere entrambi i liquidatori omesso di esercitare le azioni risarcitorie, nella propria disponibilità, per i danni cagionati dal conferimento nella società in nome collettivo di imprese decotte e per avere gli amministratori della prima proseguito l’attività fino all’omologazione del concordato; ii ) per essere venuti meno, gli stessi, all’obbligo di custodire il complesso immobiliare di Baciacavallo e per averlo messo in vendita ad un prezzo notevolmente inferiore al suo valore di stima senza ricorso alle procedure competitive.
Il Tribunale di Prato, con decreto del 29 luglio 2019, reso nel contraddittorio con la curatela fallimentare, ha accolto l’opposizione ex artt. 9899 l.fall. promossa dal COGNOME e ha disposto l’ammissione del suo credito al passivo del fallimento RAGIONE_SOCIALE, in via privilegiata ( ex artt. 2755 e 2770 cod. civ.), per l’importo di € 10.500,00, ‘ oltre Iva e Cap ‘, riconoscendogli anche la richiesta prededuzione.
2.1. Per quanto qui di interesse, quel tribunale ha osservato: a ) con riferimento alle omissioni ascritte ai liquidatori, fondanti l’eccezione di inadempimento, per aver ritardato il fallimento e non aver esercitato le azioni di responsabilità, che non competeva ai primi esprimere valutazioni sulla correttezza della procedura concordataria o sulla sua convenienza rispetto all’alternativa fallimentare, né riferire direttamente al Giudice delegato o al RAGIONE_SOCIALE dei RAGIONE_SOCIALE del negativo andamento delle operazioni esecutive del concordato, spettando, invece, giusta quanto previsto dalle prescrizioni del decreto di omologa, ai commissari « informare tempestivamente il G.D. e il C.d.C. di ogni circostanza suscettibile di determinare l’impossibilità di pervenire all’attuazione del piano », come, peraltro, verificatosi puntualmente avendo i liquidatori depositato regolarmente le relazioni semestrali; né gravava sui liquidatori medesimi alcun obbligo di segnalazione al Pubblico Ministero della situazione di insolvenza. Le azioni di responsabilità nei confronti degli amministratori delle società socie della RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, infine, non costituivano espressamente parte dell’attivo ceduto ai creditor i ed inoltre le ipotizzate condotte erano emerse solo con gli accertamenti e con le indagini effettati dal curatore fallimentare; b ) che le operazioni di liquidazione del complesso immobiliare di Baciacavallo si erano svolte secondo quanto sancito dall’art . 107, comma 2, l.fall., che prevede procedure competitive « libere », e nel rispetto dei parametri di trasparenza in uso presso il Tribunale di Prato; c ) che neppure poteva ascriversi ai liquidatori di aver omesso di custodire adeguatamente quel bene dal momento che non erano state accertate dalla curatela le cause del deterioramento dell’immobile, l’allagamento dei locali era da imputarsi ai furti delle coperture di rame del tetto verificatisi in data successiva all’epoca in cui i liquidatori avevano incaricato della sorveglianza la ditta RAGIONE_SOCIALE e gli interventi di manutenzione straordinaria erano impraticabili, stante
la carenza di liquidità della procedura; d ) che il credito dei liquidatori doveva essere soddisfatto in prededuzione, ex art. 111 l.fall., perché sorto « in occasione o in funzione delle procedure concorsuali di cui alla presente legge » e, in particolare, in conseguenza di provvedimenti di organi della procedura (il decreto del tribunale di omologazione del concordato preventivo recante la nomina dei liquidatori).
Per la cassazione del descritto decreto ricorre il fallimento della RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE e dei suoi soci illimitatamente responsabili affidandosi a dodici motivi, illustrati anche da memoria ex art. 380bis .1 cod. proc. civ.. Resiste, con controricorso, corredato da analoga memoria, il COGNOME.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il primo motivo di ricorso, rubricato « Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.: violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1703 e 1708 c.c., 7, 38, 182 e 186 L.F. », ascrive al tribunale di aver errato nell’opinare che, nell’ipotesi di infausto andamento dell’esecuzione del concordato preventivo omologato, la declaratoria di fallimento presupponesse la preventiva risoluzione di quest’ultimo. Si sostiene, altresì, che, alla luce delle funzioni attribuite al liquidatore dalla novella alla legge fallimentare del 2007, che richiama le disposizioni regolanti l’attività del curatore in quanto compatibili, spetta a tale organo l’obbligo di segnalare al giudice de legato l’inidoneità satisfattiva del piano. Si assume, inoltre, che il liquidatore avrebbe dovuto evidenziare tutte le numerose criticità del piano concordatario, le discutibili condotte attuate dagli amministratori delle società, le vicissitudini societarie che avevano preceduto la proposta e le irregolarità nella determinazione del quorum e nel conteggio della maggioranza del voto dei RAGIONE_SOCIALE.
1.1. Una siffatta doglianza si rivela infondata.
1.2. Va rimarcato, preliminarmente, quanto al profilo della censura che imputa al tribunale di aver errato nel ritenere sussistente il
rapporto di pregiudizialità tra la risoluzione del concordato e la declaratoria di fallimento, che le considerazioni svolte a pagina 6 della motivazione del decreto qui impugnato, sec ondo cui l’istanza di fallimento era « proponibile, secondo l’interpretazione dell’epoca , solo dopo la risoluzione del concordato, rimessa quest’ultima ai soli RAGIONE_SOCIALE », costituiscono chiaramente un semplice argomento ad abundantiam per avvalorare l’a ssunto della correttezza dell’operato dei liquidatori i quali ( «avrebbero dovuto riferire con relazione semestrale solo ai commissari giudiziali e non direttamente al giudice delegato, spettando, invece, ai commissari ‘informare tempestivamente il G.D. e il C.d.C. di ogni circostanza suscettibile di determinare l’impossibilità di pervenire all’attuazione del piano’; in proposito, risulta che i liquidatori hanno depositato regolarmente le relazioni semestrali, riferendo in modo completo tutti i fatti rilevanti e, fin dalla prima relazione del 7.6.2013, evidenziando la maturazione di un consistente credito prededucibile e l’accertamento di una perdita di gestione nell’ultimo semestre, correttamente rimettendo – secondo le previsioni del decreto di omologazione – agli Organi della procedura ogni più opportuna decisione sul punto , decisione, peraltro, che non poteva comprendere quella di richiedere il fallimento, essendo questa iniziativa rimessa ad altri soggetti e, comunque, proponibile, secondo l’interpretazione dell’epoca solo dopo la risoluzione del c oncordato, rimessa, quest’ultima, ai soli RAGIONE_SOCIALE ». Cfr . pag. 5-6 del decreto impugnato).
1.2.1. Quell’affermazione costituisce, quindi, un evidente obiter dictum che non ha alcuna influenza sulla decisione (con conseguente inammissibilità della censura sul punto. Cfr . Cass. n. 18429 del 2022) fondata interamente sulla diversa ratio della
correttezza dell’operato del liquidatore, al quale, peraltro, non spettava il potere di richiedere il fallimento della società in concordato preventivo.
1.3. Con riguardo agli altri profili della censura, va rilevato che, anche nel nuovo contesto normativo risultante dalla novellazione del 2005-2007, il liquidatore giudiziale è un mandatario ex lege che esercita i poteri relativi alla gestione ed alla liquidazione dei beni ceduti in nome del debitore, ma per conto e nell’interesse della massa dei RAGIONE_SOCIALE di cui è rappresentante.
1.3.1. In giurisprudenza è granitico il principio secondo il quale la procedura di concordato preventivo mediante la cessione dei beni ai RAGIONE_SOCIALE comporta il trasferimento agli organi della procedura non della proprietà dei beni e della titolarità dei crediti, ma solo dei poteri di gestione finalizzati alla liquidazione, con la conseguenza che il debitore cedente conserva il diritto di esercitare le azioni o di resistervi nei confronti dei terzi, a tutela del proprio patrimonio, soprattutto dopo che sia intervenuta la sentenza di omologazione ( cfr . Cass. n. 8192 del 2013; Cass. n. 27897 del 2013; Cass. n. 17606 del 2015; Cass. n. 681 del 2017; Cass. n. 33422 del 2019). Pertanto, per effetto del provvedimento di omologazione del concordato viene meno il potere di gestione del commissario giudiziale, mentre quello del liquidatore è da intendere conferito nell’ambito del suo mandato e, perciò, limitato ai rapporti obbligatori sorti nel corso ed in funzione delle operazioni di liquidazione ( cfr . Cass. n. 18755 del 2014).
1.3.2. Giusta quanto previsto dall’art. 185 l.fall., inoltre, « dopo l’omologazione del concordato, il commissario giu diziale ne sorveglia l’adempimento secondo le modalità stabilite nella sentenza di omologazione ».
1.3.3. Conseguentemente, al commissario giudiziale e non al liquidatore, che ha compiti di gestione e di amministrazione, sono attribuite (nella previgente così come nell’attuale disciplina)
funzioni composite – di vigilanza, informazione, consulenza ed impulso – complessivamente finalizzate al controllo della regolarità del comportamento del debitore ed alla tutela dell’effettiva informazione dei RAGIONE_SOCIALE ( cfr. Cass. n. 4800 del 1998; Cass. n. 11662 del 1998; Cass. n. 14052 del 2015).
1.4. Fermo quanto precede, nel caso di specie il tribunale ha accertato che: a ) il decreto di omologazione del concordato prescriveva ai liquidatori di riferire, con relazione semestrale, solo ai commissari giudiziali e non direttamente al giudice delegato, spettando, invece, ai commissari « informare tempestivamente il G.D. e il C.d.C di ogni circostanza suscettibile di determinare l’impossibilità di pervenire all’attuazione del piano »; b ) i liquidatori avevano depositato regolarmente le relazioni semestrali, riferendo in modo completo tutti fatti rilevanti e, fin dalla prima relazione del 7 giugno 2013, evidenziando la maturazione di un consistente credito prededucibile e l’acce rtamento di una perdita di gestione nell’ultimo semestre, rimettendo ogni decisione agli organi della procedura.
1.4.1. Assume oggi il fallimento che un decreto del giudice delegato del 28 agosto 2013 avrebbe imposto ai commissari liquidatori di riferire sulla permanenza delle condizioni di esecuzione del concordato preventivo. In parte qua , tuttavia, la doglianza si rivela carente di autosufficienza, posto che il tribunale non menziona affatto tale provvedimento, né il ricorrente spiega compiutamente dove, come e quando avrebbe introdotto quel documento e la corrispondente questione. In tema di ricorso per cassazione, invero, sono inammissibili, per violazione dell’art. 366, comma 1, n. 6, cod. proc. civ., le censure fondate su atti e documenti del giudizio di merito qualora il ricorrente si limiti a richiamare tali atti e documenti, senza riprodurli nel ricorso ovvero, laddove riprodotti, senza fornire puntuali indicazioni necessarie alla loro individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo
inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte di cassazione, al fine di renderne possibile l’esame, ovvero ancora senza precisarne la collocazione nel fascicolo di ufficio o in quello di parte e la loro acquisizione o produzione in sede di giudizio di legittimità (cfr. Cass., SU, n. 34469 del 2019; Cass. n. 18695 del 2021)
1.4.1. Il COGNOME, in definitiva, ha adempiuto gli obblighi previsti dalla legge e dalle prescrizioni del decreto di omologazione del concordato, non competendogli, come correttamente rimarcato dal tribunale, il potere di proporre istanza di fallimento o di risoluzione del concordato (legittimazione di cui, per effetto della modifica dell’art. 137, comma 1, l.fall., neppure è titolare il commissario), né configurandosi, a suo carico, alcun obbligo di segnalazione al Pubblico Ministero, al giudice delegato o al RAGIONE_SOCIALE circa le criticità ed opacità del piano concordatario o le asserite irregolarità nella determinazione del quorum e nel conteggio della maggioranza del voto dei RAGIONE_SOCIALE.
Il secondo motivo di ricorso, rubricato « Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.: violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2393 e 2740 c.c., e 161, 182, 38 », contesta il mancato riconoscimento, ad opera del provvedimento impugnato, della legittimazione del liquidatore a promuovere l’azione sociale di responsabilità.
2.1. Questa doglianza si rivela inammissibile.
2.2. Al di là della questione della esperibilità, da parte del liquidatore, dell’azione di responsabilità socia le, la decisione oggi impugnata si fonda, in parte qua , anche su una diversa ed autonoma ratio decidendi , non oggetto di specifica censura.
2.2.1. Infatti, alla pagina 6 del decreto del Tribunale di Prato si legge, tra l’altro, « che le azioni di responsabilità contro gli amministratori, si ripete senza distinzioni tra quella di titolarità della società e quella spettante ai RAGIONE_SOCIALE (quest’ultima non nella disponibilità dei liquidatori, a meno che non ritenga possibile una
loro legittimazione concorrente), non costituivano espressamente parte dell’attivo ceduto ai RAGIONE_SOCIALE secondo la proposta (essendo dubbio all’epoca che, in assenza di espressa previsione, tra i beni ceduti potesse ricomprendersi anche l’azione sociale di responsabilità), né emergevano le condotte che le fondavano, tutte indicate, per la prima volta, nella relazione ex art. 33 l.f. del curatore, curatore che ha poteri di accertamento – e doveri – ben più penetranti di quelli dei liquidatori: spetta, infatti, al curatore, e non ai liquidat ori, accertare e riferire ‘sulle cause e circostanze del fallimento, sulla diligenza spiegata dal fallito nell’esercizio dell’impresa, sulla responsabilità del fallito o di altri e su quanto può interessare anche ai fini delle indagini in sede penale’ (ar t. 33 l.f.) ».
2.2.2. In altri termini, il decisum del tribunale si basa, oltre che sul mancato richiamo del piano alla cessione ai RAGIONE_SOCIALE dell’azione di responsabilità sociale, anche sulla circostanza che i fatti di mala gestio non erano emersi attraverso gli atti della procedura concordataria e la relazione del commissario, ma erano stati messi in luce solo in sede fallimentare dal curatore in virtù dei suoi penetranti poteri di indagine.
2.3. Orbene, costituisce ius receptum , nella giurisprudenza di qu esta Corte, il principio per il quale l’impugnazione di una decisione basata su una motivazione strutturata in una pluralità di ordini di ragioni, convergenti o alternativi, autonomi l’uno dallo altro e ciascuno, di per sé solo, idoneo a supportare il relativo dictum , per poter essere ravvisata meritevole di ingresso deve risultare articolata in uno spettro di censure tale da investire, e facendolo utilmente, tutti gli ordini di ragioni cennati, posto che la mancata critica di uno di questi o la relativa attitudine a resistere agli appunti mossigli comporterebbero che la decisione dovrebbe essere tenuta ferma sulla base del profilo della sua ratio non, o mal, censurato e priverebbero il gravame dell’idoneità al
raggiungimento del suo obiettivo funzionale, rappresentato dalla rimozione della pronuncia contestata ( cfr., ex aliis , Cass. n. 24189 del 2006; Cass. n. 4424 del 2001). Alteris verbis , ove la corrispondente motivazione del provvedimento impugnato sia sorretta da una pluralità di ragioni, distinte ed autonome, ciascuna delle quali giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione adottata sul punto, l’omessa o inefficace impugnazione di una di esse rende inammissibile, per difetto di interesse, la censura relativa alle altre, la quale, essendo divenuta definitiva l’autonoma motivazione non, o mal, impugnata, non potrebbe produrre in alcun caso l’annullamento, in parte qua , del provvedimento stesso ( cfr., ex multis , anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 4738 del 2022; Cass. n. 22697 del 2021; Cass., SU, n. 10012 del 2021; Cass. n. 3194 del 2021; Cass. n. 15075 del 2018; Cass. n. 18641 del 2017; Cass. n. 15350 del 2017).
2.3.1. Nella specie, pertanto, non risultando essere stata minimamente contestata la suddetta ulteriore argomentazione, agevolmente qualificabile come altra ed autonoma ratio decidendi , posta dal menzionato tribunale a sostegno della sua pronuncia relativamente al riconoscimento, ad opera del provvedimento impugnato, della legittimazione del liquidatore a promuovere l’azione sociale di responsabilità, la censura in esame va dichiarata inammissibile.
Il terzo motivo di ricorso, recante « Art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.: nullità della sentenza o del procedimento per violazione dell’art. 112 c.p.c., vizio di ultrapetizione », prospetta la nullità del decreto impugnato per aver affermato che la curatela non aveva specificato se l’azione che i liquidatori avevano omesso di esercitare fosse da individuare nell’azione di responsabilità sociale o in quella dei RAGIONE_SOCIALE senza che, al riguardo, la curatela avesse formulato una specifica eccezione.
3.1. Una siffatta doglianza è inammissibile atteso che: i ) l’asserzione, contenuta nel decreto suddetto, circa la mancata specificazione del tipo di azione di responsabilità (sociale o dei RAGIONE_SOCIALE) costituisce un mero obiter dictum , essendo la decisione resa sul punto fondata su altre ragioni, con conseguente carenza di interesse all’impugnazione; ii ) quella che viene qualificata dal fallimento ricorrente come una « controeccezione » altro non era, in realtà, che una deduzione di genericità della omissione contestata ai liquidatori e, quindi, una mera attività assertiva; iii) in ogni caso, anche le controeccezioni , come le eccezioni, sono sia in senso stretto che in senso lato, e la regola, come per le eccezioni, è, semmai, quella della loro rilevabilità di ufficio, non il contrario ( cfr ., a mero titolo esemplificativo, quanto all’interruzione dell’eccepita prescrizione, Cass. n. 23518 del 2019; Cass. n. 14755 del 2018; Cass. n. 9226 del 2018; Cass., SU, n. 10531 del 2013; Cass. n. 18602 del 2013).
Il quarto motivo di ricorso, rubricato « Art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.: nullità della sentenza o del procedimento per violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., vizio di man canza di motivazione », ascrive al decreto impugnato di essere incorso in una irriducibile contraddittorietà tra affermazioni inconciliabili avendo il tribunale, da un lato, affermato che, « dagli atti del giudizio, non emergessero le condotte idonee a fondare le azioni di responsabilità contro gli amministratori » e, dall’altro, dato atto che « le condotte predette erano indicate per la prima volta nella relazione ex art 33 l.f. del curatore ». Esso è infondato.
4.1. Invero, giova ricordare che la nuova formula zione dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., come introdotta dal d.l. n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012 (qui applicabile ratione temporis , risultando impugnato un decreto decisorio reso il 29 luglio 2019), h a ormai ridotto al ‘ minimo costituzionale ‘ il sindacato di legittimità sulla motivazione, sicché si
è chiarito ( cfr . tra le più recenti, anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 33961 del 2022; Cass. n. 27501 del 2022; Cass. n. 26199 del 2021; Cass. n. 395 del 2021; Cass. n. 9017 del 2018) che è oggi denunciabile in Cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della decisione impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali; questa anomalia si esaurisce nella ” mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico “, nella ” motivazione apparente “, nel ” contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili ” e nella ” motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile “, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di ” sufficienza ” della motivazione ( cfr . Cass., SU, n. 8053 del 2014; Cass. n. 7472 del 2017. Nello stesso senso anche le più recenti; Cass. n. 20042 del 2020 e Cass. n. 23620 del 2020; Cass. n. 395 del 2021, Cass. n. 1522 del 2021 e Cass. n. 26199 del 2021; Cass. n. 27501 del 2022; cass. n. 33961 del 2022) o di sua contraddittorietà ( cfr . Cass. n. 7090 del 2022). 4.2. Nella specie, tuttavia, la motivazione del decreto impugnato non è affetta da alcun vizio di illogicità o contraddittorietà tra proposizioni, posto che il tribunale, lungi dal negare l’esistenza di condotte degli amministratori idonee a fondare azioni di responsabilità nei loro confronti, ha evidenziato che tali condotte erano emerse solo con la relazione ex art. 33 l. fall. del curatore fallimentare, mentre il liquidatore non avrebbe avuto la possibilità e gli strumenti per poterle accertare in sede di esecuzione del concordato omologato.
I motivi di ricorso quinto, sesto e settimo denunciano, rispettivamente:
« Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.: violazione e/o falsa applicazione degli artt. 107, commi 1 e 2, 182, commi 1, 2, 3, 4 e 5, L.F. e 569, comma 3, c.p.c. », contestandosi al tribunale di aver
ritenuto non confliggenti con la normativa di settore sopra richiamata le modalità di vendita del complesso immobiliare Baciacavallo, effettuata, a dire del fallimento ricorrente, in assenza di una perizia del bene e per aver concesso sul corrispettivo dell’aggiudicazione una dilazione del pagamento con numero di rate superiore a quelle previste dall’art. 569, comma 3, cod. proc. civ.;
VI) « Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.: violazione e/o falsa applicazione degli artt. 107, 181, 182, comma 1, L.F. e 569, comma 3, c.p.c. », assumendosi che le operazioni di liquidazione del suddetto complesso immobiliare erano state effettuate in modo difforme rispetto alla corrispondente disposizione contenuta nel decreto di omologazione del concordato, che imponeva ai liquidatori di effettuare le operazioni di vendita secondo quanto previsto dagli artt. 105-108 l.fall.;
VII) « Art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.: omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio » per le medesime ragioni esposte in relazione al motivo precedente.
5.1. Tali doglianze, scrutinabili congiuntamente perché chiaramente connesse, sono destituite di fondamento.
5.2. Invero, l’art. 107 l.fall, espressamente richiamato dal decreto di omologazione del concordato, prevede modalità deformalizzate per la liquidazione dei beni: non viene imposta, quindi, l’applicazione della disciplina delle vendite forzate ordinarie che , sotto il vecchio regime, rappresentava il paradigma delle vendite fallimentari.
5.2.1. Il tribunale ha accertato, inoltre, che le norme del codice di rito neanche erano state richiamate nel programma di liquidazione, che riferiva solo di « prassi del Tribunale di Prato per le esecuzioni immobiliari » e che la vendita del complesso immobiliare era stata effettuata sulla scorta di una perizia del geom. COGNOME asseverata con giuramento il 27 maggio 2011.
5.2.2. Con riferimento, poi, alla rateizzazione del prezzo di vendita disposta, con l’autorizzazione del RAGIONE_SOCIALE dei RAGIONE_SOCIALE, per un periodo su periore a quello stabilito dall’art. 569, comma 3, cod. proc. civ., correttamente il giudice di merito ha ritenuto consentita tale operazione in ragione del fatto che l’art. 107 l.fall. impone unicamente l’osservanza – quali parametri dell’adozione delle procedure competitive, del valore della stima come base di partenza per la procedura di liquidazione e dell’utilizzo delle norme di pubblicità, che, nella fattispecie, sono stati pacificamente rispettati.
5.3. Resta solo da aggiungere, con specifico riguardo alla censura motivazionale di cui al settimo motivo, che non costituiscono, ‘ fatti ‘, il cui omesso esame possa cagionare il vizio ex art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. (nel testo in precedenza richiamato, qui applicabile ratione temporis ), gli elementi istruttori in quanto tali, quando il fatto storico da essi rappresentato (nella specie, le modalità di vendita del complesso immobiliare predetto) sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché questi non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie astrattamente rilevanti ( cfr . Cass., SU, n. 8053 del 2014).
L’ottavo motivo di ricorso, recante « Art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.: nullità del provvedimento o del procedimento per violazione dell’art. 99, comma 2, n. 4, L.F.; vizio di ultrapetizione per violazione dell’art. 112 c.p.c. », lamenta che il tribunale non si era pronunciato sulla eccezione di tardività della produzione della documentazione, utilizzata per la decisione, in violazione dell’art. 99, comma 2, n. 4 l.fall., traendo, peraltro, argomenti di prova da quella documentazione inammissibilmente prodotta.
6.1.Tale complessiva doglianza si rivela in parte inammissibile ed in parte infondata.
6.2. È inammissibile laddove denuncia la violazione dell’art 112 cod. proc. civ., atteso che il mancato esame, da parte del giudice di
merito, di una questione puramente processuale non può dare luogo a vizio di omessa pronuncia, che si configura solo nel caso di mancato esame di domande o eccezioni di merito; in tale ipotesi, si può profilare un vizio della decisione per violazione di norme diverse dall’art. 112 cod. proc. civ., se ed in quanto si riveli erronea, oltre che utilmente censurata, la soluzione implicitamente data dal giudice alla questione prospettata dalla parte (cfr. Cass. n. 22860 del 2004; Cass. n. 14486 del 2004; Cass. n. 24808 del 2005; Cass. n. 15843 del 2015).
6.3. È infondata, invece, la lamentata violazione di legge (art. 99, comma 4, l.fall.) che fa leva sulla inammissibilità della produzione documentale (la perizia del geom. COGNOME, l’offerta di RAGIONE_SOCIALE ed il patto di riservato dominio) per essere la stessa avvenuta, tardivamente, con la memoria autorizzata.
6.3.1. Il tribunale, infatti, ha posto a base delle proprie valutazioni « le informative e le relazioni dei liquidatori sulle operazioni di vendita depositate dalla stessa curatela e già agli atti prima del loro deposito anche da parte d ell’opponente con la memoria autorizzata » ( cfr . pag. 7 del decreto impugnato), senza che vi fosse necessità, quindi, di rispondere, per questi documenti, all’eccezione di tardività del fallimento ivi opposto.
Il nono motivo di ricorso, rubricato « Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.: violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1460 e 2697 c.c., nonché degli artt. 1703, 1708 e 1768 c.c. », assume che il tribunale abbia malgovernato i princìpi sulla ripartizione degli oneri di allegazione e di prova in tema di eccezione di inadempimento con riferimento all’omessa custodia del compendio immobiliare di Baciacavallo ed al deterioramento delle sue condizioni che ne era derivato.
7.1. Tale doglianza è inammissibile, in quanto non coglie la ratio decidendi , sul punto, del decreto impugnato nella sua complessità.
7.2. E’ sicuramente corretto il principio, richiamato dal fallimento ricorrente, secondo cui, se il debitore convenuto per l’adempimento si avvalga dell’eccezione di inadempimento ex art. 1460 cod. civ., risultano invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l’altrui inadempimento (nel caso di specie, la violazione dell’obbligo di corretta conservazio ne del bene), ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio corretto adempimento ( cfr . Cass., SU, n. 13533 del 2001; Cass. n. 13685 del 2019; Cass. n. 16324 del 2021).
7.2.1. Il tribunale, tuttavia, non ha disatteso tale regola di ripartizione probatoria, avendo escluso la sussistenza dell’inadempimento, non già perché gravasse sulla curatela l’onere di provare l’inadempimento ma, al contrario, in quanto i liquidatori avevano fornito la prova che: a ) i furti delle coperture di rame del tetto si erano v erificati in epoca successiva all’incarico da essi conferito ad una impresa di vigilanza; b ) una volta avvenuti i furti predetti, non era stato possibile « provvedere ad interventi di manutenzione straordinaria in completa carenza di liquidità della procedura » e stante « l’impossibilità di riattivare la fornitura di energia elettrica (necessaria per attivare le pompe di svuotamento) in assenza di pagamento – vietato -del debito pregresso notoriamente chirografario ».
7.2.2. Quel giudice, dunque, ha sufficientemente motivato le ragioni del proprio convincimento e costituisce principio consolidato, nella giurisprudenza di legittimità, quello per cui, per la conformità della sentenza al modello di cui all’art. 132, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., non è indispensabile che la motivazione prenda in esame tutte le argomentazioni svolte dalle parti al fine di condividerle o confutarle, essendo necessario e sufficiente, invece, che il giudice abbia comunque indicato le ragioni del proprio convincimento in modo tale da rendere evidente che tutte le argomentazioni logicamente incompatibili con esse siano state
implicitamente rigettate ( cfr ., anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 29860 del 2022; Cass. n. 3126 del 2021; Cass. n. 25509 del 2014; Cass. n. 5586 del 2011; Cass. n. 17145 del 2006; Cass. n. 12121 del 2004; Cass. n. 1374 del 2002; Cass. n. 13359 del 1999).
7.2.3. La censura, dunque, si risolve, sostanzialmente, in una critica (peraltro basata su allegazioni generiche) al complessivo accertamento fattuale operato dal giudice a quo , cui il ricorrente intenderebbe opporre una diversa valutazione, così dimenticando, però, che: i ) la denuncia di violazione di legge ex art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., ivi formalmente proposta, non può essere mediata dalla riconsiderazione delle risultanze istruttorie ( cfr . Cass. n. 195 del 2016; Cass. n. 26110 del 2015; Cass. n. 8315 del 2013; Cass. n. 16698 del 2010; Cass. n. 7394 del 2010; Cass., SU. n. 10313 del 2006), ma deve essere dedotta, a pena di inammissibilità del motivo giusta la disposizione dell’art. 366, n. 4, cod. proc. civ., non solo con la indicazione delle norme assuntivamente violate, ma anche, e soprattutto, mediante specifiche argomentazioni intelligibili ed esaurienti intese a motivatamente dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie o con l’interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità, diversamente impedendosi alla Corte regolatrice di adempiere al suo istituzionale compito di verificare il fondamento della lamentata violazione ( cfr . Cass. n. 25343 del 2021; Cass. n. 16700 del 2020. Si veda pure Cass., SU, n. 23745 del 2020, a tenore della quale, « In tema di ricorso per cassazione, l’onere di specificità dei motivi, sancito dall’art. 366, comma 1, n. 4), c.p.c., impone al ricorrente che denunci il vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., a pena d’inammissibilità della censura, di indicare le norme di legge di cui intende lamentare la violazione, di
esaminarne il contenuto precettivo e di raffrontarlo con le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata, che è tenuto espressamente a richiamare, al fine di dimostrare che queste ultime contrastano col precetto normativo, non potendosi demandare alla Corte il compito di individuare – con una ricerca esplorativa ufficiosa, che trascende le sue funzioni – la norma violata o i punti della sentenza che si pongono in contrasto con essa »); ii ) il giudizio di legittimità, come è noto, non può essere surrettiziamente trasformato in un nuovo, non consentito, ulteriore grado di merito, nel quale ridiscutere gli esiti istruttori espressi nella decisione impugnata, non condivisi e, per ciò solo, censurati al fine di ottenerne la sostituzione con altri più consoni alle proprie aspettative ( cfr . Cass., SU, n. 34476 del 2019; Cass. n. 21381 del 2006, nonché le più recenti Cass. n. 8758 del 2017; Cass. n. 32026 del 2021; Cass. n. 40495 del 2021; Cass. n. 1822 del 2022; Cass. n. 2195 del 2022; Cass. n. 5490 del 2022; Cass. n. 9352 del 2022; Cass. n. 15237 del 2022; Cass. n. 21424 del 2022; Cass. n. 30435 del 2022; Cass. n. 33961 del 2022).
Il decimo motivo di ricorso, recante « Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.: violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2735 c.c. », critica il decreto impugnato per non aver attribuito valenza confessoria stragiudiziale, e, quindi di prova legale, alle tre relazioni dei liquidatori del 21 dicembre 2017, del 2 gennaio 2018 e del 5 maggio 2018.
8.1. Una siffatta censura è infondata, non essendo configurabile alcuna violazione dei parametri legali in materia di prova.
8.1.1. Invero, i fatti contenuti nelle relazioni a firma dei liquidatori non integrano una confessione stragiudiziale, in quanto le dichiarazioni ivi contenute non sono dirette all’altra parte (il curatore) ma ad un terzo (il commissario giudiziale). Esse, pertanto, ai sensi dell’art. 2735, comma 1, secondo periodo, cod. civ., sono sottoposte al libero apprezzamento del giudice,
insindacabile in Cassazione se non nei ristretti limiti di cui all’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. o per mancanza di motivazione o motivazione apparente o perplessa (tutte fattispecie qui nemmeno prospettate).
L’undicesimo motivo di ricorso, rubricato « Art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.: omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio », imputa al tribunale di avere omesso di valutare la dichiarazione resa dal teste NOME COGNOME all’udienza di verifica dello sta to passivo e le due relazioni dei liquidatori del 21 dicembre 2017 e del 2 gennaio 2018.
9.1. Questa doglianza si rivela inammissibile.
9.2. Invero, l’attuale art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. riguarda un vizio specifico denunciabile per cassazione relativo all’omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, da intendersi riferito ad un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico-naturalistico, come tale non ricomprendente questioni o argomentazioni, sicché sono inammissibili le censure che irritualmente estendano il paradigma normativo a quest’ultimo profilo ( cfr., ex aliis , anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 33961 del 2022; Cass., SU, n. 23650 del 2022; Cass. n. 9351 del 2022; Cass. n. 2195 del 2022; Cass. n. 595 del 2022; Cass. n. 4477 del 2021; Cass. n. 395 del 2021; Cass. n. 22397 del 2019; Cass. n. 26305 del 2018; Cass., SU, n. 16303 del 2018; Cass. n. 14802 del 2017; Cass. n. 21152 del 2015).
9.2.1. Si è già detto, poi, che non costituiscono, ‘ fatti ‘, il cui omesso esame possa cagionare il vizio ex art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., gli elementi istruttori in quanto tali, quando il fatto storico da essi rappresentato (nella specie, le condizioni del complesso immobiliare di Baciacavallo) sia stato comunque preso in considerazione dal giudice (che ha negato una responsabilità, in proposito, dei liquidatori), ancorché questi non abbia dato conto di
tutte le risultanze probatorie astrattamente rilevanti ( cfr . Cass., SU, n. 8053 del 2014).
9.2.2. Deve solo aggiungersi che il vizio di motivazione, ancor più in rapporto all’attuale testo dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. ( cfr . Cass., SU, n. 8053 del 2014), come precedentemente richiamato, non può consistere nella difformità dell’apprezzamento dei fatti e delle prove dato dal giudice del merito rispetto a quello preteso dalla parte, spettando solo al giudice predetto individuare le fonti del proprio convincimento, valutare le prove, controllarne l’attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare prevalenza all’uno o all’altro mezzo di prova; mentre alla Corte di cassazione non è conferito il potere di riesaminare e valutare autonomamente il merito della causa, bensì solo quello di controllare, sotto il profilo logico e formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione compiuti dal giudice del merito, cui è riservato l’apprezzamento dei fatti ( cfr . Cass. n. 33961 del 2022).
9.2.3. Vanno richiamati, infine, i princìpi già riportati, rispettivamente, nei precedenti §§ 7.2.2. e 7.2.3. (da intendersi, qui, per brevità, interamente riprodotti), circa il concreto contenuto della motivazione della sentenza affinché la stessa risponda al requisito di c ui all’art. 132, comma 1, n. 4, cod. proc. civ. ( cfr ., anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 29860 del 2022; Cass. n. 3126 del 2021; Cass. n. 25509 del 2014; Cass. n. 5586 del 2011; Cass. n. 17145 del 2006; Cass. n. 12121 del 2004; Cass. n. 1374 del 2002; Cass. n. 13359 del 1999) e la impossibilità di trasformare il giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, ulteriore grado di merito, nel quale ridiscutere gli esiti istruttori espressi nella decisione impugnata ( cfr . Cass., SU, n. 34476 del 2019; Cass. n. 21381 del 2006, nonché le più recenti Cass. n. 8758 del 2017; Cass. n. 32026 del 2021; Cass. n. 40495 del 2021; Cass.
n. 1822 del 2022; Cass. n. 2195 del 2022; Cass. n. 5490 del 2022; Cass. n. 9352 del 2022; Cass. n. 15237 del 2022; Cass. n. 21424 del 2022; Cass. n. 30435 del 2022; Cass. n. 33961 del 2022).
10. Il dodicesimo motivo di ricorso, infine, rubricato « Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.: violazione e/o falsa applicazione dell’art. 111 L.F., nonché degli artt. 2755 e 2770 c.c. », contesta al tribunale di aver erroneamente ritenuto sussistente la consecuzione tra le procedure di concordato preventivo e di fallimento dichiarato sulla scorta della massa passiva formatasi durante la procedura concordataria e, quindi, a causa di una esposizione passiva nuova e diversa rispetto a quella che aveva determinato il ricorso alla procedura concordataria.
11. Il motivo è infondato in quanto la prestazione dei liquidatori, organi della procedura, rese in una fase endoconcordataria previa nomina del tribunale, sono finalizzate alla conservazione del patrimonio e sono, quindi, di stretta di utilità per la massa dei RAGIONE_SOCIALE del successivo fallimento.
11.1. Invero, già l’orientamento giurisprudenziale formatosi sulla pregressa normativa fallimentare mai ha dubitato della prededucibilità dei crediti relativi ai compensi del commissario e dei liquidatori nominati dal tribunale e dallo stesso liquidati ( cfr . Cass. n. 16387 del 2007; Cass. n. 6852 del 1995; Cass. n. 8590 del 1992; Cass. n. 5402 del 1983; Cass. n. 5753 del 1983).
11.2. Tale consolidato orientamento giurisprudenziale risulta rafforzato della riforma introdotta dai d.lgs. n. 5 del 2006 e n. 169 del 2007, che ha risolto la questione della prededucibilità dei crediti venuti ad esistenza nel corso della procedura di concordato preventivo, posto che l’art. 111, comma 2, l.fall., così come novellato, prevede che « sono considerati crediti prededucibili quelli così qualificati da una specifica disposizione di legge e quelli sorti in occasione o in funzione delle procedure concorsuali di cui alla presente legge ».
11.2.1. Il collegamento funzionale evidenzia, quindi, la strumentalità tra il credito e gli interessi dell’intero ceto RAGIONE_SOCIALEo, che ricorre sicuramente con riferimento ai compensi del liquidatore giudiziale per l’attività svolta nella fase esecutiva del concordato omologato interferente con l’amministrazione fallimentare.
11.3. La prededuzione nemmeno può essere disconosciuta dalla circostanza della declaratoria di fallimento intervenuta indipendentemente dalla risoluzione del concordato preventivo, possibilità ormai riconosciuta dal diritto vivente ( cfr ., da ultimo, Cass., SU, n. 4696 del 2022).
11.3.1. Sostiene il fallimento ricorrente che la recisione di ogni rapporto di interconnessione tra le procedure impedirebbe di far valere in sede fallimentare, in prededuzione, il credito maturato dell’organo della procedura concordataria. In realtà, come il tribunale non ha mancato di evidenziare, la declaratoria di fallimento non preceduta dalla risoluzione del concordato si è venuta a sovrapporre alla procedura concordataria, ormai irrealizzabile con il persistere dell’insolvenza che aveva dato inizio a quest’ultima e che, all’esito della stessa, si era manifesta ta in forma addirittura aggravata dall’incapacità di soddisfare regolarmente le obbligazioni pur nelle più favorevoli modalità ed entità concordate.
In definitiva, quindi, il ricorso del fallimento della RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE e dei suoi soci illimitatamente responsabili deve essere respinto, restando le spese di questo giudizio di legittimità regolate dal principio di soccombenza e liquidate come in dispositivo, altresì dandosi atto – in assenza di ogni discrezionalità al riguardo ( cfr . Cass. n. 5955 del 2014; Cass., S.U., n. 24245 del 2015; Cass., S.U., n. 15279 del 2017) e giusta quanto precisato da Cass., SU, n. 4315 del 2020 – che, stante il tenore della pronuncia adottata, sussistono, ai sensi dell’art. 13, comma 1quater del d.P.R. n. 115 del 2002, i presupposti
processuali per il versamento, da parte del medesimo ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto, mentre « spetterà all’amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento ».
P Q M
La Corte rigetta il ricorso del fallimento della RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE e dei suoi soci illimitatamente responsabili e lo condanna al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 3.500,00per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in € 200,00 e agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del medesimo ricorrente, dell’ulteri ore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, giusta il comma 1bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima