Prededucibilità Crediti Post-Omologa: la Cassazione Mette in Pausa e Riflette
La questione della prededucibilità crediti nelle procedure concorsuali rappresenta un tema cruciale, poiché determina la gerarchia con cui i creditori vengono soddisfatti. Un credito prededucibile, infatti, viene pagato con priorità rispetto agli altri. Una recente ordinanza interlocutoria della Corte di Cassazione ha acceso i riflettori su un aspetto particolarmente delicato: la sorte dei crediti sorti dopo l’omologazione di un concordato preventivo ma durante la sua fase esecutiva. La Corte ha deciso di fermarsi a riflettere, rinviando la decisione per attendere un chiarimento nomofilattico su questo punto controverso.
I Fatti del Caso: Un Debito Sorto in Fase Esecutiva
La vicenda giudiziaria nasce dalla contrapposizione tra due società, entrambe coinvolte in procedure concorsuali. Una società in fallimento (che chiameremo Alfa S.p.A.) si è opposta alla decisione del Tribunale di ammettere al passivo fallimentare un credito vantato da un’altra società in concordato preventivo (Beta S.r.l.).
Il credito in questione, pari a oltre 464.000 euro, derivava da canoni di affitto di azienda non pagati. La particolarità risiede nel fatto che tale debito era sorto durante la fase di esecuzione di un precedente concordato preventivo della stessa società Alfa S.p.A., quindi dopo che il piano era già stato approvato dal tribunale (omologato). Il Tribunale aveva riconosciuto a questo credito la natura prededucibile, garantendogli una posizione privilegiata. Contro questa decisione, il fallimento di Alfa S.p.A. ha proposto ricorso in Cassazione.
La Questione Giuridica e i Dubbi sulla Prededucibilità Crediti
Il nodo centrale del ricorso riguarda i requisiti per la prededucibilità crediti sorti in un momento così particolare della vita di un’impresa in crisi. Il ricorrente ha sollevato tre motivi principali:
1. Motivazione apparente: il decreto del Tribunale sarebbe stato privo di una reale giustificazione.
2. Violazione delle norme sulla prededucibilità: sarebbero stati violati i requisiti previsti dalla legge fallimentare (art. 111, co. 2).
3. Mancanza di prova: la natura prededucibile sarebbe stata riconosciuta senza alcuna prova che il credito fosse strumentale e funzionale alla realizzazione del piano concordatario.
La questione è complessa perché, dopo l’omologa, l’imprenditore ritorna “in bonis”, riacquistando la gestione della propria azienda, sebbene sotto la vigilanza degli organi della procedura. È legittimo chiedersi se tutti i debiti contratti in questa fase debbano automaticamente godere del privilegio della prededuzione in caso di successivo fallimento.
Le Motivazioni dell’Ordinanza Interlocutoria
La Corte di Cassazione, con la sua ordinanza, non ha fornito una risposta definitiva, ma ha preso atto della delicatezza e della rilevanza della questione. I giudici hanno evidenziato che l’argomento della prededucibilità dei crediti sorti nella fase esecutiva del concordato è oggetto di un dibattito giurisprudenziale ancora aperto e meritevole di un approfondimento.
Per questo motivo, la Corte ha deciso di rinviare la trattazione del ricorso. La ragione di tale rinvio è l’attesa di una pronuncia su un ricorso analogo, per il quale è stata disposta una trattazione in pubblica udienza. Questo consentirà alla Corte di esaminare in modo più approfondito le diverse sfaccettature del problema, tra cui:
* La distinzione tra il criterio della “occasionalità” e quello della “funzionalità” del credito rispetto agli scopi della procedura.
* L’impatto delle specifiche norme sui finanziamenti in esecuzione del concordato.
* La compatibilità del principio con la finalità del miglior soddisfacimento dei creditori, specialmente nei concordati in continuità aziendale.
La Corte ha quindi scelto la via della prudenza, preferendo attendere un orientamento più stabile e consolidato prima di decidere un caso con implicazioni così significative per il diritto fallimentare.
Le Conclusioni: In Attesa di un Principio di Diritto Stabile
L’ordinanza interlocutoria lascia di fatto la questione in sospeso, creando un’inevitabile fase di incertezza per operatori e creditori. La decisione di rinviare il caso a nuovo ruolo sottolinea la volontà della Suprema Corte di pervenire a una soluzione ponderata e uniforme, capace di fare chiarezza su un punto nevralgico delle procedure di risoluzione della crisi d’impresa.
Il futuro verdetto sarà determinante per stabilire con precisione i confini della prededucibilità crediti post-omologa. Da un lato, si tratta di tutelare i terzi che contrattano con un’impresa in concordato, incentivandoli a fornire beni e servizi necessari alla riuscita del piano. Dall’altro, è necessario evitare un’eccessiva espansione del privilegio prededuttivo, che potrebbe andare a discapito dei creditori concorsuali originari. La decisione finale avrà quindi un impatto diretto sulla fiducia nel mercato e sull’efficacia dello strumento del concordato preventivo come mezzo di salvataggio aziendale.
Un credito sorto dopo l’approvazione di un concordato preventivo è sempre prededucibile?
L’ordinanza non fornisce una risposta definitiva. Evidenzia che la questione è complessa e controversa, e proprio per questo la Corte ha rinviato la decisione in attesa di un chiarimento da parte di una pubblica udienza su un caso simile. Il dibattito verte sul fatto se il credito debba essere semplicemente sorto in occasione della procedura o se debba essere funzionale al suo successo.
Perché la Corte di Cassazione non ha deciso subito il caso?
La Corte ha ritenuto opportuno rinviare la decisione perché la questione della prededucibilità dei crediti sorti in fase esecutiva del concordato è oggetto di un dibattito giurisprudenziale ancora in evoluzione. Per garantire una soluzione uniforme e ponderata, ha preferito attendere la pronuncia relativa a un caso analogo già fissato per la trattazione in pubblica udienza.
Qual è l’oggetto principale della controversia in questa ordinanza?
L’oggetto principale è stabilire se un credito per canoni di affitto di azienda, maturato dopo che il piano di concordato preventivo di una società era stato omologato ma prima che fosse concluso, debba essere considerato prededucibile nel successivo fallimento della stessa società.
Testo del provvedimento
Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 1726 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 1726 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 24/01/2025
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 5555/2019 R.G. proposto da:
FALLIMENTO RAGIONE_SOCIALE, in persona dei curatori, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO presso lo studio dall’avvocato NOME COGNOME NOME(CODICE_FISCALE che lo rappresenta e difende, domicilio digitale: EMAIL -ricorrente-
contro
NOME RAGIONE_SOCIALE e IN CONCORDATO PREVENTIVO, in persona del liquidatore giudiziale COGNOME NOME COGNOME rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME, domicilio digitale: EMAIL -controricorrente- avverso DECRETO di TRIBUNALE NAPOLI NORD n. 4253/2018 depositato il 06/12/2018;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/12/2024 dal Consigliere NOME COGNOME
Rilevato che:
-il Fallimento RAGIONE_SOCIALE in liquidazione ha proposto ricorso per cassazione articolato in tre mezzi contro il decreto indicato in epigrafe, con cui il Tribunale di Napoli ha accolto l’opposizione ex art. 98 l.fall. proposta dal Concordato preventivo RAGIONE_SOCIALE in liquidazione, ammettendolo allo stato passivo fallimentare « per l’ulteriore somma di € 464.750,00 con la prededuzione ex art. 111 l.fall.», a titolo di canoni di affitto di azienda insoluti maturati durante la fase di esecuzione del concordato preventivo di RAGIONE_SOCIALE;
-il Concordato preventivo RAGIONE_SOCIALE in liquidazione ha resistito con controricorso.
Considerato che:
-i tre motivi proposti (I. Nullità del decreto per motivazione apparente ; II. Violazione dell’art. 111 co. 2 l.fall. in ordine ai requisiti per la prededucibilità dei crediti sorti in un precedente concordato ; III. Nullità del decreto in relazione agli artt. 2697 c.c., 115 c.p.c. e 111 co. 2 l.fall. per avere il tribunale riconosciuto la natura prededucibile del credito in assenza di prova della strumentalità del medesimo alla realizzazione del piano concordatario ) intercettano la questione della prededucibilità dei crediti sorti durante la fase esecutiva del concordato preventivo omologato, in relazione alla quale questa Corte, con ordinanza interlocutoria n. 7717 del 22 marzo 2024, ha disposto la trattazione in pubblica udienza di analogo ricorso, al fine di verificare la persistente tenuta del l’ orientamento favorevole espresso, con diverse sfumature, in vari precedenti (v. Cass. 9995/2016, 17911/2016, 3317/2017, 18488/2018; cfr. Cass. 380/2018, 12044/2018, 2656/2021, 43/2023);
3.1. -in quella sede si è infatti segnalata l’opportunità di un supplemento di riflessione sulla rilevanza, tra l’altro: i) della chiusura della procedura di concordato ex art. 181 l.fall.; ii) del ritorno in bonis del debitore concordatario e delle finalità dei poteri residui di vigilanza in capo al commissario giudiziale ex art. 185 l.fall.; iii) della riconducibilità della prededuzione ex art. 111 l.fall. post omologa al criterio della ‘occasionalità’ (da riferire pur sempre agli scopi della procedura: da ultimo, Cass. 29999/2023) o della ‘funzionalità’ (che esprime un’attitudine di vantaggio per il ceto
creditorio, compendiato nella stessa procedura concorsuale in cui esso è organizzato, secondo una valutazione di strumentalità ex ante : da ultimo, Cass. 13819/2022); iv) della portata della specifica previsione in tema di finanziamenti in esecuzione del concordato ex art. 182-quater, comma 1, l.fall.; v) della compatibilità con il presupposto del miglior soddisfacimento dei creditori ex art. 186-bis l.fall. nel concordato in continuità aziendale, non caratterizzato dalla ‘segregazione patrimoniale’ tipica di quello liquidatorio; vi) della reciproca sfera di influenza tra prededuzione e non revocabilità ex art. 67, comma 3, lett. e), l.fall.; vii) della reale esplicazione del favor per il concordato. Il tutto alla luce degli approdi nomofilattici in tema di prededuzione contenuti nella pronuncia delle sezioni unite n. 42093 del 2021.
-il Collegio ritiene quindi opportuno rinviare la trattazione a nuovo ruolo, in attesa della pronuncia della Corte in pubblica udienza sulla questione in rilievo.
P.Q.M.
La Corte rinvia la trattazione del ricorso a nuovo ruolo. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 12/12/2024.